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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 17/07/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Biella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Biella riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 339/2025 promossa da
C.F. residente a [...], Parte_1 C.F._1
C.F. residente a [...], Parte_2 C.F._2
, residente a [...], Parte_3 C.F._3
C.F. , residente a [...] e CP_1 C.F._4
C.F. residente a [...] C.F._5
n. 87, con il patrocinio dell'avv. Elisabetta Tibi, con domicilio in Biella, piazza Martiri della Libertà;
nei confronti di nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 C.F._6 residente a [...];
con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: interdizione
Conclusioni:
per la parte ricorrente: come da ricorso per la parte convenuta: ---
per il Pubblico Ministero: come da ricorso
MOTIVI
Fatto
Con ricorso depositato il 02/04/2025 la parte ricorrente chiedeva che il Tribunale di Biella dichiarasse l'interdizione della parente . Verificato il contraddittorio ed esaminata la parte Controparte_2 convenuta, all'udienza del 07/07/2025 dava la propria disponibilità a rivestire Parte_1 l'incarico di tutore, le parti formulavano le proprie conclusioni e rinunciavano ai termini per memorie conclusionali e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Diritto:
1. La domanda è fondata e merita accoglimento.
2. L'art. 414 c.c. prevede che “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.” Come chiarito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 440/2005, in seguito alla riforma delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui alla l. 6/2004, spetta al giudice il compito di individuare l'istituto che nel caso concreto garantisca all'incapace la tutela più adeguata con la minore limitazione possibile della sua capacità, ferma restando la necessità di adottare la misura più invasiva dell'interdizione, ogni qual volta essa si renda assolutamente necessaria per la protezione della persona.
3. Dall'istruttoria è emerso che la signora soffre di un disturbo neurocognitivo maggiore in CP_2 progressione e risulta dipendente nelle ADL e nelle IADL;
è stata dichiarata invalida con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, e portatrice di handicap in situazione di gravità. Anche in udienza la signora è apparsa disorientata nel CP_2 tempo e parzialmente incapace di rispondere alle domande che le venivano rivolte.
4. Deve pertanto ritenersi provato che la parte convenuta versa in uno stato di abituale infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi. La gravità e l'irreversibilità della sua condizione inducono a ritenere che l'unica misura adeguata per la sua tutela sia quella dell'interdizione.
5. Deve pertanto dichiararsi l'interdizione di . Controparte_2
6. Stante l'assenza di ragioni d'urgenza, non si provvede alla nomina di un tutore provvisorio.
7. Stante la natura del giudizio e in assenza di opposizione, non si provvede sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta con ricorso del 02/04/2025, così provvede:
dichiara l'interdizione di , nata a [...] il [...], C.F. Controparte_2
, residente a [...]; C.F._6
manda la Cancelleria per l'annotazione e la comunicazione previste dall'art. 423 c.c. nonché per la comunicazione al Giudice Tutelare prevista dall'art. 345 c.c.;
nulla sulle spese.
Così deciso in Biella in camera di consiglio il 16/07/2025.
La giudice est. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
Tribunale Ordinario di Biella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Biella riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 339/2025 promossa da
C.F. residente a [...], Parte_1 C.F._1
C.F. residente a [...], Parte_2 C.F._2
, residente a [...], Parte_3 C.F._3
C.F. , residente a [...] e CP_1 C.F._4
C.F. residente a [...] C.F._5
n. 87, con il patrocinio dell'avv. Elisabetta Tibi, con domicilio in Biella, piazza Martiri della Libertà;
nei confronti di nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 C.F._6 residente a [...];
con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: interdizione
Conclusioni:
per la parte ricorrente: come da ricorso per la parte convenuta: ---
per il Pubblico Ministero: come da ricorso
MOTIVI
Fatto
Con ricorso depositato il 02/04/2025 la parte ricorrente chiedeva che il Tribunale di Biella dichiarasse l'interdizione della parente . Verificato il contraddittorio ed esaminata la parte Controparte_2 convenuta, all'udienza del 07/07/2025 dava la propria disponibilità a rivestire Parte_1 l'incarico di tutore, le parti formulavano le proprie conclusioni e rinunciavano ai termini per memorie conclusionali e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Diritto:
1. La domanda è fondata e merita accoglimento.
2. L'art. 414 c.c. prevede che “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.” Come chiarito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 440/2005, in seguito alla riforma delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui alla l. 6/2004, spetta al giudice il compito di individuare l'istituto che nel caso concreto garantisca all'incapace la tutela più adeguata con la minore limitazione possibile della sua capacità, ferma restando la necessità di adottare la misura più invasiva dell'interdizione, ogni qual volta essa si renda assolutamente necessaria per la protezione della persona.
3. Dall'istruttoria è emerso che la signora soffre di un disturbo neurocognitivo maggiore in CP_2 progressione e risulta dipendente nelle ADL e nelle IADL;
è stata dichiarata invalida con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, e portatrice di handicap in situazione di gravità. Anche in udienza la signora è apparsa disorientata nel CP_2 tempo e parzialmente incapace di rispondere alle domande che le venivano rivolte.
4. Deve pertanto ritenersi provato che la parte convenuta versa in uno stato di abituale infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi. La gravità e l'irreversibilità della sua condizione inducono a ritenere che l'unica misura adeguata per la sua tutela sia quella dell'interdizione.
5. Deve pertanto dichiararsi l'interdizione di . Controparte_2
6. Stante l'assenza di ragioni d'urgenza, non si provvede alla nomina di un tutore provvisorio.
7. Stante la natura del giudizio e in assenza di opposizione, non si provvede sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta con ricorso del 02/04/2025, così provvede:
dichiara l'interdizione di , nata a [...] il [...], C.F. Controparte_2
, residente a [...]; C.F._6
manda la Cancelleria per l'annotazione e la comunicazione previste dall'art. 423 c.c. nonché per la comunicazione al Giudice Tutelare prevista dall'art. 345 c.c.;
nulla sulle spese.
Così deciso in Biella in camera di consiglio il 16/07/2025.
La giudice est. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore