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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/10/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI TO Presidente
ER ON GI relatrice
IS IN GI
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2711/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data
23/05/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GIACOMELLI
CECILIA
E
( ) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GIACOMELLI CECILIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti chiedono l'accoglimento delle seguenti condizioni congiunte:
1. I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza dove meglio riterranno opportuno
2. rilascia ampia quietanza a del Parte_1 CP_1 pagamento della somma di € 65.000 avvenuto a mezzo assegni bancari, quale corrispettivo della quota di proprietà pari ad 1/2 della casa coniugale, sita in Borgo Virgilio (MN), Via Cisa n. 114/A.
3. Le spese legali relative al presente procedimento sono poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50 % ciascuno. …(omissis)…” RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in IL ora OR IL il
01/07/1995 ed ivi trascritto al numero 19, parte II, serie A del registro dei relativi atti dell'anno 1995 ;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IL ora OR
IL (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 23.10.2025
La GI relatrice
ER ON
Il Presidente
2 GI TO
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI TO Presidente
ER ON GI relatrice
IS IN GI
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2711/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data
23/05/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GIACOMELLI
CECILIA
E
( ) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GIACOMELLI CECILIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti chiedono l'accoglimento delle seguenti condizioni congiunte:
1. I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza dove meglio riterranno opportuno
2. rilascia ampia quietanza a del Parte_1 CP_1 pagamento della somma di € 65.000 avvenuto a mezzo assegni bancari, quale corrispettivo della quota di proprietà pari ad 1/2 della casa coniugale, sita in Borgo Virgilio (MN), Via Cisa n. 114/A.
3. Le spese legali relative al presente procedimento sono poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50 % ciascuno. …(omissis)…” RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in IL ora OR IL il
01/07/1995 ed ivi trascritto al numero 19, parte II, serie A del registro dei relativi atti dell'anno 1995 ;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IL ora OR
IL (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 23.10.2025
La GI relatrice
ER ON
Il Presidente
2 GI TO
3