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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/12/2025, n. 4164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4164 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. 9004/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice dr.ssa Carolina Dini giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9004 del ruolo generale dell'anno 2025, avente ad oggetto: modifica delle condizioni del divorzio tra:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
GN LA
Ricorrente
e
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1 C.F._2
AP EL
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale di udienza del 20/11/2025):
“si riportano alle conclusioni congiunte depositate ed insistono nel loro accoglimento”; conclusioni congiunte come da deposito del 13/11/2025: “1) Residenza della figlia
1 La figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, Per_1 risiederà presso la madre.
2) Contributo al mantenimento
Il padre, sin tanto che la figlia risiederà effettivamente e continuativamente con la madre, si impegna a corrispondere direttamente alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di Euro 100,00 (cento/00) (comprensivo di farmaci da banco e di abbigliamento), entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre oltre istat come per legge -
3) Spese straordinarie
Le spese straordinarie relative alla figlia saranno sostenute dalle parti nella misura del
50% ciascuno. Si precisa che per le spese sanitarie urgenti, interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche, spese ortodontiche, oculistiche e cure sanitarie effettuate tramite il SSN, libri universitari e ogni spesa straordinaria per le quali non sia richiesta la manifestazione del consenso, la refusione pro quota (50%) al genitore che ha materialmente provveduto in carenza preventiva di concorso, sarà effettuata previa debita documentazione ( prescrizione medica e indicazione del codice fiscale sullo scontrino); invece, per iscrizioni e rette di scuole/università private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori sede, ripetizioni, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, spese sportive, e spese medico sanitarie non effettuate tramite SSN ma attraverso strutture private (esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia), occorrerà la preventiva e reciproca informazione tra i genitori e il necessario consenso con rimborso al genitore anticipatario. In relazione a dette spese straordinarie da concordare, all'invio di formale richiesta scritta di un genitore all'altro, quest'ultimo dovrà manifestare il suo eventuale motivato dissenso, sempre per iscritto, entro un congruo termine (10 giorni) trascorso il quale vale il silenzio assenso. Il rimborso pro-quota al genitore che abbia anticipato le predette spese, avverrà previa esibizione e consegna di idonea documentazione intestata alla figlia (prescrizione medica e scontrino/ricevuta con codice fiscale della figlia) e non può essere ritardato oltre al mese successivo a decorrere dalla richiesta.
4) La madre si impegna a comunicare ogni variazione in merito alla residenza o domicilio della figlia e si impegna altresì ad informare il padre di ogni Per_1
2 occupazione lavorativa reperita dalla stessa nonché a dare notizie in merito allo stato di salute della figlia inviando gli eventuali referti medici e le diagnosi.
5) Le spese dei legali restano a carico delle rispettive parti. I legali rinunciano alla solidarietà professionale.
Con osservanza”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21/07/2025, ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio concordemente sottoscritte dalle parti in seguito a convenzione di negoziazione assistita, autorizzata dalla Procura della Repubblica di Firenze in data
3/12/2018, in punto di contributo economico al mantenimento del figlio Per_2
La ricorrente esponeva che l'accordo di negoziazione assistita prevedeva le seguenti condizioni: Per_
“1. Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la casa paterna e con esercizio disgiunto della potestà genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, per quelle di straordinaria amministrazione previo consenso dei genitori;
2. La madre potrà tenere durante la settimana con sé il Per_ figlio previo accordo con il padre, prelevandolo presso la residenza compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi e a week end alternati dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica sera alle 20,30, salvo diverso accordo tra le parti;
Per_ 3. La madre potrà tenere con sé il figlio er due settimane consecutive per le vacanze estive salvo diversi accordi tra i genitori da assumersi in ragione dei desideri del figlio minore: Le vacanze di Natale il minore le trascorrerà con la madre, un anno dal 23 al
30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito;
quelle pasquali le trascorrerà ad anni alterni con i genitori;
cosi anche per le altre festività infrasettimanali o "ponti"; la Sig.ra chiede di essere avvertita con Pt_1 dovuto anticipo per qualsiasi spostamento del figlio minore con amici o parenti.
5. I coniugi provvederanno al mantenimento diretto del figlio, nessuno di loro pagherà il contributo al mantenimento del medesimo. Le spese straordinarie preventivamente concordate e documentate verranno divise in parti uguali.
6. Il Sig. e la Sig.ra CP_1
s'impegnano a informare l'altro circa eventuali cambi di residenza o Parte_1 domicilio.
7. I coniugi si danno reciproco consenso ai documenti per l'espatrio del minore
3 Per_
7. I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa di mantenimento, dando atto di avere regolato tra loro ogni altro rapporto patrimoniale. Le spese legali sono integralmente compensate”.
La ricorrente ha dedotto che erano mutate le condizioni di fatto sussistenti al tempo del divorzio in quanto il figlio nato il [...], nel frattempo divenuto Per_2 maggiorenne, aveva lasciato l'abitazione paterna, andando a vivere stabilmente presso di lei, ma non era ancora indipendente economicamente, avendo iniziato un percorso per mutamento di genere ed essendo iscritto alla Thesign Accademy a Firenze al fine di completare il percorso di formazione già iniziato al Liceo Artistico.
Ha chiesto quindi di stabilire a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio e la ripartizione delle spese straordinarie relative alla sua formazione e al percorso medico in atto.
2. Si è costituito in giudizio l'ex coniuge il quale ha rappresentato l'assenza CP_1 dei presupposti all'accoglimento della domanda attorea, chiedendo quindi il rigetto della stessa ovvero la previsione di un contributo paterno a suo carico non superiore ad €200,00 mensili.
3. All'udienza del 20/11/2025, i procuratori delle parti hanno dichiarato di aver depositato in atti le conclusioni concordate e sottoscritte dalle medesime ed hanno concluso in conformità, come in epigrafe indicato. Il Giudice, quindi, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Deve preliminarmente osservarsi che nelle conclusioni congiunte le parti si sono riferite al comune figlio on il nome di in ragione del percorso di transizione di genere Per_2 Per_1 dallo stesso intrapreso ma, non risultando ancora avvenuto il mutamento del nome anagrafico, deve necessariamente essere richiamato nella presente sentenza il nome Per_2
e alla sua persona deve ritenersi riferita la statuizione del Tribunale.
4. Ciò premesso, non vi sono ragioni per discostarsi dalle condizioni concordate dalle parti, che, oltre a non essere contrarie all'ordine pubblico, risultano nell'interesse del figlio. Circa il punto n. 1) delle conclusioni congiunte (“La figlia , Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, risiederà presso la madre”), il Tribunale, non potendo statuire circa la residenza del figlio maggiorenne, deve limitarsi ad una mera presa d'atto.
4 5. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio stabilite concordemente dalle parti in seguito a convenzione di negoziazione assistita, autorizzata dalla Procura della Repubblica di Firenze in data 3/12/2018:
- prende atto che il figlio risiederà presso la madre;
Per_2
- dispone in conformità alle altre condizioni concordate tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 20/11/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Carolina Dini
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 legge 196/2003.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice dr.ssa Carolina Dini giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9004 del ruolo generale dell'anno 2025, avente ad oggetto: modifica delle condizioni del divorzio tra:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
GN LA
Ricorrente
e
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1 C.F._2
AP EL
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale di udienza del 20/11/2025):
“si riportano alle conclusioni congiunte depositate ed insistono nel loro accoglimento”; conclusioni congiunte come da deposito del 13/11/2025: “1) Residenza della figlia
1 La figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, Per_1 risiederà presso la madre.
2) Contributo al mantenimento
Il padre, sin tanto che la figlia risiederà effettivamente e continuativamente con la madre, si impegna a corrispondere direttamente alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di Euro 100,00 (cento/00) (comprensivo di farmaci da banco e di abbigliamento), entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre oltre istat come per legge -
3) Spese straordinarie
Le spese straordinarie relative alla figlia saranno sostenute dalle parti nella misura del
50% ciascuno. Si precisa che per le spese sanitarie urgenti, interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche, spese ortodontiche, oculistiche e cure sanitarie effettuate tramite il SSN, libri universitari e ogni spesa straordinaria per le quali non sia richiesta la manifestazione del consenso, la refusione pro quota (50%) al genitore che ha materialmente provveduto in carenza preventiva di concorso, sarà effettuata previa debita documentazione ( prescrizione medica e indicazione del codice fiscale sullo scontrino); invece, per iscrizioni e rette di scuole/università private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori sede, ripetizioni, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, spese sportive, e spese medico sanitarie non effettuate tramite SSN ma attraverso strutture private (esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia), occorrerà la preventiva e reciproca informazione tra i genitori e il necessario consenso con rimborso al genitore anticipatario. In relazione a dette spese straordinarie da concordare, all'invio di formale richiesta scritta di un genitore all'altro, quest'ultimo dovrà manifestare il suo eventuale motivato dissenso, sempre per iscritto, entro un congruo termine (10 giorni) trascorso il quale vale il silenzio assenso. Il rimborso pro-quota al genitore che abbia anticipato le predette spese, avverrà previa esibizione e consegna di idonea documentazione intestata alla figlia (prescrizione medica e scontrino/ricevuta con codice fiscale della figlia) e non può essere ritardato oltre al mese successivo a decorrere dalla richiesta.
4) La madre si impegna a comunicare ogni variazione in merito alla residenza o domicilio della figlia e si impegna altresì ad informare il padre di ogni Per_1
2 occupazione lavorativa reperita dalla stessa nonché a dare notizie in merito allo stato di salute della figlia inviando gli eventuali referti medici e le diagnosi.
5) Le spese dei legali restano a carico delle rispettive parti. I legali rinunciano alla solidarietà professionale.
Con osservanza”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21/07/2025, ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio concordemente sottoscritte dalle parti in seguito a convenzione di negoziazione assistita, autorizzata dalla Procura della Repubblica di Firenze in data
3/12/2018, in punto di contributo economico al mantenimento del figlio Per_2
La ricorrente esponeva che l'accordo di negoziazione assistita prevedeva le seguenti condizioni: Per_
“1. Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la casa paterna e con esercizio disgiunto della potestà genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, per quelle di straordinaria amministrazione previo consenso dei genitori;
2. La madre potrà tenere durante la settimana con sé il Per_ figlio previo accordo con il padre, prelevandolo presso la residenza compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi e a week end alternati dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica sera alle 20,30, salvo diverso accordo tra le parti;
Per_ 3. La madre potrà tenere con sé il figlio er due settimane consecutive per le vacanze estive salvo diversi accordi tra i genitori da assumersi in ragione dei desideri del figlio minore: Le vacanze di Natale il minore le trascorrerà con la madre, un anno dal 23 al
30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito;
quelle pasquali le trascorrerà ad anni alterni con i genitori;
cosi anche per le altre festività infrasettimanali o "ponti"; la Sig.ra chiede di essere avvertita con Pt_1 dovuto anticipo per qualsiasi spostamento del figlio minore con amici o parenti.
5. I coniugi provvederanno al mantenimento diretto del figlio, nessuno di loro pagherà il contributo al mantenimento del medesimo. Le spese straordinarie preventivamente concordate e documentate verranno divise in parti uguali.
6. Il Sig. e la Sig.ra CP_1
s'impegnano a informare l'altro circa eventuali cambi di residenza o Parte_1 domicilio.
7. I coniugi si danno reciproco consenso ai documenti per l'espatrio del minore
3 Per_
7. I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa di mantenimento, dando atto di avere regolato tra loro ogni altro rapporto patrimoniale. Le spese legali sono integralmente compensate”.
La ricorrente ha dedotto che erano mutate le condizioni di fatto sussistenti al tempo del divorzio in quanto il figlio nato il [...], nel frattempo divenuto Per_2 maggiorenne, aveva lasciato l'abitazione paterna, andando a vivere stabilmente presso di lei, ma non era ancora indipendente economicamente, avendo iniziato un percorso per mutamento di genere ed essendo iscritto alla Thesign Accademy a Firenze al fine di completare il percorso di formazione già iniziato al Liceo Artistico.
Ha chiesto quindi di stabilire a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio e la ripartizione delle spese straordinarie relative alla sua formazione e al percorso medico in atto.
2. Si è costituito in giudizio l'ex coniuge il quale ha rappresentato l'assenza CP_1 dei presupposti all'accoglimento della domanda attorea, chiedendo quindi il rigetto della stessa ovvero la previsione di un contributo paterno a suo carico non superiore ad €200,00 mensili.
3. All'udienza del 20/11/2025, i procuratori delle parti hanno dichiarato di aver depositato in atti le conclusioni concordate e sottoscritte dalle medesime ed hanno concluso in conformità, come in epigrafe indicato. Il Giudice, quindi, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Deve preliminarmente osservarsi che nelle conclusioni congiunte le parti si sono riferite al comune figlio on il nome di in ragione del percorso di transizione di genere Per_2 Per_1 dallo stesso intrapreso ma, non risultando ancora avvenuto il mutamento del nome anagrafico, deve necessariamente essere richiamato nella presente sentenza il nome Per_2
e alla sua persona deve ritenersi riferita la statuizione del Tribunale.
4. Ciò premesso, non vi sono ragioni per discostarsi dalle condizioni concordate dalle parti, che, oltre a non essere contrarie all'ordine pubblico, risultano nell'interesse del figlio. Circa il punto n. 1) delle conclusioni congiunte (“La figlia , Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, risiederà presso la madre”), il Tribunale, non potendo statuire circa la residenza del figlio maggiorenne, deve limitarsi ad una mera presa d'atto.
4 5. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio stabilite concordemente dalle parti in seguito a convenzione di negoziazione assistita, autorizzata dalla Procura della Repubblica di Firenze in data 3/12/2018:
- prende atto che il figlio risiederà presso la madre;
Per_2
- dispone in conformità alle altre condizioni concordate tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 20/11/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Carolina Dini
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 legge 196/2003.
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