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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 25/08/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1881/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1881/24 promossa da:
, nata a [...] il [...], (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Poggio Mirteto (RI) alla Via Goffredo Mameli n. 48/d presso lo studio dell'Avv. Morena Papagna, la quale la rappresenta e difende come da giusta procura in calce al ricorso e
, nato a [...] il [...], (c.f.: Parte_2
), elettivamente domiciliato in Torre Annunziata (NA) al Corso Umberto I C.F._2
28, presso lo studio dell'Avv. Rosario Piccolo, il quale lo rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato al ricorso ricorrenti
Con l'intervento del P.M. ex art. 70, n. 2 c.p.c.
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI
CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in LL
(NA) in data 14 ottobre 2006, registrato presso gli Uffici dello Stato Civile del predetto Comune,
Atto n. 20, Parte II, Serie A, Anno 2006, Ufficio 1.
1 Dall'unione coniugale sono nati quattro figli: il 16 marzo 2007, il 29 Persona_1 Persona_2 marzo 2008, il 25 agosto 2012 e il 12 febbraio 2016. Persona_3 Persona_4
Con sentenza n. 244/2024 depositata il 31.12.2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
1. I Sigg.ri e , che continueranno a vivere separati con l'obbligo del Parte_1 Parte_2 reciproco rispetto, si danno atto della propria indipendenza economica, per cui ciascuno dei medesimi provvederà al proprio mantenimento. Per_
2. I figli minori e rimangono affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_2 Persona_4 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse ai medesimi relative ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale.
3. I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
4. I minori, compatibilmente con le loro esigenze e i loro impegni scolastici ed extrascolastici, e tenuto conto della loro volontà, frequenteranno liberamente i parenti materni e paterni, e ciascun genitore si impegna a non ostacolare mai detta frequentazione.
5. I minori risiederanno e dimoreranno, come in effetti risiedono e dimorano, con la madre in
Forano (RI) alla Contrada Sala n. 13.
6. Ogni eventuale variazione di residenza della madre e del padre sarà tempestivamente comunicata all'altro genitore a mezzo telegramma e/o lettera raccomandata. Per_
7. I figli minori e , compatibilmente con le loro esigenze e i loro Per_2 Persona_4 impegni scolastici ed extrascolastici, e tenuto conto della loro volontà, frequenteranno liberamente il padre che in ogni caso potrà incontrarli, recandosi presso il loro Paese di residenza, con le seguenti modalità di visita:
a) durante la settimana: il Sig. potrà incontrare i minori con preavviso di almeno due giorni Pt_2
e previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze dei figli e tenuto conto della loro volontà;
b) nel week-end: il Sig. potrà incontrare i minori con preavviso di almeno due giorni e previo Pt_2 accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze dei figli e tenuto conto della loro volontà;
c) per le Festività religiose e per le vacanze invernali ed estive: i genitori concorderanno, di volta in volta, tempi e modalità, compatibilmente con le esigenze dei figli e tenuto conto della loro volontà.
2 8. Ciascun genitore, quando ha con sé i figli, provvede alle spese ai medesimi necessarie.
9. L'assegno unico per i figli a carico continuerà ad essere percepito per l'intero dalla Sig.ra quale genitore collocatario. Pertanto, quale contributo al mantenimento dei figli, il Sig. Pt_1
conferma espressamente la rinuncia alla propria quota parte pari al 50%. Pt_2
10. Tutti gli importi mensili percepiti a titolo di assegno unico e relativi arretrati e conguagli nelle more dell'accoglimento dell' Istanza di rinuncia a favore dell'altro genitore, dovranno essere versati alla Sig.ra entro e non oltre il giorno 22 di ogni mese a mezzo bonifico bancario Pt_1
(IBAN IT 18I 3608 1051382 62800 462807 - intestazione conto “ ”). Parte_1
11. Le spese straordinarie, i tickets sanitari, le spese mediche non coperte dal S.S.N. in quanto necessitate, quelle scolastiche concernenti esclusivamente i testi scolastici, i viaggi di istruzione ed eventuali lezioni di ripetizione, i buoni pasto, abbonamenti per il servizio navetta nonché tutte le spese extrascolastiche concernenti esclusivamente le attività sportive, ludiche e ricreative saranno ripartite tra i coniugi in egual misura (50%). Sarà parimenti affrontata dai genitori in egual misura ogni ulteriore spesa di cui ne ravvisino la necessità e previo accordo tra i medesimi. Il genitore che anticiperà dette spese, ne comunicherà l'importo, esibendo e consegnando copia della relativa documentazione attestante gli esborsi sostenuti, all'altra parte, la quale, entro e non oltre cinque giorni, provvederà al rimborso, della propria quota di spettanza pari al 50%.
12. I minori e percepiscono un modesto sussidio di invalidità che verrà Per_2 Persona_4 gestito esclusivamente dalla Sig.ra nell'interesse dei figli. Il Sig. si obbliga ad Pt_1 Pt_2 agevolare ogni e qualsiasi eventuale domanda relativa a detti sussidi fornendo, ove necessario, tutta la documentazione richiesta e sottoscrivendo tutti i relativi atti. Il Sig. fornisce sin da ora il Pt_2 proprio consenso esplicito alla riscossione da parte della Sig.ra Il Sig. si obbliga a Pt_1 Pt_2 ribadire detto consenso, ove richiesto, in sede di presentazione di ogni e qualsiasi domanda.
13. I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio od il rinnovo di documento valido per l'espatrio.
All'esito della udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole
***
Va senz'altro dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3
n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso
3 dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n. 28727/2023).
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 244/2024 depositata il 31.12.2024 all'esito del deposito del ricorso congiunto e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
, i quali hanno contratto matrimonio in LL (NA) in data 14 ottobre 2006, trascritto
[...] presso gli Uffici dello Stato Civile del predetto Comune (Atto n. 20, Parte II, Serie A, Anno 2006,
Ufficio 1);
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
LL (NA) ove l'atto risulta trascritto;
- recepisce le condizioni di divorzio riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Rieti, il 23.07.2025
Il giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1881/24 promossa da:
, nata a [...] il [...], (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Poggio Mirteto (RI) alla Via Goffredo Mameli n. 48/d presso lo studio dell'Avv. Morena Papagna, la quale la rappresenta e difende come da giusta procura in calce al ricorso e
, nato a [...] il [...], (c.f.: Parte_2
), elettivamente domiciliato in Torre Annunziata (NA) al Corso Umberto I C.F._2
28, presso lo studio dell'Avv. Rosario Piccolo, il quale lo rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato al ricorso ricorrenti
Con l'intervento del P.M. ex art. 70, n. 2 c.p.c.
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI
CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in LL
(NA) in data 14 ottobre 2006, registrato presso gli Uffici dello Stato Civile del predetto Comune,
Atto n. 20, Parte II, Serie A, Anno 2006, Ufficio 1.
1 Dall'unione coniugale sono nati quattro figli: il 16 marzo 2007, il 29 Persona_1 Persona_2 marzo 2008, il 25 agosto 2012 e il 12 febbraio 2016. Persona_3 Persona_4
Con sentenza n. 244/2024 depositata il 31.12.2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
1. I Sigg.ri e , che continueranno a vivere separati con l'obbligo del Parte_1 Parte_2 reciproco rispetto, si danno atto della propria indipendenza economica, per cui ciascuno dei medesimi provvederà al proprio mantenimento. Per_
2. I figli minori e rimangono affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_2 Persona_4 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse ai medesimi relative ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale.
3. I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
4. I minori, compatibilmente con le loro esigenze e i loro impegni scolastici ed extrascolastici, e tenuto conto della loro volontà, frequenteranno liberamente i parenti materni e paterni, e ciascun genitore si impegna a non ostacolare mai detta frequentazione.
5. I minori risiederanno e dimoreranno, come in effetti risiedono e dimorano, con la madre in
Forano (RI) alla Contrada Sala n. 13.
6. Ogni eventuale variazione di residenza della madre e del padre sarà tempestivamente comunicata all'altro genitore a mezzo telegramma e/o lettera raccomandata. Per_
7. I figli minori e , compatibilmente con le loro esigenze e i loro Per_2 Persona_4 impegni scolastici ed extrascolastici, e tenuto conto della loro volontà, frequenteranno liberamente il padre che in ogni caso potrà incontrarli, recandosi presso il loro Paese di residenza, con le seguenti modalità di visita:
a) durante la settimana: il Sig. potrà incontrare i minori con preavviso di almeno due giorni Pt_2
e previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze dei figli e tenuto conto della loro volontà;
b) nel week-end: il Sig. potrà incontrare i minori con preavviso di almeno due giorni e previo Pt_2 accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze dei figli e tenuto conto della loro volontà;
c) per le Festività religiose e per le vacanze invernali ed estive: i genitori concorderanno, di volta in volta, tempi e modalità, compatibilmente con le esigenze dei figli e tenuto conto della loro volontà.
2 8. Ciascun genitore, quando ha con sé i figli, provvede alle spese ai medesimi necessarie.
9. L'assegno unico per i figli a carico continuerà ad essere percepito per l'intero dalla Sig.ra quale genitore collocatario. Pertanto, quale contributo al mantenimento dei figli, il Sig. Pt_1
conferma espressamente la rinuncia alla propria quota parte pari al 50%. Pt_2
10. Tutti gli importi mensili percepiti a titolo di assegno unico e relativi arretrati e conguagli nelle more dell'accoglimento dell' Istanza di rinuncia a favore dell'altro genitore, dovranno essere versati alla Sig.ra entro e non oltre il giorno 22 di ogni mese a mezzo bonifico bancario Pt_1
(IBAN IT 18I 3608 1051382 62800 462807 - intestazione conto “ ”). Parte_1
11. Le spese straordinarie, i tickets sanitari, le spese mediche non coperte dal S.S.N. in quanto necessitate, quelle scolastiche concernenti esclusivamente i testi scolastici, i viaggi di istruzione ed eventuali lezioni di ripetizione, i buoni pasto, abbonamenti per il servizio navetta nonché tutte le spese extrascolastiche concernenti esclusivamente le attività sportive, ludiche e ricreative saranno ripartite tra i coniugi in egual misura (50%). Sarà parimenti affrontata dai genitori in egual misura ogni ulteriore spesa di cui ne ravvisino la necessità e previo accordo tra i medesimi. Il genitore che anticiperà dette spese, ne comunicherà l'importo, esibendo e consegnando copia della relativa documentazione attestante gli esborsi sostenuti, all'altra parte, la quale, entro e non oltre cinque giorni, provvederà al rimborso, della propria quota di spettanza pari al 50%.
12. I minori e percepiscono un modesto sussidio di invalidità che verrà Per_2 Persona_4 gestito esclusivamente dalla Sig.ra nell'interesse dei figli. Il Sig. si obbliga ad Pt_1 Pt_2 agevolare ogni e qualsiasi eventuale domanda relativa a detti sussidi fornendo, ove necessario, tutta la documentazione richiesta e sottoscrivendo tutti i relativi atti. Il Sig. fornisce sin da ora il Pt_2 proprio consenso esplicito alla riscossione da parte della Sig.ra Il Sig. si obbliga a Pt_1 Pt_2 ribadire detto consenso, ove richiesto, in sede di presentazione di ogni e qualsiasi domanda.
13. I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio od il rinnovo di documento valido per l'espatrio.
All'esito della udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole
***
Va senz'altro dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3
n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso
3 dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n. 28727/2023).
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 244/2024 depositata il 31.12.2024 all'esito del deposito del ricorso congiunto e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
, i quali hanno contratto matrimonio in LL (NA) in data 14 ottobre 2006, trascritto
[...] presso gli Uffici dello Stato Civile del predetto Comune (Atto n. 20, Parte II, Serie A, Anno 2006,
Ufficio 1);
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
LL (NA) ove l'atto risulta trascritto;
- recepisce le condizioni di divorzio riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Rieti, il 23.07.2025
Il giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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