Art. 2.
All'onere di cui al precedente articolo, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, si provvedera' mediante riduzione per un corrispondente importo dello stanziamento del capitolo n. 1168, dello stesso stato di previsione per l'anno finanziario 1967. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di cui al precedente articolo, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, si provvedera' mediante riduzione per un corrispondente importo dello stanziamento del capitolo n. 1168, dello stesso stato di previsione per l'anno finanziario 1967. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.