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Decreto 3 giugno 2025
Decreto 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, decreto 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
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Il Tribunale ordinario di Viterbo, composto dai seguenti magistrati: dott. Eugenio Maria Turco – presidente dott.ssa Francesca Capuzzi – giudice rel.-est. dott. Davide Palmieri – giudice ha emesso il seguente
DECRETO
Nel procedimento iscritto al n. 531 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno 2023 e vertente
TRA
(cf. ), rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Fieno, giusta Parte_1 C.F._1 procura allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vetralla, via G.
Garibaldi n. 1
RICORRENTE
E
(cf. ), rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Sensini, Controparte_1 C.F._2 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Viterbo, via G. Marconi n. 17
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.2.23, ha adito l'intestato tribunale per la modifica delle Parte_1 condizioni adottate in sede di omologa della separazione personale da La ricorrente Controparte_1 ha domandato l'affido esclusivo dei minori DA (Roma, 30.11.09) e 17.1.14) e Persona_1 rimesso al tribunale le valutazioni circa il riconoscimento del diritto di visita del padre, chiedendone la condanna al versamento di € 800 mensili per il mantenimento dei minori e alla contribuzione al
70% per le spese straordinarie, oltre al pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare a lei assegnata e al pagamento degli oneri correlati;
in via subordinata, ha chiesto di diffidare il resistente da qualsiasi condotta ostruzionistica nei rapporti madre-figli e di aggressione verbale e fisica nei confronti dei minori. La ricorrente ha allegato che con decreto in data 11.1.21 l'intestato tribunale ha omologato la separazione tra le parti (n. 1570/2020 rg.) prevedendo l'affido condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre, salvo il diritto di visita del padre secondo il seguente calendario: “fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì ingresso scuola. Nella settimana in cui i bambini trascorreranno il fine settimana dal padre staranno con quest'ultimo dal martedì, dall'uscita da scuola, al mercoledì sera. Nella settimana successiva, in cui i bambini trascorreranno il fine settimana con la madre, staranno dal padre dal martedì, uscita dall'uscita da scuola, al giovedì all'entrata a scuola. – durante le vacanze invernali: Natale e Capodanno, i bambini staranno con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni: i minori trascorreranno il Natale 2020, dal giorno 24 dicembre
2020 al mattino del giorno 31 dicembre 2020 con la madre e il periodo dal 31 dicembre 2020 fino al mattino del 7 gennaio 2021 con il padre e così ad anni alterni, salvo diversi accordi;
- durante le vacanze pasquali i bambini staranno presso l'uno o l'altro genitore ad anni alterni: Pasqua 2021 con il padre e Pasquetta 2021 con la madre e così via ad anni alterni;
- per il periodo delle vacanze estive, nel mese di luglio e agosto i minori trascorreranno 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre, da concordare entro e non oltre la fine di maggio di ogni anno. Nel caso in cui le parti decidano di recarsi con i minori in un luogo di villeggiatura dovrà essere fornita comunicazione reciproca;
- i minori trascorreranno con la madre il giorno del di lei compleanno e la Festa della Mamma, idem per il padre;
- i minori trascorreranno il loro compleanno a pranzo con la madre e a cena con il padre, previo accordo.
Inoltre, le parti hanno pattuito l'assegnazione alla della casa familiare donata ai figli e sita a Pt_1
Soriano nel Cimino, via David Potenza n. 18, con onere al 50% delle parti di sostenere le spese per la manutenzione straordinaria, ma con l'obbligo della di versare al una somma di € Pt_1 CP_1
1.200 ogni sei mesi pari alla metà dell'importo del mutuo contratto da quest'ultimo per l'acquisto di tale casa, e hanno stabilito che il diritto alla percezione degli assegni familiari spettasse alla . Pt_1
Nessun assegno di mantenimento è stato previsto per i figli né alcun obbligo di un coniuge nei confronti dell'altro, essendo entrambi economicamente indipendenti;
quanto alle spese straordinarie per i figli se ne è previsto l'onere al 50% su ciascuna delle parti.
Ulteriori accordi avevano ad oggetto la spartizione delle autovetture e la previsione dell'acquisto, da parte dei genitori del di un immobile in Bassano in Teverina di proprietà dei coniugi, con CP_1 accollo del relativo mutuo e la corresponsione della differenza del prezzo, pari a € 29.000,00 a favore della sola , con rinuncia da parte del lla quota di € 14.500,00 in favore della moglie. Pt_1 CP_1
A sostegno della domanda di modifica la ricorrente ha rappresentato la perdita del sostegno economico che le derivava dal proprio padre, deceduto dopo l'omologa della separazione, sul quale faceva affidamento per il pagamento della rata semestrale di € 1.200 del mutuo e per il pagamento del 50% delle spese per la manutenzione straordinaria dell'immobile di Soriano, obbligazioni che asserisce di non essere in grado di sostenere con il solo stipendio di € 1.600 mensili percepito quale insegnante, anche considerando il peggioramento della malattia da cui è affetta (diabete), gli obblighi derivanti dal mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora indipendente, avuta Per_2 da una precedente relazione, e la mancanza di contribuzione da parte del resistente per le spese relative a DA e e per le utenze domestiche;
inoltre, deduce di essere gravata da ulteriori Per_1 oneri derivanti dall'immobile acquistato per successione mortis causa del padre, sito a Galatone
(Le), contrada San Biagio snc, utilizzato per riunire la famiglia durante le festività e le vacanze.
A fronte di tale peggioramento delle proprie condizioni economiche la ricorrente ha allegato che il SInor ercepisce € 2.300 come Carabiniere in servizio presso la stazione di Gallese e vive CP_1 nell'ampia villa di Bassano in Teverina, con ciò dimostrando una capacità economica molto superiore a quella della ex moglie.
In merito alla richiesta di affido esclusivo dei minori la ha allegato un comportamento Pt_1 alienante dell'altra figura genitoriale da parte del padre, la condotta violenta e gli intenti suicidari di quest'ultimo pregressi alla separazione, nonché episodi violenti intervenuti in epoca successiva e riferiti dai bambini, con conseguenti problemi comportamentali degli stessi minori, che sarebbero esposti alle reazioni violenti e abusanti del padre.
Si è costituito in giudizio il quale ha chiesto l'inammissibilità/improcedibilità e il Controparte_1 rigetto delle domande avverse, formulando istanza di condanna della controparte per lite temeraria ex art. 96 cpc, poiché non corrisponderebbe a verità l'asserito peggioramento delle condizioni patrimoniali della ricorrente né gli addebiti di condotta violenta a lui mossi.
In particolare, ha rappresentato che la resistente ha diritto all'esenzione in virtù di una patologia pregressa;
guadagna € 1.800 mensili, oltre ai € 400 derivanti dalla percezione dell'assegno unico ed € 230 mensili percepiti per il mantenimento della figlia che convive nella casa familiare Per_2 di Soriano nel Cimino.
Il ricorrente ha eccepito che l'acquisto per via ereditaria dell'immobile di Galatone costituisce un arricchimento della ricorrente che, in sede di separazione, ha ricevuto € 29.000 dai coniugi CP_1
e mentre rientra nella normalità il fatto che debba sostenere le spese per le utenze Persona_3 dell'immobile di Soriano in cui abita.
In ogni caso, in merito alla propria condizione reddituale il ha dedotto di contribuire al CP_1 pagamento del mutuo gravante sull'immobile di Bassano e accollato dai propri genitori e di essere gravato da spese mensili pari a € 1.285 così suddivise: € 370 di cessione del quinto per l'acquisto dell'auto e spese familiari;
€ 350 per aiutare i genitori a pagare il mutuo che hanno contratto per l'acquisto dell'immobile di Bassano in Teverina con accollo cumulativo e non liberatorio;
€ 215 per il mutuo dell'abitazione di Soriano;
€ 100 di rimborso alla propria sorella per il prestito derivante dall'inadempimento della al rimborso della rata semestrale del mutuo;
€ 250 per gli Pt_1 spostamenti lavorativi;
oltre al pagamento delle spese ordinarie e al rimborso al 50% di quelle straordinarie per i figli.
Il SI. a poi contestato tutti gli addebiti relativi a condotte pregiudizievoli nei confronti della CP_1 ricorrente e dei figli (che trascorrono 15 giorni al mese con ciascuno dei genitori) e ha dedotto che entrambe le denunce presentate contro di lui dalla ex moglie (quella del 2021 e quella del 2022) sono state archiviate.
Disposta l'audizione del minore DA, acquisiti i documenti prodotti e disposta ctu sulle capacità genitoriali delle parti, il giudice istruttore si è riservato di riferire al collegio in camera di conSIlio all'udienza del 7 maggio 2025.
La ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo dei minori allegando un comportamento violento ed aggressivo del padre che sarebbe dimostrato, in primo luogo, dalle denunce da lei stessa sporte: una prima denuncia è stata presentata per violazione di domicilio il 5.2.2021 poiché il si CP_1 sarebbe introdotto senza preavviso e consenso nella sua abitazione, accusandola di essere una ladra alla presenza dei bambini;
la seconda denuncia è stata sporta nel 2022 per comportamenti violenti assunti prima e dopo la separazione;
inoltre, rileverebbero alcune registrazioni di colloqui con i bambini, da cui si evincerebbe il loro timore del padre per i maltrattamenti subiti.
A conferma di quest'ultima circostanza la ricorrente allega che i bambini hanno avuto problemi scolastici, sia didattici che comportamentali, che sarebbero da imputare allo stato emotivo causato dalla paura e dallo stato di ansia in cui vivono.
Prendendo le mosse dai procedimenti penali va detto che entrambi sono stati archiviati su richiesta del Pubblico Ministero;
quanto al primo, relativo alla violazione di domicilio, il Pubblico ministero aveva rilevato che l'episodio occorso andava inquadrato all'interno di una vicenda di malumore e risentimenti conseguenti alla separazione personale tra le parti poiché già dalla narrazione della persona offesa non era possibile rinvenire l'elemento soggettivo a carico del di volersi CP_1 trattenere nell'abitazione della ex moglie contro la sua volontà né l'elemento oggettivo, di volerne violare il domicilio considerato che la porta dell'abitazione era aperta e che, dopo un breve alterco,
l'indagato era uscito dalla casa della donna.
Anche il Pubblico ministero delegato per le indagini relative al reato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale ha chiesto l'archiviazione, rilevando che le accuse volte dalla moglie al marito non avevano trovato effettivo riscontro nelle indagini compiute e, anzi, la stessa persona offesa si era contraddetta, avendo successivamente riferito di non aver mai assistito a comportamenti violenti da parte del marito nei confronti del figlio DA, mentre rispetto alla figlia vi era un'unica conversazione in cui la bambina, apparentemente sollecitata alla madre, aveva raccontato di comportamenti violenti del padre, che non avevano trovato ulteriore riscontro.
Il Pubblico ministero ha anche rilevato che le indagini svolte non avevano individuato problemi comportamentali del figlio DA da collegare a maltrattamenti subiti dal padre, quanto piuttosto riconducibili alla conflittualità delle parti anche perché, “per stessa ammissione della persona offesa,
i minori venivano inopportunamente messi a parte delle relazioni extraconiugali del padre e coinvolti in tale dinamiche”, né vi erano riscontri della violenza sessuale perpetrata a danni della moglie poiché la denuncia era stata presentata a distanza di circa due anni e mezzo dal fatto, che era avvenuto quando le parti erano ancora insieme e la coppia successivamente si era riappacificata, così da rendere dubbiosa l'effettiva sussistenza del dissenso della moglie.
L'elevata conflittualità tra gli ex coniugi emersa in sede penale è stata confermata dalla perizia effettuata per vagliare le capacità genitoriali delle parti.
Il ctu ha concluso nel senso che sia la SI.ra che il SI. sono adeguati ad esercitare Pt_1 CP_1 la responsabilità genitoriale poiché entrambi hanno evidenziato una personalità priva di distorsioni, contenuti patologici o anomalie SInificative, quali deliri o idee prevalenti;
quanto al SI. la CP_1 perizia ha evidenziato che egli “ha uno stile comunicativo semplice, con pochi spunti di riflessione ma chiaro, tende ad evitare il conflitto anche se lo nega, presenta meccanismi di difesa che tendono ad alleggerire il portato degli eventi utilizzando la razionalizzazione e l'evitamento con la funzione di minimizzare, è in grado di tollerare la frustrazione e trova piacere supporto nelle relazioni familiari confidando nel loro sostegno”.
Rispetto alla SI.ra la perizia ha evidenziato che tende a descrivere e motivare i propri Pt_1 comportamenti e le proprie scelte come conseguenza di quelle degli altri, è centrata ad evidenziare le difficoltà nel rapporto con l'ex marito, che descrive come un uomo violento e più in generale
“rischia di sovrapporre i propri vissuti emotivi a quelli dei minori o di leggere le affermazioni di questi ultimi attraverso la propria lente, come lei stessa dichiara rispetto al SI. “conoscendolo a CP_1 fondo quello che ho passato io quando i bambini logicamente mi dicevano certe cose mi si son alzate le antenne, tutto lì, per questo io ho attivato tutto questo, per essere sicura che sui bambini non venga fatto assolutamente nulla di quello che è stato fatto a me, ma nemmeno la minima parte”.
Quanto ai bambini il CTU ha riscontrato che entrambi hanno un forte attaccamento e un legame di complicità con i genitori, ma sono condizionati dal conflitto in essere e nel quale vengono coinvolti, tanto che la minore ha riferito di aver saputo, circa tre anni fa, dalla nonna materna che il Per_1 papà aveva avuto comportamenti violenti nei confronti della mamma.
Dalle visite domiciliari del ctu presso le abitazioni delle parti è emerso un clima sereno in entrambi i nuclei familiari, anche con i nuovi compagni con cui gli ex coniugi attualmente convivono, in particolare “il SI. , compagno della SI.ra , è l'insegnante di karatè di e Per_4 Pt_1 Per_1 rappresenta per lei un punto di riferimento, la SI.ra , compagna del SI. ha un Parte_1 CP_1 buon legame con i minori che si rivolgono a lei con apertura ed affettività.” I fratelli hanno un buon Per_ rapporto con la prima figlia della e con lei convivente, e con , figlia della Per_2 Pt_1 compagna del SI. “con cui DA condivide lo stesso liceo e ha un confronto aperto su CP_1 scuola e professori, e con cui anche ha una serena interazione e partecipazione affettiva”. Per_1
Le condotte violente di cui la ricorrente accusa l'ex marito non hanno trovato riscontro neppure nei files audio offerti in comunicazione da cui emerge, invece, che è la stessa a suggerire le Pt_1 risposte di DA, a cui ripete insistentemente che non deve aver paura di riferire i comportamenti violenti del padre;
peraltro, la madre appare colloquiare con il minore cercandone la complicità anche rispetto ad argomenti inappropriati, quali il legame del con l'attuale compagna, i trascorsi CP_1 della coppia genitoriale (“non avrei lasciato tuo padre se si fosse comportato bene”) e i possibili rimpianti del resistente rispetto alla fine del matrimonio, così da coinvolgere il bambino nel conflitto con l'ex marito, mentre dall'audizione del bambino non è emerso neppure un minimo indizio di condotte aggressive del padre e, anzi, al contrario DA ha riferito di andare d'accordo con entrambi i genitori.
Neppure appare credibile la conversazione audio della ricorrente con nel corso della quale Per_2 la bimba dice di essere stata ammazzata di botte dal padre, poiché il tono di voce utilizzato, che non
è spaventato, la modalità della narrazione, che è tranquilla e priva di allarmismo, il fatto che non viene chiesto alcun aiuto alla mamma, e il contesto dell'episodio (il racconto è riferito ad una presunta reazione del padre relativa all'esecuzione di un compito scolastico) inducono a ritenere che l'espressione sia stata utilizzata impropriamente e che nessun atto di tale violenza sia stato commesso dal erso la figlia. CP_1
L'audizione del materiale offerto in comunicazione dalla ricorrente conferma, invece, la valutazione effettuata dal CTU circa la tendenza della madre a trasferire il proprio vissuto e le proprie opinioni sulle percezioni dei figli sicché non vi è ragione di disporre alcun supplemento istruttoria, come richiesto dalla SInora nelle note conclusive, e va confermato il regime di affidamento Pt_1 condiviso dei minori ad entrambi i genitori.
In merito al diritto di visita il ctu ha proposto di incrementare di un giorno alla settimana il pernotto dei bambini presso il padre tuttavia, tenuto conto dell'elevata conflittualità ancora esistente tra le parti, e del fatto che il regime attuale è ormai sperimentato e assicura stabilità ai bambini, è opportuno non cambiare lo stato delle cose.
Neppure può essere accolta la richiesta della ricorrente di ridurre il tempo trascorso dai minori presso il padre poiché il regime di affidamento condiviso è quello da preferire e rispetto ad esso non costituisce motivo ostativo la circostanza che il padre non riesca tutti i giorni a seguire i bambini nei compiti a causa dei propri impegni lavorativi.
Venendo agli aspetti economici, la revisione dei provvedimenti adottati in sede di separazione è subordinata alla sopravvenienza di giustificati motivi;
orbene la domanda di porre a carico del resistente un contributo al mantenimento dei figli pari a € 800, oltre al 70% delle spese straordinarie e la richiesta di addossargli l'obbligo di pagare integralmente il mutuo contratto per la casa familiare si fonda sul peggioramento delle condizioni economiche della che però non è stato Pt_1 dimostrato.
In primo luogo, non vi è prova che il padre della ricorrente, deceduto dopo la separazione, contribuisse al pagamento della quota del mutuo su di lei gravante sicché tale decesso non può avere conseguenze sugli obblighi economici assunti in sede di omologa della separazione e, anzi,
l'acquisto mortis causa dell'appartamento in Galatone incrementa la capacità economica della
, piuttosto che diminuirla. Pt_1 Non costituisce una circostanza nuova e sopravvenuta neppure l'obbligo di mantenimento della figlia avuta da una precedente relazione della , poiché la ragazza già conviveva con la Per_2 Pt_1 madre all'epoca della separazione;
infine, non costituisce circostanza nuova il fatto di dover far fronte alle spese per il mutuo e per le utenze domestiche della casa di abitazione, che evidentemente erano state già considerate in sede di omologa, né vi è prova che il diabete, da cui la è affetta, Pt_1 abbia comportato un incremento per le spese mediche.
In linea generale l'asserita sproporzione tra i redditi delle parti non può costituire un valido motivo della modifica di condizioni volontariamente pattuite tra le parti in sede di omologa, tanto più ove si consideri che è pacifico che la convive con l'attuale compagno nella casa a lei assegnata Pt_1 sicché, ragionevolmente, condivide le spese dell'abitazione comune.
D'altronde, la richiesta di indagini tributarie a carico del è del tutto esplorativa poiché è CP_1 fondata sulla asserita esistenza di altri proventi, rispetto allo stipendio di Carabiniere, che non trova effettivo riscontro se non nel fatto che il resistente vive nella villa con piscina di Bassano in Teverina.
Va detto però che l'immobile era di proprietà delle parti già prima della separazione, sicché, in disparte ogni considerazione sul fatto che esso è stato acquistato dai genitori del resistente, non può dirsi che quest'ultimo abbia migliorato le proprie condizioni abitative e anzi poiché convive con una nuova compagna è ragionevole ritenere che anch'egli condivida le spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con esclusione della condanna aggravata ex articolo 96 cpc di cui non ricorrono i presupposti di mala fede e colpa grave.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. rigetta le domande e conferma le condizioni di affidamento dei minori disposte con l'omologa della separazione;
2. Condanna la ricorrente a pagare al resistente le spese di lite che liquida in € 3.562 per compensi, oltre accessori di legge;
3. pone a carico della ricorrente le spese di ctu in via definitiva;
4. rigetta ogni altra domanda;
Così deciso nella camera di conSIlio del 22 maggio 2023
Il giudice Il Presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi dott. Eugenio Maria Turco