Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 31/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3026/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. ed est. dott. Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 3026/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza istruttoria del 19/06/2024 e promosso da c.f. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20/01/1970, residente a [...], con il patrocinio dell'avv. CECCARELLI ADELE, elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA DANTE 8 BELLARIA-IGEA MARINA;
- ricorrente
NEI CONFRONTI DI
c.f. , NA (ALBANIA) il 31/01/1962, CP_1 C.F._2
residente a [...] 47042;
- resistente contumace
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
CONCLUSIONI: Con foglio di “PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI” depositato in data 22 maggio 2024 parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo al
Tribunale di:
1
celebrato in data 18/02/1997 a NA (ALBANIA), trascritto nel Registro Civile del
Comune di Cesenatico quale atto n. 103 parte 2 serie B - anno 2020, ordinando la trascrizione del provvedimento presso il Comune di Cesenatico e quindi autorizzarli a vivere separati,
2) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha lasciato la casa coniugale ed Parte_1
ha reperito nuovo alloggio, ove si è già trasferita con i figli, in Bagnarola di Cesenatico
(FC) Via Delle Rose n. 6/B; dunque, nessuna statuizione è necessaria in merito alla casa coniugale;
3) Stabilire un assegno di mantenimento a carico del marito a titolo di CP_1
contributo al sostentamento dei figli non autosufficienti nella misura di euro 250,00 mensili ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie di natura sanitaria, di studio, ludico- formativa, per viaggi, hobby e quant'altro, da versarsi direttamente alla IG.ra
[...]
tramite assegno o bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi Pt_1
annualmente in base agli indici Istat;
4) disporre l'affidamento esclusivo dei figli minorenni dei coniugi alla SI.ra , Parte_1
confermando i provvedimenti provvisori già disposti dal Tribunale per i Minorenni con decreto in data 15/04/2021 e disponendo che il Servizio provveda a disciplinare tempi e modalità di incontro tra il padre ed i figli;
CP_1
5) Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio oltre ad IVA, CPA ed accessori come per legge”.
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/10/2021 chiedeva la pronuncia della Parte_1
separazione giudiziale dal marito con il quale si era unita in matrimonio in CP_1
NA (ALBANIA) il 18/02/1997 (trascritto negli Atti di matrimonio del Comune di
Cesenatico Anno 2020 n. 77 Parte II serie C). Rappresentava che dall'unione erano nati i
PE PE figli (il 1/11/1997), (il 21/8/2006) e (il 28/2/2010) e che il rapporto PE3
affettivo fra essi coniugi era venuto meno a causa di reiterati comportamenti violenti del marito nei suoi confronti (denunciati in atto di querela del 5/7/2020). Premesso di avere trovato sostegno nei Servizi Sociali, delegati fra l'altro dal Tribunale dei Minori dell'Emilia
Romagna a valutare la capacità genitoriale delle parti, chiedeva dunque la separazione con addebito al marito, l'affidamento esclusivo dei figli minori da collocarsi presso di lei nella
2 casa coniugale in comproprietà con il resistente e domandata in assegnazione, con obbligo del padre (il cui diritto di visita era già regolamentato dai predetti Servizi Sociali) di
PE contribuire al mantenimento della prole, ivi compreso quello della figlia , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, mediante il versamento della somma mensile di €
250,00 per ciascuno, oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 16/03/2022 compariva personalmente CP_1
opponendosi alla separazione e contestando gli assunti di parte ricorrente e, fallito il tentativo di conciliazione ed autorizzati i coniugi a vivere separati, il Presidente, con ordinanza del 20/03/2022, disponeva l'affidamento esclusivo della prole minorenne alla madre con prevalente collocazione presso la casa familiare a lei assegnata altresì confermando l'incarico ai Servizi Sociali per la regolamentazione di tempi e modi di incontro tra padre e figli per come già in atto ed onerava il padre del contributo al mantenimento della prole mediante la corresponsione mensile della somma complessiva di
€ 675,00 (225,00 per ciascun figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie.
Rimesse le parti dinanzi al Giudice Istruttore ed intervenuto il Pubblico Ministero, dichiarata la contumacia del resistente, veniva pronunciata sentenza parziale sul vincolo n.
897/2022 pubblicata il 15 maggio 2022, passata in giudicato il 7 aprile 2023, con concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c. e, con successiva ordinanza del 22 febbraio 2023, veniva rigettate le richieste di prova orale, disponendo l'acquisizione ex art. 213 c.p.c. di informazioni sulla posizione contributiva e lavorativa di CP_1
All'udienza del 19/06/2024, sulle conclusioni precisate come in foglio depositato il
22/05/2024 in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * * *
Premessa la sentenza parziale n° 897/2022 pubblicata il 15 maggio 2022, passata in giudicato il 7 aprile 2023 con la quale è stata pronunziata la separazione personale dei coniugi e con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Parte_1 CP_1
Comune di Cesenatico di procedere all'annotazione di rito della sentenza, nella presente sede occorre pronunziarsi in ordine all'affidamento e collocamento del solo figlio minore PE PE
(nato il [...]) -poiché già maggiorenni (nata il [...]) e (nata il PE3
21/8/2006)- con regolamentazione del diritto di visita paterno ed alle questioni economiche attinenti il contributo del resistente contumace al mantenimento della prole. Nulla dovendo disporre -come precisato dalla stessa circa l'assegnazione della ex casa coniugale Pt_1
3 che, pignorata e assegnata al nuovo proprietario, è stata anzitempo rilasciata dalla ricorrente
(già assegnataria temporanea) trasferitasi con i figli in altra abitazione condotta in locazione e dovendosi ritenere rinunciata la domanda di addebito della separazione formulata nel ricorso introduttivo in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
1. In punto di affidamento del minore - chiesto nella forma eccezionale PE3
dell'affidamento esclusivo alla madre - si osserva in punto di diritto che “In tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa la capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione” (Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 2018, n. 31902). Il giudice di merito è dunque chiamato a compiere una valutazione prognostica con riguardo alle capacità genitoriali sino ad allora dimostrate dalle parti e alla personalità del singolo genitore, delle abitudini di vita e dell'ambiente offerto al minore nel cui esclusivo interesse deve ragionare dapprima valutando se è possibile adottare un modello che consenta l'esercizio paritetico della responsabilità genitoriale a garanzia della bigenitorialità, che costituisce la regola, e, solo ove venga riscontrata una inadeguatezza dell'uno o dell'altro genitore, accordando preferenza a quello che fra i due appaia maggiormente idoneo a ridurre o evitare il conflitto con l'altro, assicurando altresì il migliore e più equilibrato sviluppo della personalità della prole.
La disciplina generale impone dunque una valutazione prioritaria sulla possibilità di garantire al minore il diritto alla bigenitorialità senza tuttavia inibire al giudice la scelta di soluzioni alternative se giustificate, all'evidenza e da risultanze processuali, da una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale da parte dell'uno o di entrambi i genitori. Il genitore che non mostra interesse per i propri figli violando sistematicamente gli obblighi di cura e di sostegno, in particolare
4 esercitando in modo discontinuo il diritto di visita e non provvedendo al mantenimento, può dunque essere escluso dall'affidamento poiché il non adempiere a tale obbligo incide in senso negativo sulla vita dei figli, non solo in senso materiale, ma anche sotto il profilo morale, in quanto sintomatico dell'indisponibilità del genitore inadempiente a soddisfare le eIGenze di vita dei figli. Deve infine considerarsi che al genitore collocatario in via esclusiva della prole occorre sia garantito il più agevole esercizio della responsabilità genitoriale facoltizzandone il potere decisionale anche quotidiano sulle questioni di maggior rilievo per i figli minori.
Orbene, nel caso di specie, le risultanze in atti evidenziano una condotta volutamente abdicativa delle responsabilità genitoriali (oltre che coniugali) da parte di che, CP_1
irrispettoso dei provvedimenti giudiziali resi nell'interesse dei minori, ha pervicacemente continuato a vivere nella casa familiare già assegnata alla moglie, così alimentando un clima di potenziale litigiosità stemperato solo dall'intervento di mediazione dei Servizi Sociali e dalle condotte responsabili di moglie e figli e si è reso indifferente alle vicende di vita quotidiana dei figli (andamento scolastico, eIGenze sportive o ludiche e quant'altro), disinteressandosi anche delle loro eIGenze economiche (ha mancato di corrispondere in maniera regolare il contributo stabilito nella suddetta ordinanza presidenziale quale contributo per il mantenimento dei figli (cfr. atto di pignoramento doc. n. 10 ricorrente).
Circostanze tutte denunciate in atti da parte ricorrente, descritte dai minori in occasione della loro audizione presso il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna: “Mio padre lo vedo poco e quando lo vedevo non avevamo un gran dialogo. Io non cercavo di confrontarmi con lui e nemmeno lui cercava di dialogare con me. Di tutte le questioni della PE scuola e altro, si occupava la mamma” (così a verbale del 11.06.2021, nel procedimento iscritto presso il Tribunale dei Minori di Bologna a Rg. 342/2021 VG); “… con mio padre parlo poco. Soprattutto adesso che ha ripreso a lavorare ed è spesso fuori casa;
ad ogni modo sono sempre riuscito a parlare di più con mia mamma” (così a PE3
verbale del 11.06.2021, nel procedimento iscritto presso il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna a Rg. 342/2021 VG); confermate dai Servizi Sociali che, nell'
“Aggiornamento urgente” depositato il 16/05/2022, così relazionano: “Purtroppo la scrivente ha potuto appurare che dall'arrivo di questa sentenza la situazione familiare è peggiorata in quanto, come segnalato nelle precedenti relazioni inviate alla vostra cortese attenzione, il SInor non ha mai accettato la volontà della moglie di separarsi da lui e Pt_2
non ha alcuna intenzione di lasciare la casa coniugale in maniera spontanea…La scrivente
5 ha incontrato anche i minori che hanno confermato la criticità della situazione familiare riferendo che il padre li usa come mediatori tra lui e la madre, invitandoli a convincere la stessa a cambiare idea rispetto alla separazione. Inoltre è accaduto un litigio tra i genitori dinanzi al minore che riferisce di aver pregato il padre di smettere di urlare ma lui PE3
non lo ha fatto e il bambino, preso da un attacco di rabbia e di ansia ha iniziato a lanciare dei giochi e a romperli per riportare l'attenzione su di sé. I bambini appaiono sofferenti…” laddove, nella relazione del 8/09/2022, già constatato il rifiuto del a rilasciare la casa CP_1
familiare assegnata alla moglie (ordinanza del Tribunale di Forlì del 19/03/2022), dichiaravano: “Questo ha portato a far sì che sia la IGnora che i figli abbiano cercato un modo per ridurre al minimo i momenti di contatto con il padre e di conseguenza le possibili situazioni di conflitto” e, da ultimo, avallate dal comportamento dello stesso resistente, rimasto contumace nel presente giudizio e questo nonostante il giudice della fase presidenziale, già ravvisata la necessità di tutelare l'interesse delle minori a fronte di condotte dismissive della responsabilità genitoriale da parte del padre, con ordinanza del
19/03/2022 avesse disposto l'affidamento esclusivo della prole alla madre.
Pertanto, questo Collegio ritiene opportuno confermare quanto già disposto in sede presidenziale circa l'affidamento esclusivo della prole alla madre con collocamento presso di lei, con riferimento al solo figlio poiché, nelle more del giudizio, la secondogenita PE3
PE è divenuta maggiorenne.
2. Per quanto concerne l'esercizio del diritto di visita paterno al figlio minore, tenuto conto che ha ora quindici anni e delle condotte del resistente sopra descritte, appare PE3
opportuno stabilire che gli incontri padre-figlio possano avvenire solo con il consenso della ricorrente e sotto la vigilanza ed il supporto dei Servizi Sociali territorialmente competenti. PE 3. Sul punto della determinazione del contributo paterno al mantenimento dei figli
PE e (maggiorenni ma non economicamente autosufficienti) e (ancora minorenne), PE3
occorre considerare che il nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge
8 febbraio 2006, n. 54, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle eIGenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza matrimoniale dei genitori e le loro risorse economiche, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
6 Orbene, nel caso di specie, trattasi di famiglia le cui entrate economiche sono state assicurate, nella vigenza della convivenza matrimoniale, dal lavoro di entrambi i coniugi.
Dalla narrazione in atti di parte ricorrente, confortata dalla produzione documentale, si evince che la ricorrente: svolge attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la Società di catering La Rosa Rossa S.r.l. con sede legale in Via Balitrona n. 19, Bagnarola di Cesenatico (FC) ed ha percepito un reddito imponibile da lavoro annuo di € 14.087 ( mod. 730/2023 per l'anno 2022), di € 9.812,00 (mod. 730/2022 per l'anno 2021), di €
4.653,00 (mod. 730/2021 per l'anno 2020), di € 7.374,66 (certificazione unica 2020 per l'anno 2019); corrisponde la somma mensile di € 580,00 a titolo di canone di locazione dell'abitazione nella quale si è trasferita unitamente ai figli;
è creditrice del marito della somma di € 4.894,91 a titolo di contributo mensile al mantenimento dei figli, mai versato dal debitore a far data dall'aprile 2023 (così in atto di pignoramento, doc. 10 in atti). Il
autotrasportatore con reddito mensile medio di € 1.700,00 (per come da lui stesso CP_1
dichiarato a verbale d'udienza del 16/03/2022), rimasto disoccupato da agosto 2019 a marzo
2021, risulta ad oggi impiegato a tempo indeterminato come operaio nella ditta individuale
VO YU con sede in Meldola alla Via Mengozzi n. 8 con retribuzione netta mensile media di € 2.640,00 (dichiarazione del terzo, doc. 11), senza che sia dato sapere ove si sia stabilito dopo il rilascio della ex casa coniugale.
E' dunque evidente la IGnificativa disparità fra le rispettive capacità economiche dei coniugi non essendovi ragione di dubitare dell'attendibilità dei dati reddituali dichiarati derivanti da attività lavorativa alle altrui dipendenze e, dunque, senza concreto margine di evasione fiscale.
Quanto alle disponibilità patrimoniali, i coniugi erano cointestatari nella misura del 50% della casa coniugale già pignorata e venduta all'asta per ripagare i debiti contratti dal CP_1
asseritamente affetto da ludopatia.
Nulla è dato sapere (nella omissione della parte) circa il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Ciò posto, adeguatamente ponderata la situazione economica globale delle parti per come sopra richiamata, con evidenza del IGnificativo miglioramento di quella del il cui CP_1
reddito ha subito un incremento mensile di circa € 960,00 dalla data dell'ordinanza presidenziale del 19/03/2022, constatata l'esistenza di una rilevante disparità economica tra i coniugi - atteggiata anche nella condotta del padre latitante e indifferente rispetto alle eIGenze economiche e di accudimento dei figli - il Collegio ritiene di accogliere la richiesta
7 di parte ricorrente di disporre a carico di un contributo mensile al mantenimento della CP_1
prole di € 250,00 per ciascun figlio (e dunque la somma complessiva di € 750,00) rivalutata secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in essere presso questo tribunale.
Non può invece essere accolta la domanda della ricorrente, in quanto formulata tardivamente per la prima volta nella comparsa conclusionale, di ordinare al terzo ditta
VO YU, datore di lavoro del resistente, il pagamento dell'assegno di mantenimento per i figli direttamente nelle mani della madre.
4.- Tenuto conto dell'accoglimento totale delle richieste formulate da parte ricorrente, in uno con la condotta solo apparentemente non oppositiva del resistente contumace, che ha mancato di condividere un accordo consensuale con la moglie sulla separazione, è comparso all'udienza presidenziale del 16/03/2022 opponendosi alla separazione medesima e, soprattutto, ha mantenuto la propria dimora nell'abitazione familiare assegnata alla moglie e ai figli così alimentando un clima di sofferenza e inquietudine a tutto danno della prole, al punto da determinare nella ricorrente la necessità di provvedere anzitempo al trasferimento in altra abitazione in locazione, ritiene il collegio che sussistano valide ragioni per condannare alla refusione integrale delle spese di lite in favore di , CP_1 Parte_1
liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come successivamente modificati
(causa di bassa complessità, dimezzata la fase istruttoria in mancanza dell'assunzione di prove orali e quella decisoria in ragione della contumacia del resistente e quindi del deposito unicamente della comparsa conclusionale da parte della ricorrente).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da (c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 20/01/1970, con ricorso depositato in data 28/10/2021 nei confronti di (c.f. CP_1
), nato a [...] il [...], con l'intervento ex C.F._2
lege del Pubblico Ministero in sede, dato atto che con sentenza parziale n° n. 897/2022 pubblicata il 15 maggio 2022, passata in giudicato il 7 aprile 2023 è stata dichiarata la separazione giudiziale tra gli stessi coniugi unitisi in matrimonio a NA (ALBANIA) il
18/02/1997 (matrimonio trascritto negli Atti di matrimonio del Comune di Cesenatico Anno
2020 n. 77 Parte II serie C), ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
8 dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre con collocamento PE3
presso di lei;
dispone che gli incontri tra il padre e il figlio minore possano avvenire previo PE3
consenso della madre, nel rispetto degli impegni scolastici, ludico-sportivi e dei desiderata di quest'ultimo e sotto la vigilanza dei Servizi Sociali dell'Unione Rubicone e Mare territorialmente competenti;
dispone il monitoraggio e sostegno a cura dei Servizi Sociali territorialmente competenti e richiede agli stessi Servizi di trasmettere relazione illustrativa e di aggiornamento con cadenza semestrale al Giudice tutelare in sede, alla cui Cancelleria manda anche per l'apertura di un nuovo fascicolo nell'apposito Registro Telematico;
dispone che corrisponda a entro il giorno 5 di ogni mese a CP_1 Parte_1
PE PE titolo di contributo al mantenimento dei figli , e la somma mensile PE4
complessiva di € 750,00 (250,00 per ciascun figlio), rivalutabili su base Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in essere presso questo tribunale;
condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in CP_1
€ 98.00 per spese ed € 5.260,50 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali,
Iva e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ivi compresa la comunicazione ai Servizi Sociali.
Così deciso in Forlì, nella camera di conIGlio del 26.02.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. est.
d.ssa Alessandra Medi
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