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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 15/12/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2096/2022 (cui è riunito R.G. N. 2111/2022)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela LUCIANI, ha emesso la seguente definitiva
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2096 dell'anno 2022 (cui è riunita quella iscritta sotto il numero d'ordine 2111 dell'anno 2022)
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
, (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F./P.IVA ), Parte_7 P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Ilaria D'Alessandro opponenti
E
, in persona del suo Controparte_1 liquidatore e legale rappresentante p.t. (P.IVA: ), rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. Modestino De Martinis opposta
Fatto e Diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , e hanno proposto Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 534/2022 del Tribunale di Campobasso, a mezzo del quale è strato ingiunto a loro e alla di pagare, in Parte_7 solido, in favore di la somma di € 453.333,87, Controparte_1 oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale saldo debitore relativo al contratto di finanziamento n. 5614 per notar del 23.12.2010 Persona_1 repertorio n. 3357 e racc. 2314.
Gli opponenti hanno eccepito:
1. l'improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010;
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2. la nullità integrale ovvero parziale, ex art. 1419 c.c., della fideiussione specifica da loro sottoscritta in data 23.12.2010, atteso che il contratto contiene espressamente la clausola di “reviviscenza” (art. 1), quella di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (art. 4), nonché quella di sopravvivenza della fideiussione nell'ipotesi in cui l'obbligazione principale venga dichiarata invalida (art. 7), ossia le clausole dello schema ABI il cui contenuto si pone in violazione della L. 287/1990, sulla base del provvedimento della Banca D'Italia n. 55/2005.
Sul punto hanno precisato che l'obbligazione fideiussoria si sarebbe estinta, in quanto, stante la nullità della clausola di cui all'art. 4, opererebbe il disposto dell'art. 1957 c.c. (per cui il fideiussore rimane obbligato pur dopo la scadenza dell'obbligazione principale, solo a condizione che “il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”) e nella fattispecie in esame la non Controparte_1 avrebbe agito in tal senso.
Hanno altresì sostenuto che, sebbene il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia faccia riferimento alle c.d. fideiussioni omnibus, la nullità di cui trattasi dovrebbe colpire qualsiasi tipo di fideiussione che riproduca il modello ABI, sia pure con il diverso titolo di fideiussione specifica (come quella in contestazione).
Hanno dunque chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 534/2022, previa dichiarazione (in via principale) della nullità totale della fideiussione posta a fondamento della pretesa creditoria, oppure (in subordine) della nullità parziale della stessa, limitatamente alle clausole previste dagli artt. 1, 4 e 7, in entrambi i casi con dichiarazione di liberazione dei fideiussori dal vincolo di garanzia.
La causa è stata iscritta a ruolo con il n. 2096 dell'anno 2022.
Si è costituita in giudizio l'opposta Controparte_1 specificamente contestando tutte le censure ex adverso formulate e chiedendo: in via preliminare di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disporre l'avvio della mediazione obbligatoria nel termine di legge;
nel merito, di rigettare l'opposizione e confermare il d.i. opposto.
Con distinto atto di citazione regolarmente notificato anche il coobbligato solidale ha proposto opposizione avverso il medesimo decreto Parte_7 ingiuntivo, chiedendone la revoca (o in subordine la rideterminazione del dovuto), ed eccependo:
1. l'improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010;
2. la nullità del contratto di finanziamento, per indeterminatezza del tasso di interesse, del costo dell'operazione e della metodologia di calcolo delle rate di rimborso;
3. l'usurarietà degli interessi pattuiti, in quanto essi, sommati alle commissioni, alle remunerazioni a qualsiasi titolo, alle spese connesse e considerati gli interessi di mora, risulterebbero superiori al limite di legge (tasso soglia);
4. che il piano di ammortamento “alla francese” previsto nel contratto di finanziamento avrebbe determinato effetti anatocistici;
5. che a seguito della risoluzione del contratto sarebbero stati applicati sia gli interessi di mora per € 13.457,78, sia la penale ex art. 21 del contratto per € 22.003,35, con ulteriori interessi di mora pari ad € 861,21, e ciò sarebbe avvenuto 2
illegittimamente, atteso che la penale e gli interessi di mora hanno la medesima finalità di sanzione per il mancato o ritardato pagamento delle rate.
La causa è stata iscritta a ruolo con il n. 2111 dell'anno 2022.
Si è costituita in giudizio l'opposta Controparte_1 specificamente contestando tutte le censure ex adverso formulate e chiedendo: in via preliminare di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disporre l'avvio della mediazione obbligatoria nel termine di legge;
nel merito, di rigettare l'opposizione e confermare il d.i. opposto.
All'esito della prima udienza dell'8.05.2023 è stata disposta la riunione del giudizio n. R.G. 2096/2022 con il giudizio n. R.G. 2111/2022.
In corso di causa è stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, con esito negativo, ed è stata rigettata la richiesta di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo formulata dall'opposta.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante una C.T.U. contabile.
All'udienza del 26.05.2025 (sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) le parti hanno precisato le conclusioni dinanzi allo scrivente giudice, riportandosi alle richieste ed alle deduzioni già in precedenza formulate.
Con ordinanza del 29.05.2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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I. La nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 l. 287/1990
Devono essere innanzi tutto disattese le censure di nullità del contratto di fideiussione, datato 23.12.2010, – per violazione dell'art. 2 l. 287/1990 – proposte dagli opponenti, per le ragioni che seguono.
A dire degli opponenti il contratto di cui trattasi sarebbe nullo (in tutto o in parte), in quanto in esso sarebbe stato richiamato lo schema ABI, dichiarato illegittimo dalla giurisprudenza in relazione alle clausole n. 2, 6 e 8, il cui contenuto si ritroverebbe nel testo del contratto stesso (cfr. artt. 1, 4 e 7).
La questione trae origine dal provvedimento n. 55 del 2.05.2005, emesso dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità Garante della Concorrenza tra istituti creditizi, relativo al contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI (luglio 2003) e l'art. 2, co. 1 lett. a) L. n. 287/1990.
Mediante il richiamato provvedimento la Banca d'Italia ha espresso parere negativo relativamente alle clausole n. 2, 6 e 8 delle NBU (cioè 1. quella per cui «il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»;
2. quella per cui «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate»;
3. quella per cui «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato»), in quanto – ove applicate in modo uniforme – esse manifesterebbero lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze
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negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Sulla questione sono intervenute di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41994 del 30.12.2021, sancendo il seguente principio di diritto: "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, co. 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti".
Dunque, innanzi tutto la nullità non investe il contratto nella sua interezza, venendo così meno gli effetti della prestata garanzia fideiussoria, ma solo le suddette clausole riproposte negli atti fideiussori.
Sul punto la Corte ha infatti chiaramente affermato che la nullità del contratto di fideiussione nel suo complesso deve essere esclusa, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto "senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità", (cfr. anche Cass., 05/02/2016, n. 2314), secondo quanto prevede anche l'art. 1419 c.c., comma 1, che costituisce a sua volta una applicazione del principio per cui «utile per inutile non vitiatur».
In definitiva, posto che la nullità del contratto nella sua interezza può ricorrere solo nel caso in cui emerga che in mancanza di quelle clausole il contratto non sarebbe stato concluso (art. 1419 c.c.), per pronunciare la nullità dell'intero contratto fideiussorio è necessaria la decisività delle clausole nulle contenute nell'atto medesimo (e coincidenti con quelle suindicate) ai fini della conclusione del contratto per entrambe le parti.
Di tale essenzialità è la parte interessata all'estensione della nullità che deve fornire adeguata dimostrazione.
Sul punto nulla è stato dedotto dagli opponenti.
Si rileva poi che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, che fa riferimento allo schema predisposto dall'ABI nel luglio 2003, costituisce prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle sole fideiussioni stipulate nel medesimo arco temporale interessato dall'istruttoria del provvedimento in questione, ossia tra il 2002 ed il 2005.
Diversamente, tale efficacia probatoria deve negarsi con riguardo a quelle fideiussioni stipulate ben oltre detto periodo e, quindi, anche rispetto al contratto per cui è causa, stipulato nell'anno 2010, rispetto al quale è invece la parte interessata a far dichiarare la nullità delle singole clausole ad essere onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale di cui all'art. 2, L. n. 287 del 1990.
Nelle c.d. cause 'stand alone' (come quella di specie), relative a fideiussioni prestate in epoca successiva al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, e che dunque, come tali, non possono giovarsi del provvedimento ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust, l'attore ha infatti l'onere di dimostrare che all'epoca della
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stipula della fideiussione era esistente un'intesa anticoncorrenziale fra banche per l'applicazione in modo uniforme delle tre clausole dello schema ABI oggetto delle censure della Banca d'Italia nel 2005 per violazione dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 (cfr. ex multis Tribunale di Milano, Sez. spec. Impresa, 14/02/2023, n.1171).
Sul punto si osserva che gli opponenti hanno allegato una serie di contratti di fideiussione omnibus, utilizzati da diversi Istituti bancari negli anni compresi tra il 1999 ed il 2017, dai quali in effetti risulta che le banche hanno continuato ad inserire nei contratti di questo genere le tre clausole di cui trattasi, anche successivamente al 2005.
Ciononostante, non è comunque possibile sostenere la nullità delle clausole di cui agli artt. 1, 4 e 7 del contratto di fideiussione in atti.
La fideiussione che viene in rilievo nel caso di specie è infatti una fideiussione specifica (posto che costituisce una garanzia, fino all'importo massimo di euro 500.000,00, per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione, gravante sulla derivante dal contratto di mutuo ipotecario n. 5614), e non Parte_7 una fideiussione omnibus, come quelle alle quali fa riferimento la Banca d'Italia nel provvedimento n. 55 del 2005.
Occorre rammentare, infatti, che la Banca d'Italia si è pronunciata sullo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel luglio 2003, allegato anche dagli opponenti nel presente giudizio, avente specificamente ad oggetto, come si legge nell'intestazione, la sola “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus)”, e non le altre tipologie di fideiussione.
Atteso che la natura anticoncorrenziale è stata pronunciata dalla Banca d'Italia solo con riferimento alle clausole del modello ABI del contratto di fideiussione “omnibus”, ne deriva l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto. La natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate è stata infatti valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, mentre tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono anche alle fideiussioni ordinarie, pur conformi al modello ABI, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente.
In tal senso si esprime la più recente e maggioritaria giurisprudenza di legittimità, sia di merito che di legittimità.
Si richiama ad esempio la sentenza della Sezione 1 della Suprema Corte, n. 21841 del 02/08/2024, per cui “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (conf. Sez. 1, Ordinanza n. 26847 del 16/10/2024).
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Si richiama, ancora, la sentenza della Sezione 1 della Suprema Corte n. 19401/2024, per cui “La declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema ABI esaminato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione sia qualificabile come omnibus”.
Particolarmente esplicativa sul punto è anche la recentissima ordinanza della Sez. 3 della Suprema Corte n. 657 del 2025, per cui “Il giudizio espresso dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, come chiaramente emerge dalla sua motivazione, nella quale si fa espresso riferimento alla ‹‹sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle Banche rispetto allo schema standard dell'ABI››, uniformità discendente ‹‹da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema ABI››, pone in evidenza che esso abbia riguardato una tipologia di contratto, ossia la fideiussione omnibus, in relazione alla quale lo stesso provvedimento costituisce prova privilegiata dell'illecito antitrust nel giudizio di nullità ex art. 33 legge n. 287/90 (Cass., 22/05/2019, n. 13846), ma non la fideiussione specifica. A tale approdo si perviene, come chiarito di recente da Cass. n. 21841 del 2024, scorrendo il testo del deliberato, in cui in più passaggi la Banca d'Italia si dà cura di tratteggiare le significative difformità che, in punto di ricadute ed utilità economica dello strumento, ricorrono tra i due tipi di fideiussione, «evidenziando la maggiore efficienza economica della “specifica” rispetto alla omnibus ed i minori rischi anticoncorrenziali», ma che, come si legge al punto 78 del provvedimento – ove significativamente si avverte che
‹‹le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità delle singole clausole...›› - «il portato anticoncorrenziale non si rileva dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive…, bensì dal precipitato di tali clausole nello schema “omnibus”, quindi coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri››. In tal modo lasciando chiaramente intendere che l'adozione di tali clausole per una serie indefinita e futura di rapporti abbia effetti anticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa. D'altro canto tale conclusione trova ulteriore conferma nella considerazione sviluppata nel provvedimento di Banca d'Italia al punto 78, in ragione della quale l'illiceità, per come argomentata dalle Sezioni Unite con la nota pronuncia n. 41994/2021, non concerne le clausole in sé, ma il fatto che essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare ‹‹la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante››. In altri termini, ‹‹ciò che giustifica l'espunzione delle clausole "incriminate" dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia. L'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da Banca d'Italia si renda applicabile alle sole fideiussioni omnibus, in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate›”.
Nello stesso senso si esprime anche la Sez. 1 della Suprema Corte, nell'ordinanza n. 1170 del 2025, per cui “il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana,
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quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce”.
Quanto alla giurisprudenza di merito più recente, aderiscono all'orientamento di cui trattasi, da ultimo, tra gli altri, la Corte d'Appello di Venezia (cfr. sentenza n. 519 del 13 marzo 2025) e la Corte d'Appello di Torino (cfr. sentenza n. 672 del 15 luglio 2025).
II. La nullità del contratto di finanziamento, per indeterminatezza del tasso di interesse, del costo dell'operazione e della metodologia di calcolo delle rate di rimborso
Quanto alla censura di nullità del contratto di mutuo ipotecario n. 5614 rep. n. 3357, rac. n. 2314, stipulato in data 23.12.2010 tra la Controparte_1
e la per indeterminatezza delle pattuizioni relative
[...] Parte_7 al tasso di interesse, al costo dell'operazione e alla metodologia di calcolo delle rate di rimborso, si osserva quanto segue.
Si riepilogano schematicamente le condizioni contrattuali, così come sintetizzate anche dal CTU nella sua relazione:
Quanto al tasso di interesse, si osserva che all'art. 7 del contratto è previsto che la determinazione dello stesso sulle singole rate di ammortamento è soggetta ad un
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criterio automatico d'indicizzazione collegato all'andamento ed alla misura dell'indice Euribor 1 mese/365, rilevato dal quotidiano “Il Sole 24 ore” il primo giorno del mese antecedente a quello di stipula del contratto, maggiorato di uno spread di 3.00 punti percentuali.
E' altresì previsto la determinazione dell'interesse sarà aggiornata con riferimento al predetto tasso Euribor 1 mese/365 vigente il giorno iniziale di ogni scadenza contrattuale, e che in caso di variazioni dell'indice in parola superiori allo 0.25% annuo, le rate saranno maggiorate o ridotte tenendo conto della variazione determinatasi a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui essa si è verificata (art. 9: clausola di indicizzazione automatica del tasso d'interesse).
Gli interessi di mora per ritardato pagamento delle rate di ammortamento si convengono invece nella misura del 4,00% annuo in più del tasso contrattualmente applicato vigente alle singole inadempienze, salvi i limiti i cui alla Legge 108/96 (art. 14).
Il tasso di interesse risulta dunque, a parere di chi scrive, sufficientemente determinato e/o determinabile.
Sul punto basti richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte (di recente ribadito nell'ordinanza n. 13556 del 15 maggio 2024), per cui l'avvenuta indicazione di tutti i dati necessari per elaborare il calcolo del tasso degli interessi, inteso come tasso annuo nominale (TAN), ivi compreso, in caso di tasso variabile, l'indice di riferimento, è sufficiente ai fini della determinabilità del tasso di interesse.
L'obbligo della forma scritta sancito per la validità della relativa pattuizione non postula infatti necessariamente che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso d'interesse pattuito, ma può essere soddisfatto anche per relationem, richiedendosi, in questo caso, che le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale. Tale principio va esteso anche alla previsione di cui all'art. 117 TUB.
Si veda sul punto anche la recente pronuncia della Sez. 1 n. 16456 del 13/06/2024, per cui “in tema di contratti bancari, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso;
analoga regola vale con riguardo all'obbligo di indicare il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 4, TUB”.
Né l'asserita (sebbene insussistente) indeterminatezza del tasso di interesse, nonché del costo dell'operazione e della metodologia di calcolo delle rate di rimborso, potrebbe in astratto derivare dalla costruzione del piano di ammortamento in base al regime della capitalizzazione composta.
Deve infatti escludersi che il piano di ammortamento c.d. “alla francese” comporti una invalidità del contratto in punto di indeterminatezza, posto che gli opponenti sono stati posti nelle condizioni di conoscere il regolamento contrattuale (in altri termini, le condizioni economiche del contratto) nella loro interezza, come chiaramente individuate nel corpo del contratto.
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Sul punto si osserva che l'ammortamento “alla francese” si caratterizza per il fatto di prevedere che il rimborso del capitale mutuato avvenga mediante rate costanti nel tempo, comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga dunque a pagare rate di importo sempre identico, composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale, e non viceversa.
Ciò posto, deve rilevarsi che la legittimità del sistema di ammortamento qui in discussione ha trovato piena conferma con la recente pronuncia delle SS.UU. n 15130 del 29 maggio 2024.
In motivazione la Corte ha significativamente chiarito che l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole, che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023).
Di conseguenza, una doglianza che faccia leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
Premesso che il maggior carico di interessi del prestito non dipende, di norma, da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto, la Corte ha altresì affermato che in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere esplicitato nel contratto, né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG).
Ha quindi concluso che “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”.
Anche in merito al profilo dell'eventuale incidenza di tale mancanza sulla trasparenza delle condizioni contrattuali (con conseguente nullità parziale della relativa clausola per violazione dell'art. 117 comma 4 T.U.B.) la Corte ha fornito risposta negativa, sostenendo che un piano di rimborso che contenga, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso, con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi (come quello che viene in esame nel caso di specie), è tale da
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soddisfare la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria.
Come precisato nella pronuncia in esame, si deve quindi “escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Tornando al caso di specie, atteso che sia nel corpo del contratto di cui trattasi, sia negli allegati (tutti inequivocabilmente sottoscritti) sono chiaramente indicate le condizioni economiche applicate, e che anche, nello specifico, in relazione al tasso di interesse, come visto (cfr. condizioni contrattuali sopra riepilogate) sono espressamente indicati tutti i dati necessari per elaborare il relativo calcolo, ivi compreso, trattandosi di tasso variabile, l'indice di riferimento (il che appare sufficiente ai fini della determinabilità del tasso di interesse) la censura di nullità per indeterminatezza non può trovare accoglimento.
III. Usurarietà degli interessi pattuiti, in quanto essi, sommati alle commissioni, alle remunerazioni a qualsiasi titolo, alle spese connesse (escluse imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultano superiori al limite di legge (tasso soglia).
E' infondata anche la doglianza di nullità del contratto in esame, in quanto viziato da pattuizioni usurarie.
Sul punto si richiama la CTU in atti, nella quale si è provveduto all'individuazione del tasso (ISC/TAEG) realmente applicato partendo dal piano di ammortamento del finanziamento alla data riferimento del 23/12/2010, presente in atti, che vede il piano individuato alle condizioni stabilite nel contratto, ed adottando la formula del TEG come prevista nelle Istruzioni della Banca d'Italia per la “Cat.
7.Mutui”, considerando nel calcolo gli interessi, le commissioni, le spese, le polizze assicurative e qualsiasi altro onere lucrato a qualsiasi titolo, escluse le imposte e le tasse, secondo la previsione di cui all'art. 644 c.p.c.
Ciò posto, il CTU ha individuato il tasso soglia di riferimento dei mutui nel periodo di stipula del contratto in oggetto, pari al 6,77%, ed ha pertanto escluso la sussistenza di profili di usurarietà delle pattuizioni in esame, atteso che sono risultati al di sotto di tale soglia:
- sia il TAEG contrattuale rielaborato, pari al 3,841% (considerato il piano di ammortamento caratterizzato dall'applicazione del regime dell'interesse composto nella determinazione della rata);
- sia il TAEG rielaborato in ipotesi di estinzione anticipata applicando la penale, pari a 4,89% (con la precisazione che le Istruzioni della Banca d'Italia per l'individuazione del TAEG non prevedono l'inserimento delle penali applicate dalla banca, laddove legate alla decadenza del beneficio del termine, in quanto da ritenersi meramente eventuali).
Non è stato dunque rilevato alcun superamento del tasso soglia in relazione al TAEG contrattuale applicato.
Parimenti, non è stato rilevato alcun superamento del tasso soglia usura in relazione al TAEG sia nell'ipotesi di decadenza del beneficio del termine o risoluzione, con o
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senza penalità, sia considerando l'eventuale maggior esborso per effetto dell'applicazione del regime composto.
Quanto agli interessi di mora, si premette che la disciplina anti-usura trova applicazione anche con riferimento ad essi, così come chiarito dalla recente pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 19597/2020.
Tuttavia, la circostanza che il tasso di mora sia pattuito in termini di maggiorazione percentuale del tasso corrispettivo non equivale di certo ad affermare che tasso corrispettivo e tasso di mora debbano essere cumulati al fine della verifica del rispetto del tasso soglia.
La valutazione relativa al rispetto del tasso soglia deve invece essere effettuata esaminando separatamente le pattuizioni relative a ciascun tipo di interesse.
Nel caso specifico, la pattuizione del tasso di interesse di mora, al momento della conclusione del contratto, risultava sottosoglia, quindi immune da qualsivoglia censura.
Si è sopra visto, infatti, che all'art. 14 del contratto le parti hanno convenuto interessi di mora per ritardato pagamento delle rate di ammortamento nella misura del 4,00% annuo in più del tasso contrattualmente applicato vigente alle singole inadempienze, facendo tuttavia espressamente salvi i limiti i cui alla Legge 108/96: ne deriva che alcuna pattuizione usuraria è contenuta a tal proposito nel contratto in esame.
IV. Gli effetti anatocistici del piano di ammortamento “alla francese”
Risultano infondate le contestazioni sollevate dagli opponenti concernenti l'illegittimità del piano di ammortamento c.d. “alla francese”, in quanto esso comporterebbe una violazione del divieto di anatocismo.
Nel regime di ammortamento alla francese non è infatti ravvisabile alcun fenomeno anatocistico, in quanto il calcolo degli interessi avviene unicamente sul debito residuo, senza che gli interessi precedenti siano capitalizzati. Difatti, ciascuna rata si compone di una componente capitale e di una componente interessi, calcolata unicamente sul capitale ancora dovuto al termine del periodo precedente. La capitalizzazione degli interessi maturati è esclusa anche nell'ipotesi in cui vengano pattuite rate flessibili in funzione del tasso di indicizzazione, atteso che, in ogni periodo, gli interessi dovuti vengono liquidati contestualmente al pagamento della rata, restando esclusa la loro capitalizzazione.
Sul punto anche l'interpretazione della Suprema Corte può dirsi ormai granitica.
Si vedano, tra le più recenti, la pronuncia della Cassazione civile, sez. I, 10/07/2025, n. 18835, per cui “Nel sistema alla francese, il regime di capitalizzazione composta del rimborso non comporta l'effetto anatocistico. La capitalizzazione composta è considerata un modo per calcolare la somma dovuta in base al contratto, e non genera interessi sul periodo precedente o successivo” (conf. Cassazione civile, sez. I, 20/01/2025, n. 1403), nonché quella della sez. I, 17/01/2025, n. 1168, per cui “La formula di ammortamento alla francese rappresenta una legittima pattuizione contrattuale che rispecchia interessi adeguatamente tutelati dall'ordinamento, tra cui la possibilità che gli interessi siano esigibili anche se il capitale su cui essi maturano non è ancora dovuto o pagato in toto, come evidenziato dall' art. 1820 c.c. Quest'ultimo articolo ammette esplicitamente la risoluzione di un contratto di mutuo in caso di mancato pagamento degli interessi,
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dimostrando che la scadenza degli interessi è distinta e indipendente da quella del capitale”.
Nel medesimo solco interpretativo si pone anche la Corte d'appello di Campobasso, (cfr. sentenza n. 124 del 17/04/2023), per cui “l'anatocismo non riguarda la strutturazione del piano di ammortamento alla francese (…); il regime di interessi che caratterizza la predetta operazione in nessun modo produce il calcolo di interessi anatocistici che, invece, vengono determinati di periodo in periodo sempre e soltanto sulla base del capitale residuo, e mai sugli interessi delle rate pregresse”.
V. L'applicazione degli interessi di mora e della penale contrattuale a seguito della risoluzione del contratto
Non sono poi del tutto chiare le ragioni per cui il creditore non avrebbe dovuto e potuto applicare sia gli interessi di mora che la penale contrattuale.
Gli interessi di mora (previsti dall'art. 14 del contratto), trovano infatti la propria giustificazione causale nel ritardato pagamento delle rate di ammortamento, mentre la clausola penale (prevista dall'art. 21 del contratto) trova applicazione in caso di risoluzione ed in ogni altro caso d'inadempimento.
La clausola penale e la convenzione degli interessi moratori perseguono dunque, evidentemente, finalità differenti: infatti, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, la clausola penale ha funzione sanzionatoria e risarcitoria del danno, previamente determinato dalle parti entro il limite della manifesta eccessività; al contrario, la convenzione relativa agli interessi moratori ha natura corrispettiva o remuneratoria per il creditore, nel rispetto del limite inderogabile del
“tasso soglia” previsto dalla legge n. 108 del 1996 (cfr. Cassazione civile, sez. III, 21/02/2023, n. 5379).
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Per tutte le ragioni sinora esposte l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del d.i. opposto n. 534/2022 del Tribunale di Campobasso.
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VI. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, in base allo scaglione corrispondente al valore della controversia, tenuto conto delle caratteristiche e della natura dell'attività prestata, e dunque della complessità della causa, secondo i parametri medi.
Le spese di CTU rimangono definitivamente a carico degli opponenti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in atti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA le opposizioni;
2. CONFERMA il d.i. opposto n. 534/2022 del Tribunale di Campobasso;
3. CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 22.457,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
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4. PONE le spese della CTU, così come già in precedenza liquidate, definitivamente a carico degli opponenti soccombenti.
Così deciso in Campobasso, in data 13 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Luciani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela LUCIANI, ha emesso la seguente definitiva
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2096 dell'anno 2022 (cui è riunita quella iscritta sotto il numero d'ordine 2111 dell'anno 2022)
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
, (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F./P.IVA ), Parte_7 P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Ilaria D'Alessandro opponenti
E
, in persona del suo Controparte_1 liquidatore e legale rappresentante p.t. (P.IVA: ), rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. Modestino De Martinis opposta
Fatto e Diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , e hanno proposto Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 534/2022 del Tribunale di Campobasso, a mezzo del quale è strato ingiunto a loro e alla di pagare, in Parte_7 solido, in favore di la somma di € 453.333,87, Controparte_1 oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale saldo debitore relativo al contratto di finanziamento n. 5614 per notar del 23.12.2010 Persona_1 repertorio n. 3357 e racc. 2314.
Gli opponenti hanno eccepito:
1. l'improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010;
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2. la nullità integrale ovvero parziale, ex art. 1419 c.c., della fideiussione specifica da loro sottoscritta in data 23.12.2010, atteso che il contratto contiene espressamente la clausola di “reviviscenza” (art. 1), quella di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (art. 4), nonché quella di sopravvivenza della fideiussione nell'ipotesi in cui l'obbligazione principale venga dichiarata invalida (art. 7), ossia le clausole dello schema ABI il cui contenuto si pone in violazione della L. 287/1990, sulla base del provvedimento della Banca D'Italia n. 55/2005.
Sul punto hanno precisato che l'obbligazione fideiussoria si sarebbe estinta, in quanto, stante la nullità della clausola di cui all'art. 4, opererebbe il disposto dell'art. 1957 c.c. (per cui il fideiussore rimane obbligato pur dopo la scadenza dell'obbligazione principale, solo a condizione che “il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”) e nella fattispecie in esame la non Controparte_1 avrebbe agito in tal senso.
Hanno altresì sostenuto che, sebbene il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia faccia riferimento alle c.d. fideiussioni omnibus, la nullità di cui trattasi dovrebbe colpire qualsiasi tipo di fideiussione che riproduca il modello ABI, sia pure con il diverso titolo di fideiussione specifica (come quella in contestazione).
Hanno dunque chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 534/2022, previa dichiarazione (in via principale) della nullità totale della fideiussione posta a fondamento della pretesa creditoria, oppure (in subordine) della nullità parziale della stessa, limitatamente alle clausole previste dagli artt. 1, 4 e 7, in entrambi i casi con dichiarazione di liberazione dei fideiussori dal vincolo di garanzia.
La causa è stata iscritta a ruolo con il n. 2096 dell'anno 2022.
Si è costituita in giudizio l'opposta Controparte_1 specificamente contestando tutte le censure ex adverso formulate e chiedendo: in via preliminare di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disporre l'avvio della mediazione obbligatoria nel termine di legge;
nel merito, di rigettare l'opposizione e confermare il d.i. opposto.
Con distinto atto di citazione regolarmente notificato anche il coobbligato solidale ha proposto opposizione avverso il medesimo decreto Parte_7 ingiuntivo, chiedendone la revoca (o in subordine la rideterminazione del dovuto), ed eccependo:
1. l'improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010;
2. la nullità del contratto di finanziamento, per indeterminatezza del tasso di interesse, del costo dell'operazione e della metodologia di calcolo delle rate di rimborso;
3. l'usurarietà degli interessi pattuiti, in quanto essi, sommati alle commissioni, alle remunerazioni a qualsiasi titolo, alle spese connesse e considerati gli interessi di mora, risulterebbero superiori al limite di legge (tasso soglia);
4. che il piano di ammortamento “alla francese” previsto nel contratto di finanziamento avrebbe determinato effetti anatocistici;
5. che a seguito della risoluzione del contratto sarebbero stati applicati sia gli interessi di mora per € 13.457,78, sia la penale ex art. 21 del contratto per € 22.003,35, con ulteriori interessi di mora pari ad € 861,21, e ciò sarebbe avvenuto 2
illegittimamente, atteso che la penale e gli interessi di mora hanno la medesima finalità di sanzione per il mancato o ritardato pagamento delle rate.
La causa è stata iscritta a ruolo con il n. 2111 dell'anno 2022.
Si è costituita in giudizio l'opposta Controparte_1 specificamente contestando tutte le censure ex adverso formulate e chiedendo: in via preliminare di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disporre l'avvio della mediazione obbligatoria nel termine di legge;
nel merito, di rigettare l'opposizione e confermare il d.i. opposto.
All'esito della prima udienza dell'8.05.2023 è stata disposta la riunione del giudizio n. R.G. 2096/2022 con il giudizio n. R.G. 2111/2022.
In corso di causa è stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, con esito negativo, ed è stata rigettata la richiesta di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo formulata dall'opposta.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante una C.T.U. contabile.
All'udienza del 26.05.2025 (sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) le parti hanno precisato le conclusioni dinanzi allo scrivente giudice, riportandosi alle richieste ed alle deduzioni già in precedenza formulate.
Con ordinanza del 29.05.2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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I. La nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 l. 287/1990
Devono essere innanzi tutto disattese le censure di nullità del contratto di fideiussione, datato 23.12.2010, – per violazione dell'art. 2 l. 287/1990 – proposte dagli opponenti, per le ragioni che seguono.
A dire degli opponenti il contratto di cui trattasi sarebbe nullo (in tutto o in parte), in quanto in esso sarebbe stato richiamato lo schema ABI, dichiarato illegittimo dalla giurisprudenza in relazione alle clausole n. 2, 6 e 8, il cui contenuto si ritroverebbe nel testo del contratto stesso (cfr. artt. 1, 4 e 7).
La questione trae origine dal provvedimento n. 55 del 2.05.2005, emesso dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità Garante della Concorrenza tra istituti creditizi, relativo al contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI (luglio 2003) e l'art. 2, co. 1 lett. a) L. n. 287/1990.
Mediante il richiamato provvedimento la Banca d'Italia ha espresso parere negativo relativamente alle clausole n. 2, 6 e 8 delle NBU (cioè 1. quella per cui «il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»;
2. quella per cui «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate»;
3. quella per cui «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato»), in quanto – ove applicate in modo uniforme – esse manifesterebbero lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze
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negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Sulla questione sono intervenute di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41994 del 30.12.2021, sancendo il seguente principio di diritto: "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, co. 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti".
Dunque, innanzi tutto la nullità non investe il contratto nella sua interezza, venendo così meno gli effetti della prestata garanzia fideiussoria, ma solo le suddette clausole riproposte negli atti fideiussori.
Sul punto la Corte ha infatti chiaramente affermato che la nullità del contratto di fideiussione nel suo complesso deve essere esclusa, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto "senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità", (cfr. anche Cass., 05/02/2016, n. 2314), secondo quanto prevede anche l'art. 1419 c.c., comma 1, che costituisce a sua volta una applicazione del principio per cui «utile per inutile non vitiatur».
In definitiva, posto che la nullità del contratto nella sua interezza può ricorrere solo nel caso in cui emerga che in mancanza di quelle clausole il contratto non sarebbe stato concluso (art. 1419 c.c.), per pronunciare la nullità dell'intero contratto fideiussorio è necessaria la decisività delle clausole nulle contenute nell'atto medesimo (e coincidenti con quelle suindicate) ai fini della conclusione del contratto per entrambe le parti.
Di tale essenzialità è la parte interessata all'estensione della nullità che deve fornire adeguata dimostrazione.
Sul punto nulla è stato dedotto dagli opponenti.
Si rileva poi che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, che fa riferimento allo schema predisposto dall'ABI nel luglio 2003, costituisce prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle sole fideiussioni stipulate nel medesimo arco temporale interessato dall'istruttoria del provvedimento in questione, ossia tra il 2002 ed il 2005.
Diversamente, tale efficacia probatoria deve negarsi con riguardo a quelle fideiussioni stipulate ben oltre detto periodo e, quindi, anche rispetto al contratto per cui è causa, stipulato nell'anno 2010, rispetto al quale è invece la parte interessata a far dichiarare la nullità delle singole clausole ad essere onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale di cui all'art. 2, L. n. 287 del 1990.
Nelle c.d. cause 'stand alone' (come quella di specie), relative a fideiussioni prestate in epoca successiva al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, e che dunque, come tali, non possono giovarsi del provvedimento ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust, l'attore ha infatti l'onere di dimostrare che all'epoca della
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stipula della fideiussione era esistente un'intesa anticoncorrenziale fra banche per l'applicazione in modo uniforme delle tre clausole dello schema ABI oggetto delle censure della Banca d'Italia nel 2005 per violazione dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 (cfr. ex multis Tribunale di Milano, Sez. spec. Impresa, 14/02/2023, n.1171).
Sul punto si osserva che gli opponenti hanno allegato una serie di contratti di fideiussione omnibus, utilizzati da diversi Istituti bancari negli anni compresi tra il 1999 ed il 2017, dai quali in effetti risulta che le banche hanno continuato ad inserire nei contratti di questo genere le tre clausole di cui trattasi, anche successivamente al 2005.
Ciononostante, non è comunque possibile sostenere la nullità delle clausole di cui agli artt. 1, 4 e 7 del contratto di fideiussione in atti.
La fideiussione che viene in rilievo nel caso di specie è infatti una fideiussione specifica (posto che costituisce una garanzia, fino all'importo massimo di euro 500.000,00, per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione, gravante sulla derivante dal contratto di mutuo ipotecario n. 5614), e non Parte_7 una fideiussione omnibus, come quelle alle quali fa riferimento la Banca d'Italia nel provvedimento n. 55 del 2005.
Occorre rammentare, infatti, che la Banca d'Italia si è pronunciata sullo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel luglio 2003, allegato anche dagli opponenti nel presente giudizio, avente specificamente ad oggetto, come si legge nell'intestazione, la sola “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus)”, e non le altre tipologie di fideiussione.
Atteso che la natura anticoncorrenziale è stata pronunciata dalla Banca d'Italia solo con riferimento alle clausole del modello ABI del contratto di fideiussione “omnibus”, ne deriva l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto. La natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate è stata infatti valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, mentre tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono anche alle fideiussioni ordinarie, pur conformi al modello ABI, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente.
In tal senso si esprime la più recente e maggioritaria giurisprudenza di legittimità, sia di merito che di legittimità.
Si richiama ad esempio la sentenza della Sezione 1 della Suprema Corte, n. 21841 del 02/08/2024, per cui “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (conf. Sez. 1, Ordinanza n. 26847 del 16/10/2024).
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Si richiama, ancora, la sentenza della Sezione 1 della Suprema Corte n. 19401/2024, per cui “La declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema ABI esaminato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione sia qualificabile come omnibus”.
Particolarmente esplicativa sul punto è anche la recentissima ordinanza della Sez. 3 della Suprema Corte n. 657 del 2025, per cui “Il giudizio espresso dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, come chiaramente emerge dalla sua motivazione, nella quale si fa espresso riferimento alla ‹‹sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle Banche rispetto allo schema standard dell'ABI››, uniformità discendente ‹‹da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema ABI››, pone in evidenza che esso abbia riguardato una tipologia di contratto, ossia la fideiussione omnibus, in relazione alla quale lo stesso provvedimento costituisce prova privilegiata dell'illecito antitrust nel giudizio di nullità ex art. 33 legge n. 287/90 (Cass., 22/05/2019, n. 13846), ma non la fideiussione specifica. A tale approdo si perviene, come chiarito di recente da Cass. n. 21841 del 2024, scorrendo il testo del deliberato, in cui in più passaggi la Banca d'Italia si dà cura di tratteggiare le significative difformità che, in punto di ricadute ed utilità economica dello strumento, ricorrono tra i due tipi di fideiussione, «evidenziando la maggiore efficienza economica della “specifica” rispetto alla omnibus ed i minori rischi anticoncorrenziali», ma che, come si legge al punto 78 del provvedimento – ove significativamente si avverte che
‹‹le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità delle singole clausole...›› - «il portato anticoncorrenziale non si rileva dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive…, bensì dal precipitato di tali clausole nello schema “omnibus”, quindi coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri››. In tal modo lasciando chiaramente intendere che l'adozione di tali clausole per una serie indefinita e futura di rapporti abbia effetti anticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa. D'altro canto tale conclusione trova ulteriore conferma nella considerazione sviluppata nel provvedimento di Banca d'Italia al punto 78, in ragione della quale l'illiceità, per come argomentata dalle Sezioni Unite con la nota pronuncia n. 41994/2021, non concerne le clausole in sé, ma il fatto che essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare ‹‹la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante››. In altri termini, ‹‹ciò che giustifica l'espunzione delle clausole "incriminate" dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia. L'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da Banca d'Italia si renda applicabile alle sole fideiussioni omnibus, in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate›”.
Nello stesso senso si esprime anche la Sez. 1 della Suprema Corte, nell'ordinanza n. 1170 del 2025, per cui “il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana,
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quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce”.
Quanto alla giurisprudenza di merito più recente, aderiscono all'orientamento di cui trattasi, da ultimo, tra gli altri, la Corte d'Appello di Venezia (cfr. sentenza n. 519 del 13 marzo 2025) e la Corte d'Appello di Torino (cfr. sentenza n. 672 del 15 luglio 2025).
II. La nullità del contratto di finanziamento, per indeterminatezza del tasso di interesse, del costo dell'operazione e della metodologia di calcolo delle rate di rimborso
Quanto alla censura di nullità del contratto di mutuo ipotecario n. 5614 rep. n. 3357, rac. n. 2314, stipulato in data 23.12.2010 tra la Controparte_1
e la per indeterminatezza delle pattuizioni relative
[...] Parte_7 al tasso di interesse, al costo dell'operazione e alla metodologia di calcolo delle rate di rimborso, si osserva quanto segue.
Si riepilogano schematicamente le condizioni contrattuali, così come sintetizzate anche dal CTU nella sua relazione:
Quanto al tasso di interesse, si osserva che all'art. 7 del contratto è previsto che la determinazione dello stesso sulle singole rate di ammortamento è soggetta ad un
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criterio automatico d'indicizzazione collegato all'andamento ed alla misura dell'indice Euribor 1 mese/365, rilevato dal quotidiano “Il Sole 24 ore” il primo giorno del mese antecedente a quello di stipula del contratto, maggiorato di uno spread di 3.00 punti percentuali.
E' altresì previsto la determinazione dell'interesse sarà aggiornata con riferimento al predetto tasso Euribor 1 mese/365 vigente il giorno iniziale di ogni scadenza contrattuale, e che in caso di variazioni dell'indice in parola superiori allo 0.25% annuo, le rate saranno maggiorate o ridotte tenendo conto della variazione determinatasi a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui essa si è verificata (art. 9: clausola di indicizzazione automatica del tasso d'interesse).
Gli interessi di mora per ritardato pagamento delle rate di ammortamento si convengono invece nella misura del 4,00% annuo in più del tasso contrattualmente applicato vigente alle singole inadempienze, salvi i limiti i cui alla Legge 108/96 (art. 14).
Il tasso di interesse risulta dunque, a parere di chi scrive, sufficientemente determinato e/o determinabile.
Sul punto basti richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte (di recente ribadito nell'ordinanza n. 13556 del 15 maggio 2024), per cui l'avvenuta indicazione di tutti i dati necessari per elaborare il calcolo del tasso degli interessi, inteso come tasso annuo nominale (TAN), ivi compreso, in caso di tasso variabile, l'indice di riferimento, è sufficiente ai fini della determinabilità del tasso di interesse.
L'obbligo della forma scritta sancito per la validità della relativa pattuizione non postula infatti necessariamente che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso d'interesse pattuito, ma può essere soddisfatto anche per relationem, richiedendosi, in questo caso, che le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale. Tale principio va esteso anche alla previsione di cui all'art. 117 TUB.
Si veda sul punto anche la recente pronuncia della Sez. 1 n. 16456 del 13/06/2024, per cui “in tema di contratti bancari, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso;
analoga regola vale con riguardo all'obbligo di indicare il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 4, TUB”.
Né l'asserita (sebbene insussistente) indeterminatezza del tasso di interesse, nonché del costo dell'operazione e della metodologia di calcolo delle rate di rimborso, potrebbe in astratto derivare dalla costruzione del piano di ammortamento in base al regime della capitalizzazione composta.
Deve infatti escludersi che il piano di ammortamento c.d. “alla francese” comporti una invalidità del contratto in punto di indeterminatezza, posto che gli opponenti sono stati posti nelle condizioni di conoscere il regolamento contrattuale (in altri termini, le condizioni economiche del contratto) nella loro interezza, come chiaramente individuate nel corpo del contratto.
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Sul punto si osserva che l'ammortamento “alla francese” si caratterizza per il fatto di prevedere che il rimborso del capitale mutuato avvenga mediante rate costanti nel tempo, comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga dunque a pagare rate di importo sempre identico, composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale, e non viceversa.
Ciò posto, deve rilevarsi che la legittimità del sistema di ammortamento qui in discussione ha trovato piena conferma con la recente pronuncia delle SS.UU. n 15130 del 29 maggio 2024.
In motivazione la Corte ha significativamente chiarito che l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole, che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023).
Di conseguenza, una doglianza che faccia leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
Premesso che il maggior carico di interessi del prestito non dipende, di norma, da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto, la Corte ha altresì affermato che in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere esplicitato nel contratto, né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG).
Ha quindi concluso che “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”.
Anche in merito al profilo dell'eventuale incidenza di tale mancanza sulla trasparenza delle condizioni contrattuali (con conseguente nullità parziale della relativa clausola per violazione dell'art. 117 comma 4 T.U.B.) la Corte ha fornito risposta negativa, sostenendo che un piano di rimborso che contenga, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso, con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi (come quello che viene in esame nel caso di specie), è tale da
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soddisfare la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria.
Come precisato nella pronuncia in esame, si deve quindi “escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Tornando al caso di specie, atteso che sia nel corpo del contratto di cui trattasi, sia negli allegati (tutti inequivocabilmente sottoscritti) sono chiaramente indicate le condizioni economiche applicate, e che anche, nello specifico, in relazione al tasso di interesse, come visto (cfr. condizioni contrattuali sopra riepilogate) sono espressamente indicati tutti i dati necessari per elaborare il relativo calcolo, ivi compreso, trattandosi di tasso variabile, l'indice di riferimento (il che appare sufficiente ai fini della determinabilità del tasso di interesse) la censura di nullità per indeterminatezza non può trovare accoglimento.
III. Usurarietà degli interessi pattuiti, in quanto essi, sommati alle commissioni, alle remunerazioni a qualsiasi titolo, alle spese connesse (escluse imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultano superiori al limite di legge (tasso soglia).
E' infondata anche la doglianza di nullità del contratto in esame, in quanto viziato da pattuizioni usurarie.
Sul punto si richiama la CTU in atti, nella quale si è provveduto all'individuazione del tasso (ISC/TAEG) realmente applicato partendo dal piano di ammortamento del finanziamento alla data riferimento del 23/12/2010, presente in atti, che vede il piano individuato alle condizioni stabilite nel contratto, ed adottando la formula del TEG come prevista nelle Istruzioni della Banca d'Italia per la “Cat.
7.Mutui”, considerando nel calcolo gli interessi, le commissioni, le spese, le polizze assicurative e qualsiasi altro onere lucrato a qualsiasi titolo, escluse le imposte e le tasse, secondo la previsione di cui all'art. 644 c.p.c.
Ciò posto, il CTU ha individuato il tasso soglia di riferimento dei mutui nel periodo di stipula del contratto in oggetto, pari al 6,77%, ed ha pertanto escluso la sussistenza di profili di usurarietà delle pattuizioni in esame, atteso che sono risultati al di sotto di tale soglia:
- sia il TAEG contrattuale rielaborato, pari al 3,841% (considerato il piano di ammortamento caratterizzato dall'applicazione del regime dell'interesse composto nella determinazione della rata);
- sia il TAEG rielaborato in ipotesi di estinzione anticipata applicando la penale, pari a 4,89% (con la precisazione che le Istruzioni della Banca d'Italia per l'individuazione del TAEG non prevedono l'inserimento delle penali applicate dalla banca, laddove legate alla decadenza del beneficio del termine, in quanto da ritenersi meramente eventuali).
Non è stato dunque rilevato alcun superamento del tasso soglia in relazione al TAEG contrattuale applicato.
Parimenti, non è stato rilevato alcun superamento del tasso soglia usura in relazione al TAEG sia nell'ipotesi di decadenza del beneficio del termine o risoluzione, con o
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senza penalità, sia considerando l'eventuale maggior esborso per effetto dell'applicazione del regime composto.
Quanto agli interessi di mora, si premette che la disciplina anti-usura trova applicazione anche con riferimento ad essi, così come chiarito dalla recente pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 19597/2020.
Tuttavia, la circostanza che il tasso di mora sia pattuito in termini di maggiorazione percentuale del tasso corrispettivo non equivale di certo ad affermare che tasso corrispettivo e tasso di mora debbano essere cumulati al fine della verifica del rispetto del tasso soglia.
La valutazione relativa al rispetto del tasso soglia deve invece essere effettuata esaminando separatamente le pattuizioni relative a ciascun tipo di interesse.
Nel caso specifico, la pattuizione del tasso di interesse di mora, al momento della conclusione del contratto, risultava sottosoglia, quindi immune da qualsivoglia censura.
Si è sopra visto, infatti, che all'art. 14 del contratto le parti hanno convenuto interessi di mora per ritardato pagamento delle rate di ammortamento nella misura del 4,00% annuo in più del tasso contrattualmente applicato vigente alle singole inadempienze, facendo tuttavia espressamente salvi i limiti i cui alla Legge 108/96: ne deriva che alcuna pattuizione usuraria è contenuta a tal proposito nel contratto in esame.
IV. Gli effetti anatocistici del piano di ammortamento “alla francese”
Risultano infondate le contestazioni sollevate dagli opponenti concernenti l'illegittimità del piano di ammortamento c.d. “alla francese”, in quanto esso comporterebbe una violazione del divieto di anatocismo.
Nel regime di ammortamento alla francese non è infatti ravvisabile alcun fenomeno anatocistico, in quanto il calcolo degli interessi avviene unicamente sul debito residuo, senza che gli interessi precedenti siano capitalizzati. Difatti, ciascuna rata si compone di una componente capitale e di una componente interessi, calcolata unicamente sul capitale ancora dovuto al termine del periodo precedente. La capitalizzazione degli interessi maturati è esclusa anche nell'ipotesi in cui vengano pattuite rate flessibili in funzione del tasso di indicizzazione, atteso che, in ogni periodo, gli interessi dovuti vengono liquidati contestualmente al pagamento della rata, restando esclusa la loro capitalizzazione.
Sul punto anche l'interpretazione della Suprema Corte può dirsi ormai granitica.
Si vedano, tra le più recenti, la pronuncia della Cassazione civile, sez. I, 10/07/2025, n. 18835, per cui “Nel sistema alla francese, il regime di capitalizzazione composta del rimborso non comporta l'effetto anatocistico. La capitalizzazione composta è considerata un modo per calcolare la somma dovuta in base al contratto, e non genera interessi sul periodo precedente o successivo” (conf. Cassazione civile, sez. I, 20/01/2025, n. 1403), nonché quella della sez. I, 17/01/2025, n. 1168, per cui “La formula di ammortamento alla francese rappresenta una legittima pattuizione contrattuale che rispecchia interessi adeguatamente tutelati dall'ordinamento, tra cui la possibilità che gli interessi siano esigibili anche se il capitale su cui essi maturano non è ancora dovuto o pagato in toto, come evidenziato dall' art. 1820 c.c. Quest'ultimo articolo ammette esplicitamente la risoluzione di un contratto di mutuo in caso di mancato pagamento degli interessi,
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dimostrando che la scadenza degli interessi è distinta e indipendente da quella del capitale”.
Nel medesimo solco interpretativo si pone anche la Corte d'appello di Campobasso, (cfr. sentenza n. 124 del 17/04/2023), per cui “l'anatocismo non riguarda la strutturazione del piano di ammortamento alla francese (…); il regime di interessi che caratterizza la predetta operazione in nessun modo produce il calcolo di interessi anatocistici che, invece, vengono determinati di periodo in periodo sempre e soltanto sulla base del capitale residuo, e mai sugli interessi delle rate pregresse”.
V. L'applicazione degli interessi di mora e della penale contrattuale a seguito della risoluzione del contratto
Non sono poi del tutto chiare le ragioni per cui il creditore non avrebbe dovuto e potuto applicare sia gli interessi di mora che la penale contrattuale.
Gli interessi di mora (previsti dall'art. 14 del contratto), trovano infatti la propria giustificazione causale nel ritardato pagamento delle rate di ammortamento, mentre la clausola penale (prevista dall'art. 21 del contratto) trova applicazione in caso di risoluzione ed in ogni altro caso d'inadempimento.
La clausola penale e la convenzione degli interessi moratori perseguono dunque, evidentemente, finalità differenti: infatti, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, la clausola penale ha funzione sanzionatoria e risarcitoria del danno, previamente determinato dalle parti entro il limite della manifesta eccessività; al contrario, la convenzione relativa agli interessi moratori ha natura corrispettiva o remuneratoria per il creditore, nel rispetto del limite inderogabile del
“tasso soglia” previsto dalla legge n. 108 del 1996 (cfr. Cassazione civile, sez. III, 21/02/2023, n. 5379).
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Per tutte le ragioni sinora esposte l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del d.i. opposto n. 534/2022 del Tribunale di Campobasso.
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VI. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, in base allo scaglione corrispondente al valore della controversia, tenuto conto delle caratteristiche e della natura dell'attività prestata, e dunque della complessità della causa, secondo i parametri medi.
Le spese di CTU rimangono definitivamente a carico degli opponenti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in atti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA le opposizioni;
2. CONFERMA il d.i. opposto n. 534/2022 del Tribunale di Campobasso;
3. CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 22.457,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
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4. PONE le spese della CTU, così come già in precedenza liquidate, definitivamente a carico degli opponenti soccombenti.
Così deciso in Campobasso, in data 13 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Luciani
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