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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 19/06/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
in composizione monocratica in persona del giudice del lavoro Vera Colella pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. 207/2024 promossa da:
nata il [...] a [...] e residente a [...], c.f. Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso dall'Avv. C.F._1
Luca Piscaglia, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pesaro, Galleria dei Fonditori n. 3
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio
[...]
Ceccarini, per procura generale alle liti rilasciata con atto a rogito del Notaio dott. di Persona_1
Ancona del 27 novembre 2018, rep. n. 1862 racc. n. 1503, elettivamente domiciliato presso la
Cancelleria – Sez. Lavoro del Tribunale di Urbino
- CONVENUTO -
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.05.2024 la lavoratrice, conveniva in giudizio l' per ottenere CP_1
il riconoscimento del danno biologico da malattia professionale alla spalla destra e sinistra, da aggiungersi al gradiente del 6% già riconosciuto dallo stesso istituto, quantificato complessivamente nella misura del 20% o in quella diversa risultante in corso di causa.
Esponeva la ricorrente che, a causa delle lavorazioni svolte in qualità di coltivatrice diretta a far data dal 30 gennaio 1989, aveva contratto la predetta malattia: la ricorrente, cioè, sosteneva che le mansioni svolte erano state causa o concausa efficiente della malattia e richiedeva in giudizio il riconoscimento dei postumi invalidanti in misura pari al 20% complessivo se considerato anche il gradiente del 6% già riconosciuto, a tal fine richiamando una certificazione medica di parte. Nella memoria di costituzione in giudizio l' resisteva adducendo l'esclusione della CP_1
correlazione tra l'attività svolta e le denunciate malattie.
La causa, istruita mediante l'escussione di due testimoni, la produzione di documenti e l'esperimento di consulenza medico-legale, sulle conclusioni delle parti all'odierna udienza pubblica è stata decisa mediante lettura di dispositivo e motivazione contestuale.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione in atti, dai riferimenti fattuali di cui alla anamnesi lavorativa, come riferita sia dalla vicina di casa della ricorrente, che ha dichiarato di vedere quotidianamente la stessa lavorare nei campi,nonchè dalle dichiarazioni rese dall'altro testimone escusso all'udienza del
21.11.2025, si può desumere la prova dello svolgimento di attività lavorativa nelle qualità descritte in ricorso da parte della lavoratrice e quindi la sua continuativa esposizione al rischio di contrazione della malattia lamentata.
Il ctu, dott. ha ritenuto che: “La considerazione da proporsi è molto semplice : la Per_2
Periziata presenta senza dubbio una algo/artro/disfunzione di spalla, bilat., del tutto verosimilmente dovuta a lesività delle strutture osteo/articolari, tendinee .. delle stesse : se è vero
(come riferisce e si legge in atti ..) che la Periziata da circa dieci anni si occupa di molteplici attività in 8-9 ettari di terra è del tutto plausibile che una componente non trascurabile dei danni anatomici e funzionali denunciati siano di origine lavorativa (è impossibile separare la normale evoluzione artrosica/degenerativa dalle lesioni tecnopatiche franche – certo che tagliare raccogliere legname, usare strumenti dalla zappa al motocoltivatore alla raccolta della balle di fieno … induce di sicuro una maggiore lesività – considerata anche la peculiare conformazione anatomica della Periziata). Ciò premesso così si sintetizza e risponde a quelli che sembrano essere
i quesiti proposti :: si riconosce la parziale natura professionale della patologia delle spalle della
Periziata (Algo/artro/disfunzione a componente tecnopatica delle strutture muscolo/tendinee delle spalle (con riferimento agli items 227 e 134 della Legge 38/2000 ) valutando il danno CP_1
biologico permanente … con percentuale del due per cento (2%) sia alla spalla dx che alla spalla sin : ciò sin dalla data della domanda (16.03.2022).
In risposta alle osservazioni del ctp di parte ricorrente ha inoltre precisato che:”Si può riconoscere una invalidità del 2% complessivo alla spalla Dx e una invalidità del 2% complessivo alla spalla Sn, che unitamente ai precedenti riconoscimenti porterebbe ad una valutazione unificata del 10% (6+2+2).”
Poiché le conclusioni del medico-legale risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti, non solo dal punto di vista logico, ma, altresì, conformi ai principi scientifici, che presiedono la materia in esame, il giudicante ritiene di farle proprie.
Sulla base delle considerazioni del ctu, deve dunque ritenersi la sussistenza della malattia in misura pari al 4% (2% alla spalla sn e 2% alla spalla ds), a partire dall'epoca della domanda amministrativa del 16.03.2022 ed in tale senso l' va, pertanto, condannato ad erogare al CP_1
ricorrente la prestazione corrispondente per la malattia professionale accertata nella misura del grado complessivo dato dalla somma del suddetto gradiente con il grado di invalidità precedentemente riconosciuto del 6% per un gradiente totale del 10% e con la decorrenza indicata, in favore di oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo Parte_1
indici ISTAT.
Gli accessori decorrono non già dal giorno della maturazione del diritto, ma dal giorno in cui si sono verificate le condizioni di responsabilità dell'ente erogatore per il ritardo nell'adempimento; nel caso in esame il termine decorre dopo 120 giorni dall'accertamento, atteso il carattere generale della regola di cui al citato art. 7 della L.533/1973, con conseguente applicabilità ad ogni forma di assistenza e previdenza obbligatorie (Cass. n. 7792 del 1993) senza che per tali prestazioni accessorie sia altresì necessaria la proposizione della domanda giudiziale (Cass. n. 4331 del 1992).
A norma della combinata disposizione di cui agli artt. 429 c.p.c. e 16, comma 6, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, l'importo dovuto a titolo di interessi legali sui crediti previdenziali è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno per la diminuzione del valore del credito, ragione per cui la rivalutazione monetaria diviene operativa soltanto per i periodi di tempo per i quali l'importo degli interessi non è sufficiente a coprire per intero il danno da svalutazione.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza
(art. 91 cpc); per la stessa ragione sono definitivamente a carico dell' le spese della consulenza CP_1
tecnica, già liquidate.
P.Q.M.
pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 10.07.2024 disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' CP_1
- accertato che è affetta da “Algo/artro/disfunzione a componente tecnopatica Parte_1
delle strutture muscolo/tendinee delle spalle” contratta nell'esercizio e a causa delle lavorazioni svolte e che dalla stessa derivano postumi permanenti, condanna l' a corrispondere alla CP_1
ricorrente la relativa prestazione nella misura del grado accertato del 4% da aggiungersi al precedente gradiente del 6%, con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi CP_1
antistatario, che si liquidano in complessivi € 2500,00 oltre spese generali c.p.a. e iva come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della ctu. CP_1
Così deciso in Urbino, all'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025.
Il giudice
Vera Colella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
in composizione monocratica in persona del giudice del lavoro Vera Colella pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. 207/2024 promossa da:
nata il [...] a [...] e residente a [...], c.f. Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso dall'Avv. C.F._1
Luca Piscaglia, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pesaro, Galleria dei Fonditori n. 3
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio
[...]
Ceccarini, per procura generale alle liti rilasciata con atto a rogito del Notaio dott. di Persona_1
Ancona del 27 novembre 2018, rep. n. 1862 racc. n. 1503, elettivamente domiciliato presso la
Cancelleria – Sez. Lavoro del Tribunale di Urbino
- CONVENUTO -
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.05.2024 la lavoratrice, conveniva in giudizio l' per ottenere CP_1
il riconoscimento del danno biologico da malattia professionale alla spalla destra e sinistra, da aggiungersi al gradiente del 6% già riconosciuto dallo stesso istituto, quantificato complessivamente nella misura del 20% o in quella diversa risultante in corso di causa.
Esponeva la ricorrente che, a causa delle lavorazioni svolte in qualità di coltivatrice diretta a far data dal 30 gennaio 1989, aveva contratto la predetta malattia: la ricorrente, cioè, sosteneva che le mansioni svolte erano state causa o concausa efficiente della malattia e richiedeva in giudizio il riconoscimento dei postumi invalidanti in misura pari al 20% complessivo se considerato anche il gradiente del 6% già riconosciuto, a tal fine richiamando una certificazione medica di parte. Nella memoria di costituzione in giudizio l' resisteva adducendo l'esclusione della CP_1
correlazione tra l'attività svolta e le denunciate malattie.
La causa, istruita mediante l'escussione di due testimoni, la produzione di documenti e l'esperimento di consulenza medico-legale, sulle conclusioni delle parti all'odierna udienza pubblica è stata decisa mediante lettura di dispositivo e motivazione contestuale.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione in atti, dai riferimenti fattuali di cui alla anamnesi lavorativa, come riferita sia dalla vicina di casa della ricorrente, che ha dichiarato di vedere quotidianamente la stessa lavorare nei campi,nonchè dalle dichiarazioni rese dall'altro testimone escusso all'udienza del
21.11.2025, si può desumere la prova dello svolgimento di attività lavorativa nelle qualità descritte in ricorso da parte della lavoratrice e quindi la sua continuativa esposizione al rischio di contrazione della malattia lamentata.
Il ctu, dott. ha ritenuto che: “La considerazione da proporsi è molto semplice : la Per_2
Periziata presenta senza dubbio una algo/artro/disfunzione di spalla, bilat., del tutto verosimilmente dovuta a lesività delle strutture osteo/articolari, tendinee .. delle stesse : se è vero
(come riferisce e si legge in atti ..) che la Periziata da circa dieci anni si occupa di molteplici attività in 8-9 ettari di terra è del tutto plausibile che una componente non trascurabile dei danni anatomici e funzionali denunciati siano di origine lavorativa (è impossibile separare la normale evoluzione artrosica/degenerativa dalle lesioni tecnopatiche franche – certo che tagliare raccogliere legname, usare strumenti dalla zappa al motocoltivatore alla raccolta della balle di fieno … induce di sicuro una maggiore lesività – considerata anche la peculiare conformazione anatomica della Periziata). Ciò premesso così si sintetizza e risponde a quelli che sembrano essere
i quesiti proposti :: si riconosce la parziale natura professionale della patologia delle spalle della
Periziata (Algo/artro/disfunzione a componente tecnopatica delle strutture muscolo/tendinee delle spalle (con riferimento agli items 227 e 134 della Legge 38/2000 ) valutando il danno CP_1
biologico permanente … con percentuale del due per cento (2%) sia alla spalla dx che alla spalla sin : ciò sin dalla data della domanda (16.03.2022).
In risposta alle osservazioni del ctp di parte ricorrente ha inoltre precisato che:”Si può riconoscere una invalidità del 2% complessivo alla spalla Dx e una invalidità del 2% complessivo alla spalla Sn, che unitamente ai precedenti riconoscimenti porterebbe ad una valutazione unificata del 10% (6+2+2).”
Poiché le conclusioni del medico-legale risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti, non solo dal punto di vista logico, ma, altresì, conformi ai principi scientifici, che presiedono la materia in esame, il giudicante ritiene di farle proprie.
Sulla base delle considerazioni del ctu, deve dunque ritenersi la sussistenza della malattia in misura pari al 4% (2% alla spalla sn e 2% alla spalla ds), a partire dall'epoca della domanda amministrativa del 16.03.2022 ed in tale senso l' va, pertanto, condannato ad erogare al CP_1
ricorrente la prestazione corrispondente per la malattia professionale accertata nella misura del grado complessivo dato dalla somma del suddetto gradiente con il grado di invalidità precedentemente riconosciuto del 6% per un gradiente totale del 10% e con la decorrenza indicata, in favore di oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo Parte_1
indici ISTAT.
Gli accessori decorrono non già dal giorno della maturazione del diritto, ma dal giorno in cui si sono verificate le condizioni di responsabilità dell'ente erogatore per il ritardo nell'adempimento; nel caso in esame il termine decorre dopo 120 giorni dall'accertamento, atteso il carattere generale della regola di cui al citato art. 7 della L.533/1973, con conseguente applicabilità ad ogni forma di assistenza e previdenza obbligatorie (Cass. n. 7792 del 1993) senza che per tali prestazioni accessorie sia altresì necessaria la proposizione della domanda giudiziale (Cass. n. 4331 del 1992).
A norma della combinata disposizione di cui agli artt. 429 c.p.c. e 16, comma 6, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, l'importo dovuto a titolo di interessi legali sui crediti previdenziali è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno per la diminuzione del valore del credito, ragione per cui la rivalutazione monetaria diviene operativa soltanto per i periodi di tempo per i quali l'importo degli interessi non è sufficiente a coprire per intero il danno da svalutazione.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza
(art. 91 cpc); per la stessa ragione sono definitivamente a carico dell' le spese della consulenza CP_1
tecnica, già liquidate.
P.Q.M.
pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 10.07.2024 disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' CP_1
- accertato che è affetta da “Algo/artro/disfunzione a componente tecnopatica Parte_1
delle strutture muscolo/tendinee delle spalle” contratta nell'esercizio e a causa delle lavorazioni svolte e che dalla stessa derivano postumi permanenti, condanna l' a corrispondere alla CP_1
ricorrente la relativa prestazione nella misura del grado accertato del 4% da aggiungersi al precedente gradiente del 6%, con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi CP_1
antistatario, che si liquidano in complessivi € 2500,00 oltre spese generali c.p.a. e iva come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della ctu. CP_1
Così deciso in Urbino, all'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025.
Il giudice
Vera Colella