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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/03/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 12/03/2025 innanzi al Giudice Dottssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 14850/2023 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 10.05 sono presenti l'avv. bruno in sostituzione dell'avv. TODARO FRANCESCO per parte ricorrente nonché l'CERNIGLIARO DELIA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.10 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14850 / 2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, nato a [...] il [...] ( ) e residente in Parte_1 C.F._1
San Cipirello (PA), via Sandro Pertini n. 20, presso lo studio dell'avv. Francesco Todaro,
per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il CP_1
Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro per mandato in atti.
Resistente
-resistente - oggetto: disoccupazione agricola conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 12/03/2025
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- Dichiara che ha diritto all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022 Parte_1
e condanna l' al pagamento della prestazione nella misura di €. 3.768,84, oltre interessi legali CP_1
come per legge.
- Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che liquida in Euro CP_1 1.5000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Francesco Todaro.
- Pone a carico dell' le spese di CTU, come liquidate con separato decreto. CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.11.2023, premettendo che, iscritto regolarmente negli Parte_1
elenchi dei lavoratori agricoli, nell'anno 2022 aveva lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze dell'azienda agricola di con contratti a tempo determinato;
che in Controparte_2
data 13.02.2023 presentava domanda per l'indennità di disoccupazione agricola e per gli assegni nucleo familiare riguardanti il coniuge;
che l'Istituto liquidava solo l'importo ANF di € 557,76,
conveniva in giudizio l' per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Ritenere e dichiarare, CP_1
per le ragioni sopra indicate, che il ricorrente ha diritto a ricevere l'indennità di disoccupazione
CP_ agricola per l'anno 2022; Condannare l' in persona del legale rappresentante, al pagamento in
favore del ricorrente dell'indennità di disoccupazione pari ad € 3.754,55 o a quell'altra somma che
sarà accerta dal Decidente anche eventualmente a mezzo CTU;
Con vittoria di spese e compensi
professionali da distrarre ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando la domanda CP_1
chiedendone il rigetto. Eccepiva la carenza di prova della iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati e della cessazione del rapporto di lavoro.
La causa istruita mediante CTU contabile, all'odierna udienza viene decisa.
La domanda merita accoglimento.
Invero, com'è ben noto, ai sensi dell'art 32 L. 29 aprile 1949 n. 264 e della L. 24 dicembre 2007 n.
247, l'indennità di disoccupazione agricola spetta ai lavoratori agricoli qualora:
1. risultino iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
2. possano vantare almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
3. abbiano accreditati almeno 102
contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente
(tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività
dipendente non agricola purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento); per raggiungere i 102 contributi, possono essere utilizzati anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale, compresi nel biennio utile.
Orbene, nella fattispecie in esame, con la produzione documentale in atti, ritiene questo giudicante,
che il ricorrente abbia assolto in modo sufficiente l'onere probatorio sulla stessa gravante sia sotto il profilo dell'anzianità di iscrizione, che della natura del rapporto di lavoro a tempo determinato, e del numero delle giornate lavorative prestate che sussistono tutti i requisiti richiesti dalla legge per la prestazione richiesta, risultando la domanda presentata in da 13.2.2023 nei termini di legge.
In particolare, il ricorrente risulta iscritto quale lavoratore dipendente, nel settore agricolo fin dal 1999
CP_ e parimenti per gli anni 2020, 2021 e 2022 (cfr. certificazioni - ammortizzatori sociali) tant'è
che per gli anni 2020 e 2021 l' ha corrisposto l'indennità di disoccupazione agricola. CP_3
Risulta altresì (comunicazione Unilav del 28.02.2022, dalle buste paga 2022 e denunce DMAG di assunzione,) che nel corso del 2022 il ricorrente ha lavorato, come bracciante agricolo con contratto a tempo determinato, cessato il 31.12.2022, alle dipendenze dell'azienda agricola di Randazzo
Pasquale, svolgendo, dal marzo al dicembre 2022, n.156 giornate lavorative.
A fronte di tali risultanze processuali l' nulla ha dedotto ne ha fornito una prova di segno CP_3
contrario.
Circa la determinazione dell'importo, la CTU, affidata al dott. ha quantificato la somma Persona_1
dovuta per la disoccupazione agricola nella misura di €. 3.768,84 a tale quantificazione ci si riporta,
ritenendo la consulenza esaustiva e immune da vizi logico giuridici.
Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, va dichiarato il diritto del ricorrente all'indennità di disoccupazione agricola, con condanna dell' al pagamento della prestazione nella misura di CP_1
€.3.768,84, oltre ad interessi come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
CP_ Restano definitivamente a carico dell' le spese di CTU, come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 12.3.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 12/03/2025 innanzi al Giudice Dottssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 14850/2023 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 10.05 sono presenti l'avv. bruno in sostituzione dell'avv. TODARO FRANCESCO per parte ricorrente nonché l'CERNIGLIARO DELIA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.10 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14850 / 2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, nato a [...] il [...] ( ) e residente in Parte_1 C.F._1
San Cipirello (PA), via Sandro Pertini n. 20, presso lo studio dell'avv. Francesco Todaro,
per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il CP_1
Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro per mandato in atti.
Resistente
-resistente - oggetto: disoccupazione agricola conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 12/03/2025
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- Dichiara che ha diritto all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022 Parte_1
e condanna l' al pagamento della prestazione nella misura di €. 3.768,84, oltre interessi legali CP_1
come per legge.
- Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che liquida in Euro CP_1 1.5000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Francesco Todaro.
- Pone a carico dell' le spese di CTU, come liquidate con separato decreto. CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.11.2023, premettendo che, iscritto regolarmente negli Parte_1
elenchi dei lavoratori agricoli, nell'anno 2022 aveva lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze dell'azienda agricola di con contratti a tempo determinato;
che in Controparte_2
data 13.02.2023 presentava domanda per l'indennità di disoccupazione agricola e per gli assegni nucleo familiare riguardanti il coniuge;
che l'Istituto liquidava solo l'importo ANF di € 557,76,
conveniva in giudizio l' per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Ritenere e dichiarare, CP_1
per le ragioni sopra indicate, che il ricorrente ha diritto a ricevere l'indennità di disoccupazione
CP_ agricola per l'anno 2022; Condannare l' in persona del legale rappresentante, al pagamento in
favore del ricorrente dell'indennità di disoccupazione pari ad € 3.754,55 o a quell'altra somma che
sarà accerta dal Decidente anche eventualmente a mezzo CTU;
Con vittoria di spese e compensi
professionali da distrarre ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando la domanda CP_1
chiedendone il rigetto. Eccepiva la carenza di prova della iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati e della cessazione del rapporto di lavoro.
La causa istruita mediante CTU contabile, all'odierna udienza viene decisa.
La domanda merita accoglimento.
Invero, com'è ben noto, ai sensi dell'art 32 L. 29 aprile 1949 n. 264 e della L. 24 dicembre 2007 n.
247, l'indennità di disoccupazione agricola spetta ai lavoratori agricoli qualora:
1. risultino iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
2. possano vantare almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
3. abbiano accreditati almeno 102
contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente
(tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività
dipendente non agricola purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento); per raggiungere i 102 contributi, possono essere utilizzati anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale, compresi nel biennio utile.
Orbene, nella fattispecie in esame, con la produzione documentale in atti, ritiene questo giudicante,
che il ricorrente abbia assolto in modo sufficiente l'onere probatorio sulla stessa gravante sia sotto il profilo dell'anzianità di iscrizione, che della natura del rapporto di lavoro a tempo determinato, e del numero delle giornate lavorative prestate che sussistono tutti i requisiti richiesti dalla legge per la prestazione richiesta, risultando la domanda presentata in da 13.2.2023 nei termini di legge.
In particolare, il ricorrente risulta iscritto quale lavoratore dipendente, nel settore agricolo fin dal 1999
CP_ e parimenti per gli anni 2020, 2021 e 2022 (cfr. certificazioni - ammortizzatori sociali) tant'è
che per gli anni 2020 e 2021 l' ha corrisposto l'indennità di disoccupazione agricola. CP_3
Risulta altresì (comunicazione Unilav del 28.02.2022, dalle buste paga 2022 e denunce DMAG di assunzione,) che nel corso del 2022 il ricorrente ha lavorato, come bracciante agricolo con contratto a tempo determinato, cessato il 31.12.2022, alle dipendenze dell'azienda agricola di Randazzo
Pasquale, svolgendo, dal marzo al dicembre 2022, n.156 giornate lavorative.
A fronte di tali risultanze processuali l' nulla ha dedotto ne ha fornito una prova di segno CP_3
contrario.
Circa la determinazione dell'importo, la CTU, affidata al dott. ha quantificato la somma Persona_1
dovuta per la disoccupazione agricola nella misura di €. 3.768,84 a tale quantificazione ci si riporta,
ritenendo la consulenza esaustiva e immune da vizi logico giuridici.
Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, va dichiarato il diritto del ricorrente all'indennità di disoccupazione agricola, con condanna dell' al pagamento della prestazione nella misura di CP_1
€.3.768,84, oltre ad interessi come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
CP_ Restano definitivamente a carico dell' le spese di CTU, come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 12.3.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile