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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/04/2024, n. 4342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4342 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Guglielmo Manera,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 24788/2020 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Luca Parte_1
Piscitelli e dell'avv. Angelo Piscitelli, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. Gianluca Barbieri, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellata / appellante incidentale
NONCHÉ
in persona del l.r.p.t., contumace, Controparte_2
appellato
***
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, c. I, c.p.c.)
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 13.12.2022, da intendersi qui integralmente trascritte.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Napoli, l' ed il Controparte_1 CP_2
esponendo di avere avuto conoscenza, tramite estratto di ruolo
[...]
esattoriale, dell'esistenza, a proprio carico, delle cartelle di pagamento n.
07120070227403819000 dell'importo di € 2.456,05, n.
07120040026509217000 dell'importo di € 10.778,13 e n.
07120040068586356000 dell'importo di € 11.272,09, relative a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada, accertate dal eccependone l'omessa notifica, chiedendo che esse Controparte_2
venissero annullate e che fosse dichiarata l'insussistenza del diritto dell'esattore di procedere ad esecuzione forzata per intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione del credito.
Con la sentenza n. 9567/2020 pubblicata il 14.2.2020, il primo giudice ha preliminarmente qualificato la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615, c. I, c.p.c., rilevando l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo finalizzata a far valere l'invalidità della notifica della cartella esattoriale e, nel merito, pur avendo riscontrato la corretta notificazione delle cartelle esattoriali impugnate, l'ha accolta, dichiarando estinto il credito litigioso per il decorso del termine quinquennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 28 L. n. 689/1981, nel periodo successivo alla notificazione stessa.
Il Giudice di Pace ha poi compensato le spese di lite fra le parti, a tal fine valorizzando sia il rigetto dell'eccezione di omessa notifica delle cartelle sollevata dall'opponente, sia la mancata attivazione, da parte di quest'ultimo,
dei rimedi stragiudiziali, tra i quali l'istanza di sgravio in autotutela, sia la
2 semplicità delle questioni trattate.
Avverso detto provvedimento è insorto l'attore, instaurando il presente giudizio di appello e lamentando la violazione dell'art. 92 c.p.c., dunque l'applicazione di una norma sul procedimento, avendo il primo giudice, a suo dire, deviato dal generale principio della soccombenza, in assenza di valide ragioni.
L ha contestato l'ammissibilità del Controparte_1
gravame, perché tardivamente proposto, e, nel merito, la sua fondatezza,
chiedendone il rigetto;
ha altresì proposto appello incidentale per la riforma della sentenza appellata. lamentando l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse.
Il già contumace in primo grado, non si è costituito Controparte_2
in appello.
2. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità di gravame.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell'art. 92
del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase,
compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione;
“operando, al riguardo, il principio
dell'apparenza, il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le
norme relative al computo dei termini per l'appello, vanno individuati in
base alla qualificazione che il giudice a quo abbia dato all'azione proposta
in giudizio” (v. Cass., Sez. VI, n. 171/2012; Sez. III, n. 8137/14).
3 Peraltro, la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive neanche quando nel relativo giudizio permanga,
come nel caso di specie, quale unica questione controversa, quella attinente al regolamento delle spese processuali, “in quanto la condanna alle spese
assolve alla funzione di assicurare la pienezza di tutela della situazione
dedotta nel processo, per cui la lite su tale aspetto, sia che attenga alla
soccombenza virtuale sia che riguardi le regole relative alla statuizione sulle
spese e sulla loro misura, inerisce sempre alla "ratio" della sospensione
disposta per la natura della controversia alla quale le spese stesse si
riferiscono” (v. Cass., Sez. VI, n. 27747/2017).
In ragione di ciò, stante l'espressa qualificazione della domanda, da parte del primo giudice, quale opposizione all'esecuzione, va rilevata la tardività dell'impugnazione, per essere la notifica del gravame intervenuta,
via PEC, il 10.11.2020, oltre sei mesi dal deposito della sentenza impugnata,
avvenuto il 14.2.2020.
Tale conclusione resta ferma anche considerando la sospensione straordinaria dei termini, dal 9.3.2020 all'11.5.2020, disposta dall'art. 83 del d.l. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020 e dall'art. 36
del d.l. n. 23/2020 convertito con modificazioni dalla l. n. 40/2020, in virtù
della quale il decorso del temine semestrale per l'impugnazione è venuto a scadere il 19.10.2020, ai sensi dell'art. 155, c. V, c.p.c.
In definitiva, l'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 327 c.p.c.
3. Dall'inammissibilità dell'impugnazione principale discende, ai sensi dell'art. 334, c. II, c.p.c., la perdita di efficacia dell'impugnazione incidentale, perché tardiva, essendo stata proposta con la comparsa di
4 costituzione in appello depositata il 7.1.2021.
Invero, va data continuità al seguente principio di diritto:
"L'impugnazione incidentale tardiva è processualmente dipendente, ai sensi
dell'art. 334, comma 2, c.p.c., da quella principale, la cui inammissibilità
determina anche quella del gravame incidentale: ne deriva che ove la parte
intenda ottenere, incondizionatamente, una decisione sulla propria
impugnazione è tenuta a proporla tempestivamente, non potendo, in difetto,
dolersi della mancata decisione sulla stessa" (Cass., Sez. V, n. 18415/18).
Di conseguenza, l'appello incidentale proposto dall'
[...]
non può essere esaminato. Controparte_1
4. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate, come da dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente ai compensi astrattamente spettanti all'appellante per il primo grado di giudizio, costituenti l'effettivo
disputatum, seguono la soccombenza, la quale grava interamente sull'appellante principale (v. Cass., Sez. III, n. 15220/18).
Tra l'opponente e l'ente creditore, rimasto contumace in entrambi i gradi di giudizio, non vi è luogo a provvedere su di esse.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti dell' e del Parte_1 Controparte_1
per la riforma della sentenza n. 9567/2020 emessa dal Controparte_2
Giudice di Pace di disattesa ogni contraria istanza, così provvede: CP_2
1. dichiara la contumacia del Controparte_2
2. dichiara inammissibile l'appello principale;
3. dichiara inefficace l'appello incidentale;
5 4. condanna al pagamento, in favore Parte_1
dell' , delle spese processuali Controparte_1
per il grado di appello, liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione da €
1.100,01 a € 5.200,00) in complessivi € 1.000,00 per compensi
(dei quali € 250,00 per la fase di studio, € 250,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per la fase decisoria), oltre IVA e CPA,
come per legge, e rimborso forfetario spese generali al 15%;
5. nulla per le spese tra l'opponente e l'ente creditore;
6. dà atto della sussistenza delle condizioni per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 18.4.2024.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Guglielmo Manera,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 24788/2020 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Luca Parte_1
Piscitelli e dell'avv. Angelo Piscitelli, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. Gianluca Barbieri, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellata / appellante incidentale
NONCHÉ
in persona del l.r.p.t., contumace, Controparte_2
appellato
***
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, c. I, c.p.c.)
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 13.12.2022, da intendersi qui integralmente trascritte.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Napoli, l' ed il Controparte_1 CP_2
esponendo di avere avuto conoscenza, tramite estratto di ruolo
[...]
esattoriale, dell'esistenza, a proprio carico, delle cartelle di pagamento n.
07120070227403819000 dell'importo di € 2.456,05, n.
07120040026509217000 dell'importo di € 10.778,13 e n.
07120040068586356000 dell'importo di € 11.272,09, relative a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada, accertate dal eccependone l'omessa notifica, chiedendo che esse Controparte_2
venissero annullate e che fosse dichiarata l'insussistenza del diritto dell'esattore di procedere ad esecuzione forzata per intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione del credito.
Con la sentenza n. 9567/2020 pubblicata il 14.2.2020, il primo giudice ha preliminarmente qualificato la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615, c. I, c.p.c., rilevando l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo finalizzata a far valere l'invalidità della notifica della cartella esattoriale e, nel merito, pur avendo riscontrato la corretta notificazione delle cartelle esattoriali impugnate, l'ha accolta, dichiarando estinto il credito litigioso per il decorso del termine quinquennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 28 L. n. 689/1981, nel periodo successivo alla notificazione stessa.
Il Giudice di Pace ha poi compensato le spese di lite fra le parti, a tal fine valorizzando sia il rigetto dell'eccezione di omessa notifica delle cartelle sollevata dall'opponente, sia la mancata attivazione, da parte di quest'ultimo,
dei rimedi stragiudiziali, tra i quali l'istanza di sgravio in autotutela, sia la
2 semplicità delle questioni trattate.
Avverso detto provvedimento è insorto l'attore, instaurando il presente giudizio di appello e lamentando la violazione dell'art. 92 c.p.c., dunque l'applicazione di una norma sul procedimento, avendo il primo giudice, a suo dire, deviato dal generale principio della soccombenza, in assenza di valide ragioni.
L ha contestato l'ammissibilità del Controparte_1
gravame, perché tardivamente proposto, e, nel merito, la sua fondatezza,
chiedendone il rigetto;
ha altresì proposto appello incidentale per la riforma della sentenza appellata. lamentando l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse.
Il già contumace in primo grado, non si è costituito Controparte_2
in appello.
2. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità di gravame.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell'art. 92
del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase,
compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione;
“operando, al riguardo, il principio
dell'apparenza, il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le
norme relative al computo dei termini per l'appello, vanno individuati in
base alla qualificazione che il giudice a quo abbia dato all'azione proposta
in giudizio” (v. Cass., Sez. VI, n. 171/2012; Sez. III, n. 8137/14).
3 Peraltro, la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive neanche quando nel relativo giudizio permanga,
come nel caso di specie, quale unica questione controversa, quella attinente al regolamento delle spese processuali, “in quanto la condanna alle spese
assolve alla funzione di assicurare la pienezza di tutela della situazione
dedotta nel processo, per cui la lite su tale aspetto, sia che attenga alla
soccombenza virtuale sia che riguardi le regole relative alla statuizione sulle
spese e sulla loro misura, inerisce sempre alla "ratio" della sospensione
disposta per la natura della controversia alla quale le spese stesse si
riferiscono” (v. Cass., Sez. VI, n. 27747/2017).
In ragione di ciò, stante l'espressa qualificazione della domanda, da parte del primo giudice, quale opposizione all'esecuzione, va rilevata la tardività dell'impugnazione, per essere la notifica del gravame intervenuta,
via PEC, il 10.11.2020, oltre sei mesi dal deposito della sentenza impugnata,
avvenuto il 14.2.2020.
Tale conclusione resta ferma anche considerando la sospensione straordinaria dei termini, dal 9.3.2020 all'11.5.2020, disposta dall'art. 83 del d.l. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020 e dall'art. 36
del d.l. n. 23/2020 convertito con modificazioni dalla l. n. 40/2020, in virtù
della quale il decorso del temine semestrale per l'impugnazione è venuto a scadere il 19.10.2020, ai sensi dell'art. 155, c. V, c.p.c.
In definitiva, l'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 327 c.p.c.
3. Dall'inammissibilità dell'impugnazione principale discende, ai sensi dell'art. 334, c. II, c.p.c., la perdita di efficacia dell'impugnazione incidentale, perché tardiva, essendo stata proposta con la comparsa di
4 costituzione in appello depositata il 7.1.2021.
Invero, va data continuità al seguente principio di diritto:
"L'impugnazione incidentale tardiva è processualmente dipendente, ai sensi
dell'art. 334, comma 2, c.p.c., da quella principale, la cui inammissibilità
determina anche quella del gravame incidentale: ne deriva che ove la parte
intenda ottenere, incondizionatamente, una decisione sulla propria
impugnazione è tenuta a proporla tempestivamente, non potendo, in difetto,
dolersi della mancata decisione sulla stessa" (Cass., Sez. V, n. 18415/18).
Di conseguenza, l'appello incidentale proposto dall'
[...]
non può essere esaminato. Controparte_1
4. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate, come da dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente ai compensi astrattamente spettanti all'appellante per il primo grado di giudizio, costituenti l'effettivo
disputatum, seguono la soccombenza, la quale grava interamente sull'appellante principale (v. Cass., Sez. III, n. 15220/18).
Tra l'opponente e l'ente creditore, rimasto contumace in entrambi i gradi di giudizio, non vi è luogo a provvedere su di esse.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti dell' e del Parte_1 Controparte_1
per la riforma della sentenza n. 9567/2020 emessa dal Controparte_2
Giudice di Pace di disattesa ogni contraria istanza, così provvede: CP_2
1. dichiara la contumacia del Controparte_2
2. dichiara inammissibile l'appello principale;
3. dichiara inefficace l'appello incidentale;
5 4. condanna al pagamento, in favore Parte_1
dell' , delle spese processuali Controparte_1
per il grado di appello, liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione da €
1.100,01 a € 5.200,00) in complessivi € 1.000,00 per compensi
(dei quali € 250,00 per la fase di studio, € 250,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per la fase decisoria), oltre IVA e CPA,
come per legge, e rimborso forfetario spese generali al 15%;
5. nulla per le spese tra l'opponente e l'ente creditore;
6. dà atto della sussistenza delle condizioni per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 18.4.2024.
IL GIUDICE
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