Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 10/06/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1064/2024 del R.G.A.C., pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Mauro Parte_1 C.F._1
( ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma in Via di Vigna Murata n. 1 C.F._2 giusta delega in calce all'atto di citazione
Opponente
e
, residente in [...] C.F. elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._3
Civita Castellana via Rio Fratta n. 48/W, presso lo studio dell'avv. Angela Santucci, (CF C.F._4
che la rappresenta e difende giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Opposta
e con sede in Milano, Piazza Borromeo 14, 20123, titolare di partita IVA , in Controparte_2 P.IVA_1
persona del procuratore speciale nata a [...] il [...], C.F. Controparte_3
giusta procura per atto del dr. Notaio in Sesto San Giovanni, in data C.F._5 Persona_1
14.07.2020, rep. n. 1906, raccolta 1125, quale mandataria – giusta procura per atto Notaio dott. Persona_2
di Firenze, Rep. n. 13.442 Racc. n.
6.114 del 22 gennaio 2020 - di Controparte_4
, società con unico socio, con sede in Firenze, Via Duca d'Aosta n. 10, codice fiscale, partita I.V.A. e
[...] numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze: , non in proprio ma nella sua qualità P.IVA_2
di gestore e così in nome e per conto del Fondo di Investimento Alternativo riservato denominato “Fondo
Value Credit 2”, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Gallo – fax: 06/48916650 e pec:
, per le comunicazioni e notificazioni previste dalla normativa Email_1
vigente – ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Piazza del Viminale, 5.
Opposta
e
, con sede legale in Frascati (RM), Via Tuscolana Vecchia Controparte_5
n. 109, numero di registrazione nel Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita Iva n. iscritta all'albo delle banche al n. 5722, in persona del Presidente Dott. in virtù P.IVA_3 CP_6
Opposta
e in persona dell'Amministratore Delegato con sede legale in Controparte_7 CP_8
Milano, Piazza degli Affari n. 2, partita IVA , e per essa, quale mandataria, giusta procura P.IVA_4
speciale a rogito del Notaio di Milano in data 27 giugno 2024, rep. 2013 progr. 1352, Persona_3 [...]
(successiva denominazione di , con sede legale in Ravenna, Viale Sergio Cavina n. 19, CP_9 CP_10 iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara e Ravenna e codice fiscale , in persona del P.IVA_5 procuratore speciale Avv. C.F. munito dei necessari poteri in forza di CP_11 C.F._6
procura speciale a rogito Notaio di Ravenna in data 08/04/2022, rep. n. 1299 e racc. n. Persona_4
976, registrata a Ravenna il 27/04/2022 al n. 4734 serie 1T, non in proprio ma nella sua qualità di gestore e così in nome e per conto del Fondo di Investimento Alternativo riservato denominato “Fondo Value CP_7
Italy Credit 2”, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv.
Giuseppe Gallo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Piazza del Viminale 5 a Roma.
Intervenuta
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il decreto con cui il giudice dell'esecuzione del Parte_1
Tribunale di Viterbo in data 31.01.2024 ha disposto la prosecuzione della procedura esecutiva e avverso tutti gli atti successivi.
Si sono costituiti la e quali creditori intervenuti Controparte_5 CP_2 nella procedura esecutiva che hanno chiesto il rigetto dell'opposizione, e la si che, quale Controparte_12
aggiudicataria dell'immobile staggito, ha eccepito l'inopponibilità nei propri confronti delle nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita;
è intervenuta che ha chiesto Controparte_7
l'estromissione dal giudizio e il riparto del ricavato.
L'opponente ha rappresentato che il 29 dicembre 2023 ha presentato un ricorso per ricusazione del giudice dell'esecuzione; che il Presidente del collegio in data 8 gennaio 2024 ha sospeso l'esecuzione; che il 15 gennaio 2024 il Collegio ha rigettato il ricorso per ricusazione revocando d'ufficio la sospensione del processo;
che contro tale provvedimento egli aveva proposto ricorso per revocazione ex art. 395 comma 4 cpc;
che in data 15 gennaio 2024 il giudice dell'esecuzione aveva fissato al 31 gennaio 2024 l'udienza di comparizione delle parti per il prosieguo della procedura esecutiva;
che lo stesso 31 gennaio 2024 il G.E., avvedutosi della necessità che la riassunzione avvenisse ad opera della parte più diligente, aveva revocato il proprio provvedimento, mandando alla parte più diligente di riassumere il procedimento;
che con provvedimento del 2 Febbraio 2024 il collegio aveva dichiarato non luogo a procedere sul ricorso per ricusazione.
L'opponente si duole del fatto che il collegio, con il provvedimento del 15 gennaio 2024 di rigetto dell'istanza di ricusazione, aveva revocato d'ufficio la sospensione del processo esecutivo, senza attendere la riassunzione della causa ad opera delle parti e che, a seguito di tale abuso il giudice dell'esecuzione ne avrebbe commesso un altro, mandando alla parte più diligente per la riassunzione del processo esecutivo e, quindi, adottando un atto illegittimo e nullo.
La doglianza è del tutto priva di pregio;
il giudice dell'esecuzione ha correttamente applicato il disposto normativo poiché l'articolo 52 cpc prevede che la proposizione della ricusazione sospende il processo e l'articolo 54 cpc pone a carico della parte interessata l'onere della riassunzione nel termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione dell'ordinanza che ha deciso sulla ricusazione.
Orbene, il fatto che il provvedimento del giudice dell'esecuzione abbia ribadito il dettato normativo non comporta alcun abuso né comporta alcuna nullità, trattandosi di provvedimento che non ha avuto alcuna conseguenza processuale poiché, come dato atto dallo stesso opponente, il processo esecutivo è ripreso a seguito della presentazione del ricorso in riassunzione del 9 Febbraio 2024 da parte del creditore intervenuto
CP_2
Pertanto, il provvedimento del 31 gennaio 2024 adottato dal G.E. di revoca di fissazione dell'udienza per consentire alle parti di riassumere il giudizio non è nullo, ma anzi rispettoso del dettato normativo e del principio dispositivo del processo, per cui spetta alle parti darvi impulso, mentre il decreto di fissazione udienza del 9 Febbraio 2024 è in linea con l'articolo 54 cpc stante l'intervenuta riassunzione ad opera del creditore CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in considerazione della natura pretestuosa e dilatoria dell'opposizione, il signor deve essere condannato al pagamento di una somma in favore delle Parte_1 casse delle ammende pari ad € 2.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite che liquida nella misura di € 1.543, oltre accessori di legge in favore di ciascuna delle parti costituite e al pagamento di € 2.000 in favore della
. Controparte_13
Così deciso in Viterbo il 6 giugno 2025
Il giudice
Francesca Capuzzi