Sentenza breve 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 15/12/2025, n. 22610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22610 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22610/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13923/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13923 del 2025, proposto da
EFI SOCIETA’ SEMPLICE, in persona del rappresentante p.t. AMALITA BOMBRINI, e DR PAIS TARSILIA, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Giuseppe Vaschetti che li rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Salvatore Garozzo che la rappresenta e difende nel presente giudizio
per l'annullamento
previa sospensione cautelare,
della determinazione dirigenziale rep. 1971 del 22 agosto 2025, prot. CB/102528/2025 del 22/08/25 con cui Roma Capitale ha ordinato la demolizione d’ufficio delle opere ivi indicate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 il dott. IC FR;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 cpa;
Considerato che:
- parte ricorrente impugna la determinazione dirigenziale rep. 1971 del 22 agosto 2025, prot. CB/102528/2025 del 22/08/25 con cui Roma Capitale ha ordinato la demolizione d’ufficio delle opere ivi indicate;
- il ricorso è inammissibile ed infondato;
- a supporto del gravame parte ricorrente deduce che l’amministrazione non avrebbe tenuto conto di due concessioni in sanatoria rilasciate il 22/01/03, che per alcune difformità avrebbe intenzione di ripristinare lo status quo ante , che insieme all’atto impugnato non sarebbero stati trasmessi gli allegati ivi richiamati (il che non consentirebbe, da un lato, di “ correttamente comprendere i presupposti sulla base dei quali l’Amministrazione comunale ha adottato la Determina Dirigenziale impugnata, dall’altro di non poter correttamente adempiere all’ordine di demolizione impartito, non avendo concreta conoscenza di quali siano gli esatti interventi da realizzare ai fini dell’eliminazione degli abusi contestati ” con conseguente compromissione del diritto di difesa: pag. 7 dell’atto introduttivo);
- i motivi sono inammissibili ed infondati;
- deve, innanzi tutto, essere ritenuta inammissibile la contestazione, nel merito, degli abusi accertati da Roma Capitale;
- l’atto impugnato, infatti, è costituito da un provvedimento di demolizione d’ufficio emanato a seguito dell’inottemperanza alla determina dirigenziale di demolizione CB/1902/2023, prot. CB/115652/2023 del 26/09/23, notificata alla ricorrente in data 28/09/23 e non impugnata;
- ne deriva l’inammissibilità delle contestazioni concernenti l’entità e la rilevanza degli abusi (anche in relazione ai prospettati provvedimenti di condono) in quanto l’impugnazione del provvedimento di demolizione d’ufficio deve ritenersi inammissibile per carenza d’interesse in ragione dell’inoppugnabilità del presupposto provvedimento di demolizione avente ad oggetto la qualificazione e perimetrazione dell’abuso (in questo senso anche TAR Lazio n. 10111/22);
- il ricorso si appalesa, altresì, infondato nella parte in cui lamenta la mancata allegazione degli atti richiamati, circostanza che non influisce sulla legittimità dell’atto impugnato ma, al più, consente all’interessato di chiedere l’accesso a tali atti con eventuale differimento del termine d’impugnazione (Cons. Stato n. 2129/25);
- per questi motivi, il ricorso è inammissibile (come eccepito da Roma Capitale, da ciò la superfluità dell’avviso ex art. 73 cpa) ed infondato;
- la parte ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese di lite liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definendo il giudizio, così provvede:
1) dichiara l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso;
2) condanna la parte ricorrente a pagare, in favore di Roma Capitale, le spese del presente giudizio liquidate in euro mille/00, oltre accessori, questi ultimi se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC FR, Presidente, Estensore
Giuseppe Licheri, Referendario
Christian Corbi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IC FR |
IL SEGRETARIO