Sentenza 30 agosto 2004
Massime • 1
Ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte dello Stato e degli altri enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis" eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro ne'esclusivo, ne' inderogabile. Pertanto, il creditore di un'amministrazione comunale che intenda agire in giudizio per la tutela del suo credito non perde il diritto di scelta previsto dall'art. 20 cod. proc. civ., tra il "forum solutionis", che si radica nel luogo ove si trova la Tesoreria comunale, e il "forum contractus", nel quale l'obbligazione è sorta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/08/2004, n. 17424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17424 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SARDEGNA 50, presso l'avvocato GALLO ALDO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SPANTI BENITO, giusta procura in calce al ricorso e giusta procura speciale per Notaio Gianluca Perrella di Catanzaro rep. 60709 del 30/3/2004/, successivamente depositata nuova elezione di domicilio in Roma, Lungotevere dei Mellini, 10 presso l'avv. MAURELLI Daniela.
- ricorrente -
contro
DITTA AUTOLINEE PANAJIA DITTA S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARCHIMEDE 132, presso l'avvocato PELLICANÒ ANTONINO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente-
avverso la sentenza n. 7/01 del Giudice di pace di CAULONIA, depositata il 30/01/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/2004 dal Consigliere Dott. SPAGNA MUSSO Bruno;
udito per il ricorrente, l'Avvocato SPANTI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 6-10-2000, la Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva innanzi al Giudice di Pace di Paulonia la ditta Autolinee Panajia s.n.c., proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 22/2000, emesso dallo stesso Giudice di Pace ed avente ad oggetto il pagamento di L. 538.721, oltre interessi, per "sovvenzioni di esercizio", relativamente al primo e quarto trimestre del anno 1998, previste dalle Leggi Regionali n. 7/82 e n. 22/83 a favore delle imprese esercenti il servizio pubblico di trasporto locale. Deduceva la Regione Calabria: a) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rientrando la controversia nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in base al disposto dell'art. 33 del D. lgs. n. 80/98 (che devolve al giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi comprese quelle riguardanti i trasporti); b) incompetenza per territorio del giudice adito per essere competente il Giudice di Pace di Catanzaro;
c) infondatezza del merito della domanda, con particolare riferimento agli interessi moratori in mancanza di un formale atto di costituzione in mora, antecedente all'adempimento dell'obbligazione relativa alle "sovvenzioni di esercizio" ed in ragione della natura querable dell'obbligazione dell'Ente pubblico. Costituitasi la parte convenuta, il Giudice di Pace di Caulonia, con sentenza n. 7/2001, rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto. Proponeva ricorso per Cassazione la Regione;
resisteva con controricorso la società Autolinee Panajia.
Con sentenza in data 6-2-2003, le Sezioni Unite Civili di questa Corte dichiaravano la giurisdizione del giudice ordinario ("dovendosi applicare le regole di riparto della giurisdizione vigenti prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 80/98, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 292/2000, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo, nella parte in cui devolveva alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le cause in materia di pubblici servizi"), rimettendo gli atti ai sensi dell'art. 142 delle norme di attuazione del codice di procedura civile per l'assegnazione degli stessi ad una sezione semplice al fine della decisione sugli altri motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso (originariamente il secondo) si sostiene la violazione degli artt. 19 e 20 c.p.c. essendo competente il Giudice di Pace di Catanzaro, luogo in cui si trova la sede legale del Ente Regione Calabria e dove, altresì, ha sede la Giunta ed il Presidente della Giunta, legale rappresentante dell' Ente;
inoltre, con riferimento al foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, si deduce che il giudice competente non può essere che il Giudice di Pace di Catanzaro, essendo ivi sorta l'obbligazione e da eseguire la stessa (quale luogo in cui ha sede la Tesoreria, che per le norme sulla contabilità pubblica deve provvedere al relativo pagamento, in deroga all'art. 1182, terzo comma, c.c. secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio del creditore). Con il secondo motivo di ricorso (originalmente il terzo) si deduce la violazione dell'art. 24 Cost., in relazione agli artt. 2697 c.c. e 112 c.p.c., e relativo difetto di motivazione su punti decisivi della controversia. In proposito si sostiene: a) grave carenza della motivazione, con particolare riferimento al punto della corresponsione degli interessi, che nel caso in esame non possono che essere moratori, non potendosi configurare come interessi con funzione remunerativa (ed. compensativi) per mancanza di un obbligo certo, liquido ed esigibile;
b) che detti interessi moratori non sono maturati per mancanza di un formale atto di costituzione in mora (indispensabile in tema di obbligazioni di Enti Pubblici per le quali non è configuratole la mora ex se); e) genericità della pronuncia di infondatezza delle sollevate eccezioni senza riferimento a concrete circostanze sostanziali e processuali.
Con il terzo motivo di ricorso (originariamente il quarto) si deduce la violazione del D.M. 5 ottobre 1994 n. 585, e relativo difetto di motivazione, in ordine alla liquidazione delle spese di lite "in merito al superamento delle tariffe edittali obbligatorie". Si deduce in proposito che il Giudice di Pace di Caulonia ha liquidato su una sorte capitale di L. 500.000 circa, la somma di L. 300.000 per spese di lite, senza imputare la somma a specifici capitoli, nonché le somme di L.
1.000.000 per diritti e L. 700.000 per onorari, così superando i massimi tabellari previsti.
Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente devono dichiararsi inammissibili il secondo e il terzo motivo di ricorso.
Quanto al secondo motivo, premesso che la sentenza in esame è pronunciata da Giudice di Pace in una controversia di valore inferiore a L. 2.000.000, occorre osservare, per quanto ormai statuito da questa Corte di legittimità, con consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le altre, Cass. Sez. Unite n. 716/ 2000), che la stessa è da ritenersi impugnabile limitatamente agli errores in procedendo e per gli errores in iudicando, solo riguardo alle violazioni di norme e principi costituzionali, alle violazioni dei principi generali dell'ordinamento, nonché delle norme comunitarie di rango superiore a quello ordinario, oltre che per motivazione inesistente, apparente o insanabilmente contraddittoria. Ne deriva che la censura in questione, prospettando violazione di norma sostanziale (art. 2697 c.c.) e relativo mero difetto di motivazione, in ordine alla configurazione della natura degli interessi da corrispondere, non è esaminabile nella presente sede. Con riferimento, poi, al terzo motivo, anch'esso è inammissibile, sia perché la dedotta questione in ordine alla non osservanza delle tariffe professionali nella liquidazione delle spese concerne violazione di norme sostanziali e non processuali (per cui vale quanto sopra detto per il secondo motivo), sia perché la doglianza in oggetto risulta priva del requisito della specificità, nel senso che non vi è dettagliata indicazione delle singole voci tariffarie violate (sul punto, Cass. n. 6733/2000). Infondato è, infine, il primo motivo. In proposito, sulla base di ormai consolidati indirizzi giurisprudenziali di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 12289/2003 e Cass. n. 4713/92), va osservato che:
a) ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte dello Stato e degli altri Enti pubblici, le norme sulla contabilità di questi ultimi, che fissano il luogo di adempimento delle obbigazioni nella sede di Tesoreria dell'Ente, valgono ad individuare il forum destinatae solutionis, eventualmente in deroga all'art. 1182 c.c., ma non rendono detto foro ne' esclusivo ne' inderogabile;
b) il creditore di un'amministrazione comunale, pertanto, che intenda agire in giudizio per la tutela del suo credito non perde il diritto di scelta, previsto dall'art. 20 c.p.c. tra il forum solutionis, che si radica nel luogo della Tesoreria comunale, e il forum contractus, nel quale l'obbligazione è sorta.
Deve aggiungersi sia che tra norme sostanziali, in tema di luogo dell'adempimento (tra cui le norme codicistiche e l'art. 325 della legge comunale e provinciale n. 383/34) e norme processuali (tra cui gli artt. 20 c.p.c. e 645 c.p.c.), ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, prevalgono queste ultime, nel senso che le norme sostanziali non possono costituire deroga in ordine all'applicazione di quelle processuali, sia che l'ente convenuto, qualora intenda contestare che il contratto si sia concluso e perfezionato nel luogo che individua la competenza territoriale del giudice adito, deve fornire adeguata prova in ordine alle circostanze di fatto che determinano l'incompetenza per territorio.
Nel caso in esame, quindi, in cui la competenza del Giudice di Pace si è correttamente radicata, da un punto di vista territoriale, in Paulonia, ai sensi degli artt. 20 e 645 c.p.c., ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo e del relativo giudizio di opposizione, la Regione Calabria avrebbe dovuto dimostrare, il che non è avvenuto nella fase di merito, che il contratto relativo alla concessione di servizio di pubblico trasporto, fonte dell'obbligazione pecuniaria in questione, si era concluso in Catanzaro e non in Paulonia.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Regione alle spese della presente fase che liquida in Euro 250,00, di cui Euro 200,00 per onorario ed Euro 50,00 per spese, oltre spese generali ed accessorie come per legge.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2004