TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/03/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14481/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14481/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Parte_1 C.F._1
Bergamo, presso lo studio dell'Avv. CARSANA BARBARA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Sarnico (BG), Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. TIZIANA MARTINELLI che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 14.2.2025)
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il figlio minore sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, sicché la responsabilità Per_1
genitoriale sarà esercitata dagli stessi paritariamente;
le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto
1 delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del bambino;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione attinenti la vita quotidiana di verranno assunte dal genitore con cui in Per_1
quel momento costui si troverà.
3. Il figlio trascorrerà il suo tempo prevalente presso la casa materna a Giaveno (TO), via Villanova Per_1
39, ove avrà anche la residenza anagrafica.
4. La casa coniugale, sita in Palazzolo sull'Oglio (BS), Piazza Vincenzo Rosa n. 10, condotta in locazione dalle parti congiuntamente sino al mese di giugno 2023, verrà lasciata al momento del trasferimento a
Giaveno; sino al rilascio della casa coniugale, i canoni di locazione e le utenze saranno a carico esclusivo della sig.ra a fronte dell'utilizzo unilaterale dell'unità abitativa. Pt_1
5. Eventuali, futuri spostamenti di residenza o domicilio da parte di entrambi i ricorrenti dovranno essere comunicati l'una all'altro e viceversa nonché condivisi in maniera espressa
6. I coniugi sono titolari di un c/c bancario cointestato acceso presso la BCC di Palazzolo S/O, che gli stessi si impegnano ad estinguere entro la sentenza di separazione, con suddivisione delle eventuali somme a credito al 50%; la signora al momento della chiusura del predetto conto verserà al signor Pt_1 la complessiva somma di € 550,00 a totale tacitazione di ogni pretesa economica/patrimoniale Parte_2
tra le parti.
7. Il padre potrà vedere, frequentare e tenere con sé il figlio con la più ampia libertà, previo accordo Per_1
con la madre, e comunque come segue:
- fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al termine delle lezioni scolastiche sino alla domenica sera alle ore 20.00 quando il padre provvederà ad accompagnarlo presso la casa materna. La signora si Pt_1
occuperà del trasporto del figlio da Palazzolo sull'Oglio a Giaveno una domenica al mese;
- nella settimana con weekend di spettanza paterna, il signor potrà trascorrere con il figlio il pomeriggio del Parte_2 giovedì, a Giaveno, dall'uscita di scuola sino alle ore 19.00 quando lo riaccompagnerà presso la casa materna;
- nella settimana con weekend di spettanza materna, il padre potrà vedere il giovedì e il Per_1 venerdì pomeriggio, a Giaveno, dall'uscita da scuola sino alle ore 19.00, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna. - Entrambi i genitori trascorreranno sino a quattro settimane, di cui almeno due consecutive, durante le ferie estive, secondo modalità da concordarsi fra i genitori in rapporto ai reciproci impegni lavorativi e con ampio preavviso (entro il 30 aprile di ogni anno) a soli fini programmativi;
- una settimana durante il periodo natalizio (considerata dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, precisando che il giorno 30 dicembre il bambino dovrà essere consegnato all'altro genitore entro le ore 19 della sera) da godersi da entrambi i genitori in via alternata;
- tre giorni durante le vacanze pasquali
(alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e con la consegna del minore all'altro genitore entro le 19 della sera); - ogni altra principale festività dell'anno sarà trascorsa dal minore con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza. - Nell'eventualità che ad un ponte, festività, vacanze natalizie, vacanze pasquali, seguisse un fine settimana in cui il minore non ha attività scolastica il fine settimana verrà goduto dal
2 genitore che in quel momento ha con sé il bambino, il quale dovrà essere riportato presso la residenza materna entro la sera, alle ore 20 del giorno precedente al cominciamento dell'attività scolastica. Le parti si danno reciprocamente atto che il suesteso calendario di visite frequentazioni potrà/ dovrà essere derogato in ragione degli impegni lavorativi dei genitori, entrambi impiegati nel mondo dello spettacolo;
anche in ragione di quanto sopra, gli stessi sin da ora concordano e riconoscono che, qualora per esigenze o lavorative o di necessità inderogabile, il padre non potesse attenersi alle tempistiche sopra indicate, sarà allo stesso consentito, previa condivisione con la madre e in tempi ragionevoli a fini organizzativi, di vedere e tenere con sé il figlio anche in giorni infrasettimanali, senza pregiudizio per il minore e nel rispetto delle sue esigenze scolastiche e ricreative. Tutto quanto sopra salvo diverso accordo tra i coniugi da manifestarsi per iscritto in qualsivoglia maniera verificabile. Le parti concordano che, oltre ai tempi di ciascun genitore quando avrà con sé il figlio, anche i nonni materni e paterni potranno esercitare diritti di visita autonomi.
In particolare qualora il sig. non potesse esercitare il proprio diritto di visita, sarà facoltà dei Parte_2
nonni paterni vedere e tenere con sé il minore nei medesimi tempi che sarebbero stato di diritto del padre, anche con prelievo dalla scuola e/o presso altre strutture di temporaneo collocamento del nipote, con ciò impegnandosi entrambi i coniugi a rilasciare le autorizzazioni all'uopo necessarie. Le parti altresì concordano che sarà facoltà dei nonni paterni contattare telefonicamente (anche a mezzo videochiamata) il minore, sull'utenza telefonica della madre in orari compatibili con le esigenze educative e formative del minore. Le parti, infine, concordano che gli orari indicati in punto visita e frequentazione del figlio dovranno intendersi indicativi e che sarà consentita una tolleranza di trenta minuti;
8. A fronte dei costi da sostenersi per il trasporto da e per Giaveno, oltre che dell'eventuale pernottamento,
i genitori concordano di provvedere al mantenimento diretto del figlio , con ciò espressamente Per_1
esonerando il genitore non collocatario al versamento di un assegno mensile.
9. Le spese straordinarie che si rendessero necessarie per il minore saranno suddivise nella misura del 50%
a carico di ciascun genitore, fino a quando non sarà economicamente indipendente, secondo il Per_1
seguente schema:
Spese per la salute a) Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) Trattamenti sanitari erogati o meno dal Sistema Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) Tickets sanitari;
b) Spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) Cure termali e fisioterapiche;
3 III) Farmaci particolari.
Spese per l'istruzione a) Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) Gite scolastiche senza pernottamento;
IV) Trasporto pubblico;
V) Mensa scolastica;
b) Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) Tasse scolastiche e universitarie richieste da istituto privati;
II) Corsi di specializzazione;
III) Gite scolastiche con pernottamento;
IV) Corsi di recupero e lezioni private;
V) Alloggio presso la sede universitaria;
c) Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) Centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Quanto alle spese di custodia di figli minorenni, ciascuna delle parti provvederà in autonomia e ne sosterrà unilateralmente ed integralmente le relative spese.
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo:
I) Attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) Corsi di lingua straniera;
III) Viaggi e vacanze.
Le spese devono essere tutte documentate e dovranno essere condivise tra i genitori nel merito e nel costo e, in caso di accordo, suddivise in ragione del 50% ciascuno;
esse dovranno essere corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta o comunque già a conoscenza dell'altro genitore.
10. Per quanto riguarda le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare eventuale dissenso per iscritto e con qualsiasi mezzo (ivi compreso WhatsApp) entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta ove la stessa possa dirsi regolarmente ricevuta.
4 11. I pagamenti delle spese straordinarie dovranno essere rimborsati al coniuge che li ha anticipati entro quindici giorni dalla presentazione di idonea documentazione contabile;
in caso di più spese nell'arco dello stesso mese esse dovranno essere saldate entro la fine del mese corrente la prima spesa.
12. Nell'ottica di favorire una comunicazione efficace e proficua tra le parti, nell'interesse del figlio minore, queste ultime si rendono disponibili ad intraprendere un percorso di mediazione, acconsentendo sin da ora a che gli eventuali incontri/ sedute si svolgano con modalità on-line e per il tramite del servizio pubblico;
entrambi i genitori autorizzano sin d'ora la redazione di eventuali relazioni all'esito del percorso da consegnarsi ad entrambe le parti.
13. I coniugi si autorizzano sin da ora al rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o altri documenti equipollenti per il figlio minore, autorizzandone l'espatrio per soli motivi di studio o di vacanza preventivamente concordati tra i coniugi.
14. Spese legali compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Palazzolo Sull'Oglio (BS) in data 7.7.2018, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Palazzolo Sull'Oglio (BS) al n.11, parte I, anno 2018, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio il 2.8.2019. Persona_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni sopra trascritte e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della sua tenera età.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.2.2025.
5 La Presidente estensora
Claudia Gheri
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14481/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Parte_1 C.F._1
Bergamo, presso lo studio dell'Avv. CARSANA BARBARA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Sarnico (BG), Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. TIZIANA MARTINELLI che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 14.2.2025)
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il figlio minore sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, sicché la responsabilità Per_1
genitoriale sarà esercitata dagli stessi paritariamente;
le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto
1 delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del bambino;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione attinenti la vita quotidiana di verranno assunte dal genitore con cui in Per_1
quel momento costui si troverà.
3. Il figlio trascorrerà il suo tempo prevalente presso la casa materna a Giaveno (TO), via Villanova Per_1
39, ove avrà anche la residenza anagrafica.
4. La casa coniugale, sita in Palazzolo sull'Oglio (BS), Piazza Vincenzo Rosa n. 10, condotta in locazione dalle parti congiuntamente sino al mese di giugno 2023, verrà lasciata al momento del trasferimento a
Giaveno; sino al rilascio della casa coniugale, i canoni di locazione e le utenze saranno a carico esclusivo della sig.ra a fronte dell'utilizzo unilaterale dell'unità abitativa. Pt_1
5. Eventuali, futuri spostamenti di residenza o domicilio da parte di entrambi i ricorrenti dovranno essere comunicati l'una all'altro e viceversa nonché condivisi in maniera espressa
6. I coniugi sono titolari di un c/c bancario cointestato acceso presso la BCC di Palazzolo S/O, che gli stessi si impegnano ad estinguere entro la sentenza di separazione, con suddivisione delle eventuali somme a credito al 50%; la signora al momento della chiusura del predetto conto verserà al signor Pt_1 la complessiva somma di € 550,00 a totale tacitazione di ogni pretesa economica/patrimoniale Parte_2
tra le parti.
7. Il padre potrà vedere, frequentare e tenere con sé il figlio con la più ampia libertà, previo accordo Per_1
con la madre, e comunque come segue:
- fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al termine delle lezioni scolastiche sino alla domenica sera alle ore 20.00 quando il padre provvederà ad accompagnarlo presso la casa materna. La signora si Pt_1
occuperà del trasporto del figlio da Palazzolo sull'Oglio a Giaveno una domenica al mese;
- nella settimana con weekend di spettanza paterna, il signor potrà trascorrere con il figlio il pomeriggio del Parte_2 giovedì, a Giaveno, dall'uscita di scuola sino alle ore 19.00 quando lo riaccompagnerà presso la casa materna;
- nella settimana con weekend di spettanza materna, il padre potrà vedere il giovedì e il Per_1 venerdì pomeriggio, a Giaveno, dall'uscita da scuola sino alle ore 19.00, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna. - Entrambi i genitori trascorreranno sino a quattro settimane, di cui almeno due consecutive, durante le ferie estive, secondo modalità da concordarsi fra i genitori in rapporto ai reciproci impegni lavorativi e con ampio preavviso (entro il 30 aprile di ogni anno) a soli fini programmativi;
- una settimana durante il periodo natalizio (considerata dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, precisando che il giorno 30 dicembre il bambino dovrà essere consegnato all'altro genitore entro le ore 19 della sera) da godersi da entrambi i genitori in via alternata;
- tre giorni durante le vacanze pasquali
(alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e con la consegna del minore all'altro genitore entro le 19 della sera); - ogni altra principale festività dell'anno sarà trascorsa dal minore con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza. - Nell'eventualità che ad un ponte, festività, vacanze natalizie, vacanze pasquali, seguisse un fine settimana in cui il minore non ha attività scolastica il fine settimana verrà goduto dal
2 genitore che in quel momento ha con sé il bambino, il quale dovrà essere riportato presso la residenza materna entro la sera, alle ore 20 del giorno precedente al cominciamento dell'attività scolastica. Le parti si danno reciprocamente atto che il suesteso calendario di visite frequentazioni potrà/ dovrà essere derogato in ragione degli impegni lavorativi dei genitori, entrambi impiegati nel mondo dello spettacolo;
anche in ragione di quanto sopra, gli stessi sin da ora concordano e riconoscono che, qualora per esigenze o lavorative o di necessità inderogabile, il padre non potesse attenersi alle tempistiche sopra indicate, sarà allo stesso consentito, previa condivisione con la madre e in tempi ragionevoli a fini organizzativi, di vedere e tenere con sé il figlio anche in giorni infrasettimanali, senza pregiudizio per il minore e nel rispetto delle sue esigenze scolastiche e ricreative. Tutto quanto sopra salvo diverso accordo tra i coniugi da manifestarsi per iscritto in qualsivoglia maniera verificabile. Le parti concordano che, oltre ai tempi di ciascun genitore quando avrà con sé il figlio, anche i nonni materni e paterni potranno esercitare diritti di visita autonomi.
In particolare qualora il sig. non potesse esercitare il proprio diritto di visita, sarà facoltà dei Parte_2
nonni paterni vedere e tenere con sé il minore nei medesimi tempi che sarebbero stato di diritto del padre, anche con prelievo dalla scuola e/o presso altre strutture di temporaneo collocamento del nipote, con ciò impegnandosi entrambi i coniugi a rilasciare le autorizzazioni all'uopo necessarie. Le parti altresì concordano che sarà facoltà dei nonni paterni contattare telefonicamente (anche a mezzo videochiamata) il minore, sull'utenza telefonica della madre in orari compatibili con le esigenze educative e formative del minore. Le parti, infine, concordano che gli orari indicati in punto visita e frequentazione del figlio dovranno intendersi indicativi e che sarà consentita una tolleranza di trenta minuti;
8. A fronte dei costi da sostenersi per il trasporto da e per Giaveno, oltre che dell'eventuale pernottamento,
i genitori concordano di provvedere al mantenimento diretto del figlio , con ciò espressamente Per_1
esonerando il genitore non collocatario al versamento di un assegno mensile.
9. Le spese straordinarie che si rendessero necessarie per il minore saranno suddivise nella misura del 50%
a carico di ciascun genitore, fino a quando non sarà economicamente indipendente, secondo il Per_1
seguente schema:
Spese per la salute a) Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) Trattamenti sanitari erogati o meno dal Sistema Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) Tickets sanitari;
b) Spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) Cure termali e fisioterapiche;
3 III) Farmaci particolari.
Spese per l'istruzione a) Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) Gite scolastiche senza pernottamento;
IV) Trasporto pubblico;
V) Mensa scolastica;
b) Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) Tasse scolastiche e universitarie richieste da istituto privati;
II) Corsi di specializzazione;
III) Gite scolastiche con pernottamento;
IV) Corsi di recupero e lezioni private;
V) Alloggio presso la sede universitaria;
c) Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) Centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Quanto alle spese di custodia di figli minorenni, ciascuna delle parti provvederà in autonomia e ne sosterrà unilateralmente ed integralmente le relative spese.
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo:
I) Attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) Corsi di lingua straniera;
III) Viaggi e vacanze.
Le spese devono essere tutte documentate e dovranno essere condivise tra i genitori nel merito e nel costo e, in caso di accordo, suddivise in ragione del 50% ciascuno;
esse dovranno essere corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta o comunque già a conoscenza dell'altro genitore.
10. Per quanto riguarda le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare eventuale dissenso per iscritto e con qualsiasi mezzo (ivi compreso WhatsApp) entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta ove la stessa possa dirsi regolarmente ricevuta.
4 11. I pagamenti delle spese straordinarie dovranno essere rimborsati al coniuge che li ha anticipati entro quindici giorni dalla presentazione di idonea documentazione contabile;
in caso di più spese nell'arco dello stesso mese esse dovranno essere saldate entro la fine del mese corrente la prima spesa.
12. Nell'ottica di favorire una comunicazione efficace e proficua tra le parti, nell'interesse del figlio minore, queste ultime si rendono disponibili ad intraprendere un percorso di mediazione, acconsentendo sin da ora a che gli eventuali incontri/ sedute si svolgano con modalità on-line e per il tramite del servizio pubblico;
entrambi i genitori autorizzano sin d'ora la redazione di eventuali relazioni all'esito del percorso da consegnarsi ad entrambe le parti.
13. I coniugi si autorizzano sin da ora al rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o altri documenti equipollenti per il figlio minore, autorizzandone l'espatrio per soli motivi di studio o di vacanza preventivamente concordati tra i coniugi.
14. Spese legali compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Palazzolo Sull'Oglio (BS) in data 7.7.2018, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Palazzolo Sull'Oglio (BS) al n.11, parte I, anno 2018, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio il 2.8.2019. Persona_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni sopra trascritte e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della sua tenera età.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.2.2025.
5 La Presidente estensora
Claudia Gheri
6