Cass. civ., sez. I, sentenza 30/08/2004, n. 17424
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Sentenza 30 agosto 2004

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Ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte dello Stato e degli altri enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis" eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro ne'esclusivo, ne' inderogabile. Pertanto, il creditore di un'amministrazione comunale che intenda agire in giudizio per la tutela del suo credito non perde il diritto di scelta previsto dall'art. 20 cod. proc. civ., tra il "forum solutionis", che si radica nel luogo ove si trova la Tesoreria comunale, e il "forum contractus", nel quale l'obbligazione è sorta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 30/08/2004, n. 17424
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17424
    Data del deposito : 30 agosto 2004

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