Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 3092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3092 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Francesca Savignano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 40437/2024 promossa da:
) rappresentato e difeso dall'avv. PETRINGA Parte_1 P.IVA_1
NICOLOSI CHRISTIAN MARIA
INTIMANTE-RICORRENTE contro
) Controparte_1 P.IVA_2
INTIMATA-RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: locazione – sfratto per morosità
CONCLUSIONI DI PARTE INTIMANTE-RICORRENTE: risoluzione del contratto di locazione e condanna al rilascio dell'immobile locato ed al pagamento del corrispettivo pattuito, fino al rilascio.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
1. Con atto di citazione ha intimato a Parte_1 Controparte_1 lo sfratto per morosità relativamente all'immobile sito in Vignate (MI), via Lombardia 9, piano
[...]
1
L'intimato non si costituiva in giudizio né compariva all'udienza di convalida.
Il giudice, stante la irreperibilità del conduttore, non convalidava lo sfratto e disponeva il mutamento del rito, fissando l'odierna udienza per la discussione. Nessuna delle parti depositava memoria integrativa.
Previa declaratoria di contumacia del resistente, la causa è stata quindi discussa e decisa mediante pubblica lettura del dispositivo della sentenza e della contestuale motivazione.
2. Le domande di risoluzione contrattuale e di condanna del conduttore al rilascio dell'immobile ed al pagamento del corrispettivo negoziale meritano accoglimento.
La ricorrente ha offerto prova documentale del titolo posto a fondamento delle domande, ossia il contratto di locazione in data 28 ottobre 2022, sottoscritto dalle parti e regolarmente registrato (doc. 1).
L'intimante ha così assolto l'onere probatorio su di essa incombente in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c. giacchè ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese vantate
(si veda Cass., sez. un., n. 13533/2001: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”). Per contro, la controparte non ha allegato né dimostrato l'esistenza di fatti estintivi e/o impeditivi dell'obbligazione di pagamento dedotta in lite.
Tenuto conto della durata dell'inadempimento (due anni) e dell'ammontare complessivo del debito sino ad oggi maturato, in relazione a quello del canone e delle spese forfetarie mensili (€ 650,00, oltre a
ISTAT), l'inadempimento della parte conduttrice alla principale obbligazione derivante dal contratto di locazione – quella di pagamento del corrispettivo negoziale - è senz'altro grave, avendo provocato un evidente e considerevole squilibrio del sinallagma contrattuale: a fronte del godimento dell'immobile e quindi del pieno adempimento dell'obbligazione da parte della locatrice, il conduttore non ha effettuato la principale prestazione cui si era obbligato, versare il corrispettivo nell'ammontare ed alle scadenze pattuite.
Il contratto deve perciò essere dichiarato risolto, ai sensi dell'art. 1455 c.c.
La parte conduttrice va altresì condannata alla restituzione dell'immobile in favore della ricorrente, essendo venuto meno il titolo della detenzione. Tenuto conto della durata dell'inadempimento e
2 dell'ammontare del debito, come pure della irreperibilità della società conduttrice presso l'immobile locato, l'ordine di rilascio viene pronunciato con decorrenza immediata.
La resistente deve infine essere condannata al pagamento del corrispettivo negoziale non versato, che ammonta a complessivi € 9.924,02, oltre al corrispettivo negoziale maturato e maturando da agosto
2024 al rilascio ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, vengono poste a carico della parte soccombente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contumacia della parte resistente, così provvede:
1) dichiara risolto per inadempimento di il contratto di locazione in data Controparte_1
28 ottobre 2022, relativo all'immobile adibito ad uso diverso, sito in Vignate (MI), via Lombardia 9, piano terra;
2) condanna a rilasciare immediatamente libero di persone e cose, nella Controparte_1
disponibilità della parte intimante, l'immobile suddetto;
3) condanna, inoltre, a pagare alla parte intimante la somma di € Controparte_1
9.924,02, oltre al corrispettivo negoziale maturato e maturando da agosto 2024 al rilascio ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
4) condanna la parte intimata a rifondere all'intimante le spese di giudizio, liquidate in € 270,72 per esborsi ed € 1.800,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, se dovute.
Milano, 09/04/2025.
Il Giudice
Francesca Savignano
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