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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/09/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 6298/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 04/06/2025 da e , entrambi con il proc. e Parte_1 Parte_2
dom. avv. CIGLIANI IGOR, in virtù di mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto: separazione consensuale e domanda cumulata di divorzio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante;
- lette le note di trattazione scritta;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 10/05/2008 in GEMONA DEL
FRIULI (UD), con atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte 2, serie A dell'anno 2008;
- dato atto che dall'unione è nato il figlio (il 15/10/2014), minorenne;
Per_1
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. B), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
omologa la separazione dei sig.ri nato a [...] il Parte_1
02/09/1979, e , nata a [...] il [...], uniti Parte_2
in matrimonio in data 10/05/2008 in GEMONA DEL FRIULI (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza e/o il proprio domicilio ovunque lo riterranno opportuno, salvo l'obbligo di comunicarsi ogni variazione entro 60 giorni e salvo quanto previsto dal successivo punto sub. 13);
2) prende atto che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, non avanzano alcuna pretesa reciproca in ordine al loro mantenimento e dichiarano pertanto di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro;
3) dispone che il figlio minore rimanga affidato ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento paritario;
prende atto che i genitori si impegnano sin dalla sottoscrizione del ricorso a mantenere tra di loro buoni e civili rapporti nell'interesse del figlio;
Per_1
4) dispone che il figlio minore , che manterrà la residenza presso l'abitazione paterna, Per_1
trascorrerà presso ciascun genitore tempo paritario in modo da garantire il diritto di visita di entrambi;
nello specifico i genitori – considerati i buoni rapporti esistenti e quanto già in essere - terranno con sé il figlio a settimane alterne con facoltà di modificare singole giornate e/o periodi in base ad accordi che di volta in volta interverranno tra i due genitori e il figlio stesso, tenuto conto della sua volontà e dei suoi impegni;
5) analogamente, dispone che ciascun genitore terrà il figlio minore durante l'estate Per_1
per due intere settimane, anche non consecutive, da individuarsi di anno in anno in base al piano-ferie di entrambi i coniugi e, comunque, in modo tale da consentire ad entrambi di tenere il figlio con sé durante il periodo estivo per due intere settimane, anche non consecutive;
analogamente avverrà con le ferie natalizie;
6) il tutto con facoltà dei coniugi di concordare modifiche o integrazioni rispetto ai periodi suindicati in base agli impegni di studio, ai desideri ed alle aspettative del figlio e sulla base degli impegni lavorativi di ciascun genitore;
7) dispone che i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio minore , Per_1
sostenendo le spese ordinarie per il tempo in cui lo avranno presso di loro;
8) prende atto che il signor verserà, anche a titolo di mantenimento, sul conto Parte_1
corrente del figlio , una volta raggiunta l'età di 21 anni dello stesso, la somma di Per_1
euro 38.000,00, impegnandosi medio tempore, laddove fosse necessario a far fronte a specifiche esigenze stesse del figlio minore non altrimenti soddisfabili, a versare d'accordo con lo stesso e la madre la somma ritenuta necessaria ad un tanto;
il padre mantiene facoltà di gestire la parte accantonata esclusivamente nell'interesse del figlio minore al quale andranno, una volta compiuta l'età di anni 21, tutti i relativi importi ivi presenti come sopra già specificato;
9) le spese straordinarie relative al figlio sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e troverà applicazione il Protocollo del Tribunale di Udine, salvo ogni diverso accordo che potrà intervenire tra i coniugi anche con riferimento alle detrazioni e alle deduzioni fiscali;
10) dà atto che l'assegno unico universale (allo stato ammontante ad euro 230,00) continuerà ad essere percepito dal padre, che provvederà poi a versare metà dello stesso in favore della madre, ; Parte_2
11) dà atto che eventuali contributi e/o detrazioni riguardanti il figlio e qui non presi in considerazione verranno equamente divisi a metà tra ciascuno dei genitori indipendentemente dal beneficiario;
12) dà atto che i genitori si prestano il consenso per sé e per i figli al rilascio di documenti validi per l'espatrio; 13) prende atto che in caso di trasferimento della residenza di uno dei due genitori (in special modo se si tratta di trasferimento all'estero) gli stessi si impegnano a comunicarlo preventivamente all'altro genitore e, sulla base di accordi da assumere reciprocamente nel rispetto e nel perseguimento dell'interesse primario del figlio, si impegnano a tutelare e garantire in ogni caso, nel modo più possibile concreto, i diritti di visita e bigenitorialità di ciascuno dei genitori stessi;
14) prende atto che i signori e dichiarano che, quale presupposto Parte_2 Parte_1
funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, tra le condizioni economiche della separazione deve farsi rientrare anche quella che pone in via definitiva l'attribuzione del bene immobile della casa coniugale, attualmente in comproprietà, ad un unico coniuge mediante il trasferimento delle quote immobiliari;
15) in considerazione degli interessi della famiglia, ai fini della risoluzione della crisi coniugale e della definizione dei loro rapporti patrimoniali, tra le condizioni economiche della separazione, a regolamentazione dei rapporti patrimoniali tutti tra loro esistenti e anche del contributo al mantenimento del figlio, tenuto conto anche del fatto che il figlio Per_1
manterrà la residenza con il padre e che la madre si trasferirà presso un'altra abitazione
(sostenendo le relative spese), assegna in favore del padre la casa coniugale (tenuto conto di tutti gli esborsi effettuati da ciascuno di essi e delle rispettive famiglie per l'acquisto dell'immobile e quelli effettuati in costanza di matrimonio che ne hanno accresciuto il valore nonché delle rispettive reciproche richieste di dare/avere);
16) premesso quanto indicato nel precedente punto, prende atto che i coniugi intendono addivenire alla seguente determinazione, con riferimento alla casa coniugale di proprietà comune, sita in Comune di Gemona del Friuli (UD) via Venuti n. 128/3, così identificata al
Fg. 21 m.n. 406 sub 6 cat. A/2 e sub 25 cat. C/6 N.C.E.U. del Comune di Gemona acquistata con atto di vendita dd. 02.08.2007 rep. n. 95926 racc. n. 30853 Notaio ott. Italico: Per_2
la signora si obbliga a cedere al signor che accetta e si obbliga Parte_2 Parte_1
ad acquisire, la propria quota indivisa pari a 1/2 (un mezzo) del diritto di proprietà della casa coniugale (ivi compresi i mobili già presenti al momento della sottoscrizione del presente accordo), sita in Comune di Gemona del Friuli (UD) via Venuti n. 128/3, così identificata al Fg. 21 m.n. 406 sub 6 cat. A/2 e sub 25 cat. C/6 N.C.E.U. del Comune di
Gemona acquistata con atto di vendita dd. 02.08.2007 rep. n. 95926 racc. n. 30853 Notaio dott. Italico, a fronte del pagamento del prezzo di euro 23.040,00 mediante il Per_2
versamento sul conto corrente intestato alla stessa avente IBAN Parte_2
[...] di numero 72 rate mensili (entro il giorno 15 di ogni mese) dell'importo di euro 320,00 ciascuna, a partire dal mese corrispondente alla sottoscrizione del ricorso;
17) prende atto che l'immobile in oggetto verrà ceduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza;
18) prende atto che con riferimento al predetto trasferimento immobiliare i coniugi chiedono sin dalla sottoscrizione del ricorso l'esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999;
19) prende atto che le autovetture già di proprietà di ciascun coniuge (come da rispettiva documentazione allegata al ricorso sub doc. n. 13 e n. 14 e n. 15) rimangono in capo a ciascuno di essi senza alcuna reciproca pretesa in merito;
20) prende atto che i coniugi dichiarano che il conto corrente cointestato è in fase di chiusura e vi è accordo per suddividere il credito residuo giusta metà, dopo aver provveduto al pagamento delle ultime pendenze dovute e intestate a entrambi i coniugi;
21) prende atto che al di fuori di quanto previsto nel ricorso, i coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione di carattere patrimoniale fra di esse intercorsa e di null'altro avere da pretendere l'una dall'altra, dichiarandosi allo stato economicamente autosufficienti l'uno dall'altra.
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo giudice relatore;
- spese di lite al definitivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GEMONA DEL FRIULI (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 4, parte II, serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2008.
Così deciso in Udine nella camera di consiglio del 10/09/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 6298/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 04/06/2025 da e , entrambi con il proc. e Parte_1 Parte_2
dom. avv. CIGLIANI IGOR, in virtù di mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto: separazione consensuale e domanda cumulata di divorzio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante;
- lette le note di trattazione scritta;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 10/05/2008 in GEMONA DEL
FRIULI (UD), con atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte 2, serie A dell'anno 2008;
- dato atto che dall'unione è nato il figlio (il 15/10/2014), minorenne;
Per_1
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. B), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
omologa la separazione dei sig.ri nato a [...] il Parte_1
02/09/1979, e , nata a [...] il [...], uniti Parte_2
in matrimonio in data 10/05/2008 in GEMONA DEL FRIULI (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza e/o il proprio domicilio ovunque lo riterranno opportuno, salvo l'obbligo di comunicarsi ogni variazione entro 60 giorni e salvo quanto previsto dal successivo punto sub. 13);
2) prende atto che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, non avanzano alcuna pretesa reciproca in ordine al loro mantenimento e dichiarano pertanto di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro;
3) dispone che il figlio minore rimanga affidato ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento paritario;
prende atto che i genitori si impegnano sin dalla sottoscrizione del ricorso a mantenere tra di loro buoni e civili rapporti nell'interesse del figlio;
Per_1
4) dispone che il figlio minore , che manterrà la residenza presso l'abitazione paterna, Per_1
trascorrerà presso ciascun genitore tempo paritario in modo da garantire il diritto di visita di entrambi;
nello specifico i genitori – considerati i buoni rapporti esistenti e quanto già in essere - terranno con sé il figlio a settimane alterne con facoltà di modificare singole giornate e/o periodi in base ad accordi che di volta in volta interverranno tra i due genitori e il figlio stesso, tenuto conto della sua volontà e dei suoi impegni;
5) analogamente, dispone che ciascun genitore terrà il figlio minore durante l'estate Per_1
per due intere settimane, anche non consecutive, da individuarsi di anno in anno in base al piano-ferie di entrambi i coniugi e, comunque, in modo tale da consentire ad entrambi di tenere il figlio con sé durante il periodo estivo per due intere settimane, anche non consecutive;
analogamente avverrà con le ferie natalizie;
6) il tutto con facoltà dei coniugi di concordare modifiche o integrazioni rispetto ai periodi suindicati in base agli impegni di studio, ai desideri ed alle aspettative del figlio e sulla base degli impegni lavorativi di ciascun genitore;
7) dispone che i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio minore , Per_1
sostenendo le spese ordinarie per il tempo in cui lo avranno presso di loro;
8) prende atto che il signor verserà, anche a titolo di mantenimento, sul conto Parte_1
corrente del figlio , una volta raggiunta l'età di 21 anni dello stesso, la somma di Per_1
euro 38.000,00, impegnandosi medio tempore, laddove fosse necessario a far fronte a specifiche esigenze stesse del figlio minore non altrimenti soddisfabili, a versare d'accordo con lo stesso e la madre la somma ritenuta necessaria ad un tanto;
il padre mantiene facoltà di gestire la parte accantonata esclusivamente nell'interesse del figlio minore al quale andranno, una volta compiuta l'età di anni 21, tutti i relativi importi ivi presenti come sopra già specificato;
9) le spese straordinarie relative al figlio sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e troverà applicazione il Protocollo del Tribunale di Udine, salvo ogni diverso accordo che potrà intervenire tra i coniugi anche con riferimento alle detrazioni e alle deduzioni fiscali;
10) dà atto che l'assegno unico universale (allo stato ammontante ad euro 230,00) continuerà ad essere percepito dal padre, che provvederà poi a versare metà dello stesso in favore della madre, ; Parte_2
11) dà atto che eventuali contributi e/o detrazioni riguardanti il figlio e qui non presi in considerazione verranno equamente divisi a metà tra ciascuno dei genitori indipendentemente dal beneficiario;
12) dà atto che i genitori si prestano il consenso per sé e per i figli al rilascio di documenti validi per l'espatrio; 13) prende atto che in caso di trasferimento della residenza di uno dei due genitori (in special modo se si tratta di trasferimento all'estero) gli stessi si impegnano a comunicarlo preventivamente all'altro genitore e, sulla base di accordi da assumere reciprocamente nel rispetto e nel perseguimento dell'interesse primario del figlio, si impegnano a tutelare e garantire in ogni caso, nel modo più possibile concreto, i diritti di visita e bigenitorialità di ciascuno dei genitori stessi;
14) prende atto che i signori e dichiarano che, quale presupposto Parte_2 Parte_1
funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, tra le condizioni economiche della separazione deve farsi rientrare anche quella che pone in via definitiva l'attribuzione del bene immobile della casa coniugale, attualmente in comproprietà, ad un unico coniuge mediante il trasferimento delle quote immobiliari;
15) in considerazione degli interessi della famiglia, ai fini della risoluzione della crisi coniugale e della definizione dei loro rapporti patrimoniali, tra le condizioni economiche della separazione, a regolamentazione dei rapporti patrimoniali tutti tra loro esistenti e anche del contributo al mantenimento del figlio, tenuto conto anche del fatto che il figlio Per_1
manterrà la residenza con il padre e che la madre si trasferirà presso un'altra abitazione
(sostenendo le relative spese), assegna in favore del padre la casa coniugale (tenuto conto di tutti gli esborsi effettuati da ciascuno di essi e delle rispettive famiglie per l'acquisto dell'immobile e quelli effettuati in costanza di matrimonio che ne hanno accresciuto il valore nonché delle rispettive reciproche richieste di dare/avere);
16) premesso quanto indicato nel precedente punto, prende atto che i coniugi intendono addivenire alla seguente determinazione, con riferimento alla casa coniugale di proprietà comune, sita in Comune di Gemona del Friuli (UD) via Venuti n. 128/3, così identificata al
Fg. 21 m.n. 406 sub 6 cat. A/2 e sub 25 cat. C/6 N.C.E.U. del Comune di Gemona acquistata con atto di vendita dd. 02.08.2007 rep. n. 95926 racc. n. 30853 Notaio ott. Italico: Per_2
la signora si obbliga a cedere al signor che accetta e si obbliga Parte_2 Parte_1
ad acquisire, la propria quota indivisa pari a 1/2 (un mezzo) del diritto di proprietà della casa coniugale (ivi compresi i mobili già presenti al momento della sottoscrizione del presente accordo), sita in Comune di Gemona del Friuli (UD) via Venuti n. 128/3, così identificata al Fg. 21 m.n. 406 sub 6 cat. A/2 e sub 25 cat. C/6 N.C.E.U. del Comune di
Gemona acquistata con atto di vendita dd. 02.08.2007 rep. n. 95926 racc. n. 30853 Notaio dott. Italico, a fronte del pagamento del prezzo di euro 23.040,00 mediante il Per_2
versamento sul conto corrente intestato alla stessa avente IBAN Parte_2
[...] di numero 72 rate mensili (entro il giorno 15 di ogni mese) dell'importo di euro 320,00 ciascuna, a partire dal mese corrispondente alla sottoscrizione del ricorso;
17) prende atto che l'immobile in oggetto verrà ceduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza;
18) prende atto che con riferimento al predetto trasferimento immobiliare i coniugi chiedono sin dalla sottoscrizione del ricorso l'esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999;
19) prende atto che le autovetture già di proprietà di ciascun coniuge (come da rispettiva documentazione allegata al ricorso sub doc. n. 13 e n. 14 e n. 15) rimangono in capo a ciascuno di essi senza alcuna reciproca pretesa in merito;
20) prende atto che i coniugi dichiarano che il conto corrente cointestato è in fase di chiusura e vi è accordo per suddividere il credito residuo giusta metà, dopo aver provveduto al pagamento delle ultime pendenze dovute e intestate a entrambi i coniugi;
21) prende atto che al di fuori di quanto previsto nel ricorso, i coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione di carattere patrimoniale fra di esse intercorsa e di null'altro avere da pretendere l'una dall'altra, dichiarandosi allo stato economicamente autosufficienti l'uno dall'altra.
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo giudice relatore;
- spese di lite al definitivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GEMONA DEL FRIULI (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 4, parte II, serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2008.
Così deciso in Udine nella camera di consiglio del 10/09/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini