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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/06/2025, n. 4826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4826 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 42470/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 29/11/2024 da nata a [...] il [...] Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 5 20100 MILANO ITALIA con l'avv. MANGONE SARA
RICORRENTE nei confronti di
nato a [...] il [...] Controparte_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]10 20161 MILANO ITALIA
CONVENUTO CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 22.12.2024
OGGETTO:
REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE via principale
1) disporre l'affido congiunto della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1 presso la madre;
2) disporre che il padre potrà tenere con sé la minore ogni week end dal sabato pomeriggio o sera, in base alla turnazione lavorativa, sino alla domenica sera;
durante le vacanze estive trascorrerà Per_1 due settimane con il padre. Per le festività natalizie trascorrerà ad anni alterni il giorno di Natale e di Santo Stefano con Per_1 ciascun genitore, parimenti anche per le festività pasquali trascorrerà ad anni alterni Pasqua e Per_1 il Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore.
3) disporre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere la somma mensile di € 350,00 Controparte_1
a favore della IG.ra , a titolo di concorso al mantenimento della IG . da versarsi Parte_1 Per_1 in via anticipata entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda, stabilendo altresì
l'adeguamento automatico dell'assegno secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dalle Linee Guida vigenti presso il Tribunale di Milano;
4) disporre che l'assegno unico universale sia percepito interamente dalla IG.ra . Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA
- ordinare la produzione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del ricorrente e dei documenti di cui all'art. 473 bis 12, comma ter c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal Parte_1 Controparte_1
2008 al 2017 e dalla loro unione é nata il [...] Per_1
Con ricorso iscritto a ruolo in data 29/11/2024 ha chiesto al Tribunale di Parte_1 regolamentare l'esercizio delle responsabilità genitoriale relativamente alla minore chiedendo Per_1
l'affido condiviso della stessa ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale ai fini della residenza anagrafica presso la madre e la regolamentazione delle modalità di visita tra il padre e la minore, nonché la determinazione in euro 350 mensili dell'assegno che il convenuto deve ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di contributo al mantenimento di oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie come disciplinate dalle linee guida del Tribunale di Milano
a cui il ricorso e il decreto sono stati ritualmente notificati non si è Controparte_2 costituito in giudizio
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 20 maggio 2025, dichiarata la contumacia del convenuto la IGnora è stata sentita dal giudice delegato e in tale sede ha dichiarato: “ ho informato il IG Pt_1
di questo procedimento ma lui mi ha detto di fare quello che ritengo. Lo vedo una vota al CP_1 mese quando mi porta il mantenimento di perché voglio evitare che lui dia i soldi in mano alla Per_1 BI cosa che continua a fare. Mi sta versano 300 euro al mese. Adesso sta pagando anche le spese straordinarie ma in passato non avveniva. L'accordo sarebbe che lui veda tutti i fine Per_1 settimana, ma in pratica se lui fa il primo turno al lavoro la viene a prendere alle 14.30 del sabato, ma nella maggior parte dei casi mi dice che dovendo lavorare anche lui la domenica la viene a prendere nel pomeriggio della domenica. Faccio presente che mentre io ho un lavoro su turni – part time verticale ( sabato domenica e lunedì), lui ha un contratto full time con con turni fissi. CP_3
Le firme sono sempre un problema : di fatto poi seppure a fatica viene e firmare. Penso che guadagni circa 1.800 perché lui fa il gastronomo all' lavoro che anche io facevo in precedenza e CP_3 quindi so quale è la retribuzione. Abbiamo avuto una lunga relazione.”
In tale udienza il Giudice Delegato ha assunto i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: 1) dispone l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente, Per_1 anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
2) dispone che il padre potrà tenere con sé la minore ogni week end dal sabato pomeriggio o sera, in base alla turnazione lavorativa, sino alla domenica sera;
durante le vacanze estive trascorrerà Per_1 due settimane con il padre. Per le festività natalizie trascorrerà ad anni alterni il giorno di Per_1
Natale e di Santo Stefano con ciascun genitore, parimenti anche per le festività pasquali Per_1 trascorrerà ad anni alterni Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore. i genitori potranno assumere migliori e diversi accordi nell'interesse della minore e nel rispetto dei suoi desideri
3) disporre che il IG. versi alla IG.ra , in via anticipata ed entro il 5 Controparte_1 Parte_1 di ogni mese, la somma mensile di € 350,00 importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dal novembre 2025 ( base di calcolo novembre 2024) oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dalle Linee Guida del Tribunale di Milano;
4) dispone che l'assegno unico universale sia percepito interamente dalla IG.ra . Parte_1
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgimento di ulteriore attività istruttoria, ha invitato la parte ricorrente e ha ordinato la discussione orale della causa.
Precisate dalla ricorrente le conclusioni trascritte in epigrafe , la causa è stata rimessa al Collegio per la decisone e decisa nella camera di conIGlio del 28 maggio 2025
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole e varie
Ritiene il Collegio che nella presente sede debbano essere confermati i provvedimenti già assunti dal
Giudice delegato sia per quanto attiene il profilo relativo alla responsabilità genitoriale e alle modalità di frequentazione tra padre e IG sia per quanto attiene alla misura del contributo da porsi a carico del IGnor per il mantenimento di . CP_1 Per_1
Con riferimento alla responsabilità genitoriale deve pertanto essere disposto l'affido condiviso di ad entrambi i genitori non essendovi elementi per derogare al regime ordinario Per_1 dell'affidamento condiviso darà pertanto affidata ad entrambi i genitori e sarà per altro collocata anche ai fini della Per_1 residenza anagrafica presso la madre, poi essere confermati i provvedimenti già assunti in via temporanea per quanto attiene le Pt_2 modalità di frequentazione tra padre e IG dal momento che, nel contesto dato, gli stessi rappresentano la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Pertanto Il IG. potrà tenere con sé la minore ogni week end dal sabato pomeriggio o sera, in CP_1 base alla turnazione lavorativa, sino alla domenica sera;
durante le vacanze estive trascorrerà
Per_1 due settimane con il padre periodo che dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno . Per le festività natalizie trascorrerà ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore
Per_1 il giorno di Natale o di Santo Stefano;
parimenti anche per le festività pasquali trascorrerà ad
Per_1 anni alterni Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con l'uno o con l'altro genitore. I genitori potranno assumere migliori e diversi accordi nell'interesse della minore e nel rispetto dei suoi desideri. L'audizione di risulta del tutto superflua non essendo stati evidenziati profili di criticità nella
Per_1 relazione con i genitori che, peraltro, risultano in grado di accordarsi nel suo preminente interesse.
Quanto misura del contributo per il mantenimento di tenuto conto della capacità reddituale di Per_1 entrambi i genitori, del età di , dei tempi di permanenza della stessa presso ciascuno dei genitori Per_1 deve essere determinato in euro 350 mensili-importo rivalutabile annualmente secondo indici Istat dal novembre 2025 ( base di calcolo novembre 2024)-l'assegno che il IGnor deve ritenersi CP_1 obbligato a corrispondere alla IGnora importo fa rimettersi in via anticipata ed entro il 5 di Pt_1 ogni mese con decorrenza dalla data della domanda oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle linee guida del Tribunale di Milano del 14 novembre 2017 da intendersi qui integralmente ritrascritte.
Detto importo risulta congruo ed adeguato in considerazione delle capacità reddituali e patrimoniali delle parti osservandosi che le stesse sono entrambe dipendenti di : la ricorrente, prevalente CP_3 collocataria della minore, dispone reddito mensile calcolato su 12 mensilità di euro 1.594,33 (la CU
2024 relativa ai redditi 2023 reca un imponibile di euro 21.977 con la ritenuta Irpef di euro 2550 addizionale regionale di euro 295= 1 9132:12= 1.594,33) vive insieme anche all'altro suo figlio nato da una precedente relazione in una casa condotto in locazione per cui corrisponde un canone CP_4 mensile di circa euro 276 comprese per le spese condominiali e a acceso un finanziamento con rata mensile di euro 80 per le eIGenze della famiglia;
il IGnor che svolge il ruolo di gastronomo CP_1 presso percepisce una retribuzione mensile di circa 1.800 euro. CP_3
L'assegno unico deve essere riconosciuto e percepito in via integrale dalla IGnora Parte_1 presso la quale la minore è prevalentemente collocata
Sulle spese di lite.
Atteso l'esito del giudizio, considerato che il convenuto ha con il proprio comportamento ha reso necessario il procedimento, lo stesso deve essere condannato al pagamento delle spese processuali che in assenza di note specifiche si liquidano in euro 2.905,00 per compensi oltre 15% rimborso per forfettario, Iva e Cpa come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
42470 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, e nella contumacia del convenuto così provvede:
1) dispone l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente, Per_1 anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
2) dispone che il padre potrà tenere con sé la minore ogni week end dal sabato pomeriggio o sera, in base alla turnazione lavorativa, sino alla domenica sera;
durante le vacanze estive trascorrerà Per_1 due settimane con il padre periodo che dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
Per le festività natalizie trascorrerà ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore Per_1 il giorno di Natale o di Santo Stefano;
parimenti anche per le festività pasquali trascorrerà ad Per_1 anni alterni Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con l'uno o con l'altro genitore. I genitori potranno assumere migliori e diversi accordi nell'interesse della minore e nel rispetto dei suoi desideri.
3) disporre che il IG. versi alla IG.ra , in via anticipata ed entro il 5 Controparte_1 Parte_1 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda la somma mensile di € 350,00 importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dal novembre 2025 ( base di calcolo novembre 2024) oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dalle Linee Guida del Tribunale di
Milano del 14 novembre 2017 da intendersi qui integralmente ritrascritte. ;
4) dispone che l'assegno unico universale sia percepito interamente dalla IG.ra . Parte_1 5) Condanna al pagamento in favore di delle spese processuali che Controparte_1 Parte_1 in assenza di note specifiche si liquidano in euro 2.905,00 per compensi oltre 15% rimborso per forfettario, Iva e Cpa come per legge
Così deciso in Milano, nella Camera di ConIGlio del 28 maggio 2025
Il Presidente rel est
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 29/11/2024 da nata a [...] il [...] Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 5 20100 MILANO ITALIA con l'avv. MANGONE SARA
RICORRENTE nei confronti di
nato a [...] il [...] Controparte_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]10 20161 MILANO ITALIA
CONVENUTO CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 22.12.2024
OGGETTO:
REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE via principale
1) disporre l'affido congiunto della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1 presso la madre;
2) disporre che il padre potrà tenere con sé la minore ogni week end dal sabato pomeriggio o sera, in base alla turnazione lavorativa, sino alla domenica sera;
durante le vacanze estive trascorrerà Per_1 due settimane con il padre. Per le festività natalizie trascorrerà ad anni alterni il giorno di Natale e di Santo Stefano con Per_1 ciascun genitore, parimenti anche per le festività pasquali trascorrerà ad anni alterni Pasqua e Per_1 il Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore.
3) disporre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere la somma mensile di € 350,00 Controparte_1
a favore della IG.ra , a titolo di concorso al mantenimento della IG . da versarsi Parte_1 Per_1 in via anticipata entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda, stabilendo altresì
l'adeguamento automatico dell'assegno secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dalle Linee Guida vigenti presso il Tribunale di Milano;
4) disporre che l'assegno unico universale sia percepito interamente dalla IG.ra . Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA
- ordinare la produzione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del ricorrente e dei documenti di cui all'art. 473 bis 12, comma ter c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal Parte_1 Controparte_1
2008 al 2017 e dalla loro unione é nata il [...] Per_1
Con ricorso iscritto a ruolo in data 29/11/2024 ha chiesto al Tribunale di Parte_1 regolamentare l'esercizio delle responsabilità genitoriale relativamente alla minore chiedendo Per_1
l'affido condiviso della stessa ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale ai fini della residenza anagrafica presso la madre e la regolamentazione delle modalità di visita tra il padre e la minore, nonché la determinazione in euro 350 mensili dell'assegno che il convenuto deve ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di contributo al mantenimento di oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie come disciplinate dalle linee guida del Tribunale di Milano
a cui il ricorso e il decreto sono stati ritualmente notificati non si è Controparte_2 costituito in giudizio
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 20 maggio 2025, dichiarata la contumacia del convenuto la IGnora è stata sentita dal giudice delegato e in tale sede ha dichiarato: “ ho informato il IG Pt_1
di questo procedimento ma lui mi ha detto di fare quello che ritengo. Lo vedo una vota al CP_1 mese quando mi porta il mantenimento di perché voglio evitare che lui dia i soldi in mano alla Per_1 BI cosa che continua a fare. Mi sta versano 300 euro al mese. Adesso sta pagando anche le spese straordinarie ma in passato non avveniva. L'accordo sarebbe che lui veda tutti i fine Per_1 settimana, ma in pratica se lui fa il primo turno al lavoro la viene a prendere alle 14.30 del sabato, ma nella maggior parte dei casi mi dice che dovendo lavorare anche lui la domenica la viene a prendere nel pomeriggio della domenica. Faccio presente che mentre io ho un lavoro su turni – part time verticale ( sabato domenica e lunedì), lui ha un contratto full time con con turni fissi. CP_3
Le firme sono sempre un problema : di fatto poi seppure a fatica viene e firmare. Penso che guadagni circa 1.800 perché lui fa il gastronomo all' lavoro che anche io facevo in precedenza e CP_3 quindi so quale è la retribuzione. Abbiamo avuto una lunga relazione.”
In tale udienza il Giudice Delegato ha assunto i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: 1) dispone l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente, Per_1 anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
2) dispone che il padre potrà tenere con sé la minore ogni week end dal sabato pomeriggio o sera, in base alla turnazione lavorativa, sino alla domenica sera;
durante le vacanze estive trascorrerà Per_1 due settimane con il padre. Per le festività natalizie trascorrerà ad anni alterni il giorno di Per_1
Natale e di Santo Stefano con ciascun genitore, parimenti anche per le festività pasquali Per_1 trascorrerà ad anni alterni Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore. i genitori potranno assumere migliori e diversi accordi nell'interesse della minore e nel rispetto dei suoi desideri
3) disporre che il IG. versi alla IG.ra , in via anticipata ed entro il 5 Controparte_1 Parte_1 di ogni mese, la somma mensile di € 350,00 importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dal novembre 2025 ( base di calcolo novembre 2024) oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dalle Linee Guida del Tribunale di Milano;
4) dispone che l'assegno unico universale sia percepito interamente dalla IG.ra . Parte_1
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgimento di ulteriore attività istruttoria, ha invitato la parte ricorrente e ha ordinato la discussione orale della causa.
Precisate dalla ricorrente le conclusioni trascritte in epigrafe , la causa è stata rimessa al Collegio per la decisone e decisa nella camera di conIGlio del 28 maggio 2025
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole e varie
Ritiene il Collegio che nella presente sede debbano essere confermati i provvedimenti già assunti dal
Giudice delegato sia per quanto attiene il profilo relativo alla responsabilità genitoriale e alle modalità di frequentazione tra padre e IG sia per quanto attiene alla misura del contributo da porsi a carico del IGnor per il mantenimento di . CP_1 Per_1
Con riferimento alla responsabilità genitoriale deve pertanto essere disposto l'affido condiviso di ad entrambi i genitori non essendovi elementi per derogare al regime ordinario Per_1 dell'affidamento condiviso darà pertanto affidata ad entrambi i genitori e sarà per altro collocata anche ai fini della Per_1 residenza anagrafica presso la madre, poi essere confermati i provvedimenti già assunti in via temporanea per quanto attiene le Pt_2 modalità di frequentazione tra padre e IG dal momento che, nel contesto dato, gli stessi rappresentano la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Pertanto Il IG. potrà tenere con sé la minore ogni week end dal sabato pomeriggio o sera, in CP_1 base alla turnazione lavorativa, sino alla domenica sera;
durante le vacanze estive trascorrerà
Per_1 due settimane con il padre periodo che dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno . Per le festività natalizie trascorrerà ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore
Per_1 il giorno di Natale o di Santo Stefano;
parimenti anche per le festività pasquali trascorrerà ad
Per_1 anni alterni Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con l'uno o con l'altro genitore. I genitori potranno assumere migliori e diversi accordi nell'interesse della minore e nel rispetto dei suoi desideri. L'audizione di risulta del tutto superflua non essendo stati evidenziati profili di criticità nella
Per_1 relazione con i genitori che, peraltro, risultano in grado di accordarsi nel suo preminente interesse.
Quanto misura del contributo per il mantenimento di tenuto conto della capacità reddituale di Per_1 entrambi i genitori, del età di , dei tempi di permanenza della stessa presso ciascuno dei genitori Per_1 deve essere determinato in euro 350 mensili-importo rivalutabile annualmente secondo indici Istat dal novembre 2025 ( base di calcolo novembre 2024)-l'assegno che il IGnor deve ritenersi CP_1 obbligato a corrispondere alla IGnora importo fa rimettersi in via anticipata ed entro il 5 di Pt_1 ogni mese con decorrenza dalla data della domanda oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle linee guida del Tribunale di Milano del 14 novembre 2017 da intendersi qui integralmente ritrascritte.
Detto importo risulta congruo ed adeguato in considerazione delle capacità reddituali e patrimoniali delle parti osservandosi che le stesse sono entrambe dipendenti di : la ricorrente, prevalente CP_3 collocataria della minore, dispone reddito mensile calcolato su 12 mensilità di euro 1.594,33 (la CU
2024 relativa ai redditi 2023 reca un imponibile di euro 21.977 con la ritenuta Irpef di euro 2550 addizionale regionale di euro 295= 1 9132:12= 1.594,33) vive insieme anche all'altro suo figlio nato da una precedente relazione in una casa condotto in locazione per cui corrisponde un canone CP_4 mensile di circa euro 276 comprese per le spese condominiali e a acceso un finanziamento con rata mensile di euro 80 per le eIGenze della famiglia;
il IGnor che svolge il ruolo di gastronomo CP_1 presso percepisce una retribuzione mensile di circa 1.800 euro. CP_3
L'assegno unico deve essere riconosciuto e percepito in via integrale dalla IGnora Parte_1 presso la quale la minore è prevalentemente collocata
Sulle spese di lite.
Atteso l'esito del giudizio, considerato che il convenuto ha con il proprio comportamento ha reso necessario il procedimento, lo stesso deve essere condannato al pagamento delle spese processuali che in assenza di note specifiche si liquidano in euro 2.905,00 per compensi oltre 15% rimborso per forfettario, Iva e Cpa come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
42470 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, e nella contumacia del convenuto così provvede:
1) dispone l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente, Per_1 anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
2) dispone che il padre potrà tenere con sé la minore ogni week end dal sabato pomeriggio o sera, in base alla turnazione lavorativa, sino alla domenica sera;
durante le vacanze estive trascorrerà Per_1 due settimane con il padre periodo che dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
Per le festività natalizie trascorrerà ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore Per_1 il giorno di Natale o di Santo Stefano;
parimenti anche per le festività pasquali trascorrerà ad Per_1 anni alterni Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con l'uno o con l'altro genitore. I genitori potranno assumere migliori e diversi accordi nell'interesse della minore e nel rispetto dei suoi desideri.
3) disporre che il IG. versi alla IG.ra , in via anticipata ed entro il 5 Controparte_1 Parte_1 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda la somma mensile di € 350,00 importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dal novembre 2025 ( base di calcolo novembre 2024) oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dalle Linee Guida del Tribunale di
Milano del 14 novembre 2017 da intendersi qui integralmente ritrascritte. ;
4) dispone che l'assegno unico universale sia percepito interamente dalla IG.ra . Parte_1 5) Condanna al pagamento in favore di delle spese processuali che Controparte_1 Parte_1 in assenza di note specifiche si liquidano in euro 2.905,00 per compensi oltre 15% rimborso per forfettario, Iva e Cpa come per legge
Così deciso in Milano, nella Camera di ConIGlio del 28 maggio 2025
Il Presidente rel est
Dott. Laura Maria Cosmai