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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/06/2025, n. 3044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3044 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13153/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 13153/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 45, presso lo studio dell'Avv. GUGLIOTTA LIVIA LUCIA, (C.F. ), che la rappresenta e C.F._2 difende. opponente contro (C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 in qualità di procuratore speciale di (c.f. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 dell'amministratore unico e legale rapp.te , c.f. Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'Avv. LECCI PATRIZIA (C.F. P.IVA_3
) ed elettivamente domiciliata in Giuliano di Lecce (LE) alla via C.F._3
Corsica n. 105. opposta CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 28.4.2025 che qui si intende richiamato, il procedimento è stato dunque posto in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3317/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 1.9.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 6153/2023, notificato in data 11.10.2023, con il quale ingiungeva a nella qualità di garante di CP_1 Parte_2 Pt_3
, il pagamento della somma di € 17.204,08 oltre interessi come da ricorso e spese della
[...] procedura.
pagina 1 di 5 Ciò, in virtù del credito derivante dal contratto di prestito personale stipulato in data 29.1.2007 tra e Agos Spa, garantito e ceduto pro soluto, dapprima alla società Parte_3 Parte_2
CRIO SPV II srl, e poi alla società odierna opposta. CP_1
Con atto di citazione, notificato il 20.11.2023, l'opponente eccepiva:
- Insufficienza della documentazione prodotta a legittimare l'esistenza della pretesa creditoria;
- Errata quantificazione del debito residuo preteso, del calcolo degli interessi e delle voci di costo applicate al finanziamento, con violazione del divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c.;
- Nullità del contratto di finanziamento per l'inserimento di interessi usurari, per applicazione dell'ammortamento alla francese;
- Nullità del contratto dovuta all'inserimento di clausole vessatorie, con conseguente violazione del codice del consumo.
Concludeva, chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, statuire come segue:
1. sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività del D.I. opposto stante la insussistenza dei presupposti all'uopo voluti dalla legge;
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE 2. Accertare e dichiarare la nullità e/o improcedibilità del D.I. opposto per difetto procedurale non avendo la CP_4 attivato lo strumento della mediazione;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO 3. Accertare e dichiarare l'erroneità della somma ingiunta per evidente carenza probatoria;
4. accertare e dichiarare che, al prestito personale n. 2238670, concesso dalla e ceduto pro soluto alla Parte_4 CP_5
sia stata applicata la illegittima capitalizzazione degli interessi di mora;
5. dichiarare
[...] integralmente nullo il contratto di finanziamento per violazione delle norme imperative e, per l'effetto, ritenere non dovute le somme pretese a titolo di interessi passivi e di mora, penali e ulteriori voci di spesa non determinate ed illegittimamente capitalizzare e applicate;
6. rideterminare il saldo sostituendo al tasso convenzionale quello legale e/o quello fissato periodicamente in base alla L. n.
108/96 e senza capitalizzazione;
7. ricalcolare le rate del prestito scaduto applicando il tasso di mora solo sulla quota capitale;
8. altresì, ricalcolare i rapporti di dare ed avere derivanti dal conto oggetto di giudizio e ripetizione delle somme che risulteranno a credito dell'opponente;
9. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento del 29.01.2007 per violazione del codice del consumatore per la illegittimità delle clausole vessatorie presenti;
10. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento del 29.01.2007 per indeterminatezza e illegittimità degli interessi applicati per applicazione dell'ammortamento del piano alla francese;
11. Conseguentemente revocare e /o dichiarare nullo, inefficace il D.I. opposto per le motivazioni di cui sopra in quanto illegittimamente emesso ed ottenuto. In via istruttoria si chiede, ove ritenuto, la Nomina di CTU contabile al fine di accertare quanto ampiamente dedotto in narrativa in relazione ai vari profili di nullità profilati.”.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale, circa la legittimazione attiva di quale CP_1 procuratore speciale di ad agire nel presente giudizio, dichiarava di aver prodotto, già Controparte_2 nel fascicolo monitorio, la procura speciale 31.03.2022 per Notar Avv. Notaio in Persona_1
Milano (doc.003 del fascicolo monitorio).
Rilevava che:
- mediante atto del 19.12.2012, come da pubblicazione in G.U. n. 14 del 02.02.2013 (doc.007 fascicolo monitorio) e dichiarazione di cessione del Controparte_6
01.03.2022 (all.4), Agos S.p.A aveva ceduto pro soluto il credito vantato nei confronti di Pt_3
garantito da , pari a complessivi € 17.204,08 (doc.006 fascicolo
[...] Parte_1 monitorio), alla società CRIO SPV II srl;
- in data 31.1.2022 si era perfezionato il contratto di cessione pro soluto dei crediti tra la società CRIO SPV II srl e odierna convenuta, nell'ambito dell'operazione di cessione di Controparte_2
pagina 2 di 5 crediti pecuniari ai sensi della legge n.130 del 30 aprile 1999, come da dichiarazione di cessione
[...]
- CRIO SPV II SRL del 31.01.2022 (all.5) , come da Gazzetta Ufficiale della Controparte_6
Repubblica Italiana Anno 163° - Numero 38, Parte II del 02.04.2022 (doc.008 fascicolo monitorio);
- con raccomandata a/r del 27.7.2022 (doc.009 fascicolo monitorio - avviso di ricevimento - all.6), veniva notificava a l'intervenuta cessione del credito, con contestuale intimazione di Parte_3 pagamento.
Di poi, chiedeva un termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria, in quanto condizione di procedibilità.
Rilevava che il contratto stipulato con Agos Spa fosse stato sottoscritto in data 29.1.2007, con scadenza dell'ultima rata al 20.8.2015 (cfr. doc.005 del fascicolo monitorio) e che, pertanto, la prescrizione decennale del diritto non era ancora maturata.
Rilevava, altresì, di aver sufficientemente provato il credito, depositando in atti:
-il contratto di prestito Agos Spa era completo di tutti gli elementi identificativi del finanziamento, delle condizioni praticate e dell'esatto tasso di interesse corrispettivo annuale ed effettivo, condizioni tutte espressamente accettate per iscritto dai richiedenti, come previsto dall'art. 1341 c.c.;
- l'estratto conto analitico e ricognitivo del rapporto, con l'esatta quantificazione delle rate pagate, di quelle insolute, del capitale insoluto alla decadenza dal beneficio del termine, degli interessi di preammortamento stornati alla decadenza dal beneficio del termine, delle spese e interessi di mora.
Doveva poi considerarsi infondata l'eccezione relativa all'errata quantificazione degli interessi, dal momento che la lettura dell'estratto conto consentiva una ricostruzione analitica dell'importo di cui si richiede ingiunzione di pagamento, “pari a € 17.204,08 come di seguito precisato: - rate pagate (dalla n. 1 alla n. 24), di cui la prima maggiorata dell'imposta di bollo di € 14,62 per un importo complessivo di € 5796,22 ; - rate insolute (dalla n. 25 alla n. 34) per un importo complessivo di € 2409,00; - rate insolute alla BT (dalla n. 35 alla n.102) per un importo complessivo di € 16.381,20; - interessi di preammortamento stornati alla BT (dalla rata n. 35 alla n. 102) € 1847,53; - recupero spese insoluti € 5,16x4= € 20,64 - spesa mensile gestione pratica € 1,30x3=€ 3,90 - spese e.c. € 3,31 - spese d.b.t.€ 20,66 - interessi di mora € 212,90”.
Alcuna ipotesi di anatocismo era poi ravvisabile nel caso de quo dato che i tassi applicati ed indicati in contratto (TAN 4.26%, TAEG 4,34%) erano al di sotto del tasso medio del trimestre di riferimento, come da decreto tassi (all.7).
Contestava poi che il metodo di ammortamento c.d. alla francese determinasse una illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi, come eccepito dall'opponente.
Non poteva, infine, ravvisarsi una nullità del contratto per violazione del Codice del Consumo, dal momento che tutte le clausole erano state sottoscritte dalla opponente, quale garante di , Parte_3 nonché da quest'ultimo, i quali non avevano disconosciuto le firme apposte.
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva: ” Preliminarmente e in rito I -Concedere termine per l'espletamento della mediazione obbligatoria ex D.L.vo n. 28/2010 vertendosi in materia di contratti finanziari;
II- Dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 c.p.c, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Nel merito III-Accertare e dichiarare che , è creditrice nei confronti della sig.ra , Controparte_2 Parte_1 quale obbligata in solido al sig. , della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto;
Parte_3
IV- rigettare le domande ed eccezioni tutte svolte dall' opponente in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto in quanto legittimamente emesso;
In ogni caso V- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre C.P.A. e rimborso forfettario. In via istruttoria ci si oppone sin d'ora alla invocata CTU volta evidentemente a sopperire alla carenza di
pagina 3 di 5 prova delle deduzioni avverse e come tale inammissibile, con ampia riserva di formulare le proprie richieste istruttorie in un concedendo termine”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. veniva confermata l'udienza del 22.4.2024 indicata nell'atto di citazione, venivano dunque assegnati termini per le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Di poi, all'esito dell'udienza del 22.4.2024, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, fissata per il 7.10.2024 l'udienza successiva ed assegnato all'opposta termine per l'avvio della mediazione.
Successivamente, parte opposta depositava il verbale negativo di mediazione datato 26.6.2024.
Infine, con ordinanza relativa all'udienza del 7.10.2024, si rinviava all'udienza del 21.4.2025 ex art. 281 quinquies c.p.c. (poi rinviata d'ufficio al 28.4.2025).
Nella memoria di precisazione delle conclusioni, l'opponente eccepiva che il fideiussore non era tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale, nonché la violazione dell'art. 1957 c.c., non avendo il creditore attivato tempestivamente gli strumenti di recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale.
Di poi, la società opposta eccepiva la tardività dell'eccezione relativa alla violazione dell'art. 1957 c.c., formulata dall'opponente per la prima volta solo in sede di precisazione delle conclusioni .
Infine, all'esito dell'udienza del 28.4.2025, la causa veniva posta in decisione.
****************
Tanto esposto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato per le ragioni che seguono.
- In via preliminare, va valutato il profilo di legittimazione ad agire e della conseguente titolarità del credito in capo alla società opposta e, per essa, della in qualità di Controparte_2 CP_1 procuratore speciale.
Or, come statuito dalla Corte di Cassazione, da ultimo, nella pronuncia n. 10786/2024: “in ragione della rilevabilità d'ufficio dei vizi inficianti la legittimazione delle parti è onere della cessionaria dare prova della propria legittimazione attiva nel corso del giudizio, tale prova deve essere data non solo allegando la Gazzetta Ufficiale recante l'avviso dell'avvenuta cessione, da parte della banca alla cessionaria di alcuni suoi crediti, ai sensi degli artt. 1 e 4 l. 30 aprile 1999, n. 130 e 58 TUB, ma anche provando che tra i crediti oggetto della comunicata cessione fossero compresi anche i crediti ingiunti in pagamento”.
La società opposta sostiene di essere divenuta titolare del credito, relativo al contratto di finanziamento stipulato da e garantito dall'opponente a seguito di Parte_3 Parte_2 cessione di crediti in blocco e pro soluto, sottoscritta con CRIO SPV II SRL il 31.1.2022, come da pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Anno 163° - Numero 38, Parte II del
02.04.2022 (doc.008 fascicolo monitorio).
Ha poi dichiarato che, in precedenza, CRIO SPV II SRL aveva ottenuto il credito dal creditore originario Agos S.p.A., in forza di contratto di cessione del 19.12.2012, come da pubblicazione in G.U.
n. 14 del 02.02.2013 (doc.007 fascicolo monitorio).
Orbene, secondo costante giurisprudenza, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016).
Tale onere risulta assolto dalla produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo se quest'ultimo contiene l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco e se gli elementi pagina 4 di 5 comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentono l'individuazione, senza incertezze, dei crediti oggetto di cessione (cfr. Cassazione n. 21821/2023).
Deve rilevarsi che in atti sono stati depositate le Gazzette Ufficiali contenenti gli avvisi relativi alle due cessioni, ma che dalla lettura degli stessi non è possibile individuare con certezza i crediti ceduti, né l'opposta ha prodotto una lista dei crediti ceduti.
Si rammenta, inoltre, che, “non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il cui unico effetto sarà quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non quello di fornire la prova dell'avvenuta cessione, funzione di certo possibile ma che potrà concretizzarsi nel solo caso in cui l'avviso contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione stessa “(Cass. n. 3405/2024).
Quanto alle due dichiarazioni prodotte, relative all'inclusione del credito derivante dal decreto ingiuntivo nelle predette cessioni, esse risultano sottoscritte dalla società in nome Controparte_6
e per conto della Società CRIO SPV II S.r.l., tuttavia, tali documenti non possono essere considerati una valida prova, dal momento che sono sottoscritti da società diversa dalla cedente, né è in atti una valida procura rilasciata alla stessa.
Pertanto, il mancato assolvimento dell'onere probatorio su di essa specificatamente gravante, circa l'inclusione dello specifico credito oggetto del procedimento in esame nel “blocco” dei rapporti ceduti, priva il cessionario del credito della qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso della banca, nonché della legittimazione attiva, con la conseguente sua estraneità al giudizio ed inammissibilità della domanda.
Conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
La pronuncia sulle spese segue la soccombenza, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 3317/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 1.9.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 6153/2023, notificato in data 11.10.2023;
- Condanna parte opposta alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di parte opponente, che liquida rispettivamente in € 1.270,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 10 giugno 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 13153/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 45, presso lo studio dell'Avv. GUGLIOTTA LIVIA LUCIA, (C.F. ), che la rappresenta e C.F._2 difende. opponente contro (C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 in qualità di procuratore speciale di (c.f. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 dell'amministratore unico e legale rapp.te , c.f. Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'Avv. LECCI PATRIZIA (C.F. P.IVA_3
) ed elettivamente domiciliata in Giuliano di Lecce (LE) alla via C.F._3
Corsica n. 105. opposta CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 28.4.2025 che qui si intende richiamato, il procedimento è stato dunque posto in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3317/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 1.9.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 6153/2023, notificato in data 11.10.2023, con il quale ingiungeva a nella qualità di garante di CP_1 Parte_2 Pt_3
, il pagamento della somma di € 17.204,08 oltre interessi come da ricorso e spese della
[...] procedura.
pagina 1 di 5 Ciò, in virtù del credito derivante dal contratto di prestito personale stipulato in data 29.1.2007 tra e Agos Spa, garantito e ceduto pro soluto, dapprima alla società Parte_3 Parte_2
CRIO SPV II srl, e poi alla società odierna opposta. CP_1
Con atto di citazione, notificato il 20.11.2023, l'opponente eccepiva:
- Insufficienza della documentazione prodotta a legittimare l'esistenza della pretesa creditoria;
- Errata quantificazione del debito residuo preteso, del calcolo degli interessi e delle voci di costo applicate al finanziamento, con violazione del divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c.;
- Nullità del contratto di finanziamento per l'inserimento di interessi usurari, per applicazione dell'ammortamento alla francese;
- Nullità del contratto dovuta all'inserimento di clausole vessatorie, con conseguente violazione del codice del consumo.
Concludeva, chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, statuire come segue:
1. sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività del D.I. opposto stante la insussistenza dei presupposti all'uopo voluti dalla legge;
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE 2. Accertare e dichiarare la nullità e/o improcedibilità del D.I. opposto per difetto procedurale non avendo la CP_4 attivato lo strumento della mediazione;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO 3. Accertare e dichiarare l'erroneità della somma ingiunta per evidente carenza probatoria;
4. accertare e dichiarare che, al prestito personale n. 2238670, concesso dalla e ceduto pro soluto alla Parte_4 CP_5
sia stata applicata la illegittima capitalizzazione degli interessi di mora;
5. dichiarare
[...] integralmente nullo il contratto di finanziamento per violazione delle norme imperative e, per l'effetto, ritenere non dovute le somme pretese a titolo di interessi passivi e di mora, penali e ulteriori voci di spesa non determinate ed illegittimamente capitalizzare e applicate;
6. rideterminare il saldo sostituendo al tasso convenzionale quello legale e/o quello fissato periodicamente in base alla L. n.
108/96 e senza capitalizzazione;
7. ricalcolare le rate del prestito scaduto applicando il tasso di mora solo sulla quota capitale;
8. altresì, ricalcolare i rapporti di dare ed avere derivanti dal conto oggetto di giudizio e ripetizione delle somme che risulteranno a credito dell'opponente;
9. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento del 29.01.2007 per violazione del codice del consumatore per la illegittimità delle clausole vessatorie presenti;
10. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento del 29.01.2007 per indeterminatezza e illegittimità degli interessi applicati per applicazione dell'ammortamento del piano alla francese;
11. Conseguentemente revocare e /o dichiarare nullo, inefficace il D.I. opposto per le motivazioni di cui sopra in quanto illegittimamente emesso ed ottenuto. In via istruttoria si chiede, ove ritenuto, la Nomina di CTU contabile al fine di accertare quanto ampiamente dedotto in narrativa in relazione ai vari profili di nullità profilati.”.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale, circa la legittimazione attiva di quale CP_1 procuratore speciale di ad agire nel presente giudizio, dichiarava di aver prodotto, già Controparte_2 nel fascicolo monitorio, la procura speciale 31.03.2022 per Notar Avv. Notaio in Persona_1
Milano (doc.003 del fascicolo monitorio).
Rilevava che:
- mediante atto del 19.12.2012, come da pubblicazione in G.U. n. 14 del 02.02.2013 (doc.007 fascicolo monitorio) e dichiarazione di cessione del Controparte_6
01.03.2022 (all.4), Agos S.p.A aveva ceduto pro soluto il credito vantato nei confronti di Pt_3
garantito da , pari a complessivi € 17.204,08 (doc.006 fascicolo
[...] Parte_1 monitorio), alla società CRIO SPV II srl;
- in data 31.1.2022 si era perfezionato il contratto di cessione pro soluto dei crediti tra la società CRIO SPV II srl e odierna convenuta, nell'ambito dell'operazione di cessione di Controparte_2
pagina 2 di 5 crediti pecuniari ai sensi della legge n.130 del 30 aprile 1999, come da dichiarazione di cessione
[...]
- CRIO SPV II SRL del 31.01.2022 (all.5) , come da Gazzetta Ufficiale della Controparte_6
Repubblica Italiana Anno 163° - Numero 38, Parte II del 02.04.2022 (doc.008 fascicolo monitorio);
- con raccomandata a/r del 27.7.2022 (doc.009 fascicolo monitorio - avviso di ricevimento - all.6), veniva notificava a l'intervenuta cessione del credito, con contestuale intimazione di Parte_3 pagamento.
Di poi, chiedeva un termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria, in quanto condizione di procedibilità.
Rilevava che il contratto stipulato con Agos Spa fosse stato sottoscritto in data 29.1.2007, con scadenza dell'ultima rata al 20.8.2015 (cfr. doc.005 del fascicolo monitorio) e che, pertanto, la prescrizione decennale del diritto non era ancora maturata.
Rilevava, altresì, di aver sufficientemente provato il credito, depositando in atti:
-il contratto di prestito Agos Spa era completo di tutti gli elementi identificativi del finanziamento, delle condizioni praticate e dell'esatto tasso di interesse corrispettivo annuale ed effettivo, condizioni tutte espressamente accettate per iscritto dai richiedenti, come previsto dall'art. 1341 c.c.;
- l'estratto conto analitico e ricognitivo del rapporto, con l'esatta quantificazione delle rate pagate, di quelle insolute, del capitale insoluto alla decadenza dal beneficio del termine, degli interessi di preammortamento stornati alla decadenza dal beneficio del termine, delle spese e interessi di mora.
Doveva poi considerarsi infondata l'eccezione relativa all'errata quantificazione degli interessi, dal momento che la lettura dell'estratto conto consentiva una ricostruzione analitica dell'importo di cui si richiede ingiunzione di pagamento, “pari a € 17.204,08 come di seguito precisato: - rate pagate (dalla n. 1 alla n. 24), di cui la prima maggiorata dell'imposta di bollo di € 14,62 per un importo complessivo di € 5796,22 ; - rate insolute (dalla n. 25 alla n. 34) per un importo complessivo di € 2409,00; - rate insolute alla BT (dalla n. 35 alla n.102) per un importo complessivo di € 16.381,20; - interessi di preammortamento stornati alla BT (dalla rata n. 35 alla n. 102) € 1847,53; - recupero spese insoluti € 5,16x4= € 20,64 - spesa mensile gestione pratica € 1,30x3=€ 3,90 - spese e.c. € 3,31 - spese d.b.t.€ 20,66 - interessi di mora € 212,90”.
Alcuna ipotesi di anatocismo era poi ravvisabile nel caso de quo dato che i tassi applicati ed indicati in contratto (TAN 4.26%, TAEG 4,34%) erano al di sotto del tasso medio del trimestre di riferimento, come da decreto tassi (all.7).
Contestava poi che il metodo di ammortamento c.d. alla francese determinasse una illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi, come eccepito dall'opponente.
Non poteva, infine, ravvisarsi una nullità del contratto per violazione del Codice del Consumo, dal momento che tutte le clausole erano state sottoscritte dalla opponente, quale garante di , Parte_3 nonché da quest'ultimo, i quali non avevano disconosciuto le firme apposte.
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva: ” Preliminarmente e in rito I -Concedere termine per l'espletamento della mediazione obbligatoria ex D.L.vo n. 28/2010 vertendosi in materia di contratti finanziari;
II- Dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 c.p.c, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Nel merito III-Accertare e dichiarare che , è creditrice nei confronti della sig.ra , Controparte_2 Parte_1 quale obbligata in solido al sig. , della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto;
Parte_3
IV- rigettare le domande ed eccezioni tutte svolte dall' opponente in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto in quanto legittimamente emesso;
In ogni caso V- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre C.P.A. e rimborso forfettario. In via istruttoria ci si oppone sin d'ora alla invocata CTU volta evidentemente a sopperire alla carenza di
pagina 3 di 5 prova delle deduzioni avverse e come tale inammissibile, con ampia riserva di formulare le proprie richieste istruttorie in un concedendo termine”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. veniva confermata l'udienza del 22.4.2024 indicata nell'atto di citazione, venivano dunque assegnati termini per le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Di poi, all'esito dell'udienza del 22.4.2024, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, fissata per il 7.10.2024 l'udienza successiva ed assegnato all'opposta termine per l'avvio della mediazione.
Successivamente, parte opposta depositava il verbale negativo di mediazione datato 26.6.2024.
Infine, con ordinanza relativa all'udienza del 7.10.2024, si rinviava all'udienza del 21.4.2025 ex art. 281 quinquies c.p.c. (poi rinviata d'ufficio al 28.4.2025).
Nella memoria di precisazione delle conclusioni, l'opponente eccepiva che il fideiussore non era tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale, nonché la violazione dell'art. 1957 c.c., non avendo il creditore attivato tempestivamente gli strumenti di recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale.
Di poi, la società opposta eccepiva la tardività dell'eccezione relativa alla violazione dell'art. 1957 c.c., formulata dall'opponente per la prima volta solo in sede di precisazione delle conclusioni .
Infine, all'esito dell'udienza del 28.4.2025, la causa veniva posta in decisione.
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Tanto esposto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato per le ragioni che seguono.
- In via preliminare, va valutato il profilo di legittimazione ad agire e della conseguente titolarità del credito in capo alla società opposta e, per essa, della in qualità di Controparte_2 CP_1 procuratore speciale.
Or, come statuito dalla Corte di Cassazione, da ultimo, nella pronuncia n. 10786/2024: “in ragione della rilevabilità d'ufficio dei vizi inficianti la legittimazione delle parti è onere della cessionaria dare prova della propria legittimazione attiva nel corso del giudizio, tale prova deve essere data non solo allegando la Gazzetta Ufficiale recante l'avviso dell'avvenuta cessione, da parte della banca alla cessionaria di alcuni suoi crediti, ai sensi degli artt. 1 e 4 l. 30 aprile 1999, n. 130 e 58 TUB, ma anche provando che tra i crediti oggetto della comunicata cessione fossero compresi anche i crediti ingiunti in pagamento”.
La società opposta sostiene di essere divenuta titolare del credito, relativo al contratto di finanziamento stipulato da e garantito dall'opponente a seguito di Parte_3 Parte_2 cessione di crediti in blocco e pro soluto, sottoscritta con CRIO SPV II SRL il 31.1.2022, come da pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Anno 163° - Numero 38, Parte II del
02.04.2022 (doc.008 fascicolo monitorio).
Ha poi dichiarato che, in precedenza, CRIO SPV II SRL aveva ottenuto il credito dal creditore originario Agos S.p.A., in forza di contratto di cessione del 19.12.2012, come da pubblicazione in G.U.
n. 14 del 02.02.2013 (doc.007 fascicolo monitorio).
Orbene, secondo costante giurisprudenza, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016).
Tale onere risulta assolto dalla produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo se quest'ultimo contiene l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco e se gli elementi pagina 4 di 5 comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentono l'individuazione, senza incertezze, dei crediti oggetto di cessione (cfr. Cassazione n. 21821/2023).
Deve rilevarsi che in atti sono stati depositate le Gazzette Ufficiali contenenti gli avvisi relativi alle due cessioni, ma che dalla lettura degli stessi non è possibile individuare con certezza i crediti ceduti, né l'opposta ha prodotto una lista dei crediti ceduti.
Si rammenta, inoltre, che, “non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il cui unico effetto sarà quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non quello di fornire la prova dell'avvenuta cessione, funzione di certo possibile ma che potrà concretizzarsi nel solo caso in cui l'avviso contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione stessa “(Cass. n. 3405/2024).
Quanto alle due dichiarazioni prodotte, relative all'inclusione del credito derivante dal decreto ingiuntivo nelle predette cessioni, esse risultano sottoscritte dalla società in nome Controparte_6
e per conto della Società CRIO SPV II S.r.l., tuttavia, tali documenti non possono essere considerati una valida prova, dal momento che sono sottoscritti da società diversa dalla cedente, né è in atti una valida procura rilasciata alla stessa.
Pertanto, il mancato assolvimento dell'onere probatorio su di essa specificatamente gravante, circa l'inclusione dello specifico credito oggetto del procedimento in esame nel “blocco” dei rapporti ceduti, priva il cessionario del credito della qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso della banca, nonché della legittimazione attiva, con la conseguente sua estraneità al giudizio ed inammissibilità della domanda.
Conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
La pronuncia sulle spese segue la soccombenza, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 3317/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 1.9.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 6153/2023, notificato in data 11.10.2023;
- Condanna parte opposta alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di parte opponente, che liquida rispettivamente in € 1.270,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 10 giugno 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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