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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/07/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5591/2023 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 5591
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
avente ad oggetto: finita locazione – uso abitativo.
TRA
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) e res.te in LL di IA (NA) in via Gaetano Martucci n. 16,
rapp.ta e difesa dall'avv. Filomena Cimmino (C.F. ) – C.F._2
PEC ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Ca- Email_1
stellammare di IA (NA) in Via Petraro n. 55/b;
-intimante-
E
1 , (C.F. ), nata il [...] a [...]- Parte_2 C.F._3
mare di IA (NA) ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa,
congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Sabrina Di Gennaro (C.F.
) – PEC e dall'avv. Vin- C.F._4 Email_2
cenzo Parmentola (C.F. ) – PEC . C.F._5 Email_3 Email_4
del Foro di Torre Annunziata (NA) ed elettivamente domiciliata presso il
[...]
loro studio sito in Castellamare di IA (NA) in Via Luigi Denza n. 21;
-intimata-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, notificato in data 27.07.2023, l'intimante conveniva in Parte_1
giudizio , innanzi a Questo Tribunale, per sentir dichiarare cessato il Parte_2
rapporto di locazione, inter partes, per la data del 03.06.2023, (registrato in data
08.06.2018 presso l'Agenzia delle Entrate ufficio provinciale di LL di
IA al n. 3950 serie 3T), avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Castellam-
mare di IA alla via Martucci n. 4.
Rappresentava di aver inviato alla conduttrice ulteriore disdetta dal relativo con-
tratto di locazione in data 25.02.2023.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'intimata contestando la domanda e chie-
dendo:
2 1) dichiarare inammissibile, improcedibile e/o comunque rigettare l'avversa do-
manda di intimazione e contestuale richiesta di convalida, irritualmente introdotta e carente dei requisiti di legge;
2) respingere l'avversa richiesta di ordinanza provvisoria di rilascio, ex art. 655
c.p.c. Nella denegata ipotesi di accoglimento fissare l'inizio dell'esecuzione il più
tardi possibile in considerazione del fatto che l'intimata è inoccupata, convive con un soggetto portatore di handicap, due figli minori, ha un reddito complessivo ISEE
di € 4.246,59 ed è iscritta nelle liste per l'assegnazione degli alloggi di edilizia po-
polare;
3) nel merito, previo eventuale mutamento di rito ex art. 667 c.p.c., accertare e di-
chiarare la nullità della clausola contrattuale di cui all'art. 1 del contratto per cui è
causa nella parte in cui fissa il termine dilatorio per l'invio della disdetta in tre mesi dichiarando inefficace/invalida la disdetta del 25.2.2023 e quelle precedenti, e per l'effetto dichiarare che il contratto di locazione inter partes, si è rinnovato sino alla data del 03.06.2025;
4) Conseguentemente respingere l'avversa domanda di rilascio dell'immobile locato per finita locazione alla data del 03.06.2023, adottando comunque ogni ulteriore provvedimento di legge ritenuto di Giustizia;
5) condannare, di in ogni caso, la sig.ra al pagamento di spese, com- Parte_1
petenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge.
Il Tribunale concedeva l'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c. e dispo-
neva il mutamento del rito in speciale locatizio, invitando la parte intimante ad ef-
fettuare il T.M.O..
3 La parte intimata nulla depositava, nel giudizio di merito.
In data 18.10.2024, l'immobile veniva riconsegnato alla parte locatrice.
Successivamente, il giudizio veniva rinviato per la discussione con concessione alle parti di termine per note di discussione.
In primis, si rileva l'avvenuto esperimento, del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, convertito in L. 69/2013, da parte dell'intimante,
con esito negativo. Consegue l'assolvimento della condizione di procedibilità.
Nel merito, si ritiene che la disdetta inviata dalla locatrice in data 25.01.2021 per la scadenza del 03.06.2021 non sia produttiva di effetti in quanto successivamente alla detta scadenza non è stata manifestata alcuna volontà di dare corso alla detta disdetta.
Viceversa, la disdetta del 25.02.2023 per la scadenza contrattuale del 03.06.2023 è
da ritenersi valida e produttiva di effetti, anche in relazione al termine di invio, da ritenersi tempestivo, in quanto oggetto di espressa pattuizione nel contratto di loca-
zione.
Consegue che la scadenza del rapporto locativo del rapporto locativo, va indivi-
duata nella data del 03.06.2023.
Essendo stato l'immobile rilasciato in corso di giudizio non deve essere fissata la data di rilascio.
Riguardo le spese di lite, le stesse vanno attribuite alla parte intimante e si liquidano come segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede:
a) dichiara cessata la locazione inter partes per la data del 03.06.2023;
4 b) nulla per l'esecuzione in quanto l'immobile è stato già rilasciato in corso di giu-
dizio;
c) condanna la parte intimata al pagamento delle spese di giudizio, in favore della parte intimante, che liquida in complessivi euro 2.500,00 di cui euro 500,00 per spese ed euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali,
iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Filomena Cimmino, dichiaratasi anticipataria.
Così deciso in Torre Annunziata il 01.07.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
5
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 5591
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
avente ad oggetto: finita locazione – uso abitativo.
TRA
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) e res.te in LL di IA (NA) in via Gaetano Martucci n. 16,
rapp.ta e difesa dall'avv. Filomena Cimmino (C.F. ) – C.F._2
PEC ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Ca- Email_1
stellammare di IA (NA) in Via Petraro n. 55/b;
-intimante-
E
1 , (C.F. ), nata il [...] a [...]- Parte_2 C.F._3
mare di IA (NA) ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa,
congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Sabrina Di Gennaro (C.F.
) – PEC e dall'avv. Vin- C.F._4 Email_2
cenzo Parmentola (C.F. ) – PEC . C.F._5 Email_3 Email_4
del Foro di Torre Annunziata (NA) ed elettivamente domiciliata presso il
[...]
loro studio sito in Castellamare di IA (NA) in Via Luigi Denza n. 21;
-intimata-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, notificato in data 27.07.2023, l'intimante conveniva in Parte_1
giudizio , innanzi a Questo Tribunale, per sentir dichiarare cessato il Parte_2
rapporto di locazione, inter partes, per la data del 03.06.2023, (registrato in data
08.06.2018 presso l'Agenzia delle Entrate ufficio provinciale di LL di
IA al n. 3950 serie 3T), avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Castellam-
mare di IA alla via Martucci n. 4.
Rappresentava di aver inviato alla conduttrice ulteriore disdetta dal relativo con-
tratto di locazione in data 25.02.2023.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'intimata contestando la domanda e chie-
dendo:
2 1) dichiarare inammissibile, improcedibile e/o comunque rigettare l'avversa do-
manda di intimazione e contestuale richiesta di convalida, irritualmente introdotta e carente dei requisiti di legge;
2) respingere l'avversa richiesta di ordinanza provvisoria di rilascio, ex art. 655
c.p.c. Nella denegata ipotesi di accoglimento fissare l'inizio dell'esecuzione il più
tardi possibile in considerazione del fatto che l'intimata è inoccupata, convive con un soggetto portatore di handicap, due figli minori, ha un reddito complessivo ISEE
di € 4.246,59 ed è iscritta nelle liste per l'assegnazione degli alloggi di edilizia po-
polare;
3) nel merito, previo eventuale mutamento di rito ex art. 667 c.p.c., accertare e di-
chiarare la nullità della clausola contrattuale di cui all'art. 1 del contratto per cui è
causa nella parte in cui fissa il termine dilatorio per l'invio della disdetta in tre mesi dichiarando inefficace/invalida la disdetta del 25.2.2023 e quelle precedenti, e per l'effetto dichiarare che il contratto di locazione inter partes, si è rinnovato sino alla data del 03.06.2025;
4) Conseguentemente respingere l'avversa domanda di rilascio dell'immobile locato per finita locazione alla data del 03.06.2023, adottando comunque ogni ulteriore provvedimento di legge ritenuto di Giustizia;
5) condannare, di in ogni caso, la sig.ra al pagamento di spese, com- Parte_1
petenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge.
Il Tribunale concedeva l'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c. e dispo-
neva il mutamento del rito in speciale locatizio, invitando la parte intimante ad ef-
fettuare il T.M.O..
3 La parte intimata nulla depositava, nel giudizio di merito.
In data 18.10.2024, l'immobile veniva riconsegnato alla parte locatrice.
Successivamente, il giudizio veniva rinviato per la discussione con concessione alle parti di termine per note di discussione.
In primis, si rileva l'avvenuto esperimento, del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, convertito in L. 69/2013, da parte dell'intimante,
con esito negativo. Consegue l'assolvimento della condizione di procedibilità.
Nel merito, si ritiene che la disdetta inviata dalla locatrice in data 25.01.2021 per la scadenza del 03.06.2021 non sia produttiva di effetti in quanto successivamente alla detta scadenza non è stata manifestata alcuna volontà di dare corso alla detta disdetta.
Viceversa, la disdetta del 25.02.2023 per la scadenza contrattuale del 03.06.2023 è
da ritenersi valida e produttiva di effetti, anche in relazione al termine di invio, da ritenersi tempestivo, in quanto oggetto di espressa pattuizione nel contratto di loca-
zione.
Consegue che la scadenza del rapporto locativo del rapporto locativo, va indivi-
duata nella data del 03.06.2023.
Essendo stato l'immobile rilasciato in corso di giudizio non deve essere fissata la data di rilascio.
Riguardo le spese di lite, le stesse vanno attribuite alla parte intimante e si liquidano come segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede:
a) dichiara cessata la locazione inter partes per la data del 03.06.2023;
4 b) nulla per l'esecuzione in quanto l'immobile è stato già rilasciato in corso di giu-
dizio;
c) condanna la parte intimata al pagamento delle spese di giudizio, in favore della parte intimante, che liquida in complessivi euro 2.500,00 di cui euro 500,00 per spese ed euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali,
iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Filomena Cimmino, dichiaratasi anticipataria.
Così deciso in Torre Annunziata il 01.07.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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