Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/03/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1856/2024 promossa da
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Marmotta, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
-opponente-
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Patrizia Montalbano, giusta procura in atti,
-opposto-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 10.06.2024, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 59/2024, chiedendone la revoca per intervenuta prescrizione del credito ingiunto. Con condanna alle spese.
Si è costituita in giudizio la Controparte_1
odierna opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del
[...]
decreto ingiuntivo qui impugnato. Con condanna alle spese.
________________________
Va premesso che il presente giudizio trae origine dal ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n.
59/2024 con cui era stato intimato alla parte opponente il pagamento, in favore dell'odierna opposta, dell'importo pari a 62.093,76 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere al soddisfo, a titolo di contributi relativi al periodo compreso tra il 2001 e il 2018.
Tanto premesso, giova evidenziarsi come non appaia condivisibile l'eccezione di prescrizione formulata dall'odierno opponente, posto che – sebbene la legge n. 773/1982 preveda all'art. 17, comma 1, che “Gli iscritti agli albi dei geometri devono comunicare con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione della CP_1
dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia” e all'art. 19, comma 2, che “Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della CP_1 dichiarazione di cui all'articolo 17” - quest'ultimo non ha allegato né tantomeno dimostrato in giudizio di aver presentato, negli anni di riferimento, la suddetta dichiarazione alla
[...]
. Parte_2
Ciò detto, va ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve valutare la sussistenza e la validità del credito posto a fondamento della domanda di ingiunzione;
in particolare, l'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo segue il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., in quanto per giurisprudenza pacifica (ex multis, Cassazione 27 giugno 2000 n. 8718; Cassazione 7 giugno 2013
n. 14444), nel procedimento di ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti poiché ciascuna di esse assume la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto. Segnatamente, secondo il costante orientamento giurisprudenziale in materia di onere della prova
(ex multis, Cass. S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533), al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Pertanto, in base alla regola di allocazione dell'onere probatorio - che impone che, a fronte dell'allegazione dell'altrui inadempimento, è il debitore ad essere gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento - incombeva sulla parte opponente l'onere di provare l'avvenuto adempimento dell'obbligo di corresponsione delle somme ingiunte ovvero la dimostrazione della sussistenza di un idoneo fatto estintivo della dedotta obbligazione contributiva.
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, si osserva che se da un lato la pretesa creditoria azionata dalla Controparte_1
trova riscontro nella attestazione del credito fornita dallo stesso ente, la quale costituisce idonea prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, comma 2, c.p.c. (cfr.
Cass. 28 ottobre 2008, n. 25888; Cass. 6 agosto 2003, n. 11900), dall'altro la parte opponente – sulla quale, come detto, gravava l'onere di provare l'avvenuto adempimento o l'impossibilità di adempiere per cause non imputabili (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 13553/2001) – non ha dimostrato in giudizio di aver adempiuto l'obbligazione sulla stessa gravante.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione va quindi rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo qui opposto, del quale si dichiara altresì la definitiva esecutività ai sensi dell'art. 654
c.p.c.
Il peso delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta l'opposizione, dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo n. 59/2024; condanna parte opponente al pagamento, in favore della Controparte_1
delle spese processuali che si liquidano in complessivi 5.500,00
[...]
euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 26 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo