TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 3086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3086 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9144/2023 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. DAVIDE Parte_1
VILLANI e dell'avv. PAOLA FIORILLO, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attrice/opponente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. GABRIELE TOMA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta/opposta
NONCHÉ
Controparte_2
in persona del direttore p.r., rappresentato dall'avv. LUCIANO SCAFIDI
e dalla dott.ssa ROSSELLA SANTORO, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuto/opposto
***
Oggetto: opposizione a cartella esattoriale.
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo
Pagina 1 di 7 della partecipazione all'udienza del 25.2.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con cartella esattoriale n. 071 2022 01033864 24 000, notificata il
28.3.2023, ha intimato a Controparte_1
il pagamento della somma di € 3.807,18, a titolo Parte_1
di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall'
[...]
Controparte_2
L'intimata, convenendo in giudizio il concessionario e l'ente impositore, ha proposto la presente opposizione, rilevando: a) l'avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione contestata;
b) l'illegittimità
dell'ordinanza ingiunzione posta a fondamento della cartella;
c) l'avvenuta regolarizzazione del rapporto di lavoro subordinato in relazione al quale è
stata emessa l'ordinanza ingiunzione;
d) l'erronea quantificazione della sanzione, anche alla luce del pagamento indicato sub a).
2. La vicenda in oggetto ha origine dall'ordinanza ingiunzione n.
805/20, con la quale l' accertata Controparte_3
l'esistenza degli illeciti amministrativi ivi meglio descritti, ha ordinato alla società e, in solido con essa, a suo legale CP_4 Parte_1
rappresentante, il pagamento della somma di € 3.150,00.
È stato su tale base formato il ruolo esattoriale n. 2022/009428, in relazione al quale il concessionario della riscossione ha notificato alla debitrice la cartella di pagamento sopra indicata.
Pagina 2 di 7 Avverso l'ordinanza ingiunzione è stato proposto giudizio di opposizione, definito, nella pendenza del presente procedimento, con sentenza emessa da quest'Ufficio il 25.5.2023, allegata alla comparsa di costituzione dell'ente impositore.
Con detto provvedimento, il tribunale, pur rigettando le eccezioni dell'opponente in merito all'inesistenza dell'illecito a lei contestato, ha parzialmente accolto il ricorso, decurtando, dalla sanzione complessivamente irrogata, la somma di € 1.500,00, versata al fine – invero ritenuto non raggiunto nella medesima sentenza – di procurare l'estinzione dell'illecito con il pagamento in misura ridotta e con l'adempimento della diffida.
L'ente impositore, in conseguenza di tale decisione, ha emesso un provvedimento di sgravio, allegato alle note di trattazione scritta del
25.2.2025, per complessivi € 630,00, così ammettendo l'inesistenza di parte del credito litigioso.
Ne consegue il parziale venir meno del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione.
Ebbene, tale sopravvenienza, verificatasi nel corso del giudizio ex art. 615 c.p.c., implica non già l'accoglimento dell'opposizione, ma una pronuncia di cessazione della materia del contendere, poiché anche tale procedimento soggiace al principio della domanda e le doglianze dell'opponente sono in siffatta ipotesi assorbite dal sopravvenuto venir meno del presupposto primo perché possa procedersi ad esecuzione, determinato a sua volta da un evento esterno al presente procedimento di opposizione;
a ciò
consegue il regolamento delle spese di lite secondo il noto principio della c.d. soccombenza virtuale (v. Cass., S.U., n. 25478/2021).
Pagina 3 di 7 Nel caso in oggetto, pertanto, occorre esaminare il merito della controversia al solo fine di provvedere su di esse.
Ciò vale, evidentemente, per il solo importo oggetto di sgravio, mentre,
per la parte restante, non può dirsi cessata la materia del contendere e la trattazione del merito avviene non già in via meramente incidentale, ma in via principale.
3. I motivi di opposizione rappresentati dall'istante attengono tutti all'esistenza dell'illecito amministrativo accertato nell'ordinanza ingiunzione o, comunque, all'estinzione del credito sanzionatorio per la condotta tenuta
medio tempore del trasgressore.
Tali circostanze, tuttavia, se anche fossero astrattamente fondate, non implicherebbero l'assenza del titolo esecutivo, che è dato dal ruolo esattoriale, ai sensi dell'art. 49 D.P.R. n. 602/73, e, prima di esso, ai sensi dell'art. 18, u.c., l. n. 689/81, dall'ordinanza ingiunzione.
Le circostanze dedotte dall'opponente sono volte piuttosto ad affermare l'invalidità dell'ordinanza ingiunzione sulla quale si fonda il ruolo esattoriale e, solo quale conseguenza di ciò, l'inesistenza del diritto di procedere a esecuzione.
L'ordinamento, tuttavia, prevede un apposito mezzo di tutela per chi intenda dolersi dell'invalidità dell'ordinanza ingiunzione, ovverosia il ricorso ex art. 6 d. lgs. n. 150/11, mentre l'opposizione ex art. 615 c.p.c. è riservata alla proposizione di doglianze derivanti da fatti successivi all'adozione del provvedimento sanzionatorio.
I motivi di opposizione attinenti all'esistenza dell'illecito amministrativo possono essere anche occasionati dalla notificazione della
Pagina 4 di 7 cartella esattoriale, ma soltanto quando essa sia stato il primo atto diretto al contravventore e questi abbia così acquisito contezza dalla sanzione irrogatagli. In tal caso, egli potrà opporvisi, in via c.d. recuperatoria, facendo valere, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella, le eccezioni che non ha potuto tempestivamente muovere all'ordinanza ingiunzione da essa presupposta (v., in materia di sanzioni amministrative per violazione del
C.d.S., Cass., Sez. III, n. 12412/16).
Tale, tuttavia, non è il caso in oggetto, poiché la non ha Parte_1
neanche allegato l'omessa notificazione dell'ordinanza ingiunzione e, anzi,
ha esplicitamente dedotto di avere a suo tempo formulato tempestiva opposizione avverso la stessa.
Ne discende l'inammissibilità, in questa sede, dei motivi di doglianza da lei formulati, che avrebbero dovuto essere versati in un'opposizione ex art. 6 d. lgs. n. 150 cit.
Neanche può dirsi che il presente procedimento possa esso stesso intendersi come proposto ai sensi dell'art. 6 cit., poiché, anche prescindendo da ogni altra considerazione, esso sarebbe intempestivo, essendo decorso,
dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione – avvenuta il 16.2.2021, come si desume dal ricorso allegato sub b) dall'opponente -, un tempo ben superiore al termine di giorni trenta entro il quale tale azione è ammessa dall'art. 6, c. VI, cit.
Fermi restando gli effetti della sentenza emessa inter partes il
25.5.2023 e, di conseguenza, l'inesistenza di un credito superiore a €
1.650,00 oltre accessori, l'opposizione, nella parte sopravvissuta alla cessazione della materia del contendere, va dunque rigettata.
Pagina 5 di 7 4. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Tuttavia, la parziale inesistenza del credito richiesto con la cartella opposta,
accertato in separata sede, ne giustifica la compensazione nella misura del
50%.
Nei confronti dell'ente impositore, esse sono interamente compensate,
avendo esso fatto richiesta in tal senso nelle note di trattazione scritta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., e dell'
[...] [...]
in persona del l.r.p.t., Controparte_3
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'importo oggetto del provvedimento di sgravio indicato in parte motiva;
2. rigetta, nel resto, la domanda;
3. condanna l'opponente alla refusione del 50% delle spese di lite in favore dell , che si liquida, Controparte_1
già compensata la restante metà, ai sensi del d.m. n. 55/14
(scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00), in complessivi € 550,00
per compensi (dei quali € 150,00 per la fase di studio, € 150,00
per la fase introduttiva ed € 250,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, se dovute, da distrarsi in favore dell'avv. Gabriele Toma, anticipatario.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Pagina 6 di 7 NAPOLI, 26/03/2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9144/2023 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. DAVIDE Parte_1
VILLANI e dell'avv. PAOLA FIORILLO, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attrice/opponente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. GABRIELE TOMA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta/opposta
NONCHÉ
Controparte_2
in persona del direttore p.r., rappresentato dall'avv. LUCIANO SCAFIDI
e dalla dott.ssa ROSSELLA SANTORO, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuto/opposto
***
Oggetto: opposizione a cartella esattoriale.
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo
Pagina 1 di 7 della partecipazione all'udienza del 25.2.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con cartella esattoriale n. 071 2022 01033864 24 000, notificata il
28.3.2023, ha intimato a Controparte_1
il pagamento della somma di € 3.807,18, a titolo Parte_1
di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall'
[...]
Controparte_2
L'intimata, convenendo in giudizio il concessionario e l'ente impositore, ha proposto la presente opposizione, rilevando: a) l'avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione contestata;
b) l'illegittimità
dell'ordinanza ingiunzione posta a fondamento della cartella;
c) l'avvenuta regolarizzazione del rapporto di lavoro subordinato in relazione al quale è
stata emessa l'ordinanza ingiunzione;
d) l'erronea quantificazione della sanzione, anche alla luce del pagamento indicato sub a).
2. La vicenda in oggetto ha origine dall'ordinanza ingiunzione n.
805/20, con la quale l' accertata Controparte_3
l'esistenza degli illeciti amministrativi ivi meglio descritti, ha ordinato alla società e, in solido con essa, a suo legale CP_4 Parte_1
rappresentante, il pagamento della somma di € 3.150,00.
È stato su tale base formato il ruolo esattoriale n. 2022/009428, in relazione al quale il concessionario della riscossione ha notificato alla debitrice la cartella di pagamento sopra indicata.
Pagina 2 di 7 Avverso l'ordinanza ingiunzione è stato proposto giudizio di opposizione, definito, nella pendenza del presente procedimento, con sentenza emessa da quest'Ufficio il 25.5.2023, allegata alla comparsa di costituzione dell'ente impositore.
Con detto provvedimento, il tribunale, pur rigettando le eccezioni dell'opponente in merito all'inesistenza dell'illecito a lei contestato, ha parzialmente accolto il ricorso, decurtando, dalla sanzione complessivamente irrogata, la somma di € 1.500,00, versata al fine – invero ritenuto non raggiunto nella medesima sentenza – di procurare l'estinzione dell'illecito con il pagamento in misura ridotta e con l'adempimento della diffida.
L'ente impositore, in conseguenza di tale decisione, ha emesso un provvedimento di sgravio, allegato alle note di trattazione scritta del
25.2.2025, per complessivi € 630,00, così ammettendo l'inesistenza di parte del credito litigioso.
Ne consegue il parziale venir meno del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione.
Ebbene, tale sopravvenienza, verificatasi nel corso del giudizio ex art. 615 c.p.c., implica non già l'accoglimento dell'opposizione, ma una pronuncia di cessazione della materia del contendere, poiché anche tale procedimento soggiace al principio della domanda e le doglianze dell'opponente sono in siffatta ipotesi assorbite dal sopravvenuto venir meno del presupposto primo perché possa procedersi ad esecuzione, determinato a sua volta da un evento esterno al presente procedimento di opposizione;
a ciò
consegue il regolamento delle spese di lite secondo il noto principio della c.d. soccombenza virtuale (v. Cass., S.U., n. 25478/2021).
Pagina 3 di 7 Nel caso in oggetto, pertanto, occorre esaminare il merito della controversia al solo fine di provvedere su di esse.
Ciò vale, evidentemente, per il solo importo oggetto di sgravio, mentre,
per la parte restante, non può dirsi cessata la materia del contendere e la trattazione del merito avviene non già in via meramente incidentale, ma in via principale.
3. I motivi di opposizione rappresentati dall'istante attengono tutti all'esistenza dell'illecito amministrativo accertato nell'ordinanza ingiunzione o, comunque, all'estinzione del credito sanzionatorio per la condotta tenuta
medio tempore del trasgressore.
Tali circostanze, tuttavia, se anche fossero astrattamente fondate, non implicherebbero l'assenza del titolo esecutivo, che è dato dal ruolo esattoriale, ai sensi dell'art. 49 D.P.R. n. 602/73, e, prima di esso, ai sensi dell'art. 18, u.c., l. n. 689/81, dall'ordinanza ingiunzione.
Le circostanze dedotte dall'opponente sono volte piuttosto ad affermare l'invalidità dell'ordinanza ingiunzione sulla quale si fonda il ruolo esattoriale e, solo quale conseguenza di ciò, l'inesistenza del diritto di procedere a esecuzione.
L'ordinamento, tuttavia, prevede un apposito mezzo di tutela per chi intenda dolersi dell'invalidità dell'ordinanza ingiunzione, ovverosia il ricorso ex art. 6 d. lgs. n. 150/11, mentre l'opposizione ex art. 615 c.p.c. è riservata alla proposizione di doglianze derivanti da fatti successivi all'adozione del provvedimento sanzionatorio.
I motivi di opposizione attinenti all'esistenza dell'illecito amministrativo possono essere anche occasionati dalla notificazione della
Pagina 4 di 7 cartella esattoriale, ma soltanto quando essa sia stato il primo atto diretto al contravventore e questi abbia così acquisito contezza dalla sanzione irrogatagli. In tal caso, egli potrà opporvisi, in via c.d. recuperatoria, facendo valere, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella, le eccezioni che non ha potuto tempestivamente muovere all'ordinanza ingiunzione da essa presupposta (v., in materia di sanzioni amministrative per violazione del
C.d.S., Cass., Sez. III, n. 12412/16).
Tale, tuttavia, non è il caso in oggetto, poiché la non ha Parte_1
neanche allegato l'omessa notificazione dell'ordinanza ingiunzione e, anzi,
ha esplicitamente dedotto di avere a suo tempo formulato tempestiva opposizione avverso la stessa.
Ne discende l'inammissibilità, in questa sede, dei motivi di doglianza da lei formulati, che avrebbero dovuto essere versati in un'opposizione ex art. 6 d. lgs. n. 150 cit.
Neanche può dirsi che il presente procedimento possa esso stesso intendersi come proposto ai sensi dell'art. 6 cit., poiché, anche prescindendo da ogni altra considerazione, esso sarebbe intempestivo, essendo decorso,
dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione – avvenuta il 16.2.2021, come si desume dal ricorso allegato sub b) dall'opponente -, un tempo ben superiore al termine di giorni trenta entro il quale tale azione è ammessa dall'art. 6, c. VI, cit.
Fermi restando gli effetti della sentenza emessa inter partes il
25.5.2023 e, di conseguenza, l'inesistenza di un credito superiore a €
1.650,00 oltre accessori, l'opposizione, nella parte sopravvissuta alla cessazione della materia del contendere, va dunque rigettata.
Pagina 5 di 7 4. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Tuttavia, la parziale inesistenza del credito richiesto con la cartella opposta,
accertato in separata sede, ne giustifica la compensazione nella misura del
50%.
Nei confronti dell'ente impositore, esse sono interamente compensate,
avendo esso fatto richiesta in tal senso nelle note di trattazione scritta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., e dell'
[...] [...]
in persona del l.r.p.t., Controparte_3
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'importo oggetto del provvedimento di sgravio indicato in parte motiva;
2. rigetta, nel resto, la domanda;
3. condanna l'opponente alla refusione del 50% delle spese di lite in favore dell , che si liquida, Controparte_1
già compensata la restante metà, ai sensi del d.m. n. 55/14
(scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00), in complessivi € 550,00
per compensi (dei quali € 150,00 per la fase di studio, € 150,00
per la fase introduttiva ed € 250,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, se dovute, da distrarsi in favore dell'avv. Gabriele Toma, anticipatario.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Pagina 6 di 7 NAPOLI, 26/03/2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Pagina 7 di 7