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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 6361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6361 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4424 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza del giorno
12/04/2025, vertente
TRA
(c.f. , difesa dall'Avv. ZAMBELLA PIERPAOLO Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ); C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2 con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (c.f. , C.F._2
APPELLATO
OGGETTO: appello contro l'ordinanza. emessa dal Tribunale di Roma in data
11/06/2021 nel proc. R.G. 879/2020 .
Conclusioni della Società “Voglia la Corte d'Appello adita, Parte_1 disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma dell'impugnata ordinanza pronunciata dal Tribunale Roma in data 14/02/2019 nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. R.G 879/2020:
• Nel merito, accertare e dichiarare che l'ordinanza impugnata è illegittima in quanto contraddittoria e per illogica motivazione per i motivi esposti in narrativa, qui da intendersi integralmente ritrascritti, e in riforma del provvedimento impugnato, voglia r.g. n. 1 accertare e dichiarare che il ritardo nel pagamento delle fatture per la fornitura di cui all'atto aggiunto del 2007 è dipeso per fatto e responsabilità esclusiva del , CP_1 condannandolo, per l'effetto, al pagamento degli interessi moratori in favore dell'odierna appellante, come indicati nelle fatture per cui è causa, o nella diversa somma che verrà determinata all'esito del presente giudizio.”
Conclusioni del : « Voglia codesta Corte Controparte_1 territoriale, contrariis reiectis3: -in via principale, dichiarare inammissibile l'avverso appello3; -in via gradata, rigettarlo nel merito3. Con vittoria di spese, competenze, onorari di causa »
FATTO E DIRITTO
1- Il provvedimento impugnato.
L'Ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma (R.G. 2020/879) oggetto di impugnazione.
L'ordinanza è stata pronunciata dal Tribunale Ordinario di Roma, Seconda
Sezione Civile, in data 11 giugno 2021.
La Domanda della Ricorrente Parte_1
La società conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_2
(oggi ) con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il
[...] CP_3
19.12.2019. La ricorrente chiedeva la condanna del al pagamento di € CP_1
95.152,96 a titolo di interessi moratori. Tale somma era richiesta a fronte del ritardato pagamento del corrispettivo relativo a un contratto di appalto stipulato il 12.08.2003
(Reg.to n. 130/2003) e del successivo atto aggiuntivo (Reg.to n. 175/2005). Gli interessi si riferivano a fatture emesse tra il 12.03.2008 e il 28.07.2008.
Le Eccezioni del CP_1
Il si costituiva, eccependo preliminarmente: CP_1
1. L'inammissibilità del ricorso ex art. 702 ter, comma 2, c.p.c., sostenendo la competenza del Tribunale in composizione collegiale.
2. Il proprio difetto di legittimazione passiva a causa dell'incertezza sul titolo posto a fondamento della domanda, dovuta alla mancata produzione del contratto da r.g. n. 2 parte della ricorrente.
3. La mancata prova del fatto costitutivo del credito (il contratto).
4. In subordine, l'infondatezza nel merito, negando qualsiasi ritardo imputabile.
Il Tribunale, respingendo l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità (poiché la controversia non riguardava un appalto pubblico di rilevanza comunitaria e quindi rientrava nella competenza del Tribunale ordinario e non della sezione specializzata per le imprese), si è pronunciato sul merito in questi termini:
• Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui i contratti conclusi dalla
Pubblica Amministrazione (P.A.) richiedono la forma scritta ad substantiam.
• Per tali contratti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne derivano esige necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori.
• Nel caso di specie, la non aveva prodotto in giudizio il contratto di Parte_1 appalto pubblico su cui fondava la domanda, limitandosi ad allegare le fatture.
• La ricorrente non ha nemmeno allegato e provato la perdita incolpevole del documento.
• Di conseguenza, la mancata produzione del contratto e la conseguente assenza di prova sulle tempistiche di pagamento previste contrattualmente non consentivano di ritenere provati i fatti costitutivi della domanda, soprattutto a fronte della contestazione del (che allegava che il ritardo fosse dovuto CP_1 alla perenzione dei fondi causata dalle numerose proroghe richieste dalla ricorrente).
Pertanto il Tribunale ha rigettato la domanda proposta dalla ricorrente e condannato al pagamento delle spese del procedimento in favore del Parte_1
, liquidate in complessivi € 5.000,00. CP_1
2. L'appello.
Con atto di citazione in appello ha chiesto la riforma dell'ordinanza Parte_1
e che il fosse condannato al pagamento degli interessi moratori, ritenendo il CP_1 ritardo nel pagamento delle fatture per la fornitura (di cui all'atto aggiuntivo del 2007) dipeso da colpa e responsabilità esclusiva del . CP_1
Motivi di appello.
r.g. n. 3 L'appello è fondato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e
2697 c.c. e conseguente illogicità e carenza di motivazione. L'appellante contesta la decisione del Tribunale essenzialmente per i seguenti punti:
1. errore sul fatto costitutivo: la controversia riguardava un contratto di fornitura risalente al 12.08.2003, ma il Tribunale avrebbe disatteso il fatto che la pretesa era generata dall'Atto Aggiuntivo (Rep. n. 207/2007), depositato agli atti dal stesso, che legittimava la pretesa agli interessi moratori. CP_1
2. mancata produzione del contratto: l'appellante sostiene che la mancata produzione del contratto originario (risalente al 2003) non era rilevante, poiché il titolo che legittimava l'emissione delle fatture pagate in ritardo era l'atto aggiuntivo e la documentazione già prodotta era sufficiente per provare il diritto.
Non sussisteva la necessità di produrre il contratto originario.
3. l'onere della prova e la forma ad substantiam: l'appellante critica il Tribunale per aver ritenuto non provata la domanda basandosi sul fatto che il contratto principale (per cui è richiesta la forma ad substantiam) fosse stato omesso, ignorando che il non aveva contestato l'origine delle fatture pagate in CP_1 ritardo, e che la legge sulla contabilità generale dello Stato (Art. 36 R.D. n.
2440/1923) non prevedrebbe perenzione se i servizi vengono mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo.
4. automaticità degli interessi moratori: viene evidenziato che l'introduzione del D.
Lgs. 231/2002 ha favorito il creditore, garantendo la corresponsione degli interessi moratori in modo automatico dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza necessità di costituzione in mora. Inoltre, i tempi lunghissimi causati dalla perenzione amministrativa non possono ricadere sul privato.
3. La comparsa di costituzione e risposta del
[...] nel costituirsi in appello ha Controparte_4 svolto i seguenti rilievi:
l'Avvocatura dello Stato eccepisce l'inammissibilità radicale e manifesta dell'appello perché introduce "nova" (elementi nuovi in fatto e in diritto) in violazione del divieto di nuove domande in appello.
• sottolinea che ha radicalmente mutato la causa petendi: nel ricorso Parte_1 di primo grado, il diritto si fondava sul contratto principale (130/2003) e r.g. n. 4 sull'atto aggiuntivo 174/2005. Nell'appello, sostiene che il diritto al Parte_1 credito sorge dal successivo Atto Aggiuntivo 207/2007 (documento prodotto dal in primo grado). CP_1
• Viene evidenziato che la ricostruzione dei fatti fornita dal in primo CP_1 grado non fu mai contestata da rendendo inammissibili le nuove Parte_1 doglianze fattuali in appello ex art. 115 c.p.c. (principio di non contestazione).
In ogni caso, anche se l'appello risultasse ammissibile, sarebbe infondato, in quanto:
• La decisione del Tribunale sulla necessità della forma scritta ad substantiam per i contratti della P.A. (e la conseguente necessità di produrre lo scritto) è solida e corretta.
• L'Atto Aggiuntivo 207/2007 non può essere la fonte unica del diritto, poiché è accessorio al contratto principale, la cui disciplina generale manca agli atti.
• Il Ministero ricorda che in primo grado aveva chiesto l'esibizione del Parte_1 contratto principale ex art. 210 c.p.c., confermando che la società stessa lo riteneva il fatto costitutivo, e l'istanza fu rigettata per genericità.
Ulteriori profili di infondatezza sono stati indicati nella circostanza che il presunto ritardato pagamento è esclusivamente imputabile alla condotta di la Parte_1 quale ha richiesto continue proroghe dei termini di consegna. Queste proroghe hanno determinato il superamento del termine del 31/12/2007, causando la perenzione amministrativa dei fondi. A seguito della perenzione, il ha CP_1 dovuto attivare una complessa procedura di riassegnazione dei fondi
(coinvolgendo il MEF), la quale, per legge, richiede tempi più lunghi.
In ordine al quantum l'appellato osserva che qualora gli interessi fossero dovuti, dovrebbero essere ricalcolati applicando il tasso di interesse legale, fissato al 3% dall'Art. 43 del DM 200/2000 (richiamato nel Contratto principale Reg. n.
130/2003), anziché il tasso moratorio richiesto dalla ricorrente.
Riproposizione di Eccezioni Assorbite in Primo Grado
Il ripropone formalmente le eccezioni sollevate e non esaminate in CP_1 primo grado:
Difetto di prova della causa petendi: il insiste sul rigetto della domanda CP_1 per la mancata prova del contratto solenne (ad substantiam), rilevando che il rito ex art. 702 bis c.p.c., scelto da imponeva la produzione di tutti i documenti Parte_1 contestualmente al ricorso.
r.g. n. 5 Difetto di legittimazione a contraddire (del MATTM): a causa della mancata produzione del contratto, non risulta che il chiamato in causa (MATTM) CP_1 avesse firmato alcun contratto con nella data indicata nel ricorso (il contratto Parte_1 principale del 12/08/2003 era stato sottoscritto tra e il Ministero delle Parte_1
Infrastrutture e dei Trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, un soggetto giuridico diverso)
Motivazione della Corte
L'appello è stato trattenuto in decisione con ordinanza del 12/04/2025, concessi i termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche dei quali nessuna delle parti si è avvalsa.
L'appello principale è inammissibile per violazione del divieto di nova.
Nel ricorso introduttivo in primo grado così era stato illustrato il titolo della pretesa di pagamento degli interessi:
“ (Premesso) … che la Società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore ha sottoscritto in data 12.08.2003 con il
[...]
, contratto d'appalto Reg.to al n. Controparte_2
130/2003 a cui successivamente fece seguito la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo
Reg.to n. 174/2005…”
L'appellante non contesta di non aver prodotto né il contratto né l'atto aggiuntivo invocati a sostegno della domanda;
intende invece avvalersi, per la prima volta in appello, di un diverso titolo (l'atto aggiuntivo del 207/2007) prodotto in prime cure dal
. CP_1
Come recentemente ribadito da Cass. civ., sez. II, 10/07/2025, n. 18827
“Costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell'articolo 345 del Cpc, quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introducendo un petitum diverso e più ampio, oppure una diversa causa petendi, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado ed in particolare su un fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato, radicalmente diverso, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema d'indagine situazione questa che si verifica anche quando i fatti posti a fondamento del diritto originariamente azionato erano già stati esposti nell'atto di citazione, ma al mero scopo di descrivere e inquadrare altre circostanze, per poi riproporli in appello per la prima volta con una differente portata, a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l'introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione.”.
r.g. n. 6 Sicché il motivo - comunque inammissibile - non supera quanto condivisibilmente affermato dal tribunale nel senso che “… la mancata produzione del contratto, e quindi la mancata allegazione e prova delle tempistiche da esso previste per il pagamento del corrispettivo, a fronte della contestazione di parte convenuta - che ha negato l'esistenza di un ritardo imputabile, contestando l'entità degli interessi
(pretesi in misura superiore a quelli convenzionalmente previsti) e allegando che
l'asserito ritardo sarebbe stato provocato dalla intervenuta perenzione dei fondi (nel dicembre 2007) causata dalle numerose proroghe richieste da parte ricorrente, non in grado di consegnare i beni oggetto delle forniture nei termini previsti - non consente di ritenere provati i fatti costitutivi della domanda.”.
Sulla necessità del contratto scritto anche per il riconoscimento degli interessi come richiesti dall'appellante può vedersi, ad esempio, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
14/11/2024, n. 29472.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) dichiara l'appello inammissibile;
b) condanna l'appellante al rimborso, in favore del costituito, delle CP_1 spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge se dovuti;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 21/10/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 7