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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/12/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 592/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice AV PA ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 592/2024 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2025, promossa da:
, C.F. , nata nelle Filippine il 07.02.1969, Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Lino Mancini e con questi elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Medaglie d'Oro n. 110, studio del difensore;
Opponente
Nei confronti di
Avv. C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 con studio in Roma, Via Paolo Emilio n. 26, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Caterina Mele e
NI LI e domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Civita Castellana, via Giuseppe
Garibaldi n.11.
Opposta
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 51/2024 emesso dal Tribunale di Viterbo in data
31.01.2024, nel procedimento recante R.G. 209/2024.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Viterbo n. Parte_1
51/2024 con cui le veniva intimato di pagare in favore dell'Avv. la somma di € Controparte_1
10.511,45, oltre interessi legali e spese del procedimento, a titolo di compenso per l'attività legale stragiudiziale consistente nelle seguenti prestazioni: presentazione della denuncia-querela contro ed il Notaio presentazione di ulteriore denuncia-querela presso la CP_2 Persona_1
Stazione CC di Roma – Medaglie d'Oro il 21 novembre 2020 ed integrazione del 25 novembre
2020; ritiro presso la banca delle copie degli assegni emessi da , marito Persona_2 dell'opponente; accesso al fascicolo telematico del Tribunale di Roma recante RG. 77354/2016 in cui era rimasta contumace, con successiva richiesta di copie cartacee degli Parte_1 atti;
esame dell'atto di pignoramento immobiliare notificato all'opponente in data 14.12.2022.
Preliminarmente ha eccepito: l'incompetenza territoriale del Tribunale di Viterbo in favore del
Tribunale di Roma, qual foro del consumatore, prevalente rispetto al foro speciale previsto dall'art. 14 D.lvo 150/2011 per le controversie in materia degli onorari di avvocato;
la prescrizione presuntiva triennale del credito ai sensi dell'art. 2956 comma 1 n. 2 c.c.
A sostegno della propria difesa ha rimarcato che il credito era stato azionato strumentalmente da
, la quale aveva proposto il ricorso monitorio solo dopo aver ricevuto la richiesta di Controparte_1 pagamento dell'opponente per le prestazioni svolte quale domestica e badante del marito.
Ha inoltre affermato che il credito non era spettante per le seguenti ragioni: intervenuto pagamento delle prestazioni professionali;
richiesta eccessiva e pretestuosa degli onorari con riferimento all'accesso al fascicolo telematico del Tribunale di Roma RG. 77354/2016; omesso conferimento dell'incarico e mancato svolgimento dell'esame dell'atto di pignoramento immobiliare notificato il
14.12.2022; mancanza del preventivo obbligatorio previsto dall'art. 1, comma 141, della L.
04.08.2017 n. 124; mancanza della parcella e del parere del competente Consiglio dell'Ordine.
Alla luce delle compendiate ragioni ha chiesto l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del monitorio.
2. L'Avv. si è costituita con comparsa di risposta, insorgendo contro tutti i Controparte_1 motivi di opposizione ritenuti infondati.
Con riferimento alle eccezioni preliminari ha dedotto che: il Tribunale di Viterbo doveva ritenersi competente in quanto con la prima denuncia-querela indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo aveva eletto domicilio in Viterbo, via del Parte_1
Meone n. 17, studio dell'avv. Grazini;
l'eccezione di prescrizione presuntiva triennale era infondata,
2 giacchè il dies a quo del termine decorreva dall'espletamento dell'incarico e non dal compimento di ogni singola attività professionale.
Nel merito ha contestato di aver ricevuto il pagamento delle prestazioni professionali;
detto adempimento era contraddetto anche da quanto dichiarato dalla stessa opponente nel ricorso ex art. 414 c.p.c., notificato all'opposta per il pagamento delle prestazioni svolte come domestica, laddove veniva riconosciuto di aver ricevuto assistenza legale a titolo gratuito.
Pertanto, dopo aver ricostruito l'attività professionale svolta per tutelare Parte_1 rispetto alla lesione di legittima derivante dal testamento pubblico redatto dal marito Per_2
ha insistito per il rigetto dell'opposizione e la conseguente condanna al pagamento delle
[...] spettanze professionali.
3. Nello svolgimento del processo le parti hanno depositato le memorie integrative con le quali hanno insistito nel sostenere le rispettive tesi ed istanze.
Con ordinanza datata 12.09.2024 è stata revocata la provvisoria esecuzione del monitorio per difetto di liquidità del credito e, tenuto conto della natura documentale, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 17.12.2025 che, in assenza di opposizione delle parti, si è svolta nella forma regolata dall'art. 127 ter c.p.c.
4. Preliminarmente, a parziale modifica dell'ordinanza datata 12.09.2024, il Giudice ritiene che meriti di essere accolta l'eccezione di incompetenza territoriale.
In proposito si osserva che la Suprema Corte ha recentemente ribadito l'orientamento secondo cui, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione diretto ad ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli artt. 637, terzo comma, c.p.c. e 14, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore. (Cass. Ord. 15345/2025; Cass.
3241/2024; Cass. Ord. 5703/2014).
Orbene, nel caso in scrutinio, non vi è dubbio che l'opponente abbia agito in Parte_1 veste di consumatore, giacchè l'attività difensiva asseritamente prestata dall'Avv. Controparte_1 si ricollega alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal decesso di ,
[...] Persona_2 marito della stessa opponente.
3 Contrariamente a quanto asserito nell'ordinanza del 12.09.2024, l'elezione di domicilio in Viterbo, contenuta solo nella prima denuncia-querela proposta contro ed il Notaio CP_2 Per_1 ed indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, non può costituire
[...] una deroga al foro del consumatore.
Infatti, deve darsi continuità all'orientamento nomofilattico secondo cui il domicilio elettivo del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u) del d. lgs. n. 206 del 2005 che, insieme alla residenza dello stesso al momento della domanda, costituisce foro esclusivo ed inderogabile (a meno che la previsione di altri fori nel contratto sia stata oggetto di trattativa individuale), deve individuarsi soltanto in quello che il consumatore può eleggere nel contratto all'atto della conclusione per tutte le vicende attinenti al contratto stesso, come stabilito dall'art. 47 c.c.; ne consegue che non sono riconducibili ad esso elezioni di domicilio successive del consumatore, fatte prima dell'inizio del giudizio o nello stesso atto introduttivo di esso (Cass. Ord. 21153/24; Cass.
181/2015; Cass. 10832/11).
In conclusione, deve quindi dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Viterbo, in favore del Tribunale di Roma quale foro del consumatore ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera u), del d. lgs. n. 206 del 2005, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Viterbo
n. 51/2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto del valore della causa, della complessità della materia e dell'assenza di attività istruttoria, venendo liquidate secondo i parametri medi fissati dal D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice AV PA, pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 51/2024 del Tribunale di Viterbo proposta da Parte_1 contro così provvede:
[...] CP_1 CP_1
1. Dichiara l'incompetenza territoriale del territoriale del Tribunale di Viterbo, in favore del
Tribunale di Roma, quale foro del consumatore ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera u), del d. lgs. n. 206 del 2005, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 51/2024 del
Tribunale di Viterbo;
2. Condanna parte opposta alla refusione delle spese di lite che liquida in € 3.397,00, oltre conseguenze di legge.
Così deciso in Viterbo, 17.12.2025
Il Giudice
Dott. AV PA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice AV PA ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 592/2024 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2025, promossa da:
, C.F. , nata nelle Filippine il 07.02.1969, Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Lino Mancini e con questi elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Medaglie d'Oro n. 110, studio del difensore;
Opponente
Nei confronti di
Avv. C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 con studio in Roma, Via Paolo Emilio n. 26, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Caterina Mele e
NI LI e domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Civita Castellana, via Giuseppe
Garibaldi n.11.
Opposta
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 51/2024 emesso dal Tribunale di Viterbo in data
31.01.2024, nel procedimento recante R.G. 209/2024.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Viterbo n. Parte_1
51/2024 con cui le veniva intimato di pagare in favore dell'Avv. la somma di € Controparte_1
10.511,45, oltre interessi legali e spese del procedimento, a titolo di compenso per l'attività legale stragiudiziale consistente nelle seguenti prestazioni: presentazione della denuncia-querela contro ed il Notaio presentazione di ulteriore denuncia-querela presso la CP_2 Persona_1
Stazione CC di Roma – Medaglie d'Oro il 21 novembre 2020 ed integrazione del 25 novembre
2020; ritiro presso la banca delle copie degli assegni emessi da , marito Persona_2 dell'opponente; accesso al fascicolo telematico del Tribunale di Roma recante RG. 77354/2016 in cui era rimasta contumace, con successiva richiesta di copie cartacee degli Parte_1 atti;
esame dell'atto di pignoramento immobiliare notificato all'opponente in data 14.12.2022.
Preliminarmente ha eccepito: l'incompetenza territoriale del Tribunale di Viterbo in favore del
Tribunale di Roma, qual foro del consumatore, prevalente rispetto al foro speciale previsto dall'art. 14 D.lvo 150/2011 per le controversie in materia degli onorari di avvocato;
la prescrizione presuntiva triennale del credito ai sensi dell'art. 2956 comma 1 n. 2 c.c.
A sostegno della propria difesa ha rimarcato che il credito era stato azionato strumentalmente da
, la quale aveva proposto il ricorso monitorio solo dopo aver ricevuto la richiesta di Controparte_1 pagamento dell'opponente per le prestazioni svolte quale domestica e badante del marito.
Ha inoltre affermato che il credito non era spettante per le seguenti ragioni: intervenuto pagamento delle prestazioni professionali;
richiesta eccessiva e pretestuosa degli onorari con riferimento all'accesso al fascicolo telematico del Tribunale di Roma RG. 77354/2016; omesso conferimento dell'incarico e mancato svolgimento dell'esame dell'atto di pignoramento immobiliare notificato il
14.12.2022; mancanza del preventivo obbligatorio previsto dall'art. 1, comma 141, della L.
04.08.2017 n. 124; mancanza della parcella e del parere del competente Consiglio dell'Ordine.
Alla luce delle compendiate ragioni ha chiesto l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del monitorio.
2. L'Avv. si è costituita con comparsa di risposta, insorgendo contro tutti i Controparte_1 motivi di opposizione ritenuti infondati.
Con riferimento alle eccezioni preliminari ha dedotto che: il Tribunale di Viterbo doveva ritenersi competente in quanto con la prima denuncia-querela indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo aveva eletto domicilio in Viterbo, via del Parte_1
Meone n. 17, studio dell'avv. Grazini;
l'eccezione di prescrizione presuntiva triennale era infondata,
2 giacchè il dies a quo del termine decorreva dall'espletamento dell'incarico e non dal compimento di ogni singola attività professionale.
Nel merito ha contestato di aver ricevuto il pagamento delle prestazioni professionali;
detto adempimento era contraddetto anche da quanto dichiarato dalla stessa opponente nel ricorso ex art. 414 c.p.c., notificato all'opposta per il pagamento delle prestazioni svolte come domestica, laddove veniva riconosciuto di aver ricevuto assistenza legale a titolo gratuito.
Pertanto, dopo aver ricostruito l'attività professionale svolta per tutelare Parte_1 rispetto alla lesione di legittima derivante dal testamento pubblico redatto dal marito Per_2
ha insistito per il rigetto dell'opposizione e la conseguente condanna al pagamento delle
[...] spettanze professionali.
3. Nello svolgimento del processo le parti hanno depositato le memorie integrative con le quali hanno insistito nel sostenere le rispettive tesi ed istanze.
Con ordinanza datata 12.09.2024 è stata revocata la provvisoria esecuzione del monitorio per difetto di liquidità del credito e, tenuto conto della natura documentale, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 17.12.2025 che, in assenza di opposizione delle parti, si è svolta nella forma regolata dall'art. 127 ter c.p.c.
4. Preliminarmente, a parziale modifica dell'ordinanza datata 12.09.2024, il Giudice ritiene che meriti di essere accolta l'eccezione di incompetenza territoriale.
In proposito si osserva che la Suprema Corte ha recentemente ribadito l'orientamento secondo cui, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione diretto ad ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli artt. 637, terzo comma, c.p.c. e 14, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore. (Cass. Ord. 15345/2025; Cass.
3241/2024; Cass. Ord. 5703/2014).
Orbene, nel caso in scrutinio, non vi è dubbio che l'opponente abbia agito in Parte_1 veste di consumatore, giacchè l'attività difensiva asseritamente prestata dall'Avv. Controparte_1 si ricollega alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal decesso di ,
[...] Persona_2 marito della stessa opponente.
3 Contrariamente a quanto asserito nell'ordinanza del 12.09.2024, l'elezione di domicilio in Viterbo, contenuta solo nella prima denuncia-querela proposta contro ed il Notaio CP_2 Per_1 ed indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, non può costituire
[...] una deroga al foro del consumatore.
Infatti, deve darsi continuità all'orientamento nomofilattico secondo cui il domicilio elettivo del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u) del d. lgs. n. 206 del 2005 che, insieme alla residenza dello stesso al momento della domanda, costituisce foro esclusivo ed inderogabile (a meno che la previsione di altri fori nel contratto sia stata oggetto di trattativa individuale), deve individuarsi soltanto in quello che il consumatore può eleggere nel contratto all'atto della conclusione per tutte le vicende attinenti al contratto stesso, come stabilito dall'art. 47 c.c.; ne consegue che non sono riconducibili ad esso elezioni di domicilio successive del consumatore, fatte prima dell'inizio del giudizio o nello stesso atto introduttivo di esso (Cass. Ord. 21153/24; Cass.
181/2015; Cass. 10832/11).
In conclusione, deve quindi dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Viterbo, in favore del Tribunale di Roma quale foro del consumatore ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera u), del d. lgs. n. 206 del 2005, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Viterbo
n. 51/2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto del valore della causa, della complessità della materia e dell'assenza di attività istruttoria, venendo liquidate secondo i parametri medi fissati dal D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice AV PA, pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 51/2024 del Tribunale di Viterbo proposta da Parte_1 contro così provvede:
[...] CP_1 CP_1
1. Dichiara l'incompetenza territoriale del territoriale del Tribunale di Viterbo, in favore del
Tribunale di Roma, quale foro del consumatore ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera u), del d. lgs. n. 206 del 2005, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 51/2024 del
Tribunale di Viterbo;
2. Condanna parte opposta alla refusione delle spese di lite che liquida in € 3.397,00, oltre conseguenze di legge.
Così deciso in Viterbo, 17.12.2025
Il Giudice
Dott. AV PA
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