TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/12/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4028/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4028 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 4.12.2025 avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Grumo Nevano Parte_1 C.F._1 alla Via Santolo Cirillo, 10 presso lo studio dell'avv. Raffaella Cristiano che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Grumo Parte_2 C.F._2
Nevano alla Via Via Orazio, 4 presso lo studio dell'avv OF Chiariello che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di regolamentare i rapporti inerenti ai minori alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
1 V.G. n. 4028/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 21.10.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale sono nati due figli - Per_1
(nato a [...] il [...]) e OF (nata a [...] il [...])- regolarmente riconosciuti da entrambi, chiedevano di regolamentare i loro rapporti alle condizioni in atti indicate.
All'udienza del 4 dicembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo le condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda va accolta.
In ordine alle condizioni, i ricorrenti hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
A. affido dei figli minori ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B. Il padre avrà la facoltà di tenere con sé i figli e OF almeno due giorni alla Per_1 settimana, prendendoli dopo il lavoro e riaccompagnandoli entro le ore 20.00. Il padre potrà, altresì, tenere con sé i piccoli a fine settimana alterni dal sabato mattina alla domenica sera alle 19.00.
C. Il padre potrà tenere con sé i figli durante le vacanze di Natale per sette gironi alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio, con cadenza annuale e per le vacanze di
Pasqua per tre giorni, alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua, con il periodo dal
Lunedì dell'Angelo al mercoledì, con cadenza annuale, che possa, inoltre, tenerli con sé per due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, previo accordo per le date con la madre.
D. Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura.
E. Il padre si impegna a concorrere al mantenimento dei figli versando mensilmente alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma complessiva di € 300,00 mensili;
tale somma verrà rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT. Provvederà, inoltre, al
2 V.G. n. 4028/2025
pagamento del 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Napoli
Nord, che si rendano necessarie per i bambini, purché concordate e documentalmente provate.
F. L'Assegno Unico in favore dei figli minori continuerà ad essere percepito per il suo intero ammontare dalla sig.ra , quale genitore collocatario. Pt_2
G. I ricorrenti hanno di comune accordo deciso che entrambi i bambini frequenteranno ancora per quest'anno scolastico (2025/2026) la scuola dell'infanzia privata "Il Piccolo Paradiso" in Grumo Nevano, la cui retta mensile verrà corrisposta nella misura del 50% da ciascun genitore. Dall'anno scolastico 2026/2027 entrambi i bambini verranno iscritti alla scuola statale
H. I ricorrenti continueranno a vivere separatamente.
I. I coniugi si concedono reciproca autorizzazione, ove necessario, per il conseguimento del passaporto o di altro documento necessario per eventuali viaggi all'estero.
J. Le spese della presente procedura si intendono compensate tra le parti.
Gli accordi possono essere recepiti nella presente pronuncia non apparendo in contrasto con norme imperative ed in quanto conformi all'interesse dei minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
I compensi spettanti al difensore della ricorrente ammessa in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato sono liquidati con separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Prende atto dell'accordo raggiunto da (nato a [...] l'[...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte motiva, Parte_2 da intendersi richiamate e trascritte;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Sequino Dott.ssa Anna Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4028 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 4.12.2025 avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Grumo Nevano Parte_1 C.F._1 alla Via Santolo Cirillo, 10 presso lo studio dell'avv. Raffaella Cristiano che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Grumo Parte_2 C.F._2
Nevano alla Via Via Orazio, 4 presso lo studio dell'avv OF Chiariello che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di regolamentare i rapporti inerenti ai minori alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
1 V.G. n. 4028/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 21.10.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale sono nati due figli - Per_1
(nato a [...] il [...]) e OF (nata a [...] il [...])- regolarmente riconosciuti da entrambi, chiedevano di regolamentare i loro rapporti alle condizioni in atti indicate.
All'udienza del 4 dicembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo le condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda va accolta.
In ordine alle condizioni, i ricorrenti hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
A. affido dei figli minori ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B. Il padre avrà la facoltà di tenere con sé i figli e OF almeno due giorni alla Per_1 settimana, prendendoli dopo il lavoro e riaccompagnandoli entro le ore 20.00. Il padre potrà, altresì, tenere con sé i piccoli a fine settimana alterni dal sabato mattina alla domenica sera alle 19.00.
C. Il padre potrà tenere con sé i figli durante le vacanze di Natale per sette gironi alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio, con cadenza annuale e per le vacanze di
Pasqua per tre giorni, alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua, con il periodo dal
Lunedì dell'Angelo al mercoledì, con cadenza annuale, che possa, inoltre, tenerli con sé per due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, previo accordo per le date con la madre.
D. Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura.
E. Il padre si impegna a concorrere al mantenimento dei figli versando mensilmente alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma complessiva di € 300,00 mensili;
tale somma verrà rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT. Provvederà, inoltre, al
2 V.G. n. 4028/2025
pagamento del 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Napoli
Nord, che si rendano necessarie per i bambini, purché concordate e documentalmente provate.
F. L'Assegno Unico in favore dei figli minori continuerà ad essere percepito per il suo intero ammontare dalla sig.ra , quale genitore collocatario. Pt_2
G. I ricorrenti hanno di comune accordo deciso che entrambi i bambini frequenteranno ancora per quest'anno scolastico (2025/2026) la scuola dell'infanzia privata "Il Piccolo Paradiso" in Grumo Nevano, la cui retta mensile verrà corrisposta nella misura del 50% da ciascun genitore. Dall'anno scolastico 2026/2027 entrambi i bambini verranno iscritti alla scuola statale
H. I ricorrenti continueranno a vivere separatamente.
I. I coniugi si concedono reciproca autorizzazione, ove necessario, per il conseguimento del passaporto o di altro documento necessario per eventuali viaggi all'estero.
J. Le spese della presente procedura si intendono compensate tra le parti.
Gli accordi possono essere recepiti nella presente pronuncia non apparendo in contrasto con norme imperative ed in quanto conformi all'interesse dei minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
I compensi spettanti al difensore della ricorrente ammessa in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato sono liquidati con separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Prende atto dell'accordo raggiunto da (nato a [...] l'[...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte motiva, Parte_2 da intendersi richiamate e trascritte;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Sequino Dott.ssa Anna Scognamiglio
3