Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/05/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa IN RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1827/2016 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza dell'25.09.2024, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
nata il [...] a [...] e ivi residente a[...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv Anna Maria Melillo ,presso e nello studio della quale è altresì domiciliata in Venosa alla Via Card De Luca N 17 giusta procura a margine del presente atto
ATTORE
CONTRO
nata a [...] il [...] e ivi residente a[...] rappresentata Controparte_1
e difesa giusta mandato rilasciato in calce al presente atto e su fogliio separato dall'Avv
Giovanni Martino e domiciliata presso Palazzo san Gervasio alla via Concerie N 27 ( Studio Avv
Loredana Rago)
CONVENUTO
FATTO
La ricorrente era cointestataria insieme alla sorella di un libretto di deposito Controparte_1
a risparmio nominativo libero N 003/800727 acceso in data 22.10.2014 presso la Banca di
Credito Cooperativo di Spinazzola-Filiale di Venosa, sul quale era stata deposita la somma di euro 38.750,00. In base al sottoscritto contratto bancario, agli atti, la cointestazione di un libretto libero prevede si la possibilità per uno dei due contraenti di estinguere il detto cointestato libretto ma previa comunicazione all'altro cointestatario. Parte ricorrente riferisce in ricorso che recatasi presso la filiale di Venosa della Controparte_2
appurava che il detto libretto era stato estinto dalla sorella in data 20.03.2015 e che l'intera somma era stata prelevata senza adempiere all'onere della comunicazione incombente sulla parte che, legittimamente estingue .Sostiene parte ricorrente che la di lei madre IG.ra Parte_2
avrebbe prestato la somma di euro 20.000 alla FI e al di lei
[...] Controparte_1
marito per l'acquisto di un immobile.,e che dovendo provvedere alla Persona_1
restituzione di detta cifra in accordo con la madre nonché della ricorrente, e Controparte_1
il marito accendevano il libretto per cui è causa intestato alle due sorelle e sul quale sarebbero confluite le somme da restituire a , nonché i di lei risparmi he decideva di Parte_2
donare ad entrambe le IE.
Nel Marzo del 2015,la IG.ra chiedeva alla ricorrente il proprio assenso al Controparte_1
prelievo di una somma depositata sul libretto de quo atta ai bisogni della madre. Il consenso richiesto non fu concesso in quanto la di loro madre dichiarò di non averne di alcun bisogno.
Nonostante quanto affermato dalla IG.ra il libretto in questione fu ugualmente estinto Parte_2
e l'intera somma prelevata., a nulla valendo le richieste di restituzione della metà della cifra così come formulate da parte attrice.La sig adice il Tribunale per vedersi riconosciuta la Parte_3
metà della cifra depositata sul cointestato libretto con vittoria di spese.Si costituisce la IG.ra
, la quale contesta tutto quanto asserito in ricorso eccependo che la Controparte_1
provenienza delle somme depositate sul libretto de quo erano nella titolarità della di loro madre
IG.ra che aveva dato in custodia alle proprie IE ,A sostegno della propria tesi parte Parte_2
convenuta sostiene che nel ricorso per la nomina di amministratore di sostegno a carico della SI i di lei figli dichiaravano che in accordo tra loro e con la madre decidevano di Parte_2
aprire un libretto nominativo a risparmio presso la Banca di Cedito Cooperataivo di Spinazzola- filiale di Venosa, cointestato alle due IE su cui veniva depositata la somma di euro 38.750,00 , chiedevano, inoltre che la detta cifra fosse gestita per le esigenze della madre.Riferisce parte convenuta che nel tanto dichiarare si ammette che le somme depositate sul libretto non erano di proprietà di entrambe le sorelle , ma della di loro madre .Eccepisce, parte convenuta anche la asserita volontà della IGnora di donare le dette somme alle di lei IE ,attesa la Parte_2
destinazione delle somme , e la movimentazione del conto sul quale la IGnora Parte_2
continuava a versare denaro ( vedasi la somma di euro 1.100,00 del 09.12.2014).
Continua parte convenuta asserendo che già nel 2015 la di loro madre aveva espresso la volontà di rientrare in possesso dei suoi denari ,contattando la IGnora che dal canto suo Parte_1
non aveva assecondato la volontà materna .Il detto diniego, sostiene parte convenuta ha indotto la IGnora ha inviare raccomandata del 11.03.2015 sottoscritta anche dalla'Avv Parte_2
Marino nella quale si confermava la volontà di rientrare in possesso dei suoi risparmi.
Pertanto nell'estinguere il libretto cointestato la IGnora si è limitata a seguire la Parte_1
volontà materna aprendo un ulteriore libretto cointestato tra la stessa e la di lei madre. .per tali ragioni parte convenuta chiede il rigetto della domanda attorea per carenza di legittimazione attiva con vittoria di spese.
La causa viene istruita con la concessione dei termini ex 183 VI comma e l'ammissione dei mezzi istruttori. Preventivamente vengono esperiti gli interrogatori formali a mezzo sia di parte attrice che di parte convenuta, successivamente vengono escussi gli ammessi testi, il IG Parte_4
all'udienza del 03.05.2024 riferisce:” sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto all'epoca ero direttore della Filiale di Venosa ( ).Continua il teste , sono a conoscenza di un libretto CP_2
di deposito cointestato tra parte ricorrente e parte convenuta, non so l'iter che ha portato alla cointestazione ,ma riconosco come vera la documentazione della Banca allegata alla memoria che mi viene mostrata.Il deposito fù svuotato dalla IGnora ,i soldi Controparte_1
transitarono da un conto cointestato alle due sorelle ad un conto cointestato madre-filglia.La
IGnora sottoscrisse degli assegni circolari intestati solo a parte convenuta.Non è Parte_2
possibile stabilire chi ha dato l'ordine di spostamento di euro 22.000 su un conto intestato ai signori riferisce sempre il teste escusso.Nella Parte_5 Controparte_1
medesima data viene escussa la IGnora che lavorava presso la IGnora la quale so tto Parte_2
giuramento riferisce: Ho lavorato presso la IGnora orientativamente dal 2013 al 2016 , Parte_2 lavoravo di notte e una sera ho sentito la IGnora dire alla FI di Parte_2 CP_1
prelevare una somma e fare una operazione. Di cosa parlavano non so.
La causa dopo vari rinvii, viene in data 25.09.2024 introitata ,dalla scrivente a Sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, a parere di questo giudicante non può trovare accoglimento. L'istruttoria ha dimostrato che il denaro versato sul conto in cointestazione non apparteneva né all'una né all'altra delle intestatarie, ma bensì alla di loro madre ,la quale aveva Parte_2
predisposto detto conto intestato alle IE nel caso in cui ella non si fosse trovata nelle condizioni fisiche di poter aver accesso al suo denaro.
La circostanza è pacifica dato che agli atti trovasi una richiesta di nomina di amministrazione di sostegno, sottoscritta dai tre figli della , i quali dichiarano l'appartenenza del denaro Parte_2
alla madre e chiedono al Tribunale la nomina di un amministratore di sostegno esterno a che la potesse far ricorso alle sue risorse economiche all'abbisogna. Parte_2
Le più che buone condizioni fisiche e psichiche della ( vedasi i risultati del controllo Parte_2
generale effettuato dal Dott. agli atti ) hanno indotto il Giudice Tutelare a rigettare Parte_6
la detta richiesta.Nè ebbe remore la nel chiedere alla di lei FI , Parte_2 Controparte_1
una delle intestatarie del conto corrente sulla cui movimentazione è il presente giudizio,la restituzione della titolarità di somme ad ella intestate ma in realtà appartenenti alla
L'istruttoria si è giovata della raccolta della deposizione di un teste qualificato quale il Parte_2
Direttore della filiale di Venosa IG il quale ha espresso al Tribunale l'esatta Parte_4
movimentazione delle somme che sono transitate da un conto cointestato alle due sorelle
, ad un altro cointestato alla e alla IGnora . CP_1 Controparte_1 Parte_2
E' gradito a questo giudicante riportare in questa sede:” Il contenitore( conto corrente), non è una scatola magica che ha il potere di mutare la titolarità giuridica di quanto vi si riponga” Nel caso che ci occupa è indiscusso che pur essendo la titolarità del conto in capo alle IE
,l'appartenenza delle somme era della di loro madre .Secondo quanto disposto dagli articoli
1854 e 1298cc, la cointestazione del conto corrente fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto ed i cointestatari acquistano la qualità di creditori o di debitori solidali del conto sia nei confronti con i terzi sia nei rapporti interni .La presunzione di comunione derivante dalla cointestazione di un conto corrente, hanno affermato gli ermellini con ordinanza
11375/2019,può essere superata attraverso presunzioni semplici e l'onere della prova incombe su chi la sostiene e non sul cointestatario ,Nel caso che ci occupa ,si ribadisce dall'istruttoria emerge chiaramente la volontà della IGnora di attribuire le somme per cui è causa Parte_2
esclusivamente alla FI . Controparte_1
P.Q.M
Il Tribunale di Potenz nella persona del Gop Dott.Benardina RI definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro rigetta il Parte_1 Controparte_1
ricorso per le motivazioni di cui in motivazione e compensa le spese di giustizia.
Così deciso in Potenza lì 16.05.2025
Il Giudice
Dott.IN RI