Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria, conclusa a Roma il 21 febbraio 1968.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria, conclusa a Roma il 21 febbraio 1968.