Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02128/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01913/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1913 del 2024, proposto da:
AN AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Pagliaro, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l’ottemperanza
del Tribunale di Vibo Valentia n. 306/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. UR VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- con sentenza n. 306/2024, passata in giudicato, il Tribunale di Vibo Valentia, Sez. Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione del ricorrente la carta docente, con assegnazione in essa delle somme spettanti per gli anni scolastici 2016/2017, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
- nonostante la richiesta di accredito della somma, la resistente p.a. è rimasta inerte, cosicché il ricorrente ha proposto l’ actio iudicati , chiedendo l’integrale l’ottemperanza della pronuncia, con nomina di un commissario ad acta ;
- resiste il Ministero;
Ritenuto che:
- è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., il gravame è fondato ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.;
- l’esponente il 2.05.2024 ha notificato la pronuncia all’indirizzo di posta certificata dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it , in conformità delle istruzioni rese dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, completa di codice fiscale e annualità per le quali è stato riconosciuto il contributo;
- l’intimato Ministero deve pertanto eseguire la sentenza n. 306/2024 del Tribunale di Vibo Valentia secondo le prescrizioni in essa contenute, entro in termine di sessanta giorni dalla comunicazione ovvero dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, è nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente o funzionario individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale, affinché, entro sessanta giorni dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, provveda, in via sostitutiva, a dare esecuzione alla pronuncia compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- compensi e spese per l’eventuale attività commissariale restano posti a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto compresi per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, infatti, la disposizione di cui all’art. 5- sexies , ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro ( ex plurimis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 24 aprile 2025, n. 757; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 9 maggio 2025, n. 1499);
Ritenuto altresì che:
- il deducente ha chiesto anche la condanna della resistente p.a. al pagamento di una somma, c.d. astreinte , ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. ma tale la domanda, alla luce di un recente orientamento del Tribunale Amministrativo, va respinta, giacché da ritenersi manifestamente iniqua, in ragione della particolare funzione assegnata alla carta docente, la quale non costituisce un corrispettivo bensì un contributo per l’aggiornamento e la formazione del personale (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 10 novembre 2025, n. 1863);
Ritenuto infine che:
- le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di ottemperare alla sentenza n. 306/2024 del Tribunale di Vibo Valentia nel senso di cui in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione ovvero dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza della p.a., quale commissario ad acta un dirigente o funzionario individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale, che provvederà su istanza di parte ed in caso di inutile decorso del termine a dare esecuzione alla sentenza;
- rigetta la richiesta di applicazione della penalità di mora.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro 828,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione al difensore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE ST, Presidente
UR VA, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR VA | GE ST |
IL SEGRETARIO