TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 6786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6786 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del
Lavoro, nella causa iscritta al n. 20167/24 r.g.a.c. avente ad oggetto infortunio sul lavoro
tra
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Raffaele Parte_1
Auricchio, in forza di procura in atti RICORRENTE
contro in persona del Presidente p.t.rapp.to e difeso dall' avv. Rossella del CP_1
Sarto, giusta procura in atti
RESISTENTE
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il giudice definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) la malattia professionale di cui è causa ha prodotto al ricorrente un danno biologico nella misura del 14%
2) condanna l al pagamento del relativo indennizzo in conto capitale per il CP_1
danno di cui al capo 1), detratto quanto già percepito, con la rivalutazione monetaria e/o interessi legali così come precisato in motivazione (art. 429 c.p.c.;
art. 16/6° c. L. n. 412/1991); 3) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio del ricorrente (oltre che CP_1
di CTU liquidate come da separato decreto) che si liquidano in €. 2697,00 oltre
IVA e CPA, oltre rimborso contributo unificato per € 43,00 con distrazione in favore del difensore costituito.
GIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.9.24 il ricorrente conveniva in giudizio l , CP_1
esponendo che dal 1971 al 2019 aveva svolto mansioni fabbro, di operaio carpentiere/montatore presso cantieri navali alle dipendenze della Controparte_2
nel periodo dal 1998 al 2013, della nell'anno 2016 ed, infine, della Parte_2
nel periodo 2017-2019; durante tutti tali periodi il ricorrente ha Controparte_3
sempre svolto la propria attività in ambienti di lavoro caratterizzati da livelli di rumorosità particolarmente elevati in quanto l'esercizio delle proprie mansioni richiedeva l'uso di strumenti di lavoro a percussione quali martelli pneumatici,
avvitatori, flessibili etc….; che l – Sede di Vicenza – con successivo CP_1
provvedimento del 08/06/2013 comunicava al ricorrente che era stata accertata a suo carico un “deficit uditivo bilaterale con perdita parziale”, comportante un grado di inabilità determinato nella misura del 7%; che il 27/10/2023 aveva presentato domanda di aggravamento, rigettata anche dopo gravame amministrativo, ritenuta invariata la misura della menomazione dell'integrità psicofisica.
Tanto premesso, nella presente sede il ricorrente, ritenuto di avere subito un danno maggiore, chiedeva:
1) accertare – previa CTU medico-legale di cui si chiede l'ammissione - che il ricorrente a causa della lavorazione svolta ha subito un aggravamento della malattia professionale dedotta in atti che gli ha comportato una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 14% o, comunque, in misura superiore al
7%; 2) per l'effetto, condannare l Controparte_4
– sede di Napoli – in persona del suo legale
[...]
rapp.te p.t., domiciliato per la carica in Napoli alla Via Nuova Poggioreale,
angolo San Lazzaro, C.F.: al risarcimento – in favore del P.IVA_1
ricorrente - del danno biologico per postumi permanenti da valutarsi in misura pari al 14% o, comunque, superiore al 7% a decorrere dal 27/10/2023 (data della domanda di aggravamento della malattia professionale) o dalla diversa data che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali ed eventuale maggior danno da svalutazione monetaria;
3) condannare l Controparte_4
– sede di Napoli – in persona del suo legale rapp.te p.t.,
[...]
domiciliato per la carica in Napoli alla Via Nuova Poggioreale, angolo San
Lazzaro, C.F.: al pagamento dei compensi professionali del P.IVA_1
presente giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c. nel rispetto dei parametri di cui al
D.M. 147/2022, con aumento del compenso tabellare nella misura del 30% in virtù dell'art.4 comma 1bis del D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M.147/2022, tenuto conto dell'adozione nel presente ricorso di tecniche di redazione idonee ad agevolare la consultazione degli atti, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
L' si costituiva in giudizio contestando la assenza di richiesta di prova CP_1
del nesso causale tra le lesioni lamentate e l'evento già riconosciuto dall' ed CP_1
allegando la corretta valutazione in sede amministrativa.
Il Giudice, ritenuta la necessità, espletava CTU ed all'esito della discussione orale pronunciava sentenza.
*****
La domanda è procedibile essendosi esaurito il procedimento amministrativo. Ai sensi dell'art 13 DLT 38/00 l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale (comma
2 letta a) dal 16 per cento è erogato in rendita (comma 2 lett a) e lett b), nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico ».
Nella specie la permanente riduzione della lesione all'integrità psicofisica,
suscettibile di valutazione medico legale, del ricorrente è stata accertata dal CTU
nella misura del 14%, sufficiente quindi per la corresponsione di un indennizzo in capitale (art 13 comma 2 lett a) DLt 38/00), visto il grado di invalidità tra il 7% ed il 15%).
Il CTU ha determinato che il periziando ha riportato le patologie di cui alla relazione peritale (in atti) e le conclusioni cui è pervenuto il CTU meritano di essere fatte proprie dal giudicante siccome adeguatamente motivate. Pertanto in accoglimento della domanda si condanna l' a corrispondere al ricorrente: CP_1
- un indennizzo in capitale per un danno per la percentuale indicata, detratto quanto già percepito, con rivalutazione monetaria(da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione di valore del credito, ai sensi dell'art. 16/6° c. della L. n. 412/1991) e interessi legali sulle somme via via rivalutate (ex art. 429 c.p.c.) a decorrere dalla stabilizzazione dell'infortuno, ovvero dall1.3.23 all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Napoli,30.9.25 IL GIUDICE
(dr. Paolo Coppola)