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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/03/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1936/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1936/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliate in VIA AURELIO
[...] P.IVA_2
SAFFI, 29 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. OIENI DANIELA, che le rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI
CONTRO
pagina 1 di 14 (C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliato in Via G. Mazzini 22063 CANTU' presso lo studio dell'avv. CASATI
MATTEO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale sulle seguenti conclusioni.
Per e : Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
– in via principale, in accoglimento dell'appello proposto, riformare integralmente, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 590/2024 emessa dal Tribunale di Como, Sezione
Seconda Civile, Giudice Dott. Paolo Bertollini, nell'ambito del giudizio
N.R.G.474/2022, depositata in cancelleria in data 21/05/2024, notificata il 24/05/2024, e, pertanto,
- in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità professionale del dott. per la sua non diligente condotta professionale, per Controparte_1
l'irregolare e non corretta tenuta delle scritture contabili e redazione dei bilanci, e comunque per tutti i motivi suesposti, e quindi rigettare le domande formulate da parte attrice per i motivi già esposti;
- in via riconvenzionale, accertata e dichiarata la responsabilità professionale del dott.
, condannarlo al pagamento in favore delle società convenute, a Controparte_1
titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di Euro 542.079,00, o di quell'altra maggiore o minore somma che sarà accertata e determinata in corso di causa, anche per pagina 2 di 14 mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal giorno del dovuto fino al soddisfo.
- Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
- In via Istruttoria, le parti appellanti insistono nuovamente per l'ammissione delle istanze istruttorie indicate nella propria atto d'appello e ribadite all'udienza del
26/11/2024 e non accolte.
Per : Controparte_1
Piaccia alla giustizia dell'adita Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, così giudicare:
In via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'integrale infondatezza in fatto e in diritto dell'appello proposto da e;
per Parte_1 Parte_2
l'effetto: confermare in ogni sua parte la sentenza n. 590/2024 resa dal Tribunale
Ordinario di Como, Sezione II^ Civile, in persona del Giudice dott. Paolo Bertollini,
R.G. n. 474/2022, pubblicata in data 21/05/2024.
In ogni caso: con integrale rifusione dei compensi e delle spese legali anche del presente grado di giudizio, comprensivi di rimborso forfettario 15% e degli accessori di legge.
In via istruttoria: per mero tuziorismo difensivo e al solo fine di evitare decadenze, la scrivente difesa reitera le istanze istruttorie giù formulate nel corso del giudizio di primo grado, chiedendo ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che nell'anno 2019 l'ing. Amministratore Unico Controparte_2
di e di entrambe con sede legale in Cantù (CO), Piazza Volontari Parte_2 Parte_1
della Libertà n.5, si rivolgeva al dott. per la consulenza contabile, fiscale e CP_1
societaria delle predette società?
pagina 3 di 14 2) Vero che in data 8.10.2019 l'Ing. per conto di e di CP_2 Parte_2 Parte_1
sottoscriveva per accettazione un unico preventivo di spesa per entrambe le società, come da documento che mi si rammostra? (doc. 3)
3) Vero che il dott. gestiva ed effettuava la contabilità di CP_1 Parte_2
relativamente all'anno 2020 ed ai mesi di gennaio e febbraio 2021, come da documentazione contabile che mi si rammostra: libro IVA gennaio 2020 (doc. 4); libro
IVA febbraio 2020 (doc. 5); libro IVA marzo 2020 (doc. 6); libro IVA aprile 2020 (doc.
7); libro IVA maggio 2020 (doc. 8); libro IVA giugno 2020 (doc. 9); libro IVA luglio
2020 (doc. 10); libro IVA agosto 2020 (doc. 11); libro IVA settembre 2020 (doc. 12); libro IVA ottobre 2020 (doc. 13); libro IVA novembre 2020 (doc. 14); libro IVA dicembre 2020 (doc. 15); libro giornale 2020 (doc. 16); libro IVA gennaio 2021 (doc.
17); libro IVA febbraio 2021 (doc. 18); libro giornale 2021 (doc. 19)?
4) Vero che il dott. gestiva ed effettuava la contabilità di CP_1 Parte_1
relativamente all'anno 2020, come da documentazione contabile che mi si rammostra: libro giornale 2020 (doc. 20); libro IVA 2020 (doc. 21)?
5) Vero che per la gestione della contabilità di e di lo Parte_2 Parte_1 [...]
si interfacciò con il seguente personale amministrativo in forza presso le Parte_3
due società convenute nel corso del 2020: signora fino a febbraio 2020; Parte_4
signora fino ad aprile 2020; signor fino a giugno 2020; Parte_5 CP_3
signora fino a novembre 2020; signor da Controparte_4 Controparte_5
dicembre 2020?
6) Vero che in data 15.03.2021 e revocavano al dott. Parte_1 Parte_2 CP_1
l'incarico conferito in data 8.10.2019?
7) Vero che in data 13.09.2021 il dott. , a seguito dell'attività svolta CP_1
nell'interesse di e di emetteva n. 2 note provvisorie per la somma di Parte_1 Parte_2
€ 4.580,52 ciascuna (mi si rammostra il doc. 25), il cui pagamento venne rifiutato da e Parte_1 Parte_2
pagina 4 di 14 8) Vero che in data 20.10.2021 lo , nella persona della signora Parte_3
riceveva una telefonata da parte della signora , Controparte_6 Controparte_7
impiegata delle società odierne convenute, la quale riferiva alla stessa che queste ultime erano disponibili a versare quanto dovuto al dott. per l'attività svolta, CP_1
proferendo le seguenti parole: “Ambasciator non porta pena. Abbiamo deciso di effettuare un bonifico di € 1.000,00 e di rientrare del Vs. debito. Poi se mi fai avere la fattura.”?
9) Vero che, in seguito alla telefonata indicata nel precedente capitolo di prova, sempre in data 20.10.2021, la signora inviava allo Studio la copia della CP_7 CP_1
disposizione di bonifico per € 1.000,00 con la causale “proforma (mi si Parte_2
rammostra il doc. 30), la quale veniva tuttavia successivamente revocata?
10) Vero che il rapporto di consulenza fiscale tra il dott. e CP_1 Controparte_8
[... è sorto in data 8 ottobre 2019, come da documento che mi si rammostra (doc. 1)?
11) Vero che prima dell'8 ottobre 2019 il consulente fiscale di era Controparte_9
l'avv. Laura Martines, con studio in Cantù, piazza Volontari della Libertà n. 5?
12) Vero che in data 17 febbraio 2020 l'avv. Laura Martines consegnò alla signora
, delegata da e da tutta la documentazione indicata nel Parte_6 Parte_2 Parte_1
documento che mi si rammostra, redatto dalla stessa avv. Laura Martines e da quest'ultima detenuto in originale (doc. 46)?
13) Vero che l'avv. Laura Martines ha ricevuto in data 10 settembre 2021 dal dott. la mail che mi si rammostra (doc. 47) e ha inoltrato in riscontro a Testimone_1
quest'ultimo la mail del 14 settembre 2021 che mi si rammostra (doc. 47)?
14) Vero che la signora collaboratrice dello , ha Controparte_6 Parte_3
inviato alla signora , collaboratrice delle società convenute, la mail che mi Parte_4
si rammostra in data 13 febbraio 2020 (doc. 48) ed ha ricevuto dalla medesima signora
, la mail che mi si rammostra sempre in data 13 febbraio 2020 (doc. 49)? Parte_4
pagina 5 di 14 15) Vero che la signora collaboratrice dello : in Controparte_6 Parte_3
data 13 febbraio 2020 ha ricevuto dallo la mail che mi si rammostra Parte_7
(doc. 50); in pari data ha inviato la medesima mail alla signora , Parte_4
collaboratrice di come da mail che mi si rammostra (doc. 50); in pari data ha Parte_1
ricevuto dalla signora , collaboratrice di la mail che mi si Parte_4 Parte_1
rammostra (doc. 51)?
16) Vero che la signora collaboratrice dello , ha inviato Tes_2 Parte_3
all'ing. , allora legale rappresentante di le mail che mi si Controparte_2 Parte_2
rammostrano, alle date invi indicate (docc. 41-42-43-44)?
17) Vero che il 9 settembre 2021 il dott. ha consegnato al rag. CP_1 CP_10
e al dott. entrambi presenti ad una riunione svoltasi in tale data presso Testimone_1
lo Studio , la documentazione indicata nel documento che mi si rammostra CP_1
(doc. 45)?
Si indicano quali testi: avv. Laura Martines, con studio in Cantù (CO), piazza Volontari della Libertà 5; signora presso , sito in Mariano Comense (CO), Controparte_6 Parte_3
corso Brianza n.10/B.
Si chiede altresì ammettersi l'odierno appellato a prova contraria sui capitoli di prova avversi, qualora denegatamente ammessi.
pagina 6 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Como, la e la Controparte_1 Parte_2 Pt_1
assumendo di avere avuto, nella sua qualità di esercente la professione di commercialista,
[...] incarico da dette società, con un unico contratto stipulato l'8-10-2019, di svolgere prestazioni di assistenza in materia societaria e fiscale, redazione di bilanci e tenuta della contabilità maturando un compenso di euro 5.410,52 nei confronti di ciascuna società, che non era stato da queste corrisposto.
L'attore chiedeva pertanto la condanna delle convenute al pagamento delle predette somme, con gli interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002.
Si costituivano in giudizio entrambe le società convenute, eccependo l'inadempimento dell'attore alle obbligazioni assunte, chiedendo il rigetto delle richieste dallo stesso avanzate, e proponendo una domanda riconvenzionale per ottenere la condanna di al risarcimento dei danni Controparte_1
causati.
In particolare le convenute imputavano al professionista di avere omesso, al momento dell'assunzione dell'incarico, di rilevare le precedenti irregolarità contabili, derivanti dal fatto che tra le due società si era creata una interdipendenza economica che aveva falsati i dati contabili di entrambe, e di essersi reso responsabile, nell'espletamento dell'incarico, di ulteriori irregolarità ed inesattezze, come risultava dalle relazioni ex art. 2482-bis, secondo comma, c.c. redatte dai nuovi professionisti.
La condotta inadempiente di aveva, secondo le convenute, costretto le stesse a Controparte_1
mettere in liquidazione il proprio patrimonio, con la perdita di valore del marchio “E-Wash”, del valore stimato di euro 542.079,00, che contraddistingueva un innovativo sistema di lavaggio di veicoli.
Lamentavano ancora le due società come il dott. , al termine dell'incarico, si era rifiutato di CP_1
consegnare alcuni libri sociali ai nuovi professionisti.
Il Tribunale di Como, con la sentenza n.590\2024 pubblicata il 21-5-2024, accoglieva le domande attoree, e respingeva quella riconvenzionale delle convenute, ponendo le spese processuali a carico di queste.
Il percorso argomentativo del primo giudice può essere riassunto come di seguito.
Il tribunale, respinte le richieste istruttorie delle parti, procedeva, per ragioni di priorità logica e giuridica, anzitutto all'esame della domanda riconvenzionale delle convenute, che avevano addebitato al professionista di non avere correttamente vigilato sulla situazione di interdipendenza contabile ed operativa, in cui versavano entrambe le società, di aver tenuto la contabilità ed aver redatto il bilancio in modo irregolare o comunque infedele e, infine, di avere omesso di consegnare alcuni libri sociali ai pagina 7 di 14 nuovi professionisti, inadempimenti che avrebbero provocato un irrimediabile dissesto, tale da esporre entrambe le società alla liquidazione, ed a un rilevante danno economico.
Il tribunale osservava come “.. quanto alla situazione di promiscuità operativa e contabile delle società, per ammissione delle stesse convenute, essa risale infatti ad un periodo di molto precedente all'inizio del rapporto con l'attore, avvenuto in data 8.10.2019. Trattasi peraltro di scelte ascrivibili all'imprenditore e rispetto alle quali difetta una chiara responsabilità del consulente fiscale. Né tantomeno può rimproverarsi al professionista il fatto di non aver informato le clienti della suddetta situazione, la cui conoscenza va certamente presunta in capo a soggetti che esercitano professionalmente un'attività imprenditoriale, e non comprendendosi bene quale fosse il tipo di consiglio che egli avrebbe dovuto impartire alle società convenute”.
Il primo giudice rilevava ancora come “con riferimento.. all'irregolare tenuta della contabilità e alla falsità dei dati indicati nel bilancio del 2020, va detto che le deduzioni di parte convenuta sono talmente generiche da non consentire neppure, alla controparte e al giudice, di percepire l'esatta consistenza degli inadempimenti da ascriversi al professionista” e come non potevano “essere imputate al commercialista le incongruenze del bilancio e della contabilità, a meno che non risulti che tali anomalie non fossero evidenti, sulla scorta del parametro di diligenza qualificata imposto dall'art. 1176, secondo comma, c.c., dall'esame dei dati contabili forniti dal cliente”, ciò che non accadeva nel caso di specie.
Secondo il primo giudice mancava inoltre la prova che tale eventuale condotta imperita potesse avere provocato un danno alle convenute
Il tribunale escludeva un inadempimento dell'attore “sotto il profilo della mancata consegna della documentazione contabile ai professionisti subentrati nello svolgimento dell'incarico, generiche essendo le deduzioni svolte al riguardo dalle convenute, le quali si sono limitate a dolersi di una generica incompletezza e indecifrabilità dei libri cespiti ammortizzabili, oltre che della mancata consegna del libro inventario”, osservando inoltre come la mancata consegna di tali documenti non poteva aver provocato un dissesto economico come quello dedotto dalle convenute, né giustificare il mancato pagamento del compenso, difettando un rapporto sinallagmatico tra le due obbligazioni.
Detta sentenza è stata impugnata, in forza di tre motivi d'appello, dalla e dalla Parte_1 Parte_2 che ne chiedono la riforma, con il rigetto della domanda di e l'accoglimento Controparte_1
della propria richiesta risarcitoria.
Si è costituita in giudizio parte appellata, contestando il fondamento dell'impugnazione, della quale si è chiesto il rigetto.
pagina 8 di 14 Alla prima udienza del 26-11-2024, il consigliere istruttore assegnava, ai sensi del novellato art. 352
c.p.c., i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza dell'11 febbraio 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Tutte le parti hanno depositato le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., solo l'appellato le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza dell'11 febbraio 2025, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.
Preliminarmente deve esaminarsi la richiesta di parte appellata di produzione di un nuovo documento in questo grado di appello, rappresentato dalle visure aggiornate all'ottobre 2024 delle due società
(doc.58)
Come insegna la Suprema Corte “.. la circostanza che un documento (o qualsiasi altra fonte di prova) sia venuto ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali…legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente, e il solo fatto di allegare quel documento agli atti costituisce di per sé una implicita richiesta di rimessione in termini..” (Cass.
25631\2018).
In applicazione di tale principio, la predetta produzione deve ritenersi ammissibile, seppure non risulti rilevante ai fini della decisione.
Ciò posto, con il primo motivo le appellanti lamentano come il tribunale avesse errato nel respingere le istanze istruttorie formulate dalle stesse, dirette all'assunzione di una prova per testi e dell'interrogatorio formale dell'attore, ed all'espletamento di una ctu.
Secondo le appellanti, la valutazione, da parte del primo giudice, di inammissibilità delle dette istanze, era priva di motivazione, ed aveva impedito di accertare l'esistenza degli inadempimenti addebitati al professionista.
Il motivo è infondato.
Premesso che le appellanti non illustrano in modo specifico la rilevanza delle circostanze indicate nei singoli capitoli di prova orale, ma si limitano a censurare il rigetto, nel complesso, delle dette istanze istruttorie, ritiene il Collegio di condividere il giudizio di inammissibilità della prova orale formulato dal primo giudice.
I n.28 capitoli di prova riprodotti nelle conclusioni dell'atto di appello risultano infatti, come correttamente valutato dal tribunale, relativi a “..circostanze pacifiche (cap. 1), irrilevanti (cap. 2, 3, 4,
pagina 9 di 14 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 27 e 28), valutative (cap. 13, 14, 16, 22, 23, 24, 26), documentali
(cap. 17, 18, 25) e generiche (cap. 19)”.
Parimenti inammissibile risulta la ctu, nei termini sollecitati dalle appellanti, che intendono rimettere al consulente l'individuazione dei fatti costitutivi della domanda di accertamento della responsabilità professionale del dott. , e la quantificazione del risarcimento preteso, ciò che assegna al CP_1
mezzo un evidente carattere esplorativo.
Con il secondo motivo, le parti appellanti assumono la nullità della sentenza di primo grado “per omessa e\o apparente e\o illogica e\o contraddittoria motivazione”.
Assumono le parti appellanti come il tribunale non avrebbe indicato le ragioni per le quali la domanda riconvenzionale dalle stesse proposta fosse risultata infondata.
Per giungere ad una tale conclusioni, il primo giudice avrebbe dovuto esaminare la documentazione prodotta ed ammettere le istanze istruttorie delle parti convenute.
Aggiungono le appellanti come nel giudizio di primo grado era stata prodotta la relazione del nuovo commercialista incaricato della tenuta della contabilità, ed erano state indicate le gravi incongruenze contabili che risultavano dai bilanci delle due società, tra cui l'esistenza di un credito di verso Pt_2
di euro 900.000,00 e di un debito di verso di euro 260.000,00, ciò che dimostrava Pt_1 Pt_1 Pt_2
che uno dei due dati era errato.
Era inoltre, secondo le appellanti, non condivisibile l'affermazione del primo giudice secondo cui non potevano essere imputate al professionista le incongruenze di bilancio a meno che non fossero evidenti, avendo questi il dovere di accertare la correttezza dei dati contabili.
Con il terzo motivo le appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso la responsabilità professionale del dott. . CP_1
Sostengono le due società appellanti che le gravi anomalie riscontrati nella redazione dei bilanci e nella tenuta delle scritture contabili, erano tali da integrare una responsabilità professionale del dott.
ed un suo obbligo risarcitorio. CP_1
Il secondo ed il terzo motivo, che attesa la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
Contrariamente a quanto assumono le appellanti, il primo giudice ha adeguatamente indicato l'iter logico-argomentativo della propria decisione, sopra riportato in sintesi.
pagina 10 di 14 La critica delle appellanti nei confronti della valutazione del primo giudice, circa la genericità degli addebiti mossi al professionista dalle due società, può considerarsi specifica unicamente quanto alle appostazioni nei bilanci di un credito e debito tra le due società, di importo diverso.
Nel resto, le allegazioni delle appellanti rimangono generiche anche in questo grado di appello, non potendo ricavarsi un contenuto specifico dalle affermazioni delle appellanti secondo cui “..in sede di comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, le società convenute hanno puntualmente dedotto e dimostrato, a mezzo della copiosa documentazione prodotta in atti, non valutata e considerata dal Giudice di prime cure, tra cui audit espletata dal nuovo commercialista incarico (Comm. Rag. l'esistenza incontestabile di gravi incongruenze contabili, tra cui CP_10 una per tutte, l'evidente “falso” dei bilanci del 2020 delle due società, dunque, elaborati, redatti e depositati dal dott. , relativi al rapporto credito/debito tra e In tali bilanci, da CP_1 Pt_1 Pt_2
una parte, si riscontra che vanterebbe un credito verso di 900.000,00 euro, e, dall'altro, Pt_2 Pt_1
che avrebbe un debito nei confronti di di 260.000,00 euro..” (pag. 10 appello). Pt_1 Pt_2
Parimenti generiche risultano le allegazioni secondo cui “..innumerevoli risultano le GRAVI incongruenze, anomalie, irregolarità riscontrate nella redazione dei bilanci e nella tenuta delle scritture contabili (tra cui, tra l'altro, appostazione di poste “non veritiere”; libro giornale inattendibile;
il libro inventario “inesistente” per inserimento di dati non veritieri)..” (pag. 16 atto di appello).
Quanto alla erronea appostazione nei bilanci dei crediti e debiti contrapposti tra le due società, deve condividersi la valutazione espressa dal primo giudice, secondo cui detta situazione di disordine amministrativo e contabile, risaliva ad un periodo precedente all'inizio del rapporto con il dott.
, fatto questo riconosciuto dalle stesse odierne appellanti. CP_1
Nella comparsa di risposta di primo grado si affermava infatti come: “..le società Parte_1
e sono due società tra loro interdipendenti essendo la prima,
[...] Parte_2
(costituita il 22/03/2010), titolare dell'intero capitale sociale della (costituita il Pt_1 Pt_2
06/04/2012). Entrambe avevano il medesimo legale rappresentante pro-tempore nella persona dell'ing.
L'attività svolta consisteva nel lavaggio innovativo di autoveicoli, ed è Controparte_2
contraddistinta dal marchio E-wash…Tuttavia, l'avvio del business non fu dei migliori, poichè la realizzazione di impianti di ultima generazione, l'uso di protocolli alquanto rigidi con la necessità di importare i prodotti da utilizzare, portò a sforare del 20/30% i costi ipotizzati per la realizzazione e l'avvio dell'impianto. Pertanto, per supplire alle carenze economiche, l'imprenditore fu costretto a pagina 11 di 14 ricorrere all'accesso al credito, iniziando ad esporsi con le banche. I consulenti fiscali che all'epoca seguivano la (“inspiegabilmente”) consigliarono Pt_1 all'imprenditore la costituzione della new.co interamente detenuta dalla , che, di fatto, Parte_2 Pt_1 subentrò a quest'ultima ( ) a mezzo di un contratto di affitto d'azienda stipulato tra le stesse in Pt_1
data 30/05/2016..Tuttavia, tra le due società si venne a creare una strana e confusa situazione di interdipendenza contabile poichè i consulenti dell'epoca lasciarono in capo alla i costi del Pt_1
leasing degli impianti, mentre completava con fondi a debito la costruzione dell'impianto di Pt_2 autolavaggio, con l'assurda conseguenza che due distinte persone giuridiche -ancorché la prima,
” partecipasse il 100% del capitale della seconda, “ - risultavano proprietarie per diverse e Pt_1 Pt_2
inscindibili porzioni, singolarmente non autosufficienti, dell'unico impianto di autolavaggio. Inoltre, il contratto di affitto dell'immobile, quello per l'uso delle acque necessarie al funzionamento dell'impianto, quello di smaltimento delle stesse e le varie utenze rimasero in capo a , sebbene Pt_1
fossero utilizzati da complicando incredibilmente ed ulteriormente le reciproche contabilità. Pt_2
Anche la gestione della finanza divenne promiscua, poichè con gli incassi di venivano pagati Pt_2
fornitori, leasing, interessi e oneri bancari ecc. della , in un vortice incontrollato che, come si Pt_1
vedrà di seguito, porterà, misteriosamente, a trovare iscritto nel bilancio di un credito vs Pt_2 Pt_1 di €.900.000,00 e nel bilancio di un debito vs di €.260.000,00..”. Pt_1 Pt_2
Risulta quindi evidente come l'incongruenza delle dette appostazioni è riconducibile alla gestione contabile precedente all'intervento dell'odierno appellato, e come detta situazione di confusione contabile fosse nota, ed accettata dagli organi amministrativi delle due società.
In un tale contesto, devono trovare applicazione i principi giurisprudenziali della Suprema Corte, secondo cui “ In tema di responsabilità professionale, non può ritenersi implicitamente incluso, nell'incarico generico dato ad un dottore commercialista di predisporre uno schema di bilancio di una società di capitali, l'obbligo di verificare la corrispondenza alla realtà dei dati contabili forniti dagli amministratori, atteso che gli artt. 2423 ss. e 2403 cod. civ. individuano nell'organo amministrativo e nel collegio sindacale gli unici soggetti responsabili in relazione alla corretta informativa del bilancio e che la voce prevista dall'art. 34 del d.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 sulla redazione del bilancio "a norma di legge" non include anche gli onorati "per l'accertamento dell'attendibilità dei bilanci", contemplati invece nell'art. 32 del medesimo decreto” (Cass. 15029\2013).
pagina 12 di 14 Nella fattispecie in esame, non risulta neppure dedotto, prima ancora che provato, che al professionista era stato dato lo specifico compito di accertare l'attendibilità dei bilanci, come emerge dall'incarico scritto prodotto in giudizio (doc. 3 fascicolo primo grado ). CP_1
Deve aggiungersi come l'ulteriore ratio decidendi utilizzata dal primo giudice per ritenere l'infondatezza della domanda riconvenzionale delle convenute in primo grado, ravvisata nel rilievo che, in ogni caso, non vi era alcuna prova del nesso causale tra l'eventuale condotta imperita del professionista ed il danno del quale si chiedeva il ristoro, tanto sotto l'aspetto della solidità patrimoniale delle due società, quanto sotto il profilo del deprezzamento del valore commerciale del marchio “E-wash”, non è stata oggetto di alcuna specifica e argomentata censura da parte delle appellanti.
Per le ragioni che precedono, l'appello va respinto.
Secondo il criterio della soccombenza, le appellanti vanno condannate al rimborso delle spese processuali sostenute dall'appellato, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, in euro 18.511,00 per compenso, utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento, relativo al valore della causa (euro 542.079), per le tre fasi studio, introduttiva e decisionale, oltre iva cpa e 15% per rimborso spese forfettarie, nulla spettando per la fase istruttoria non svoltasi.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte delle appellanti, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)rigetta l'appello proposto da e e conferma la Parte_1 Parte_2
sentenza impugnata;
b)condanna le appellanti al pagamento in favore dell'appellato delle spese processuali del presente grado di appello, liquidate in euro 18.511,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
c)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura indicata dal citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del 19 febbraio 2025
pagina 13 di 14 Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1936/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliate in VIA AURELIO
[...] P.IVA_2
SAFFI, 29 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. OIENI DANIELA, che le rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI
CONTRO
pagina 1 di 14 (C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliato in Via G. Mazzini 22063 CANTU' presso lo studio dell'avv. CASATI
MATTEO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale sulle seguenti conclusioni.
Per e : Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
– in via principale, in accoglimento dell'appello proposto, riformare integralmente, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 590/2024 emessa dal Tribunale di Como, Sezione
Seconda Civile, Giudice Dott. Paolo Bertollini, nell'ambito del giudizio
N.R.G.474/2022, depositata in cancelleria in data 21/05/2024, notificata il 24/05/2024, e, pertanto,
- in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità professionale del dott. per la sua non diligente condotta professionale, per Controparte_1
l'irregolare e non corretta tenuta delle scritture contabili e redazione dei bilanci, e comunque per tutti i motivi suesposti, e quindi rigettare le domande formulate da parte attrice per i motivi già esposti;
- in via riconvenzionale, accertata e dichiarata la responsabilità professionale del dott.
, condannarlo al pagamento in favore delle società convenute, a Controparte_1
titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di Euro 542.079,00, o di quell'altra maggiore o minore somma che sarà accertata e determinata in corso di causa, anche per pagina 2 di 14 mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal giorno del dovuto fino al soddisfo.
- Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
- In via Istruttoria, le parti appellanti insistono nuovamente per l'ammissione delle istanze istruttorie indicate nella propria atto d'appello e ribadite all'udienza del
26/11/2024 e non accolte.
Per : Controparte_1
Piaccia alla giustizia dell'adita Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, così giudicare:
In via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'integrale infondatezza in fatto e in diritto dell'appello proposto da e;
per Parte_1 Parte_2
l'effetto: confermare in ogni sua parte la sentenza n. 590/2024 resa dal Tribunale
Ordinario di Como, Sezione II^ Civile, in persona del Giudice dott. Paolo Bertollini,
R.G. n. 474/2022, pubblicata in data 21/05/2024.
In ogni caso: con integrale rifusione dei compensi e delle spese legali anche del presente grado di giudizio, comprensivi di rimborso forfettario 15% e degli accessori di legge.
In via istruttoria: per mero tuziorismo difensivo e al solo fine di evitare decadenze, la scrivente difesa reitera le istanze istruttorie giù formulate nel corso del giudizio di primo grado, chiedendo ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che nell'anno 2019 l'ing. Amministratore Unico Controparte_2
di e di entrambe con sede legale in Cantù (CO), Piazza Volontari Parte_2 Parte_1
della Libertà n.5, si rivolgeva al dott. per la consulenza contabile, fiscale e CP_1
societaria delle predette società?
pagina 3 di 14 2) Vero che in data 8.10.2019 l'Ing. per conto di e di CP_2 Parte_2 Parte_1
sottoscriveva per accettazione un unico preventivo di spesa per entrambe le società, come da documento che mi si rammostra? (doc. 3)
3) Vero che il dott. gestiva ed effettuava la contabilità di CP_1 Parte_2
relativamente all'anno 2020 ed ai mesi di gennaio e febbraio 2021, come da documentazione contabile che mi si rammostra: libro IVA gennaio 2020 (doc. 4); libro
IVA febbraio 2020 (doc. 5); libro IVA marzo 2020 (doc. 6); libro IVA aprile 2020 (doc.
7); libro IVA maggio 2020 (doc. 8); libro IVA giugno 2020 (doc. 9); libro IVA luglio
2020 (doc. 10); libro IVA agosto 2020 (doc. 11); libro IVA settembre 2020 (doc. 12); libro IVA ottobre 2020 (doc. 13); libro IVA novembre 2020 (doc. 14); libro IVA dicembre 2020 (doc. 15); libro giornale 2020 (doc. 16); libro IVA gennaio 2021 (doc.
17); libro IVA febbraio 2021 (doc. 18); libro giornale 2021 (doc. 19)?
4) Vero che il dott. gestiva ed effettuava la contabilità di CP_1 Parte_1
relativamente all'anno 2020, come da documentazione contabile che mi si rammostra: libro giornale 2020 (doc. 20); libro IVA 2020 (doc. 21)?
5) Vero che per la gestione della contabilità di e di lo Parte_2 Parte_1 [...]
si interfacciò con il seguente personale amministrativo in forza presso le Parte_3
due società convenute nel corso del 2020: signora fino a febbraio 2020; Parte_4
signora fino ad aprile 2020; signor fino a giugno 2020; Parte_5 CP_3
signora fino a novembre 2020; signor da Controparte_4 Controparte_5
dicembre 2020?
6) Vero che in data 15.03.2021 e revocavano al dott. Parte_1 Parte_2 CP_1
l'incarico conferito in data 8.10.2019?
7) Vero che in data 13.09.2021 il dott. , a seguito dell'attività svolta CP_1
nell'interesse di e di emetteva n. 2 note provvisorie per la somma di Parte_1 Parte_2
€ 4.580,52 ciascuna (mi si rammostra il doc. 25), il cui pagamento venne rifiutato da e Parte_1 Parte_2
pagina 4 di 14 8) Vero che in data 20.10.2021 lo , nella persona della signora Parte_3
riceveva una telefonata da parte della signora , Controparte_6 Controparte_7
impiegata delle società odierne convenute, la quale riferiva alla stessa che queste ultime erano disponibili a versare quanto dovuto al dott. per l'attività svolta, CP_1
proferendo le seguenti parole: “Ambasciator non porta pena. Abbiamo deciso di effettuare un bonifico di € 1.000,00 e di rientrare del Vs. debito. Poi se mi fai avere la fattura.”?
9) Vero che, in seguito alla telefonata indicata nel precedente capitolo di prova, sempre in data 20.10.2021, la signora inviava allo Studio la copia della CP_7 CP_1
disposizione di bonifico per € 1.000,00 con la causale “proforma (mi si Parte_2
rammostra il doc. 30), la quale veniva tuttavia successivamente revocata?
10) Vero che il rapporto di consulenza fiscale tra il dott. e CP_1 Controparte_8
[... è sorto in data 8 ottobre 2019, come da documento che mi si rammostra (doc. 1)?
11) Vero che prima dell'8 ottobre 2019 il consulente fiscale di era Controparte_9
l'avv. Laura Martines, con studio in Cantù, piazza Volontari della Libertà n. 5?
12) Vero che in data 17 febbraio 2020 l'avv. Laura Martines consegnò alla signora
, delegata da e da tutta la documentazione indicata nel Parte_6 Parte_2 Parte_1
documento che mi si rammostra, redatto dalla stessa avv. Laura Martines e da quest'ultima detenuto in originale (doc. 46)?
13) Vero che l'avv. Laura Martines ha ricevuto in data 10 settembre 2021 dal dott. la mail che mi si rammostra (doc. 47) e ha inoltrato in riscontro a Testimone_1
quest'ultimo la mail del 14 settembre 2021 che mi si rammostra (doc. 47)?
14) Vero che la signora collaboratrice dello , ha Controparte_6 Parte_3
inviato alla signora , collaboratrice delle società convenute, la mail che mi Parte_4
si rammostra in data 13 febbraio 2020 (doc. 48) ed ha ricevuto dalla medesima signora
, la mail che mi si rammostra sempre in data 13 febbraio 2020 (doc. 49)? Parte_4
pagina 5 di 14 15) Vero che la signora collaboratrice dello : in Controparte_6 Parte_3
data 13 febbraio 2020 ha ricevuto dallo la mail che mi si rammostra Parte_7
(doc. 50); in pari data ha inviato la medesima mail alla signora , Parte_4
collaboratrice di come da mail che mi si rammostra (doc. 50); in pari data ha Parte_1
ricevuto dalla signora , collaboratrice di la mail che mi si Parte_4 Parte_1
rammostra (doc. 51)?
16) Vero che la signora collaboratrice dello , ha inviato Tes_2 Parte_3
all'ing. , allora legale rappresentante di le mail che mi si Controparte_2 Parte_2
rammostrano, alle date invi indicate (docc. 41-42-43-44)?
17) Vero che il 9 settembre 2021 il dott. ha consegnato al rag. CP_1 CP_10
e al dott. entrambi presenti ad una riunione svoltasi in tale data presso Testimone_1
lo Studio , la documentazione indicata nel documento che mi si rammostra CP_1
(doc. 45)?
Si indicano quali testi: avv. Laura Martines, con studio in Cantù (CO), piazza Volontari della Libertà 5; signora presso , sito in Mariano Comense (CO), Controparte_6 Parte_3
corso Brianza n.10/B.
Si chiede altresì ammettersi l'odierno appellato a prova contraria sui capitoli di prova avversi, qualora denegatamente ammessi.
pagina 6 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Como, la e la Controparte_1 Parte_2 Pt_1
assumendo di avere avuto, nella sua qualità di esercente la professione di commercialista,
[...] incarico da dette società, con un unico contratto stipulato l'8-10-2019, di svolgere prestazioni di assistenza in materia societaria e fiscale, redazione di bilanci e tenuta della contabilità maturando un compenso di euro 5.410,52 nei confronti di ciascuna società, che non era stato da queste corrisposto.
L'attore chiedeva pertanto la condanna delle convenute al pagamento delle predette somme, con gli interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002.
Si costituivano in giudizio entrambe le società convenute, eccependo l'inadempimento dell'attore alle obbligazioni assunte, chiedendo il rigetto delle richieste dallo stesso avanzate, e proponendo una domanda riconvenzionale per ottenere la condanna di al risarcimento dei danni Controparte_1
causati.
In particolare le convenute imputavano al professionista di avere omesso, al momento dell'assunzione dell'incarico, di rilevare le precedenti irregolarità contabili, derivanti dal fatto che tra le due società si era creata una interdipendenza economica che aveva falsati i dati contabili di entrambe, e di essersi reso responsabile, nell'espletamento dell'incarico, di ulteriori irregolarità ed inesattezze, come risultava dalle relazioni ex art. 2482-bis, secondo comma, c.c. redatte dai nuovi professionisti.
La condotta inadempiente di aveva, secondo le convenute, costretto le stesse a Controparte_1
mettere in liquidazione il proprio patrimonio, con la perdita di valore del marchio “E-Wash”, del valore stimato di euro 542.079,00, che contraddistingueva un innovativo sistema di lavaggio di veicoli.
Lamentavano ancora le due società come il dott. , al termine dell'incarico, si era rifiutato di CP_1
consegnare alcuni libri sociali ai nuovi professionisti.
Il Tribunale di Como, con la sentenza n.590\2024 pubblicata il 21-5-2024, accoglieva le domande attoree, e respingeva quella riconvenzionale delle convenute, ponendo le spese processuali a carico di queste.
Il percorso argomentativo del primo giudice può essere riassunto come di seguito.
Il tribunale, respinte le richieste istruttorie delle parti, procedeva, per ragioni di priorità logica e giuridica, anzitutto all'esame della domanda riconvenzionale delle convenute, che avevano addebitato al professionista di non avere correttamente vigilato sulla situazione di interdipendenza contabile ed operativa, in cui versavano entrambe le società, di aver tenuto la contabilità ed aver redatto il bilancio in modo irregolare o comunque infedele e, infine, di avere omesso di consegnare alcuni libri sociali ai pagina 7 di 14 nuovi professionisti, inadempimenti che avrebbero provocato un irrimediabile dissesto, tale da esporre entrambe le società alla liquidazione, ed a un rilevante danno economico.
Il tribunale osservava come “.. quanto alla situazione di promiscuità operativa e contabile delle società, per ammissione delle stesse convenute, essa risale infatti ad un periodo di molto precedente all'inizio del rapporto con l'attore, avvenuto in data 8.10.2019. Trattasi peraltro di scelte ascrivibili all'imprenditore e rispetto alle quali difetta una chiara responsabilità del consulente fiscale. Né tantomeno può rimproverarsi al professionista il fatto di non aver informato le clienti della suddetta situazione, la cui conoscenza va certamente presunta in capo a soggetti che esercitano professionalmente un'attività imprenditoriale, e non comprendendosi bene quale fosse il tipo di consiglio che egli avrebbe dovuto impartire alle società convenute”.
Il primo giudice rilevava ancora come “con riferimento.. all'irregolare tenuta della contabilità e alla falsità dei dati indicati nel bilancio del 2020, va detto che le deduzioni di parte convenuta sono talmente generiche da non consentire neppure, alla controparte e al giudice, di percepire l'esatta consistenza degli inadempimenti da ascriversi al professionista” e come non potevano “essere imputate al commercialista le incongruenze del bilancio e della contabilità, a meno che non risulti che tali anomalie non fossero evidenti, sulla scorta del parametro di diligenza qualificata imposto dall'art. 1176, secondo comma, c.c., dall'esame dei dati contabili forniti dal cliente”, ciò che non accadeva nel caso di specie.
Secondo il primo giudice mancava inoltre la prova che tale eventuale condotta imperita potesse avere provocato un danno alle convenute
Il tribunale escludeva un inadempimento dell'attore “sotto il profilo della mancata consegna della documentazione contabile ai professionisti subentrati nello svolgimento dell'incarico, generiche essendo le deduzioni svolte al riguardo dalle convenute, le quali si sono limitate a dolersi di una generica incompletezza e indecifrabilità dei libri cespiti ammortizzabili, oltre che della mancata consegna del libro inventario”, osservando inoltre come la mancata consegna di tali documenti non poteva aver provocato un dissesto economico come quello dedotto dalle convenute, né giustificare il mancato pagamento del compenso, difettando un rapporto sinallagmatico tra le due obbligazioni.
Detta sentenza è stata impugnata, in forza di tre motivi d'appello, dalla e dalla Parte_1 Parte_2 che ne chiedono la riforma, con il rigetto della domanda di e l'accoglimento Controparte_1
della propria richiesta risarcitoria.
Si è costituita in giudizio parte appellata, contestando il fondamento dell'impugnazione, della quale si è chiesto il rigetto.
pagina 8 di 14 Alla prima udienza del 26-11-2024, il consigliere istruttore assegnava, ai sensi del novellato art. 352
c.p.c., i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza dell'11 febbraio 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Tutte le parti hanno depositato le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., solo l'appellato le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza dell'11 febbraio 2025, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.
Preliminarmente deve esaminarsi la richiesta di parte appellata di produzione di un nuovo documento in questo grado di appello, rappresentato dalle visure aggiornate all'ottobre 2024 delle due società
(doc.58)
Come insegna la Suprema Corte “.. la circostanza che un documento (o qualsiasi altra fonte di prova) sia venuto ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali…legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente, e il solo fatto di allegare quel documento agli atti costituisce di per sé una implicita richiesta di rimessione in termini..” (Cass.
25631\2018).
In applicazione di tale principio, la predetta produzione deve ritenersi ammissibile, seppure non risulti rilevante ai fini della decisione.
Ciò posto, con il primo motivo le appellanti lamentano come il tribunale avesse errato nel respingere le istanze istruttorie formulate dalle stesse, dirette all'assunzione di una prova per testi e dell'interrogatorio formale dell'attore, ed all'espletamento di una ctu.
Secondo le appellanti, la valutazione, da parte del primo giudice, di inammissibilità delle dette istanze, era priva di motivazione, ed aveva impedito di accertare l'esistenza degli inadempimenti addebitati al professionista.
Il motivo è infondato.
Premesso che le appellanti non illustrano in modo specifico la rilevanza delle circostanze indicate nei singoli capitoli di prova orale, ma si limitano a censurare il rigetto, nel complesso, delle dette istanze istruttorie, ritiene il Collegio di condividere il giudizio di inammissibilità della prova orale formulato dal primo giudice.
I n.28 capitoli di prova riprodotti nelle conclusioni dell'atto di appello risultano infatti, come correttamente valutato dal tribunale, relativi a “..circostanze pacifiche (cap. 1), irrilevanti (cap. 2, 3, 4,
pagina 9 di 14 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 27 e 28), valutative (cap. 13, 14, 16, 22, 23, 24, 26), documentali
(cap. 17, 18, 25) e generiche (cap. 19)”.
Parimenti inammissibile risulta la ctu, nei termini sollecitati dalle appellanti, che intendono rimettere al consulente l'individuazione dei fatti costitutivi della domanda di accertamento della responsabilità professionale del dott. , e la quantificazione del risarcimento preteso, ciò che assegna al CP_1
mezzo un evidente carattere esplorativo.
Con il secondo motivo, le parti appellanti assumono la nullità della sentenza di primo grado “per omessa e\o apparente e\o illogica e\o contraddittoria motivazione”.
Assumono le parti appellanti come il tribunale non avrebbe indicato le ragioni per le quali la domanda riconvenzionale dalle stesse proposta fosse risultata infondata.
Per giungere ad una tale conclusioni, il primo giudice avrebbe dovuto esaminare la documentazione prodotta ed ammettere le istanze istruttorie delle parti convenute.
Aggiungono le appellanti come nel giudizio di primo grado era stata prodotta la relazione del nuovo commercialista incaricato della tenuta della contabilità, ed erano state indicate le gravi incongruenze contabili che risultavano dai bilanci delle due società, tra cui l'esistenza di un credito di verso Pt_2
di euro 900.000,00 e di un debito di verso di euro 260.000,00, ciò che dimostrava Pt_1 Pt_1 Pt_2
che uno dei due dati era errato.
Era inoltre, secondo le appellanti, non condivisibile l'affermazione del primo giudice secondo cui non potevano essere imputate al professionista le incongruenze di bilancio a meno che non fossero evidenti, avendo questi il dovere di accertare la correttezza dei dati contabili.
Con il terzo motivo le appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso la responsabilità professionale del dott. . CP_1
Sostengono le due società appellanti che le gravi anomalie riscontrati nella redazione dei bilanci e nella tenuta delle scritture contabili, erano tali da integrare una responsabilità professionale del dott.
ed un suo obbligo risarcitorio. CP_1
Il secondo ed il terzo motivo, che attesa la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
Contrariamente a quanto assumono le appellanti, il primo giudice ha adeguatamente indicato l'iter logico-argomentativo della propria decisione, sopra riportato in sintesi.
pagina 10 di 14 La critica delle appellanti nei confronti della valutazione del primo giudice, circa la genericità degli addebiti mossi al professionista dalle due società, può considerarsi specifica unicamente quanto alle appostazioni nei bilanci di un credito e debito tra le due società, di importo diverso.
Nel resto, le allegazioni delle appellanti rimangono generiche anche in questo grado di appello, non potendo ricavarsi un contenuto specifico dalle affermazioni delle appellanti secondo cui “..in sede di comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, le società convenute hanno puntualmente dedotto e dimostrato, a mezzo della copiosa documentazione prodotta in atti, non valutata e considerata dal Giudice di prime cure, tra cui audit espletata dal nuovo commercialista incarico (Comm. Rag. l'esistenza incontestabile di gravi incongruenze contabili, tra cui CP_10 una per tutte, l'evidente “falso” dei bilanci del 2020 delle due società, dunque, elaborati, redatti e depositati dal dott. , relativi al rapporto credito/debito tra e In tali bilanci, da CP_1 Pt_1 Pt_2
una parte, si riscontra che vanterebbe un credito verso di 900.000,00 euro, e, dall'altro, Pt_2 Pt_1
che avrebbe un debito nei confronti di di 260.000,00 euro..” (pag. 10 appello). Pt_1 Pt_2
Parimenti generiche risultano le allegazioni secondo cui “..innumerevoli risultano le GRAVI incongruenze, anomalie, irregolarità riscontrate nella redazione dei bilanci e nella tenuta delle scritture contabili (tra cui, tra l'altro, appostazione di poste “non veritiere”; libro giornale inattendibile;
il libro inventario “inesistente” per inserimento di dati non veritieri)..” (pag. 16 atto di appello).
Quanto alla erronea appostazione nei bilanci dei crediti e debiti contrapposti tra le due società, deve condividersi la valutazione espressa dal primo giudice, secondo cui detta situazione di disordine amministrativo e contabile, risaliva ad un periodo precedente all'inizio del rapporto con il dott.
, fatto questo riconosciuto dalle stesse odierne appellanti. CP_1
Nella comparsa di risposta di primo grado si affermava infatti come: “..le società Parte_1
e sono due società tra loro interdipendenti essendo la prima,
[...] Parte_2
(costituita il 22/03/2010), titolare dell'intero capitale sociale della (costituita il Pt_1 Pt_2
06/04/2012). Entrambe avevano il medesimo legale rappresentante pro-tempore nella persona dell'ing.
L'attività svolta consisteva nel lavaggio innovativo di autoveicoli, ed è Controparte_2
contraddistinta dal marchio E-wash…Tuttavia, l'avvio del business non fu dei migliori, poichè la realizzazione di impianti di ultima generazione, l'uso di protocolli alquanto rigidi con la necessità di importare i prodotti da utilizzare, portò a sforare del 20/30% i costi ipotizzati per la realizzazione e l'avvio dell'impianto. Pertanto, per supplire alle carenze economiche, l'imprenditore fu costretto a pagina 11 di 14 ricorrere all'accesso al credito, iniziando ad esporsi con le banche. I consulenti fiscali che all'epoca seguivano la (“inspiegabilmente”) consigliarono Pt_1 all'imprenditore la costituzione della new.co interamente detenuta dalla , che, di fatto, Parte_2 Pt_1 subentrò a quest'ultima ( ) a mezzo di un contratto di affitto d'azienda stipulato tra le stesse in Pt_1
data 30/05/2016..Tuttavia, tra le due società si venne a creare una strana e confusa situazione di interdipendenza contabile poichè i consulenti dell'epoca lasciarono in capo alla i costi del Pt_1
leasing degli impianti, mentre completava con fondi a debito la costruzione dell'impianto di Pt_2 autolavaggio, con l'assurda conseguenza che due distinte persone giuridiche -ancorché la prima,
” partecipasse il 100% del capitale della seconda, “ - risultavano proprietarie per diverse e Pt_1 Pt_2
inscindibili porzioni, singolarmente non autosufficienti, dell'unico impianto di autolavaggio. Inoltre, il contratto di affitto dell'immobile, quello per l'uso delle acque necessarie al funzionamento dell'impianto, quello di smaltimento delle stesse e le varie utenze rimasero in capo a , sebbene Pt_1
fossero utilizzati da complicando incredibilmente ed ulteriormente le reciproche contabilità. Pt_2
Anche la gestione della finanza divenne promiscua, poichè con gli incassi di venivano pagati Pt_2
fornitori, leasing, interessi e oneri bancari ecc. della , in un vortice incontrollato che, come si Pt_1
vedrà di seguito, porterà, misteriosamente, a trovare iscritto nel bilancio di un credito vs Pt_2 Pt_1 di €.900.000,00 e nel bilancio di un debito vs di €.260.000,00..”. Pt_1 Pt_2
Risulta quindi evidente come l'incongruenza delle dette appostazioni è riconducibile alla gestione contabile precedente all'intervento dell'odierno appellato, e come detta situazione di confusione contabile fosse nota, ed accettata dagli organi amministrativi delle due società.
In un tale contesto, devono trovare applicazione i principi giurisprudenziali della Suprema Corte, secondo cui “ In tema di responsabilità professionale, non può ritenersi implicitamente incluso, nell'incarico generico dato ad un dottore commercialista di predisporre uno schema di bilancio di una società di capitali, l'obbligo di verificare la corrispondenza alla realtà dei dati contabili forniti dagli amministratori, atteso che gli artt. 2423 ss. e 2403 cod. civ. individuano nell'organo amministrativo e nel collegio sindacale gli unici soggetti responsabili in relazione alla corretta informativa del bilancio e che la voce prevista dall'art. 34 del d.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 sulla redazione del bilancio "a norma di legge" non include anche gli onorati "per l'accertamento dell'attendibilità dei bilanci", contemplati invece nell'art. 32 del medesimo decreto” (Cass. 15029\2013).
pagina 12 di 14 Nella fattispecie in esame, non risulta neppure dedotto, prima ancora che provato, che al professionista era stato dato lo specifico compito di accertare l'attendibilità dei bilanci, come emerge dall'incarico scritto prodotto in giudizio (doc. 3 fascicolo primo grado ). CP_1
Deve aggiungersi come l'ulteriore ratio decidendi utilizzata dal primo giudice per ritenere l'infondatezza della domanda riconvenzionale delle convenute in primo grado, ravvisata nel rilievo che, in ogni caso, non vi era alcuna prova del nesso causale tra l'eventuale condotta imperita del professionista ed il danno del quale si chiedeva il ristoro, tanto sotto l'aspetto della solidità patrimoniale delle due società, quanto sotto il profilo del deprezzamento del valore commerciale del marchio “E-wash”, non è stata oggetto di alcuna specifica e argomentata censura da parte delle appellanti.
Per le ragioni che precedono, l'appello va respinto.
Secondo il criterio della soccombenza, le appellanti vanno condannate al rimborso delle spese processuali sostenute dall'appellato, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, in euro 18.511,00 per compenso, utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento, relativo al valore della causa (euro 542.079), per le tre fasi studio, introduttiva e decisionale, oltre iva cpa e 15% per rimborso spese forfettarie, nulla spettando per la fase istruttoria non svoltasi.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte delle appellanti, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)rigetta l'appello proposto da e e conferma la Parte_1 Parte_2
sentenza impugnata;
b)condanna le appellanti al pagamento in favore dell'appellato delle spese processuali del presente grado di appello, liquidate in euro 18.511,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
c)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura indicata dal citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del 19 febbraio 2025
pagina 13 di 14 Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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