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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/05/2025, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 2737/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa
Marta Sodano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 2737/2021 avente ad oggetto
CONTRATTO DI APPALTO, pendente
TRA
(P.IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in Caserta, via Fratelli Bandiera, n. 23, ivi elettivamente domiciliata in via Michele Ruta, n. 67, presso lo studio dell'Avv.
Angelo Frese che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
attrice
E
(C.F. nato in [...], il [...], e AR C.F._1
(C.F. nato a [...], l'[...], Controparte_2 C.F._2
entrambi ivi residenti al vicolo Talete, n. 4, ivi elettivamente domiciliati alla via
Cesare Battisti, n. 69, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Dessì che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale;
convenuti e attori in riconvenzionale
NONCHÉ
, (C.F. ) nato in [...], il [...], Controparte_3 C.F._3
residente in [...]; terzo chiamato in causa
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi
1 ed alle conclusioni ivi rassegnate, nonché alle comparse depositate nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo raccomandata a/r in data 22.03.2021, la in persona del legale rappresentante p.t., conveniva Parte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e AR
, allegando di aver eseguito lavori di costruzioni di un piccolo Controparte_2
fabbricato per civile abitazione da edificarsi sul lotto di terreno sito in Caserta alla
Via Marchisiello in virtù di un contratto di conferimento di incarico professionale da parte dei committenti al RA per l'esecuzione di tutti Controparte_3
gli adempimenti amministrativi, tecnici ed esecutivi, stipulato il 24.04.2008. La società attrice deduceva poi che in virtù del medesimo contratto, veniva conferito incarico ad essa, in quanto ditta di fiducia del geometra incaricato, di eseguire per l'appunto i lavori di costruzione dell'immobile, elencati nel computo metrico allegato al contratto di appalto e poi integrato con ulteriori lavori da eseguirsi.
Deduceva la società attrice di aver fatturato al Sig. una serie di AR acconti sulla base dei SAL e che l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti ammontava ad € 373.514,18 come contabilizzati al RA . Controparte_3
Ancora rappresentava la che i committenti nel mese di novembre Parte_1
2013 si rifiutavano di versare ulteriori acconti e che residua in favore della appaltatrice un credito di € 95.787,29 oltre oneri di legge.
Sulla scorta di tali fatti, la società attrice ha concluso chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento del credito come sopra quantificato, con vittoria di spese di lite con attribuzione in favore dell'Avv. Angelo Frese dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale depositata il 2.07.2021, si costituivano in giudizio i convenuti, e AR
, i quali deducevano l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avversa Controparte_2
domanda.
In particolare, i convenuti eccepivano che nel computo metrico e nell'elenco prezzi, allegati al contratto di appalto sottoscritto dal geometra e dal legale rappresentante della società attrice, era stato stabilito che l'opera avrebbe avuto un
2 costo pari ad € 248.863,90, oltre iva, per un totale di € 303.613,96; disconoscevano i computi aggiuntivi ed eccepivano l'avvenuto pagamento dell'obbligazione a loro carico, sia per i costi relativi ai lavori per l'esecuzione dell'opera da parte della società sia per i compensi pattuiti nel Pt_1 conferimento di incarico, attraverso il versamento della somma complessiva di €
400.000,00 in favore del geometra a mezzo diversi bonifici bancari CP_3
disposti tra il 2008 e il 2010 e che nonostante il versamento del corrispettivo, i lavori erano stati interrotti dalla società attrice;
che i tentativi di bonario componimento con la si erano conclusi con esito negativo e che nel Parte_1
2015 veniva instaurato un giudizio ex art. 669 bis c.p.c. presso il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, avente ad oggetto l'accertamento della conformità dell'ascensore al progetto allegato, al permesso di costruire n. 163/06 del
5.07.2006 e n. 25 del 25.02.2013 e, in caso di esito negativo, l'indicazione delle opere di ripristino e il relativo costo. I convenuti eccepivano, dunque, che in sede di ATP, il CTU con relazione depositata il 6.05.2016 accertava la presenza di difformità nell'esecuzione dell'opera, individuava le opere necessarie al ripristino e ne quantificava l'ammontare in € 188.395,52. Ancora, essi eccepivano di aver invitato il geometra a sgomberare il cantiere da tutte le attrezzature e CP_3
impalcature, con raccomandata a/r del 25.10.2016 e del 21.12.2016 e che la società solo in data 15.09.2017 provvedeva alla presa in consegna delle stesse;
eccepivano il completamento delle opere da parte di altra società, la CP_4
e che, con perizia stragiudiziale del 26.05.2021, i danni patiti in conseguenza delle opere eseguite dalla ammontavano ad € 110.534,92. Parte_1
Sulla scorta di tali fatti, i convenuti concludevano per il rigetto della domanda proposta dalla società attrice e, in considerazione dei vizi riscontrati e dell'eliminazione degli stessi a proprie spese, chiedevano in via riconvenzionale, la condanna della società attrice al risarcimento dei danni per € 110.534,92. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Con le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico in data
30.08.2021, la società attrice chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa del
RA dell'Ingegnere e Controparte_3 Persona_1 dell'Ingegnere rispettivamente direttore dei lavori, Persona_2
3 progettista architettonico, progettista strutturale e collaudatore dell'opera realizzata.
A scioglimento della riserva assunta in data 7.09.2021, con ordinanza depositata il
17.09.2021 il Tribunale ha autorizzato la chiamata in causa del solo RA
, rinviando per la verifica della regolare instaurazione del Controparte_3 contradditorio all'udienza del 14.06.2022.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., ritenuta l'inammissibilità della richiesta di declaratoria di inefficacia della CTU eseguita nel giudizio incardinato dai convenuti ex art. 696 bis c.p.c., trattandosi di prova atipica utilizzabile in sede di giudizio di cognizione, dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti , rigettata, altresì, la richiesta di CP_1
ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., veniva espletata la prova per testi e l'interrogatorio formale articolati dalla società attrice, all'esito dei quali la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni al 26.11.2024 e trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Questioni preliminari.
In via preliminare, si dà atto che la sentenza è redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
Ancora in via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia del geometra il quale, benché ritualmente citato in giudizio, non si è Controparte_3
costituito.
Sempre in via preliminare, occorre esaminare la richiesta di revoca dell'ordinanza di rinvio del giudizio per la precisazione delle conclusioni e di rimessione della causa sul ruolo per la trattazione e l'istruzione della domanda riconvenzionale formulata dai convenuti.
In particolare, i committenti ritenevano di non essere incorsi in alcuna eccezione di decadenza e di prescrizione rispetto alla garanzia per vizi, in quanto l'opera non era stata completata come invece richiesto dall'art. 1667 c.c. e che comunque essendo stata disposta consulenza tecnica nell'ambito del giudizio di ATP alcuna ulteriore denuncia di garanzia per vizi avrebbe dovuto essere effettuata, in quanto
4 la società esecutrice dei lavori era già stata messa nella condizione di conoscere l'esito dell'indagine peritale.
Il Tribunale ritiene che l'istanza di rimessione della causa sul ruolo vada respinta e che debba essere ribadita l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta. Sul punto, preliminarmente occorre evidenziare che a differenza di quanto afferma parte convenuta l'art. 1667 c.c. è pienamente applicabile. Dalla relazione redatta dal CTU nominato in sede di ATP ex art. 669 bis c.p.c. risulta che i lavori sono stati ultimati il 23.03.2009 e che il certificato di collaudo è stato consegnato presso l'ufficio del Genio Civile di Caserta prot. n.2009.0322296 del
14/04/2009 dall'ing. Ne deriva che l'opera è stata consegnata Persona_2 ai committenti e che sussiste il presupposto per ritenere l'opera rispetto ai lavori affidati alla ditta.
Neppure coglie nel segno la giurisprudenza citata dai convenuti e attori in riconvenzionale, quando affermano che qualora venga disposta consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare difformità o vizi occulti dell'opera, il committente, in relazione ai difetti riscontrati da tale consulenza, non è tenuto alla denuncia contemplata, a pena di decadenza, dall'art. 1667, secondo comma, cod. civ., atteso che controparte già conosce o è in grado di conoscere l'esito dell'indagine peritale. La giurisprudenza richiamata da parte convenuta, infatti, fa riferimento all'ipotesi in cui il giudizio sia promosso dal committente nei confronti dell'appaltatore al fine di esercitare l'azione di garanzia ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., venga disposta consulenza tecnica, su istanza anche del convenuto, o comunque con la sua adesione o partecipazione, al fine di accertare difformità o vizi occulti dell'opera. Solo in tal caso la Suprema Corte di
Cassazione ha escluso che l'attore (committente) in relazione ai difetti riscontrati da tale consulenza, sia tenuto, a pena di decadenza, alla denuncia contemplata dal comma 2, del citato art. 1667, dato che la controparte già conosce od è in grado di conoscere l'esito dell'indagine peritale. Diversamente nell'ipotesi in esame, i committenti sono stati convenuti in giudizio per il pagamento del presunto prezzo residuo, sicché opera il regime di cui all'art. 1667 c.c. di decadenza e di prescrizione dell'azione dalla consegna dell'opera, tanto più che a seguito dei vizi accertati nel 2016 dal CTU in sede di ATP alcun successivo giudizio è stato da
5 essi intrapreso.
2.Sul merito.
La domanda principale sollevata dalla è infondata e Parte_1
va rigettata per quanto di ragione.
La società attrice ha chiesto condannarsi i convenuti al pagamento di € 95.787,29 quale credito residuo per i lavori eseguiti a favore di e AR CP_2
, ritenendo dimostrato l'importo dovuto sulla scorta del contratto di appalto
[...]
sottoscritto in data 24.04.2008, del relativo computo metrico allegato allo stesso nonché dell'ulteriore computo metrico aggiornato del 3.06.2013 e alla luce della prova testimoniale espletata che, secondo la società, avrebbe confermato gli ulteriori lavori effettuati dalla ditta.
Le argomentazioni dell'attrice non sono sufficienti a ritenere dimostrato il credito azionato.
Preliminarmente, deve rilevarsi che secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass., SS.UU.
n. 13533 del 30.10.2001). Al contratto di appalto, in particolare, deve ritenersi estensibile la disciplina generale dell'inadempimento del contratto che comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass. n. 3472 del 13.02.2008). Con l'effetto che la sua domanda non può essere accolta nel caso in cui l'altra parte contesti il suo adempimento (Cass., ord. n. 25410 del 23.09.2024).
Più in generale, il principio che governa il contratto a prestazioni corrispettive prevede che la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione a lui dovuta, non deve essere a sua volta inadempiente, ovvero deve dimostrare di avere eseguito la propria obbligazione se essa, come avviene per l'appaltatore,
6 precede l'adempimento di pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta.
Dunque, qualora si controverta, come nel caso di specie, sulle opere effettivamente eseguite dall'appaltatore, incombe sull'attore fornirne la prova dell'entità e della consistenza, non potendo nemmeno supplirvi il giudice in base al potere conferitogli dall'art. 1657 c.c. poiché detto potere presuppone che non vi sia contrasto tra le parti in ordine a tutte le opere eseguite dall'appaltatore, mentre se è controverso anche tale aspetto del rapporto, come nella fattispecie in esame,
l'attore non può sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda (in tema, cfr.
Cass. n. 17959/2016, Cass. n. 1511/1989). In definitiva, deve affermarsi che è onere dell'appaltatore provare, da un lato, l'effettivo conferimento dell'incarico e, dall'altro, l'effettiva realizzazione dell'opera e la congruità del corrispettivo richiesto rispetto alla pattuizione e all'entità del lavoro svolto.
Essendo onere dell'appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo provare l'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto, ne deriva che spetta all'impresa attrice fornire la prova della congruità della somma richiesta rispetto alle opere eseguite e, per fare ciò, la società deve dimostrare la natura, l'entità e la consistenza delle opere cui il corrispettivo richiesto si riferisce.
Tanto premesso, è incontestata tra le parti l'esistenza del contratto di appalto sottoscritto in data 24.04.2008 e dell'allegato computo metrico. Diversamente, alcun valore probatorio può essere riconosciuto al computo metrico recante la data del 3.06.2013, disconosciuto dai convenuti committenti sia con gli atti di causa sia in sede di interrogatorio formale.
In tema, la Suprema Corte di Cassazione ha di recente ribadito che non costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica (Cass. n. 128 del 4 gennaio 2022; cfr. anche Cass. nn. 33575/2021; 26517/2018; 10860/2007 e
7 2333/95).
Invero, non può non evidenziarsi che il computo metrico del 3.06.2013 (peraltro non approvato per iscritto dalle parti) riporta al suo interno tutte le lavorazioni che avrebbero dovuto essere eseguite, i prezzi unitari di ciascuna opera e la quantità per cui occorre moltiplicare i costi, nonché l'ammontare complessivo dell'opera.
Tale documento, invero, lungi dal provare quali e quanti lavori siano stati effettivamente eseguiti dall'appaltatore, ha valore di semplice traccia indicativa delle modalità di formazione del prezzo globale e, pertanto, non può essere sufficiente a suffragare la pretesa del creditore, non costituendo prova idonea a dimostrare il credito vantato dall'attrice.
Neppure può sostenersi che le affermazioni rese dalla parte contumace Geom.
all'udienza del 10.10.2023, siano sufficienti a dimostrare gli Controparte_3
ulteriori lavori eseguiti dalla ditta. Infatti, il geometra, si è limitato ad affermare che il computo che mi viene mostrato è comprensivo sia dei lavori strutturali che dei lavori di rifinitura successivi. All'interno del computo del 3.06.2013 io individuo anche i lavori successivi rispetto al primo computo del 23.04.2008.
Preciso che il computo metrico del 2008 che riconosco, è un preventivo di spesa realizzato su misure tratte da supporto informatico. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alle testimonianze rese da e CP_2 Testimone_1 dipendenti della ascoltati all'udienza del Parte_1 Parte_1
17.10.2023, i quali hanno rispettivamente affermato che Noi abbiamo fatto fino alle coperture, poi abbiamo staccato e ripreso con le tompagnature tra il 2008 e il 2009, abbiamo staccato di poco. Poi sono stati montati i ponteggi”. Preciso ancora che è stata fatta una parte di intonaco sul torrino scala, cioè la finitura della scala perché siccome dovevamo montare le tegole, per non far sporcare le tegole, abbiamo fatto prima l'intonaco, solo la parte delle tegole (cfr. testimonianza resa da ) e che Abbiamo fatto tutto il cemento dalle Testimone_2
fondazioni in su. Abbiamo fatto tutto il fabbricato, tompagnature, tramezzature, controtelai e scrigni. Non abbiamo fatto l'intonaco, solo un pezzo in corrispondenza del tetto (cfr. testimonianza resa da ). Entrambi i Testimone_1
testimoni, ancora, hanno affermato di non ricordare quando i lavori sarebbero stati interrotti.
8 Ciò posto, l'art. 7 del contratto di appalto stipulato il 24.04.2008, rubricato
“pagamenti” prevede che “il committente verserà all'appaltatore i seguenti importi: - acconto di € 15.000,00 alla data della firma del presente contratto;
- acconto di € 15.000,00 alla data effettiva dell'inizio dei lavori;
- ulteriori acconti per ogni € 20.000,00 contabilizzati per ogni S. A. L. con trattenuta del 10% di cauzione, da liquidarsi a saldo, salvo diversi accordi tra le parti”. Quanto alle modalità di esecuzione dei pagamenti il socio della Parte_1 escusso all'udienza del 24.10.2023, ha riferito Una volta fatti questi lavori, ci siamo bloccati per il pagamento, perché i hanno riferito che c'erano CP_1
diversità tra loro e il tecnico. Specifico che noi emettevamo fattura ai , CP_1
poi i emettevano bonifico in favore del RA che a sua CP_1 CP_3
volta eseguiva il bonifico alla società per conto dei Sig.ri . Orbene dalla CP_1
documentazione versata in atti risulta che i committenti abbiano eseguito bonifici in favore del RA per € 400.000,00 e dunque per un Controparte_3 importo ben superiore al prezzo dell'appalto, come anche al prezzo indicato nel computo metrico del 2013 pur a voler prendere quest'ultimo in considerazione. I bonifici eseguiti riportano le causali relative al pagamento degli acconti (dal primo al quinto) rispetto ai lavori pattuiti nel contratto del 2008 che il RA avrebbe dovuto versare alla impresa appaltatrice al maturare dei diversi SAL. Per vero, sempre dalla documentazione prodotta dai convenuti, risulta che il RA abbia provveduto alla corresponsione degli acconti di € 15.000,00 al momento dell'inizio dei lavori il 23.07.2008, di € 30.000,00 in due tranches nel novembre
2008 a fronte della fattura n. 74/2008, di ulteriori € 6.000,00 per il saldo della fattura n. 74/2008, di € 12.000,00 quale terza rata sulla fattura n. 11/2009 e di €
12.000,00 quale prima rata sulla fattura n. 60 del 2.07.2010. Appare evidente, dunque, che le modalità di pagamento non sono state rispettose di quanto pattuito nel contratto di appalto, posto che l'impresa non ha emesso i SAL relativi all'avanzamento dei lavori per i quali elaborare le relative fatture. Ne deriva che in difetto dei SAL e delle fatture sulla base delle quali residuerebbe l'ulteriore importo richiesto dall'appaltatrice la domanda non può che essere respinta.
3.Sulle spese di lite.
Con riferimento ai rapporti tra la e Parte_1 AR
9 e , le spese di lite, in considerazione del rigetto della domanda Controparte_2
principale e della declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale e del contegno processuale delle parti, vanno integralmente compensate.
Nei rapporti tra l'attrice e il terzo chiamato geometra Parte_1 CP_3
, nulla va disposto sulle spese di lite. La giurisprudenza, infatti, ha
[...]
statuito che in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia (cfr. Cass. 7.03.2024, n. 6144). Tuttavia, nel caso di specie, alcuna spesa è stata sostenuta dal terzo chiamato che non ha spiegato attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del G.U. dr.ssa Marta
Sodano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.
2737/2021 avente ad oggetto CONTRATTO DI APPALTO, pendente tra
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., –attrice – e Parte_1 [...]
e convenuti- nonché – terzo CP_1 Controparte_2 Controparte_3
chiamato in causa contumace - ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti;
Rigetta la domanda principale;
Compensa le spese di lite tra la e Parte_1 AR
e ; Controparte_2
Nulla sulle spese di lite nei rapporti tra l'attrice e Parte_1
. Controparte_3
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 23.05.2025
Il Giudice
Marta Sodano
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa
Marta Sodano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 2737/2021 avente ad oggetto
CONTRATTO DI APPALTO, pendente
TRA
(P.IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in Caserta, via Fratelli Bandiera, n. 23, ivi elettivamente domiciliata in via Michele Ruta, n. 67, presso lo studio dell'Avv.
Angelo Frese che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
attrice
E
(C.F. nato in [...], il [...], e AR C.F._1
(C.F. nato a [...], l'[...], Controparte_2 C.F._2
entrambi ivi residenti al vicolo Talete, n. 4, ivi elettivamente domiciliati alla via
Cesare Battisti, n. 69, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Dessì che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale;
convenuti e attori in riconvenzionale
NONCHÉ
, (C.F. ) nato in [...], il [...], Controparte_3 C.F._3
residente in [...]; terzo chiamato in causa
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi
1 ed alle conclusioni ivi rassegnate, nonché alle comparse depositate nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo raccomandata a/r in data 22.03.2021, la in persona del legale rappresentante p.t., conveniva Parte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e AR
, allegando di aver eseguito lavori di costruzioni di un piccolo Controparte_2
fabbricato per civile abitazione da edificarsi sul lotto di terreno sito in Caserta alla
Via Marchisiello in virtù di un contratto di conferimento di incarico professionale da parte dei committenti al RA per l'esecuzione di tutti Controparte_3
gli adempimenti amministrativi, tecnici ed esecutivi, stipulato il 24.04.2008. La società attrice deduceva poi che in virtù del medesimo contratto, veniva conferito incarico ad essa, in quanto ditta di fiducia del geometra incaricato, di eseguire per l'appunto i lavori di costruzione dell'immobile, elencati nel computo metrico allegato al contratto di appalto e poi integrato con ulteriori lavori da eseguirsi.
Deduceva la società attrice di aver fatturato al Sig. una serie di AR acconti sulla base dei SAL e che l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti ammontava ad € 373.514,18 come contabilizzati al RA . Controparte_3
Ancora rappresentava la che i committenti nel mese di novembre Parte_1
2013 si rifiutavano di versare ulteriori acconti e che residua in favore della appaltatrice un credito di € 95.787,29 oltre oneri di legge.
Sulla scorta di tali fatti, la società attrice ha concluso chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento del credito come sopra quantificato, con vittoria di spese di lite con attribuzione in favore dell'Avv. Angelo Frese dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale depositata il 2.07.2021, si costituivano in giudizio i convenuti, e AR
, i quali deducevano l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avversa Controparte_2
domanda.
In particolare, i convenuti eccepivano che nel computo metrico e nell'elenco prezzi, allegati al contratto di appalto sottoscritto dal geometra e dal legale rappresentante della società attrice, era stato stabilito che l'opera avrebbe avuto un
2 costo pari ad € 248.863,90, oltre iva, per un totale di € 303.613,96; disconoscevano i computi aggiuntivi ed eccepivano l'avvenuto pagamento dell'obbligazione a loro carico, sia per i costi relativi ai lavori per l'esecuzione dell'opera da parte della società sia per i compensi pattuiti nel Pt_1 conferimento di incarico, attraverso il versamento della somma complessiva di €
400.000,00 in favore del geometra a mezzo diversi bonifici bancari CP_3
disposti tra il 2008 e il 2010 e che nonostante il versamento del corrispettivo, i lavori erano stati interrotti dalla società attrice;
che i tentativi di bonario componimento con la si erano conclusi con esito negativo e che nel Parte_1
2015 veniva instaurato un giudizio ex art. 669 bis c.p.c. presso il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, avente ad oggetto l'accertamento della conformità dell'ascensore al progetto allegato, al permesso di costruire n. 163/06 del
5.07.2006 e n. 25 del 25.02.2013 e, in caso di esito negativo, l'indicazione delle opere di ripristino e il relativo costo. I convenuti eccepivano, dunque, che in sede di ATP, il CTU con relazione depositata il 6.05.2016 accertava la presenza di difformità nell'esecuzione dell'opera, individuava le opere necessarie al ripristino e ne quantificava l'ammontare in € 188.395,52. Ancora, essi eccepivano di aver invitato il geometra a sgomberare il cantiere da tutte le attrezzature e CP_3
impalcature, con raccomandata a/r del 25.10.2016 e del 21.12.2016 e che la società solo in data 15.09.2017 provvedeva alla presa in consegna delle stesse;
eccepivano il completamento delle opere da parte di altra società, la CP_4
e che, con perizia stragiudiziale del 26.05.2021, i danni patiti in conseguenza delle opere eseguite dalla ammontavano ad € 110.534,92. Parte_1
Sulla scorta di tali fatti, i convenuti concludevano per il rigetto della domanda proposta dalla società attrice e, in considerazione dei vizi riscontrati e dell'eliminazione degli stessi a proprie spese, chiedevano in via riconvenzionale, la condanna della società attrice al risarcimento dei danni per € 110.534,92. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Con le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico in data
30.08.2021, la società attrice chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa del
RA dell'Ingegnere e Controparte_3 Persona_1 dell'Ingegnere rispettivamente direttore dei lavori, Persona_2
3 progettista architettonico, progettista strutturale e collaudatore dell'opera realizzata.
A scioglimento della riserva assunta in data 7.09.2021, con ordinanza depositata il
17.09.2021 il Tribunale ha autorizzato la chiamata in causa del solo RA
, rinviando per la verifica della regolare instaurazione del Controparte_3 contradditorio all'udienza del 14.06.2022.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., ritenuta l'inammissibilità della richiesta di declaratoria di inefficacia della CTU eseguita nel giudizio incardinato dai convenuti ex art. 696 bis c.p.c., trattandosi di prova atipica utilizzabile in sede di giudizio di cognizione, dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti , rigettata, altresì, la richiesta di CP_1
ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., veniva espletata la prova per testi e l'interrogatorio formale articolati dalla società attrice, all'esito dei quali la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni al 26.11.2024 e trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Questioni preliminari.
In via preliminare, si dà atto che la sentenza è redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
Ancora in via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia del geometra il quale, benché ritualmente citato in giudizio, non si è Controparte_3
costituito.
Sempre in via preliminare, occorre esaminare la richiesta di revoca dell'ordinanza di rinvio del giudizio per la precisazione delle conclusioni e di rimessione della causa sul ruolo per la trattazione e l'istruzione della domanda riconvenzionale formulata dai convenuti.
In particolare, i committenti ritenevano di non essere incorsi in alcuna eccezione di decadenza e di prescrizione rispetto alla garanzia per vizi, in quanto l'opera non era stata completata come invece richiesto dall'art. 1667 c.c. e che comunque essendo stata disposta consulenza tecnica nell'ambito del giudizio di ATP alcuna ulteriore denuncia di garanzia per vizi avrebbe dovuto essere effettuata, in quanto
4 la società esecutrice dei lavori era già stata messa nella condizione di conoscere l'esito dell'indagine peritale.
Il Tribunale ritiene che l'istanza di rimessione della causa sul ruolo vada respinta e che debba essere ribadita l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta. Sul punto, preliminarmente occorre evidenziare che a differenza di quanto afferma parte convenuta l'art. 1667 c.c. è pienamente applicabile. Dalla relazione redatta dal CTU nominato in sede di ATP ex art. 669 bis c.p.c. risulta che i lavori sono stati ultimati il 23.03.2009 e che il certificato di collaudo è stato consegnato presso l'ufficio del Genio Civile di Caserta prot. n.2009.0322296 del
14/04/2009 dall'ing. Ne deriva che l'opera è stata consegnata Persona_2 ai committenti e che sussiste il presupposto per ritenere l'opera rispetto ai lavori affidati alla ditta.
Neppure coglie nel segno la giurisprudenza citata dai convenuti e attori in riconvenzionale, quando affermano che qualora venga disposta consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare difformità o vizi occulti dell'opera, il committente, in relazione ai difetti riscontrati da tale consulenza, non è tenuto alla denuncia contemplata, a pena di decadenza, dall'art. 1667, secondo comma, cod. civ., atteso che controparte già conosce o è in grado di conoscere l'esito dell'indagine peritale. La giurisprudenza richiamata da parte convenuta, infatti, fa riferimento all'ipotesi in cui il giudizio sia promosso dal committente nei confronti dell'appaltatore al fine di esercitare l'azione di garanzia ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., venga disposta consulenza tecnica, su istanza anche del convenuto, o comunque con la sua adesione o partecipazione, al fine di accertare difformità o vizi occulti dell'opera. Solo in tal caso la Suprema Corte di
Cassazione ha escluso che l'attore (committente) in relazione ai difetti riscontrati da tale consulenza, sia tenuto, a pena di decadenza, alla denuncia contemplata dal comma 2, del citato art. 1667, dato che la controparte già conosce od è in grado di conoscere l'esito dell'indagine peritale. Diversamente nell'ipotesi in esame, i committenti sono stati convenuti in giudizio per il pagamento del presunto prezzo residuo, sicché opera il regime di cui all'art. 1667 c.c. di decadenza e di prescrizione dell'azione dalla consegna dell'opera, tanto più che a seguito dei vizi accertati nel 2016 dal CTU in sede di ATP alcun successivo giudizio è stato da
5 essi intrapreso.
2.Sul merito.
La domanda principale sollevata dalla è infondata e Parte_1
va rigettata per quanto di ragione.
La società attrice ha chiesto condannarsi i convenuti al pagamento di € 95.787,29 quale credito residuo per i lavori eseguiti a favore di e AR CP_2
, ritenendo dimostrato l'importo dovuto sulla scorta del contratto di appalto
[...]
sottoscritto in data 24.04.2008, del relativo computo metrico allegato allo stesso nonché dell'ulteriore computo metrico aggiornato del 3.06.2013 e alla luce della prova testimoniale espletata che, secondo la società, avrebbe confermato gli ulteriori lavori effettuati dalla ditta.
Le argomentazioni dell'attrice non sono sufficienti a ritenere dimostrato il credito azionato.
Preliminarmente, deve rilevarsi che secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass., SS.UU.
n. 13533 del 30.10.2001). Al contratto di appalto, in particolare, deve ritenersi estensibile la disciplina generale dell'inadempimento del contratto che comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass. n. 3472 del 13.02.2008). Con l'effetto che la sua domanda non può essere accolta nel caso in cui l'altra parte contesti il suo adempimento (Cass., ord. n. 25410 del 23.09.2024).
Più in generale, il principio che governa il contratto a prestazioni corrispettive prevede che la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione a lui dovuta, non deve essere a sua volta inadempiente, ovvero deve dimostrare di avere eseguito la propria obbligazione se essa, come avviene per l'appaltatore,
6 precede l'adempimento di pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta.
Dunque, qualora si controverta, come nel caso di specie, sulle opere effettivamente eseguite dall'appaltatore, incombe sull'attore fornirne la prova dell'entità e della consistenza, non potendo nemmeno supplirvi il giudice in base al potere conferitogli dall'art. 1657 c.c. poiché detto potere presuppone che non vi sia contrasto tra le parti in ordine a tutte le opere eseguite dall'appaltatore, mentre se è controverso anche tale aspetto del rapporto, come nella fattispecie in esame,
l'attore non può sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda (in tema, cfr.
Cass. n. 17959/2016, Cass. n. 1511/1989). In definitiva, deve affermarsi che è onere dell'appaltatore provare, da un lato, l'effettivo conferimento dell'incarico e, dall'altro, l'effettiva realizzazione dell'opera e la congruità del corrispettivo richiesto rispetto alla pattuizione e all'entità del lavoro svolto.
Essendo onere dell'appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo provare l'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto, ne deriva che spetta all'impresa attrice fornire la prova della congruità della somma richiesta rispetto alle opere eseguite e, per fare ciò, la società deve dimostrare la natura, l'entità e la consistenza delle opere cui il corrispettivo richiesto si riferisce.
Tanto premesso, è incontestata tra le parti l'esistenza del contratto di appalto sottoscritto in data 24.04.2008 e dell'allegato computo metrico. Diversamente, alcun valore probatorio può essere riconosciuto al computo metrico recante la data del 3.06.2013, disconosciuto dai convenuti committenti sia con gli atti di causa sia in sede di interrogatorio formale.
In tema, la Suprema Corte di Cassazione ha di recente ribadito che non costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica (Cass. n. 128 del 4 gennaio 2022; cfr. anche Cass. nn. 33575/2021; 26517/2018; 10860/2007 e
7 2333/95).
Invero, non può non evidenziarsi che il computo metrico del 3.06.2013 (peraltro non approvato per iscritto dalle parti) riporta al suo interno tutte le lavorazioni che avrebbero dovuto essere eseguite, i prezzi unitari di ciascuna opera e la quantità per cui occorre moltiplicare i costi, nonché l'ammontare complessivo dell'opera.
Tale documento, invero, lungi dal provare quali e quanti lavori siano stati effettivamente eseguiti dall'appaltatore, ha valore di semplice traccia indicativa delle modalità di formazione del prezzo globale e, pertanto, non può essere sufficiente a suffragare la pretesa del creditore, non costituendo prova idonea a dimostrare il credito vantato dall'attrice.
Neppure può sostenersi che le affermazioni rese dalla parte contumace Geom.
all'udienza del 10.10.2023, siano sufficienti a dimostrare gli Controparte_3
ulteriori lavori eseguiti dalla ditta. Infatti, il geometra, si è limitato ad affermare che il computo che mi viene mostrato è comprensivo sia dei lavori strutturali che dei lavori di rifinitura successivi. All'interno del computo del 3.06.2013 io individuo anche i lavori successivi rispetto al primo computo del 23.04.2008.
Preciso che il computo metrico del 2008 che riconosco, è un preventivo di spesa realizzato su misure tratte da supporto informatico. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alle testimonianze rese da e CP_2 Testimone_1 dipendenti della ascoltati all'udienza del Parte_1 Parte_1
17.10.2023, i quali hanno rispettivamente affermato che Noi abbiamo fatto fino alle coperture, poi abbiamo staccato e ripreso con le tompagnature tra il 2008 e il 2009, abbiamo staccato di poco. Poi sono stati montati i ponteggi”. Preciso ancora che è stata fatta una parte di intonaco sul torrino scala, cioè la finitura della scala perché siccome dovevamo montare le tegole, per non far sporcare le tegole, abbiamo fatto prima l'intonaco, solo la parte delle tegole (cfr. testimonianza resa da ) e che Abbiamo fatto tutto il cemento dalle Testimone_2
fondazioni in su. Abbiamo fatto tutto il fabbricato, tompagnature, tramezzature, controtelai e scrigni. Non abbiamo fatto l'intonaco, solo un pezzo in corrispondenza del tetto (cfr. testimonianza resa da ). Entrambi i Testimone_1
testimoni, ancora, hanno affermato di non ricordare quando i lavori sarebbero stati interrotti.
8 Ciò posto, l'art. 7 del contratto di appalto stipulato il 24.04.2008, rubricato
“pagamenti” prevede che “il committente verserà all'appaltatore i seguenti importi: - acconto di € 15.000,00 alla data della firma del presente contratto;
- acconto di € 15.000,00 alla data effettiva dell'inizio dei lavori;
- ulteriori acconti per ogni € 20.000,00 contabilizzati per ogni S. A. L. con trattenuta del 10% di cauzione, da liquidarsi a saldo, salvo diversi accordi tra le parti”. Quanto alle modalità di esecuzione dei pagamenti il socio della Parte_1 escusso all'udienza del 24.10.2023, ha riferito Una volta fatti questi lavori, ci siamo bloccati per il pagamento, perché i hanno riferito che c'erano CP_1
diversità tra loro e il tecnico. Specifico che noi emettevamo fattura ai , CP_1
poi i emettevano bonifico in favore del RA che a sua CP_1 CP_3
volta eseguiva il bonifico alla società per conto dei Sig.ri . Orbene dalla CP_1
documentazione versata in atti risulta che i committenti abbiano eseguito bonifici in favore del RA per € 400.000,00 e dunque per un Controparte_3 importo ben superiore al prezzo dell'appalto, come anche al prezzo indicato nel computo metrico del 2013 pur a voler prendere quest'ultimo in considerazione. I bonifici eseguiti riportano le causali relative al pagamento degli acconti (dal primo al quinto) rispetto ai lavori pattuiti nel contratto del 2008 che il RA avrebbe dovuto versare alla impresa appaltatrice al maturare dei diversi SAL. Per vero, sempre dalla documentazione prodotta dai convenuti, risulta che il RA abbia provveduto alla corresponsione degli acconti di € 15.000,00 al momento dell'inizio dei lavori il 23.07.2008, di € 30.000,00 in due tranches nel novembre
2008 a fronte della fattura n. 74/2008, di ulteriori € 6.000,00 per il saldo della fattura n. 74/2008, di € 12.000,00 quale terza rata sulla fattura n. 11/2009 e di €
12.000,00 quale prima rata sulla fattura n. 60 del 2.07.2010. Appare evidente, dunque, che le modalità di pagamento non sono state rispettose di quanto pattuito nel contratto di appalto, posto che l'impresa non ha emesso i SAL relativi all'avanzamento dei lavori per i quali elaborare le relative fatture. Ne deriva che in difetto dei SAL e delle fatture sulla base delle quali residuerebbe l'ulteriore importo richiesto dall'appaltatrice la domanda non può che essere respinta.
3.Sulle spese di lite.
Con riferimento ai rapporti tra la e Parte_1 AR
9 e , le spese di lite, in considerazione del rigetto della domanda Controparte_2
principale e della declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale e del contegno processuale delle parti, vanno integralmente compensate.
Nei rapporti tra l'attrice e il terzo chiamato geometra Parte_1 CP_3
, nulla va disposto sulle spese di lite. La giurisprudenza, infatti, ha
[...]
statuito che in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia (cfr. Cass. 7.03.2024, n. 6144). Tuttavia, nel caso di specie, alcuna spesa è stata sostenuta dal terzo chiamato che non ha spiegato attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del G.U. dr.ssa Marta
Sodano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.
2737/2021 avente ad oggetto CONTRATTO DI APPALTO, pendente tra
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., –attrice – e Parte_1 [...]
e convenuti- nonché – terzo CP_1 Controparte_2 Controparte_3
chiamato in causa contumace - ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti;
Rigetta la domanda principale;
Compensa le spese di lite tra la e Parte_1 AR
e ; Controparte_2
Nulla sulle spese di lite nei rapporti tra l'attrice e Parte_1
. Controparte_3
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 23.05.2025
Il Giudice
Marta Sodano
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