TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/06/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Civile
Verbale della causa r.g.c.n. 2577/2019
All'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 11/06/2025 alle ore 10.58 davanti al giudice, dott.ssa Tania Tavolieri, sono comparsi: per , l'avv.PICCIRILLI MIRKA;
Parte_1
l'avv OR AN in proprio, per l'avv PIERLUIGI AVALLONE. CP_1
In via preliminare il giudice autorizza l'acquisizione del fascicolo monitorio mediante la visualizzazione dello stesso nel fascicolo telematico a cura della cancelleria.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e contestano reciprocamente quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice pronuncia alle ore 17.15 - allontanatisi medio tempore i difensori
PICCIRILLI e AVALLONE, presente l'avv OR- sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura.
Cassino, 11/06/2025 Il giudice, dott.ssa Tania Tavolieri
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Tania Tavolieri all'esito della camera di consiglio di cui all'odierna udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2577/2019, avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
(c.f. ), con sede in Piazza Parte_2 P.IVA_1
Umberto I n. 15, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Mirka Piccirilli ed elettivamente domiciliato in in Via Vignali 14, presso lo studio del Parte_1 difensore
PARTE OPPONENTE
Contro
OR AN (c.f. ), nato a [...] C.F._1 l'11.06.1980, in proprio quale difensore di sé stesso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cassino, Via G. Boccaccio n.2/A
PARTE OPPOSTA
Nonché contro
(c.f. ), nato a [...] l'[...] e CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Avallone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Fondi viale
Vittorio Emanuele III,11
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso e discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. come da verbale di udienza dell'11.06.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 11 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.463/2019, notificato in data 28.05.2019, con il quale l'intestato Tribunale ha ingiunto al predetto, il pagamento, in favore dell'avv. RM LI, della somma di euro 11.840,40, oltre gli interessi come richiesti nella domanda e le spese della procedura liquidate nella somma di euro 540,00 per compensi ed euro 145,50 per esborsi, quale esposizione debitoria maturata per l'attività professionale svolta dall'odierno opposto in favore del Comune.
1.2 A sostegno dell'opposizione, il ha dedotto Parte_1 che:
-in data 28/05/2019, veniva notificato al il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 463/2019 con cui veniva ad esso ingiunto di pagare in favore dell'Avv. LI RM la somma di € 11.840,40, oltre gli interessi come da domanda, nonché l'importo di € 145,50 per esborsi, € 540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- l'Avv. RM poneva a fondamento del proprio ricorso per decreto ingiuntivo la presunta morosità del nel pagamento di onorari, Parte_1 competenze e spese, che il Legale dichiarava di aver maturato per l'attività professionale svolta in favore dell'odierno opponente nel presunto incarico conferito dal Pt_1
- la pretesa creditoria del RM è infondata in fatto ed in diritto, in quanto non trova fondamento in alcuna delibera della Giunta Comunale. Il presunto credito deriverebbe dall'attività professionale svolta in virtù di presunte delibere, la n. 88 e la n. 89 dell'8/09/2016 della Giunta Comunale che parte opponente deduce essere nulle o inesistenti;
- in particolare, non essendo tali atti nella piena disponibilità dell'ente, su richiesta del Sindaco p.t., Ing. di consegna di tutta la documentazione comunale Persona_1 presente presso gli Uffici dell'Unione dei Comuni “Antica Terra di Lavoro”, in data 26/06/2017, l'Unione dei Comuni procedeva a consegnare al le Delibere di Giunta Pt_1
Comunale redigendo un verbale di consegna;
- dal verbale di consegna si evince che, tra i documenti riconsegnati al Pt_1 non sono annoverate le delibere n. 88 e n. 89 dell'8/09/2016;
- le delibere oggetto del presente procedimento non sono presenti nemmeno tra gli atti del e non risultano essere state pubblicate mediante affissione all'albo Pt_1 pretorio, né tantomeno pubblicate sul sito Amministrazione Trasparente. Pertanto, tali delibere nulle/inesistenti non costituiscono una prova valida per l'emissione del D.I.;
- l'inefficacia e/o nullità della determinazione n. 122 del 05/04/2017 predisposta dal Responsabile del servizio affari generali e finanziari del Pt_1 Pt_1 Parte_1
, Dott. per assenza del parere di regolarità tecnica e per assenza del
[...] CP_1 visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria e del conferimento di incarico;
- la violazione delle norme in materia di copertura finanziaria, comporta come conseguenza giuridica la radicale nullità della determinazione n. 122 del 05/04/2017 e pagina 3 di 11 conseguentemente della convenzione per incarichi professionali del 05/04/2017. Infatti, la mancanza di impegno contabile non fa sorgere alcun rapporto obbligatorio con l'Ente;
- l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'Avv. RM, poiché l'ingiunzione di pagamento nei confronti del , risulta Parte_1 essere eccessivamente onerosa. Inoltre, le prenotule prodotte dall'avv. RM non lo esonerano dal provare l'effettività delle prestazioni elencate nelle stesse, essendo queste semplici dichiarazioni unilaterali del professionista che non lo esonerano dagli oneri probatori ex art. 2697 c.c. incombenti sullo stesso quale attore in senso sostanziale.
Alla luce delle suddette deduzioni, l'opponente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “ Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Cassino, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione in via principale: - revocare il decreto ingiuntivo
n. 463/2019 per assoluta infondatezza in fatto e in diritto della pretesa creditoria dell'odierno opposto, Avv. LI RM, sfornita di qualsivoglia fondamento giuridico per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
in via subordinata e nella malaugurata ipotesi che il Giudice Voglia ritenere fondata la pretesa creditoria, - si chiede che il Giudice Voglia accertare e valutare le attività realmente svolte dall'odierno opposto e quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto, liquidando in favore del professionista soltanto le competenze eventualmente dovute. Con vittoria di spese diritti ed onorari.”
1.3 Si costituiva in giudizio RM LI contestando le deduzioni dell'opponente ed eccependo in particolare che:
- con Delibera di G.C. n. 88 dell'8.09.2016 il Controparte_2 conferiva all'opposto l'incarico al fine di esprimere un parere legale in merito alla diffida, pervenuta al in data 22.06.2016, inoltrata dall'Avv. G. Baldassarre in nome e per Pt_1 conto della SO , volta ad ottenere il pagamento per lavori eseguiti in Parte_3
Piazza Belvedere;
- con Delibera di G.C. n. 89 dell'8.09.2016 lo stesso Comune conferiva all'avv.
RM incarico al fine di esprimere un parere legale in merito al “Sollecito di pagamento” inoltrato dall'ing. in data 1.04.2016; Controparte_3
- a tali delibere seguivano la det.n.122 del 5.04.2017 e la Convenzione per incarichi professionali del 5.04.2017, con cui venivano sancite le retribuzioni pari a “€ 4.950,00, oltre iva, cpa, accessori di legge ed ogni altra spesa viva” per l'incarico affidato con DGC n.88 dell'8.09.2016 ed “€ 4.950,00, oltre iva, cpa, accessori di legge ed ogni altra spesa viva” per l'incarico affidato con DGC n.89 dell'8.09.2016;
- in data 17.05.2017 venivano prodotti presso il Comune istante entrambi i pareri richiesti;
- nonostante l'espletamento dell'incarico ricevuto, il Controparte_2
non provvedeva alla liquidazione degli importi pattuiti. Pertanto, l'opposto
[...] dapprima con diffida del 26.03.2018, notificata in pari data, sollecitava il ad Pt_1 adempiere e poi otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 463/2019 del Tribunale di
Cassino;
pagina 4 di 11 - l'esistenza ed il contenuto delle delibere di giunta comunale n.88 e n.89 dell'8.09.2016 risultano provate per tabulas dalle allegazioni al ricorso per decreto ingiuntivo;
- nel gli incarichi legali vengono attribuiti Controparte_2 attraverso lo strumento della delibera di giunta comunale, la quale ne definisce tutte le caratteristiche, ivi compresi i profili economici. Pertanto, è la delibera di giunta comunale a dover essere provvista, a pena di nullità, del parere di regolarità tecnica e del visto di regolarità formale e non la determina, che rappresenta invece un mero atto esecutivo rispetto alla prima;
- qualora fosse considerata nulla la det.n.122 del 5.04.2017 per assenza del parere di regolarità tecnica e del visto di regolarità contabile, ne deriverebbe che della obbligazione in contestazione dovrebbe rispondere personalmente il responsabile del servizio affari generali e finanziari del che ha apposto la Controparte_2 firma sulla determina, ovvero il dott. CP_1
- le prenotule sono state redatte riportando pedissequamente gli importi decisi dall'ente con le delibere n.88 e n.89 del 2016, integrandoli con gli accessori di legge.
Alla luce delle suddette eccezioni, l'opponente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: a) in via pregiudiziale di rito, autorizzare l'ente istante a chiamare in causa il dott. domiciliato, in CP_1 qualità di Segretario Generale, presso il Comune di Cori (LT), Via della Libertà n.36, cap
04010, contestualmente differendo la prima udienza al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire;
b) nel merito, in via principale, rigettare la proposta opposizione in quanto inammissibile, illegittima e, comunque, erronea ed infondata, in fatto ed in diritto, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo n.463/2019; c) nel merito, in via subordinata, dichiarare il terzo, dott. tenuto a CP_1 garantirlo contro gli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda attorea e per l'effetto condannarlo al pagamento delle somme indicate nel d.i. n.463/2019. Il tutto con condanna alla rifusione di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
1.4 Si costituiva in giudizio, su chiamata dell'avv. RM LI, CP_1 contestando le eccezioni dell'opposto e deducendo in particolare che:
-la determinazione n. 122 del 5.04.2017 manca dell'impegno contabile e del parere di regolarità tecnica da parte dei rispettivi responsabili del settore. Pertanto, la richiesta economica del RM è carente degli elementi costitutivi necessari per aversi rapporto giuridico tra professionista e Comune committente;
- nessuna responsabilità può essere ascritta al dal momento che, secondo CP_1 parte ingiungente, il suo incarico non gli derivò dalla determinazione dirigenziale n. 122 del 5.4.2017 a firma del Dott. (responsabile di settore), bensì dalle due CP_1 deliberazioni della Giunta Municipale (dunque dal sindaco e dagli assessori) che approvarono quel rapporto sia nell'an che nel quantum;
- qualora le deliberazioni della Giunta Municipale fossero considerate inesistenti o nulle e, di conseguenza, anche la Determinazione dirigenziale n.122, allora risulterebbe infondata la richiesta economica del RM. Inoltre, se alle delibere fosse riconosciuto pagina 5 di 11 valore di atto di conferimento dell'incarico, la determinazione n.122 a firma del CP_1 sarebbe un mero atto esecutivo della volontà della Giunta, con la conseguente esclusione di responsabilità del CP_1
- nel periodo successivo al presunto conferimento dell'incarico, il veniva CP_1 trasferito in altro Ente, pertanto, lo stesso non potrà essere chiamato a rispondere, stante l'assenza dal Municipio.
Pertanto, il terzo chiamato in causa concludeva chiedendo il rigetto della richiesta di condanna avanzata dall'opposto.
1.5 Concessi, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art.183 comma sesto c.p.c., la causa veniva istruita con prova documentale. Subentrato questo giudice sul ruolo in data
23.2.2024, infine all'udienza dell'11.06.2025, autorizzata l'acquisizione del fascicolo monitorio mediante la visualizzazione dello stesso nel fascicolo telematico a cura della cancelleria, la causa veniva posta in deliberazione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
2. Tanto precisato in punto di fatto e di svolgimento del processo, l'opposizione può essere accolta nei termini che seguono.
2.1 Giova premettere che con l'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 e ss cpc. si instaura un ordinario giudizio di cognizione, governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che pone in capo all'attore la prova del diritto fatto valere e al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si evince il principio della presunzione di persistenza del diritto: in virtù di tale principio, senz'altro applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (Cass. n. 1184 del
19 gennaio 2007).
pagina 6 di 11 2.2 Nel caso che qui occupa l'avv. RM LI ha agito in via monitoria nei confronti del per il pagamento della somma di euro Parte_1
11.840,40 oltre interessi e spese, per i compensi professionali dallo stesso maturati in virtù dell'attività svolta, in favore dell'opponente, in esecuzione dell'incarico conferitogli e avente per oggetto l'elaborazione di due pareri legali.
A sostegno della domanda il RM ha prodotto la comunicazione della Delibera di G.C. n.88 dell'8.09.2016, la comunicazione della Delibera di G.C. n. 89 dell'8.09.2016, la Determinazione n.122 del 5.04.2017, la Convenzione per incarichi professionali del
5.04.2017 e i pareri elaborati dallo stesso e ha dedotto l'inadempimento del Pt_1
L'opponente ha eccepito l'inesistenza/nullità delle delibere n.88 e n.89, l'inefficacia della determinazione n. 122 e l'inidoneità delle “prenotule” n.8 e n.9 del 26.03.2018 emesse dall'avv. RM a provare il credito azionato.
Quanto all'eccezione di inesistenza/nullità delle delibere di G.C. n.88 e n.89 dell'8.09.2016, questa deve ritenersi infondata.
Nel caso di specie, infatti, sussistono ad avviso del tribunale elementi indiziari gravi precisi e concordanti atti a provare l'esistenza delle stesse.
Ed invero, dall'esame del contenuto della determinazione n. 122 del 5.04.2017 e dalla Convenzione per incarichi professionali del 5.04.2017 si evince chiaramente il regolare richiamo delle menzionate delibere e l'integrale rinvio a quanto in esse contenuto e disposto. Inoltre, l'avv. RM, a sostegno delle sue eccezioni, ha prodotto due comunicazioni delle Delibere G.C. in esame, recanti timbro comunale e firma del sindaco p.t., rispettivamente protocollate il 15.10.2016 e il 21.10.2016, aventi ad oggetto l'avviso dell'avvenuto conferimento degli incarichi per l'emissione di due pareri legali relativamente alle vertenze indicate;
tali pareri venivano infine prodotti presso il Comune in data 17.05.2017.
Le allegazioni dell'avv. RM trovano riscontro nella documentazione depositata da parte opponente, ovvero il verbale di consegna degli atti del Parte_1
giacenti presso gli Uffici dell'Unione “Antica Terra di Lavoro” e consegnati al
[...]
Sindaco p.t. del Comune opponente. Da tale verbale, datato 26.06.2017, si evince l'elenco delle Delibere di G.C. che per questioni logistiche si trovavano nella sede suddetta;
ebbene, nello stesso sono presenti le delibere adottate nell'anno 2016 numerate in ordine cronologico: il fatto che sia presente la n. 87 dell'8.09.2016 e successivamente la n. 90 del 20.01.2016, presuppone necessariamente l'esistenza delle delibere n. 88 e n. 89 adottate l'8.09.2016.
Ad ogni modo, il fatto che le stesse non siano nella disponibilità del Comune opponente o in quella dell'avv. RM non è dirimente ai fini della controversia;
infatti, come stabilito dalla Corte di Cassazione, i contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e - salva la deroga prevista dall'art. 17 del r.d. 18 novembre
1923, n. 2440 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza "secondo l'uso del commercio" - con la sottoscrizione, ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione, e della controparte, di un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto. Tali regole formali sono pagina 7 di 11 funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere;
la delibera invece è un atto meramente interno dell'amministrazione comunale, non avendo rilievo né che la delibera sia immediatamente esecutiva, né che sia stata portata a conoscenza del (o consegnata materialmente al) difensore, non potendo tali evenienze soddisfare i requisiti formali imposti per legge (in tal senso Cass. n. 6555/2014; Cass. n. 12316/2015; Cass. n.
13656/2013; Cass. 1167/2013; Cass. n. 8000/2010; Cass. n. 15296/2007; Cass. n.
1752/2007; Cass. n. 24679/13; Cass. n. 11465/2020; Cass n. 8574/2023).
Ed invero, è principio pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che il requisito della forma prescritto a pena di nullità, quale strumento di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, al fine di prevenire eventuali arbitrii e consentire l'esercizio della funzione di controllo, non può essere surrogato dalla deliberazione con cui l'organo competente a formare la volontà dell'ente abbia autorizzato il conferimento dell'incarico professionale, non essendo tale atto qualificabile come una proposta contrattuale (suscettibile di accettazione anche per fatti concludenti), ma come provvedimento ad efficacia interna, avente quale unico destinatario l'organo legittimato a manifestare all'esterno la volontà dell'ente (Cass. 6555/2014; Cass. 24679/2013; Cass. 1167/2013); pertanto, la delibera della Giunta comunale è un atto meramente gestionale e tecnico, privo di valenza esterna (Cass., Sez. I,
n. 11516 del 17/5/2007; Sez. 6 – 2, n. 5802 del 23/03/2016; Sez. 1, n. 16457 del 21/06/2018).
La giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che l'elemento fondamentale sia l'esistenza di un contratto che deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo titolare del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere. Di conseguenza, in mancanza di detto documento contrattuale, ai fini d'una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l'esistenza di una deliberazione con la quale l'organo collegiale dell'ente abbia conferito un incarico a un professionista, o ne abbia autorizzato il conferimento (cfr. Cassazione, sentenza n. 1752 del 26.01.2007).
Sul punto, ancora Cass. Ordinanza n. 11190 del 09/05/2018 secondo la quale “In tema di contratti degli enti pubblici, stante il requisito della forma scritta imposto a pena di nullità per la stipulazione di tali contratti, la volontà degli enti predetti dev'essere desunta esclusivamente dal contenuto dell'atto, interpretato secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., non potendosi fare ricorso alle deliberazioni degli organi competenti, le quali, essendo atti estranei al documento contrattuale, assumono rilievo ai soli fini del procedimento di formazione della volontà, attenendo alla fase preparatoria del negozio e risultando pertanto prive di valore interpretativo o ricognitivo delle clausole negoziali, a meno che non siano espressamente richiamate dalle parti;
nè può aversi riguardo, per la determinazione della comune intenzione delle parti ex art. 1362 c.c., comma 2, alle deliberazioni adottate da uno degli enti successivamente alla conclusione del contratto ed attinenti alla fase esecutiva del rapporto, in quanto aventi carattere unilaterale.”.
pagina 8 di 11 Nel caso che ci occupa tale requisito appare soddisfatto con la stipula della
Convenzione per incarichi professionali del 5.04.2017 sottoscritta dal Responsabile Affari Generali e Finanziari e dal professionista e contenente l'indicazione dell'oggetto della prestazione e dell'entità del compenso.
Quanto, invece, all'eccezione relativa all'inefficacia e/o nullità della determinazione n.122 del 5.04.2017 per assenza di regolarità contabile e per assenza del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria e del conferimento incarico, si evidenzia che sul punto l'art. 191 TUEL testualmente recita “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno
e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.”
Il comma quarto del predetto articolo introduce, inoltre, una sanzione per il caso in cui vi sia stata acquisizione di beni o servizi in violazione degli obblighi indicati nel comma 1, disponendo che il rapporto obbligatorio intercorra, ai fini della controprestazione, per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194 co.1 lett. e), tra privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Lo scopo della norma è di proteggere il bilancio degli enti locali dalle ordinazioni di spesa in assenza di regolare assunzione di impegni e della relativa copertura finanziaria.
Dall'esame di tale norma cui si può ricavare, pertanto, che nel caso di specie sebbene non sia possibile ritenere sussistente un rapporto obbligatorio diretto con il
Comune di (che neppure risulta avere ratificato successivamente Parte_1 l'impegno assunto dal , senz'altro può ravvisarsi la piena legittimità ed efficacia del CP_1 rapporto obbligatorio insorto con la firma della Convenzione da parte del dott. e CP_1 intercorrente tra quest'ultimo ed il RM, ai fini della sussistenza del diritto del professionista ad ottenere la controprestazione in denaro, a fronte della prestazione professionale dallo stesso regolarmente svolta.
Nel caso di specie, in cui è emersa la prova della elaborazione da parte dell'avv
RM dei due pareri legali, depositati presso il in data Parte_1
17.05.2017, in difetto di prova delle delibere n. 88 e n. 89, e quindi della riconducibilità certa dell'obbligo in capo al si è in presenza di un'acquisizione di servizi in Pt_1 violazione degli obblighi indicati al comma 1 dell'art. 191 TUEL, ovvero la possibilità di effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5.
Il responsabile Affari Generali e Finanziari, dott. costituitosi in CP_1 giudizio su chiamata di parte opposta, nulla ha dedotto e provato in merito all'esistenza pagina 9 di 11 delle delibere di G.C. in questione, ma anzi ha corroborato la tesi prospettata da parte opponente circa l'inesistenza delle stesse. Per di più lo stesso ha eccepito la mancanza di elementi fondamentali della Determinazione n.122 del 5.04.2017, quali l'impegno contabile ed il parere di regolarità tecnica da parte dei rispettivi responsabili di settore.
Ciò posto, in base a quanto dedotto dal terzo chiamato in causa, non si evince la ragione per la quale lo stesso avrebbe apposto la propria firma sia sulla Determinazione
n.122, sia sulla Convenzione per incarichi professionali. Tali elementi valgono pertanto quale ammissione sostanziale che vi sia stata un'acquisizione di servizi in violazione degli obblighi indicati al comma 1 dell'art. 191 TUEL e, quindi, senza l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e senza l'attestazione della copertura finanziaria, con conseguente responsabilità diretta del funzionario che ha ordinato la spesa.
Sul punto la Suprema Corte ha stabilito che: “A fronte di una responsabilità diretta del funzionario o dell'amministratore verso il fornitore o il prestatore con esclusione di ogni rapporto obbligatorio tra quest'ultimo e l'ente, deve essere esclusa sostanzialmente la possibilità giuridica per il prestatore di beni e servizi o per l'esecutore di lavori di somma urgenza di esperire nei confronti del azione di ingiustificato arricchimento ex art. Pt_1
2041 c.c. per mancanza di residualità e sussidiarietà dell'azione, ben potendo il creditore aggredire direttamente il patrimonio del funzionario o amministratore che ha ordinato la spesa.” (Cass. civile sez. I, 23/09/2020 n.19958).
Alla luce dei principi richiamati appare evidente la esclusiva responsabilità personale del Responsabile firmatario per aver autorizzato l'incarico CP_1 professionale in violazione degli obblighi indicati al comma 1 dell'art. 191 TUEL.
2.3 Quanto all'eccezione circa l'inidoneità delle prenotule n.8 e n.9 del 26.03.2018 emesse dall'avv. RM a provare il credito azionato e sull'onerosità della prestazione, si evidenzia che a fronte di generica contestazione relativa al non corretto svolgimento dell'incarico, il RM ha provato l'esatta esecuzione della prestazione professionale producendo i pareri dallo stesso depositati presso il Comune e non risulta contestata la corrispondenza tra gli stessi e l'oggetto dell'incarico professionale conferito con la
Convenzione. A ciò si aggiunga che non risulta dedotto né provato alcun ritardo nell'espletamento dell'incarico.
Quanto alla correttezza degli importi, si rileva che le prenotule stesse appaiono congrue in quanto redatte riportando pedissequamente gli importi riportati nella determinazione n.122 del 5.04.2017 e nella Convenzione per incarichi professionali, integrandoli con gli accessori di legge.
In conclusione, in accoglimento dell'opposizione del Parte_1
, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e, in accoglimento della
[...] domanda subordinata formulata dal RM, deve essere condannato al CP_1 pagamento in favore dell'avv. RM LI della somma di euro 11.840,40 oltre gli interessi a decorrere dalla notifica della chiamata in causa del CP_1
3. Le spese di lite vanno compensate nei rapporti tra l'opponente e RM per gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla circostanza che il RM è stato indotto a presentare la richiesta di decreto ingiuntivo nei confronti del Parte_1
pagina 10 di 11 per comportamento riconducibile a quest'ultimo, come si evince dalle due Pt_1 comunicazioni di adozione delle delibere in esame inviate al RM, recanti timbro comunale e firma del sindaco p.t., rispettivamente protocollate il 15.10.2016 e il 21.10.2016, aventi ad oggetto l'avviso dell'avvenuto conferimento degli incarichi per l'emissione di due pareri legali relativamente alle vertenze indicate, comunicazioni a firma del sindaco che hanno fatto insorgere nel RM la ragionevole convinzione della esistenza delle delibere medesime e della responsabilità del Pt_1
Le spese di lite tra e RM seguono la soccombenza e si liquidano come CP_1 da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022 (arg. ex Cass., Sez. 6-3, n. 17577 del 04/07/2018), tenuto conto della natura e del valore della controversia, del grado di complessità minimo delle questioni trattate, della natura documentale della lite, nonché delle fasi che hanno caratterizzato il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 463/2019 emesso dal Tribunale di Cassino;
- condanna al pagamento in favore di OR AN della CP_1 somma di euro 11.840,40 oltre gli interessi a decorrere dalla notifica della chiamata in causa del CP_1
- spese compensate nei rapporti tra l'opponente e RM;
- condanna a rimborsare alla parte opposta le spese di lite del presente CP_1 giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 oltre spese generali al 15% iva se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 11 giugno 2025 Il Giudice
dott.ssa Tania Tavolieri
pagina 11 di 11
Sezione Civile
Verbale della causa r.g.c.n. 2577/2019
All'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 11/06/2025 alle ore 10.58 davanti al giudice, dott.ssa Tania Tavolieri, sono comparsi: per , l'avv.PICCIRILLI MIRKA;
Parte_1
l'avv OR AN in proprio, per l'avv PIERLUIGI AVALLONE. CP_1
In via preliminare il giudice autorizza l'acquisizione del fascicolo monitorio mediante la visualizzazione dello stesso nel fascicolo telematico a cura della cancelleria.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e contestano reciprocamente quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice pronuncia alle ore 17.15 - allontanatisi medio tempore i difensori
PICCIRILLI e AVALLONE, presente l'avv OR- sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura.
Cassino, 11/06/2025 Il giudice, dott.ssa Tania Tavolieri
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Tania Tavolieri all'esito della camera di consiglio di cui all'odierna udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2577/2019, avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
(c.f. ), con sede in Piazza Parte_2 P.IVA_1
Umberto I n. 15, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Mirka Piccirilli ed elettivamente domiciliato in in Via Vignali 14, presso lo studio del Parte_1 difensore
PARTE OPPONENTE
Contro
OR AN (c.f. ), nato a [...] C.F._1 l'11.06.1980, in proprio quale difensore di sé stesso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cassino, Via G. Boccaccio n.2/A
PARTE OPPOSTA
Nonché contro
(c.f. ), nato a [...] l'[...] e CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Avallone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Fondi viale
Vittorio Emanuele III,11
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso e discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. come da verbale di udienza dell'11.06.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 11 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.463/2019, notificato in data 28.05.2019, con il quale l'intestato Tribunale ha ingiunto al predetto, il pagamento, in favore dell'avv. RM LI, della somma di euro 11.840,40, oltre gli interessi come richiesti nella domanda e le spese della procedura liquidate nella somma di euro 540,00 per compensi ed euro 145,50 per esborsi, quale esposizione debitoria maturata per l'attività professionale svolta dall'odierno opposto in favore del Comune.
1.2 A sostegno dell'opposizione, il ha dedotto Parte_1 che:
-in data 28/05/2019, veniva notificato al il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 463/2019 con cui veniva ad esso ingiunto di pagare in favore dell'Avv. LI RM la somma di € 11.840,40, oltre gli interessi come da domanda, nonché l'importo di € 145,50 per esborsi, € 540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- l'Avv. RM poneva a fondamento del proprio ricorso per decreto ingiuntivo la presunta morosità del nel pagamento di onorari, Parte_1 competenze e spese, che il Legale dichiarava di aver maturato per l'attività professionale svolta in favore dell'odierno opponente nel presunto incarico conferito dal Pt_1
- la pretesa creditoria del RM è infondata in fatto ed in diritto, in quanto non trova fondamento in alcuna delibera della Giunta Comunale. Il presunto credito deriverebbe dall'attività professionale svolta in virtù di presunte delibere, la n. 88 e la n. 89 dell'8/09/2016 della Giunta Comunale che parte opponente deduce essere nulle o inesistenti;
- in particolare, non essendo tali atti nella piena disponibilità dell'ente, su richiesta del Sindaco p.t., Ing. di consegna di tutta la documentazione comunale Persona_1 presente presso gli Uffici dell'Unione dei Comuni “Antica Terra di Lavoro”, in data 26/06/2017, l'Unione dei Comuni procedeva a consegnare al le Delibere di Giunta Pt_1
Comunale redigendo un verbale di consegna;
- dal verbale di consegna si evince che, tra i documenti riconsegnati al Pt_1 non sono annoverate le delibere n. 88 e n. 89 dell'8/09/2016;
- le delibere oggetto del presente procedimento non sono presenti nemmeno tra gli atti del e non risultano essere state pubblicate mediante affissione all'albo Pt_1 pretorio, né tantomeno pubblicate sul sito Amministrazione Trasparente. Pertanto, tali delibere nulle/inesistenti non costituiscono una prova valida per l'emissione del D.I.;
- l'inefficacia e/o nullità della determinazione n. 122 del 05/04/2017 predisposta dal Responsabile del servizio affari generali e finanziari del Pt_1 Pt_1 Parte_1
, Dott. per assenza del parere di regolarità tecnica e per assenza del
[...] CP_1 visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria e del conferimento di incarico;
- la violazione delle norme in materia di copertura finanziaria, comporta come conseguenza giuridica la radicale nullità della determinazione n. 122 del 05/04/2017 e pagina 3 di 11 conseguentemente della convenzione per incarichi professionali del 05/04/2017. Infatti, la mancanza di impegno contabile non fa sorgere alcun rapporto obbligatorio con l'Ente;
- l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'Avv. RM, poiché l'ingiunzione di pagamento nei confronti del , risulta Parte_1 essere eccessivamente onerosa. Inoltre, le prenotule prodotte dall'avv. RM non lo esonerano dal provare l'effettività delle prestazioni elencate nelle stesse, essendo queste semplici dichiarazioni unilaterali del professionista che non lo esonerano dagli oneri probatori ex art. 2697 c.c. incombenti sullo stesso quale attore in senso sostanziale.
Alla luce delle suddette deduzioni, l'opponente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “ Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Cassino, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione in via principale: - revocare il decreto ingiuntivo
n. 463/2019 per assoluta infondatezza in fatto e in diritto della pretesa creditoria dell'odierno opposto, Avv. LI RM, sfornita di qualsivoglia fondamento giuridico per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
in via subordinata e nella malaugurata ipotesi che il Giudice Voglia ritenere fondata la pretesa creditoria, - si chiede che il Giudice Voglia accertare e valutare le attività realmente svolte dall'odierno opposto e quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto, liquidando in favore del professionista soltanto le competenze eventualmente dovute. Con vittoria di spese diritti ed onorari.”
1.3 Si costituiva in giudizio RM LI contestando le deduzioni dell'opponente ed eccependo in particolare che:
- con Delibera di G.C. n. 88 dell'8.09.2016 il Controparte_2 conferiva all'opposto l'incarico al fine di esprimere un parere legale in merito alla diffida, pervenuta al in data 22.06.2016, inoltrata dall'Avv. G. Baldassarre in nome e per Pt_1 conto della SO , volta ad ottenere il pagamento per lavori eseguiti in Parte_3
Piazza Belvedere;
- con Delibera di G.C. n. 89 dell'8.09.2016 lo stesso Comune conferiva all'avv.
RM incarico al fine di esprimere un parere legale in merito al “Sollecito di pagamento” inoltrato dall'ing. in data 1.04.2016; Controparte_3
- a tali delibere seguivano la det.n.122 del 5.04.2017 e la Convenzione per incarichi professionali del 5.04.2017, con cui venivano sancite le retribuzioni pari a “€ 4.950,00, oltre iva, cpa, accessori di legge ed ogni altra spesa viva” per l'incarico affidato con DGC n.88 dell'8.09.2016 ed “€ 4.950,00, oltre iva, cpa, accessori di legge ed ogni altra spesa viva” per l'incarico affidato con DGC n.89 dell'8.09.2016;
- in data 17.05.2017 venivano prodotti presso il Comune istante entrambi i pareri richiesti;
- nonostante l'espletamento dell'incarico ricevuto, il Controparte_2
non provvedeva alla liquidazione degli importi pattuiti. Pertanto, l'opposto
[...] dapprima con diffida del 26.03.2018, notificata in pari data, sollecitava il ad Pt_1 adempiere e poi otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 463/2019 del Tribunale di
Cassino;
pagina 4 di 11 - l'esistenza ed il contenuto delle delibere di giunta comunale n.88 e n.89 dell'8.09.2016 risultano provate per tabulas dalle allegazioni al ricorso per decreto ingiuntivo;
- nel gli incarichi legali vengono attribuiti Controparte_2 attraverso lo strumento della delibera di giunta comunale, la quale ne definisce tutte le caratteristiche, ivi compresi i profili economici. Pertanto, è la delibera di giunta comunale a dover essere provvista, a pena di nullità, del parere di regolarità tecnica e del visto di regolarità formale e non la determina, che rappresenta invece un mero atto esecutivo rispetto alla prima;
- qualora fosse considerata nulla la det.n.122 del 5.04.2017 per assenza del parere di regolarità tecnica e del visto di regolarità contabile, ne deriverebbe che della obbligazione in contestazione dovrebbe rispondere personalmente il responsabile del servizio affari generali e finanziari del che ha apposto la Controparte_2 firma sulla determina, ovvero il dott. CP_1
- le prenotule sono state redatte riportando pedissequamente gli importi decisi dall'ente con le delibere n.88 e n.89 del 2016, integrandoli con gli accessori di legge.
Alla luce delle suddette eccezioni, l'opponente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: a) in via pregiudiziale di rito, autorizzare l'ente istante a chiamare in causa il dott. domiciliato, in CP_1 qualità di Segretario Generale, presso il Comune di Cori (LT), Via della Libertà n.36, cap
04010, contestualmente differendo la prima udienza al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire;
b) nel merito, in via principale, rigettare la proposta opposizione in quanto inammissibile, illegittima e, comunque, erronea ed infondata, in fatto ed in diritto, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo n.463/2019; c) nel merito, in via subordinata, dichiarare il terzo, dott. tenuto a CP_1 garantirlo contro gli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda attorea e per l'effetto condannarlo al pagamento delle somme indicate nel d.i. n.463/2019. Il tutto con condanna alla rifusione di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
1.4 Si costituiva in giudizio, su chiamata dell'avv. RM LI, CP_1 contestando le eccezioni dell'opposto e deducendo in particolare che:
-la determinazione n. 122 del 5.04.2017 manca dell'impegno contabile e del parere di regolarità tecnica da parte dei rispettivi responsabili del settore. Pertanto, la richiesta economica del RM è carente degli elementi costitutivi necessari per aversi rapporto giuridico tra professionista e Comune committente;
- nessuna responsabilità può essere ascritta al dal momento che, secondo CP_1 parte ingiungente, il suo incarico non gli derivò dalla determinazione dirigenziale n. 122 del 5.4.2017 a firma del Dott. (responsabile di settore), bensì dalle due CP_1 deliberazioni della Giunta Municipale (dunque dal sindaco e dagli assessori) che approvarono quel rapporto sia nell'an che nel quantum;
- qualora le deliberazioni della Giunta Municipale fossero considerate inesistenti o nulle e, di conseguenza, anche la Determinazione dirigenziale n.122, allora risulterebbe infondata la richiesta economica del RM. Inoltre, se alle delibere fosse riconosciuto pagina 5 di 11 valore di atto di conferimento dell'incarico, la determinazione n.122 a firma del CP_1 sarebbe un mero atto esecutivo della volontà della Giunta, con la conseguente esclusione di responsabilità del CP_1
- nel periodo successivo al presunto conferimento dell'incarico, il veniva CP_1 trasferito in altro Ente, pertanto, lo stesso non potrà essere chiamato a rispondere, stante l'assenza dal Municipio.
Pertanto, il terzo chiamato in causa concludeva chiedendo il rigetto della richiesta di condanna avanzata dall'opposto.
1.5 Concessi, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art.183 comma sesto c.p.c., la causa veniva istruita con prova documentale. Subentrato questo giudice sul ruolo in data
23.2.2024, infine all'udienza dell'11.06.2025, autorizzata l'acquisizione del fascicolo monitorio mediante la visualizzazione dello stesso nel fascicolo telematico a cura della cancelleria, la causa veniva posta in deliberazione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
2. Tanto precisato in punto di fatto e di svolgimento del processo, l'opposizione può essere accolta nei termini che seguono.
2.1 Giova premettere che con l'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 e ss cpc. si instaura un ordinario giudizio di cognizione, governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che pone in capo all'attore la prova del diritto fatto valere e al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si evince il principio della presunzione di persistenza del diritto: in virtù di tale principio, senz'altro applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (Cass. n. 1184 del
19 gennaio 2007).
pagina 6 di 11 2.2 Nel caso che qui occupa l'avv. RM LI ha agito in via monitoria nei confronti del per il pagamento della somma di euro Parte_1
11.840,40 oltre interessi e spese, per i compensi professionali dallo stesso maturati in virtù dell'attività svolta, in favore dell'opponente, in esecuzione dell'incarico conferitogli e avente per oggetto l'elaborazione di due pareri legali.
A sostegno della domanda il RM ha prodotto la comunicazione della Delibera di G.C. n.88 dell'8.09.2016, la comunicazione della Delibera di G.C. n. 89 dell'8.09.2016, la Determinazione n.122 del 5.04.2017, la Convenzione per incarichi professionali del
5.04.2017 e i pareri elaborati dallo stesso e ha dedotto l'inadempimento del Pt_1
L'opponente ha eccepito l'inesistenza/nullità delle delibere n.88 e n.89, l'inefficacia della determinazione n. 122 e l'inidoneità delle “prenotule” n.8 e n.9 del 26.03.2018 emesse dall'avv. RM a provare il credito azionato.
Quanto all'eccezione di inesistenza/nullità delle delibere di G.C. n.88 e n.89 dell'8.09.2016, questa deve ritenersi infondata.
Nel caso di specie, infatti, sussistono ad avviso del tribunale elementi indiziari gravi precisi e concordanti atti a provare l'esistenza delle stesse.
Ed invero, dall'esame del contenuto della determinazione n. 122 del 5.04.2017 e dalla Convenzione per incarichi professionali del 5.04.2017 si evince chiaramente il regolare richiamo delle menzionate delibere e l'integrale rinvio a quanto in esse contenuto e disposto. Inoltre, l'avv. RM, a sostegno delle sue eccezioni, ha prodotto due comunicazioni delle Delibere G.C. in esame, recanti timbro comunale e firma del sindaco p.t., rispettivamente protocollate il 15.10.2016 e il 21.10.2016, aventi ad oggetto l'avviso dell'avvenuto conferimento degli incarichi per l'emissione di due pareri legali relativamente alle vertenze indicate;
tali pareri venivano infine prodotti presso il Comune in data 17.05.2017.
Le allegazioni dell'avv. RM trovano riscontro nella documentazione depositata da parte opponente, ovvero il verbale di consegna degli atti del Parte_1
giacenti presso gli Uffici dell'Unione “Antica Terra di Lavoro” e consegnati al
[...]
Sindaco p.t. del Comune opponente. Da tale verbale, datato 26.06.2017, si evince l'elenco delle Delibere di G.C. che per questioni logistiche si trovavano nella sede suddetta;
ebbene, nello stesso sono presenti le delibere adottate nell'anno 2016 numerate in ordine cronologico: il fatto che sia presente la n. 87 dell'8.09.2016 e successivamente la n. 90 del 20.01.2016, presuppone necessariamente l'esistenza delle delibere n. 88 e n. 89 adottate l'8.09.2016.
Ad ogni modo, il fatto che le stesse non siano nella disponibilità del Comune opponente o in quella dell'avv. RM non è dirimente ai fini della controversia;
infatti, come stabilito dalla Corte di Cassazione, i contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e - salva la deroga prevista dall'art. 17 del r.d. 18 novembre
1923, n. 2440 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza "secondo l'uso del commercio" - con la sottoscrizione, ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione, e della controparte, di un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto. Tali regole formali sono pagina 7 di 11 funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere;
la delibera invece è un atto meramente interno dell'amministrazione comunale, non avendo rilievo né che la delibera sia immediatamente esecutiva, né che sia stata portata a conoscenza del (o consegnata materialmente al) difensore, non potendo tali evenienze soddisfare i requisiti formali imposti per legge (in tal senso Cass. n. 6555/2014; Cass. n. 12316/2015; Cass. n.
13656/2013; Cass. 1167/2013; Cass. n. 8000/2010; Cass. n. 15296/2007; Cass. n.
1752/2007; Cass. n. 24679/13; Cass. n. 11465/2020; Cass n. 8574/2023).
Ed invero, è principio pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che il requisito della forma prescritto a pena di nullità, quale strumento di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, al fine di prevenire eventuali arbitrii e consentire l'esercizio della funzione di controllo, non può essere surrogato dalla deliberazione con cui l'organo competente a formare la volontà dell'ente abbia autorizzato il conferimento dell'incarico professionale, non essendo tale atto qualificabile come una proposta contrattuale (suscettibile di accettazione anche per fatti concludenti), ma come provvedimento ad efficacia interna, avente quale unico destinatario l'organo legittimato a manifestare all'esterno la volontà dell'ente (Cass. 6555/2014; Cass. 24679/2013; Cass. 1167/2013); pertanto, la delibera della Giunta comunale è un atto meramente gestionale e tecnico, privo di valenza esterna (Cass., Sez. I,
n. 11516 del 17/5/2007; Sez. 6 – 2, n. 5802 del 23/03/2016; Sez. 1, n. 16457 del 21/06/2018).
La giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che l'elemento fondamentale sia l'esistenza di un contratto che deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo titolare del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere. Di conseguenza, in mancanza di detto documento contrattuale, ai fini d'una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l'esistenza di una deliberazione con la quale l'organo collegiale dell'ente abbia conferito un incarico a un professionista, o ne abbia autorizzato il conferimento (cfr. Cassazione, sentenza n. 1752 del 26.01.2007).
Sul punto, ancora Cass. Ordinanza n. 11190 del 09/05/2018 secondo la quale “In tema di contratti degli enti pubblici, stante il requisito della forma scritta imposto a pena di nullità per la stipulazione di tali contratti, la volontà degli enti predetti dev'essere desunta esclusivamente dal contenuto dell'atto, interpretato secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., non potendosi fare ricorso alle deliberazioni degli organi competenti, le quali, essendo atti estranei al documento contrattuale, assumono rilievo ai soli fini del procedimento di formazione della volontà, attenendo alla fase preparatoria del negozio e risultando pertanto prive di valore interpretativo o ricognitivo delle clausole negoziali, a meno che non siano espressamente richiamate dalle parti;
nè può aversi riguardo, per la determinazione della comune intenzione delle parti ex art. 1362 c.c., comma 2, alle deliberazioni adottate da uno degli enti successivamente alla conclusione del contratto ed attinenti alla fase esecutiva del rapporto, in quanto aventi carattere unilaterale.”.
pagina 8 di 11 Nel caso che ci occupa tale requisito appare soddisfatto con la stipula della
Convenzione per incarichi professionali del 5.04.2017 sottoscritta dal Responsabile Affari Generali e Finanziari e dal professionista e contenente l'indicazione dell'oggetto della prestazione e dell'entità del compenso.
Quanto, invece, all'eccezione relativa all'inefficacia e/o nullità della determinazione n.122 del 5.04.2017 per assenza di regolarità contabile e per assenza del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria e del conferimento incarico, si evidenzia che sul punto l'art. 191 TUEL testualmente recita “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno
e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.”
Il comma quarto del predetto articolo introduce, inoltre, una sanzione per il caso in cui vi sia stata acquisizione di beni o servizi in violazione degli obblighi indicati nel comma 1, disponendo che il rapporto obbligatorio intercorra, ai fini della controprestazione, per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194 co.1 lett. e), tra privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Lo scopo della norma è di proteggere il bilancio degli enti locali dalle ordinazioni di spesa in assenza di regolare assunzione di impegni e della relativa copertura finanziaria.
Dall'esame di tale norma cui si può ricavare, pertanto, che nel caso di specie sebbene non sia possibile ritenere sussistente un rapporto obbligatorio diretto con il
Comune di (che neppure risulta avere ratificato successivamente Parte_1 l'impegno assunto dal , senz'altro può ravvisarsi la piena legittimità ed efficacia del CP_1 rapporto obbligatorio insorto con la firma della Convenzione da parte del dott. e CP_1 intercorrente tra quest'ultimo ed il RM, ai fini della sussistenza del diritto del professionista ad ottenere la controprestazione in denaro, a fronte della prestazione professionale dallo stesso regolarmente svolta.
Nel caso di specie, in cui è emersa la prova della elaborazione da parte dell'avv
RM dei due pareri legali, depositati presso il in data Parte_1
17.05.2017, in difetto di prova delle delibere n. 88 e n. 89, e quindi della riconducibilità certa dell'obbligo in capo al si è in presenza di un'acquisizione di servizi in Pt_1 violazione degli obblighi indicati al comma 1 dell'art. 191 TUEL, ovvero la possibilità di effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5.
Il responsabile Affari Generali e Finanziari, dott. costituitosi in CP_1 giudizio su chiamata di parte opposta, nulla ha dedotto e provato in merito all'esistenza pagina 9 di 11 delle delibere di G.C. in questione, ma anzi ha corroborato la tesi prospettata da parte opponente circa l'inesistenza delle stesse. Per di più lo stesso ha eccepito la mancanza di elementi fondamentali della Determinazione n.122 del 5.04.2017, quali l'impegno contabile ed il parere di regolarità tecnica da parte dei rispettivi responsabili di settore.
Ciò posto, in base a quanto dedotto dal terzo chiamato in causa, non si evince la ragione per la quale lo stesso avrebbe apposto la propria firma sia sulla Determinazione
n.122, sia sulla Convenzione per incarichi professionali. Tali elementi valgono pertanto quale ammissione sostanziale che vi sia stata un'acquisizione di servizi in violazione degli obblighi indicati al comma 1 dell'art. 191 TUEL e, quindi, senza l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e senza l'attestazione della copertura finanziaria, con conseguente responsabilità diretta del funzionario che ha ordinato la spesa.
Sul punto la Suprema Corte ha stabilito che: “A fronte di una responsabilità diretta del funzionario o dell'amministratore verso il fornitore o il prestatore con esclusione di ogni rapporto obbligatorio tra quest'ultimo e l'ente, deve essere esclusa sostanzialmente la possibilità giuridica per il prestatore di beni e servizi o per l'esecutore di lavori di somma urgenza di esperire nei confronti del azione di ingiustificato arricchimento ex art. Pt_1
2041 c.c. per mancanza di residualità e sussidiarietà dell'azione, ben potendo il creditore aggredire direttamente il patrimonio del funzionario o amministratore che ha ordinato la spesa.” (Cass. civile sez. I, 23/09/2020 n.19958).
Alla luce dei principi richiamati appare evidente la esclusiva responsabilità personale del Responsabile firmatario per aver autorizzato l'incarico CP_1 professionale in violazione degli obblighi indicati al comma 1 dell'art. 191 TUEL.
2.3 Quanto all'eccezione circa l'inidoneità delle prenotule n.8 e n.9 del 26.03.2018 emesse dall'avv. RM a provare il credito azionato e sull'onerosità della prestazione, si evidenzia che a fronte di generica contestazione relativa al non corretto svolgimento dell'incarico, il RM ha provato l'esatta esecuzione della prestazione professionale producendo i pareri dallo stesso depositati presso il Comune e non risulta contestata la corrispondenza tra gli stessi e l'oggetto dell'incarico professionale conferito con la
Convenzione. A ciò si aggiunga che non risulta dedotto né provato alcun ritardo nell'espletamento dell'incarico.
Quanto alla correttezza degli importi, si rileva che le prenotule stesse appaiono congrue in quanto redatte riportando pedissequamente gli importi riportati nella determinazione n.122 del 5.04.2017 e nella Convenzione per incarichi professionali, integrandoli con gli accessori di legge.
In conclusione, in accoglimento dell'opposizione del Parte_1
, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e, in accoglimento della
[...] domanda subordinata formulata dal RM, deve essere condannato al CP_1 pagamento in favore dell'avv. RM LI della somma di euro 11.840,40 oltre gli interessi a decorrere dalla notifica della chiamata in causa del CP_1
3. Le spese di lite vanno compensate nei rapporti tra l'opponente e RM per gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla circostanza che il RM è stato indotto a presentare la richiesta di decreto ingiuntivo nei confronti del Parte_1
pagina 10 di 11 per comportamento riconducibile a quest'ultimo, come si evince dalle due Pt_1 comunicazioni di adozione delle delibere in esame inviate al RM, recanti timbro comunale e firma del sindaco p.t., rispettivamente protocollate il 15.10.2016 e il 21.10.2016, aventi ad oggetto l'avviso dell'avvenuto conferimento degli incarichi per l'emissione di due pareri legali relativamente alle vertenze indicate, comunicazioni a firma del sindaco che hanno fatto insorgere nel RM la ragionevole convinzione della esistenza delle delibere medesime e della responsabilità del Pt_1
Le spese di lite tra e RM seguono la soccombenza e si liquidano come CP_1 da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022 (arg. ex Cass., Sez. 6-3, n. 17577 del 04/07/2018), tenuto conto della natura e del valore della controversia, del grado di complessità minimo delle questioni trattate, della natura documentale della lite, nonché delle fasi che hanno caratterizzato il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 463/2019 emesso dal Tribunale di Cassino;
- condanna al pagamento in favore di OR AN della CP_1 somma di euro 11.840,40 oltre gli interessi a decorrere dalla notifica della chiamata in causa del CP_1
- spese compensate nei rapporti tra l'opponente e RM;
- condanna a rimborsare alla parte opposta le spese di lite del presente CP_1 giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 oltre spese generali al 15% iva se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 11 giugno 2025 Il Giudice
dott.ssa Tania Tavolieri
pagina 11 di 11