Rigetto
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 10399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10399 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10399/2025REG.PROV.COLL.
N. 06869/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6869 del 2024, proposto dalla Spv Parco Eolico Maestrale s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Romano e Simona Barchiesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica - Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale v.i.a. e v.a.s., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Regione Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia Pani, Andrea Secchi e Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Comune di Bitti, Comune di RU, Comune di BU, Provincia di Nuoro, Provincia di Sassari, Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (Arpa Sardegna) e Siemens Gamesa Renewable Energy Italy s.p.a., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 00108/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della cultura, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nonché della Regione Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2025 il Cons. RO NO e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con apposita istanza, la società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy s.p.a. (di seguito Siemens) ha avanzato una richiesta di valutazione di impatto ambientale (di seguito VIA), in relazione ad un progetto di impianto eolico di potenza nominale pari a 45,045 MW (denominato “Gomoretta”), da realizzarsi nel territorio dei Comuni di TT (NU), RU (NU) e BU (SS).
2. – Su tale richiesta, sono stati espressi dei pareri tecnici contrari, per quanto qui interessa, da parte della Regione Sardegna e del Ministero della cultura, il quale ha ribadito la propria contrarietà, anche a seguito delle osservazioni della società, mediante un parere istruttorio negativo definitivo (del 24 ottobre 2019, n. 28013).
3. – Tale parere è stato impugnato dinanzi al T.a.r. dalla società istante mediante un ricorso che è stato respinto con sentenza del 14 agosto 2020, n. 453, poi oggetto di gravame.
4. – Nelle more del giudizio di appello, la Commissione tecnica VIA-VAS, rivedendo la propria precedente valutazione, ha emesso un parere favorevole (del 18 ottobre 2021, n. 160) di compatibilità ambientale del progetto in esame.
5. – Con sentenza del 27 dicembre 2021, n. 8633, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
6. – Successivamente, con nota del 28 luglio 2022, n. 17727, il Ministero dell’ambiente ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri di attivare la procedura speciale di cui all’art. 5, comma 2, lett. c- bis ), legge n. 400 del 1988 al fine di risolvere il contrasto emerso tra la valutazione positiva del Ministero dell’ambiente (parere 18 ottobre 2021, n. 160) e quella negativa del Ministero della cultura (parere 24 ottobre 2019, n. 28013).
7. – Con deliberazione del 10 ottobre 2022, il Consiglio dei ministri ha espresso un giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto eolico in questione.
8. – Con il ricorso di primo grado, la Regione Sardegna ha impugnato tale deliberazione e i presupposti pareri.
9. – Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in ragione della sopravvenuta entrata in vigore dell’art. 47, comma 9- quater , del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
10. – Con atto di appello, la società SPV Parco Eolico Maestrale s.r.l., in qualità di cessionaria del ramo di azienda della Siemens afferente al progetto di impianto eolico, ha impugnato la sentenza di primo grado, essendo intervenuta ad opponendum nel relativo giudizio.
11. – Con apposite memorie si sono costituite le amministrazioni resistenti chiedendo il rigetto dell’appello.
12. – All’udienza pubblica del 2 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. – In via preliminare, il Collegio ritiene di poter prescindere dal profilo di inammissibilità dell’appello per mancata riproposizione delle censure di primo grado, essendo lo stesso infondato nel merito.
2. – Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in ragione di una sopravvenienza normativa.
2.1. – In particolare, l’art. 47, comma 9- quater , del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ha disposto che “ Le autorizzazioni relative agli impianti che insistono sulle aree di cui al comma 9-ter, capoverso 1-bis, già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono nulle e prive di efficacia ”.
Si tratta, in particolare, delle “ aree sulle quali insistono progetti di infrastrutture di ricerca indicate nella Tabella 7 del Piano nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027, finanziate in tutto o in parte con risorse statali o dell’Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione o del corretto funzionamento delle infrastrutture medesime, la preservazione ambientale delle aree medesime e dei territori circostanti, secondo criteri di prossimità, proporzionalità e precauzione ” (art. 47, comma 9- ter , capoverso 1- bis , d.l. n. 13 del 2023).
2.2. – A tal riguardo, il primo giudice ha ritenuto che, con l’entrata in vigore dell’art. 47, comma 9- quater , d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, il provvedimento impugnato “ deve considerarsi ormai nullo e privo di efficacia ” dovendo ritenersi che il legislatore, nella propria discrezionalità e per ragioni di opportunità politica, “ abbia valutato di dichiarare nulli i provvedimenti che potessero interferire con la piena esplicazione dei progetti inclusi nel Piano nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027 e, segnatamente, l’EI EL ” afferente all’Istituto nazionale di fisica nucleare (punto 9, pag. 12 della sentenza impugnata), concludendo nel senso di ritenere che “ anche i provvedimenti di VIA già rilasciati siano interessati dalla declaratoria di nullità e inefficacia operata dal legislatore, richiedendosi, anche per essi, che si svolga in sede procedimentale quel coinvolgimento dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, al fine di vagliare la compatibilità ambientale, già in sede di VIA, con il progetto di cui l’Istituto è portatore, i.e. l’EI EL ” (punto 11, pag. 14 della sentenza impugnata), aggiungendo, inoltre, che “ i profili di interferenza possibile dell’impianto eolico con l’EI EL si verificano, come noto, proprio in relazione ai possibili disturbi che i rotori immettono nell’ambiente, potendo pregiudicare la rilevazione delle onde gravitazionali, i quali sono evidentemente profili di impatto ambientale da valutarsi proprio nel procedimento che ha condotto dall’adozione del provvedimento in questa sede impugnato ” (punto 11, pag. 14-15 della sentenza impugnata).
3. – Con l’atto di impugnazione, la parte appellante ha dedotto innanzitutto l’inapplicabilità ai provvedimenti di VIA della normativa sopravvenuta, espressamente riferita alle sole “autorizzazioni”, in quanto le valutazioni ambientali non avrebbero efficacia autorizzatoria (punto II.1.1, pag. 8-10 dell’appello).
3.1. – A tal riguardo, ha ritenuto inconferente il richiamo operato dal primo giudice alla natura “anfibia” della VIA (Corte cost. n. 198 del 2018), in quanto “ L’attitudine autorizzatoria della VIA, dunque, è esplicitamente definita dalla Corte come una “funzione” del provvedimento e non come un “effetto”, neppure parziale ”, evidenziando inoltre che “ la VIA rappresenta un presupposto del titolo abilitativo, ma non un giudizio prognostico circa il buon esito del medesimo ” (punto II.1.2, pag. 11 dell’appello).
3.2. – Inoltre, ha ribadito che il progetto in esame “ dovrà essere autorizzato – vigente il richiamato comma 9-quinquies, con il concerto del MUR e sentito l’INFN – secondo le modalità prescritte dall’art. 12, d.lgs. n. 387/2003 e, segnatamente, a valle del procedimento da incardinarsi innanzi alla Regione Autonoma della Sardegna ” (punto II.2.1, pag. 13 dell’appello).
3.3. – Ad ogni modo, ha contestato l’incompatibilità del parco eolico con l’ EI EL , in quanto “ le eventuali (allo stato non provate) interferenze, che saranno oggetto di valutazione nella sede propria del procedimento autorizzatorio ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003, potrebbero essere fronteggiate mediante specifiche prescrizioni da apporsi nel titolo autorizzatorio, comprendenti anche la previsione di una durata del medesimo prossima o coincidente con l’entrata in esercizio dell’EI EL ” (punto II.3.1, pag. 15 della sentenza impugnata).
3.4. – Infine, ha contestato l’assunto del primo giudice secondo cui potrebbero esservi delle interferenze tra i due progetti in relazione ai possibili disturbi che i rotori immettono nell’ambiente, potendo pregiudicare la rilevazione delle onde gravitazionali, trattandosi di valutazione tecnica indimostrata (punto II.3.2, pag. 15-16 dell’appello).
3.5. – In subordine, anche ammettendo la natura autorizzatoria della VIA, ha contestato il capo di sentenza con cui è stato ritenuto pacifico che l’impianto eolico insista sulla stessa area nella quale è previsto il progetto EI EL, in quanto in base alla normativa sopravvenuta “ non è sufficiente che i progetti autorizzati siano destinati ad essere realizzati negli ambiti territoriali di riferimento (individuati su base comunale), ma è altresì indispensabile un accertamento positivo (certamente devoluto all’amministrazione) circa il fatto che per il funzionamento delle infrastrutture di cui alla Tabella 7 (comprensiva dell’EI EL) in tali aree territoriali sia imperativa «la preservazione ambientale delle aree medesime e dei territori circostanti, secondo criteri di prossimità, proporzionalità e precauzione». Ebbene, tali presupposti non sono mai stati accertati, neppure dal TAR, nel caso di specie ” (punto II.5, pag. 18 dell’appello).
3.6. – In via subordinata, ha proposto istanza di legittimità costituzionale dell’art. 47, comma 9- quater , d.l. n. 13 del 2023, qualificando tale norma alla stregua di una legge-provvedimento implicante una violazione del principio del procedimento e della piena tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo, oltre ad essere sproporzionata ed irragionevole (punto III, pag. 19-23 dell’appello).
4. – L’assunto di parte appellante, secondo cui la normativa sopravvenuta non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame, è infondato.
Invero, la normativa in esame (art. 47, comma 9- quater , d.l. n. 13 del 2023) si applica alle “ autorizzazioni ”: a) relative ad impianti da realizzarsi in aree su cui insistono progetti di infrastrutture di ricerca (indicate nella Tabella 7 del PNIR 2021-2027), finanziate in tutto o in parte con risorse statali o dell’Unione europea, richiedenti la preservazione ambientale delle aree medesime e dei territori circostanti; b) che siano state già rilasciate alla data del 22 aprile 2023 (data di entrata in vigore della legge n. 41 del 2023, di conversione del d.l. n. 13 del 2023); c) che siano state rilasciate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in sede di risoluzione del contrasto tra amministrazioni (art. 5, comma 2, lett. c- bis ) , legge n. 400 del 1988).
Il presupposto applicativo della norma, quindi, consiste nella sussistenza di un provvedimento che abbia natura autorizzativa e che si caratterizzi per un requisito oggettivo (impianto ubicato su una determinata area), uno soggettivo (rilasciato dal Consiglio dei ministri) ed uno temporale (rilasciato alla data del 22 aprile 2023).
Nel caso di specie, ricorrono tutti i suddetti requisiti.
4.1. – Con riguardo alla natura autorizzativa del provvedimento in questione (deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2022, recante un giudizio positivo di compatibilità ambientale), viene in rilievo la normativa speciale di cui all’art. 7, comma 2, d.l. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, secondo cui “ Se il Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine di sessanta giorni, l’autorizzazione si intende rilasciata ”.
Pertanto, come ben evidenziato dall’Avvocatura dello Stato, la VIA in sede di Consiglio dei ministri ha anche una valenza espressamente autorizzatoria, stante l’operatività del meccanismo del silenzio assenso (art. 7, comma 2, d.l. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91).
4.2. – Con riguardo al requisito oggettivo, è poi pacifico tra le parti che l’impianto della società appellante insiste sulla medesima area in cui è prevista la realizzazione di una infrastruttura di ricerca (c.d. EI EL).
Allo stesso modo, è pacifico che tale infrastruttura abbia le caratteristiche indicate dalla legge: a) è indicata nella Tabella 7 del PNIR 2021-2027; b) è finanziata in tutto o in parte con risorse statali o dell’Unione europea.
Con specifico riferimento alla sussistenza dell’ulteriore requisito previsto dalla legge, oggetto di contestazione da parte della società appellante, relativo alla “ preservazione ambientale delle aree medesime e dei territori circostanti ” ai fini della realizzazione o del corretto funzionamento delle infrastrutture di ricerca (art. 47, comma 9- ter , capoverso 1- bis , d.l. n. 13 del 2023), deve ritenersi che, contrariamente a quanto dedotto nell’atto di appello, il primo giudice abbia specificamente valutato anche tale profilo, laddove ha statuito che “ i profili di interferenza possibile dell’impianto eolico con l’EI EL si verificano, come noto, proprio in relazione ai possibili disturbi che i rotori immettono nell’ambiente, potendo pregiudicare la rilevazione delle onde gravitazionali, i quali sono evidentemente profili di impatto ambientale da valutarsi proprio nel procedimento che ha condotto dall’adozione del provvedimento in questa sede impugnato ” (punto 11, pag. 14-15 della sentenza impugnata).
Tale considerazione deve essere intesa non già nel senso di una impropria valutazione tecnica, bensì come accertamento incidentale in ordine ad un possibile impatto ambientale dell’impianto eolico rispetto al corretto funzionamento della suddetta infrastruttura di ricerca, con conseguente necessità di una preservazione ambientale dell’area medesima e del territorio circostante per il corretto funzionamento del c.d. EI EL.
4.3. – Infine, nessun dubbio residua in ordine alla sussistenza del requisito soggettivo e temporale, trattandosi di una deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c- bis ) , legge n. 400 del 1988, in una data (10 ottobre 2022) antecedente al 22 aprile 2023 (data di entrata in vigore della legge n. 41 del 2023, di conversione del d.l. n. 13 del 2023).
5. – Una volta accertata l’applicabilità della normativa sopravvenuta alla fattispecie in esame, deve conseguentemente ritenersi applicabile l’effetto giuridico previsto dalla norma consistente nel rendere tali autorizzazioni “ nulle e prive di efficacia ” (art. 47, comma 9- quater , d.l. n. 13 del 2023).
Pertanto, deve ritenersi corretta la decisione del primo giudice nella parte in cui ha dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso di primo grado avente ad oggetto l’azione di annullamento della deliberazione del Consiglio dei ministri, da ritenersi ormai nulla e priva di efficacia per effetto della sopravvenuta entrata in vigore dell’art. 47, comma 9- quater , d.l. n. 13 del 2023.
6. – Inoltre, deve escludersi che la suddetta normativa sopravvenuta abbia natura di legge-provvedimento, dal momento che l’effetto della norma non è quello di sostituirsi all’amministrazione disciplinando in via legislativa una situazione giuridica soggettiva oggetto di riserva amministrativa, ma è solo quello di operare una regressione procedimentale a tutela di un interesse pubblico rilevante e preminente.
Come evidenziato dal primo giudice nella sentenza impugnata, infatti, la conseguenza derivante dall’applicazione della normativa in questione alle autorizzazioni già rilasciate è di richiedere “ che si svolga in sede procedimentale quel coinvolgimento dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, al fine di vagliare la compatibilità ambientale, già in sede di VIA, con il progetto di cui l’Istituto è portatore, i.e. l’EI EL ” (punto 11, pag. 14 della sentenza impugnata).
Pertanto, la norma in questione non preclude in astratto la possibilità di realizzare l’impianto eolico in questione, ma impone solo di tener conto di tali interessi pubblici rilevanti mediante il coinvolgimento procedimentale dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (cfr. art. 47, comma 9- quinquies , d.l. n. 13 del 2023).
7. – Da quanto esposto, ne deriva anche l’infondatezza delle ulteriori censure relative alla dedotta compatibilità dell’impianto eolico con la suddetta infrastruttura di ricerca e alle relative interferenze, trattandosi di questioni di merito rimesse alla valutazione dell’amministrazione in sede di riesercizio del potere.
8. – Infine, deve ritenersi manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale.
Come è noto, nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale, ciascuna delle parti può sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando:
a) le disposizioni della legge o dell’atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale;
b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate (art. 23, comma 1, legge 11 marzo 1953, n. 87).
Nel caso di specie, la parte appellante si è limitata ad indicare le disposizioni di legge impugnate (art. 47, comma 9- quater , d.l. n. 13 del 2023), senza però specificare quali sarebbero i parametri costituzionali che si assumono violati.
Invero, la parte appellante si è limitata a richiamare alcuni principi che, secondo tale prospettazione, sarebbero stati violati, quali il principio di massima diffusione delle energie rinnovabili (punto III.1.1, pag. 19 dell’appello).
Inoltre, qualificando l’intervento legislativo in termini di legge-provvedimento, ha dedotto la violazione del principio del giusto procedimento (buon andamento) e della piena tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo, nonché del principio di proporzionalità e ragionevolezza (punto III.1.2-2., pag. 19-22 dell’appello).
A tal riguardo, occorre evidenziare come non sussista la violazione del principio di massima diffusione delle energie rinnovabili in quanto, come già detto, la normativa in esame non introduce un divieto assoluto ed aprioristico alla realizzazione dell’impianto eolico in questione, ma richiede solamente una rinnovazione procedimentale con la partecipazione allargata ad altre amministrazioni, il che consente anche di escludere la natura provvedimentale della legge in esame, con conseguente manifesta infondatezza dei vizi connessi a tale qualificazione normativa.
Infine, va aggiunto che la necessità di reiterare il procedimento amministrativo, sebbene con il coinvolgimento di ulteriori soggetti, non può essere ritenuta una misura eccessivamente sproporzionata o irragionevole, avuto riguardo alla necessità di tutelare il contrapposto interesse pubblico alla realizzazione di infrastrutture di ricerca, come quella in esame, di rilevante interesse nazionale, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici connessi al PNRR.
9. – Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione della assoluta novità della questione derivante dall’entrata in vigore del d.l. n. 13 del 2023 nel corso del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI NE, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
RO NO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO NO | GI NE |
IL SEGRETARIO