Articolo 1 della Legge 29 novembre 1973, n. 886
Articolo 2
Versione
24 gennaio 1974
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria, conclusa a Roma il 21 febbraio 1968.
Entrata in vigore il 24 gennaio 1974