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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 2356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2356 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 14994/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott. Ivana SASSI -Giudice rel.
Dott. Immacolata COZZOLINO -
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14994 del Ruolo Generale degli Affari Volontaria Giurisdizione dell'Anno
2023, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio promosso
DA
C.F. , elett.te dom.to in Cave Parte_1 CodiceFiscale_1
(RM) Viale Giulio Venzi n. 6 presso lo studio dell'Avv. Daria Marra, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. CP_1 C.F._2
C.F. Parte_2 C.F._3
entrambi elett.te dom.ti in Lacco Ameno alla via dott. Vincenzo Morgera n. 1 presso lo studio dell'avv. Annunziata Piro dalla quale sono rappresentati e difesi giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.06.2023 , premesso: Parte_1
- che aveva contratto matrimonio con in data 4/04/1991; Parte_2
- che dall'unione era nato anche il figlio in data 11/06/2000; CP_1
- che con sentenza 9425/2021 del 18.11.2021 era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti ponendo a suo carico, tra l'altro, l'obbligo di corrispondere a l'assegno mensile di euro Parte_2
350,00 a titolo di contributo per il mantenimento del predetto figlio, oltre
50% delle spese straordinarie, chiedeva che fosse accolta la propria domanda di revoca dell'assegno di mantenimento di cui sopra. Il ricorrente a sostegno della domanda deduceva il peggioramento delle proprie condizioni economiche, in ragione del nuovo nucleo familiare formatosi in Moncalieri, con altro figlio, nato in data [...], mentre il figlio Per_1 CP_1
ormai di anni 24, era divenuto economicamente autonomo, come marittimo assunto dalla compagnia di navigazione Grimaldi Deep Sea S.p.A.
Regolarmente notificato il ricorso si costituivano i resistenti deducendo che alcuna modifica peggiorativa dei redditi del ricorrente si era verificata;
che la formazione di un nuovo nucleo familiare non era di per sé parametro utile ad integrare la riduzione della capacità reddituale dell'obbligato; che la sua condizione economica era anzi migliorata, avendo pubblicizzato l'apertura di un nuovo locale per la sua attività di massaggiatore privato.
In relazione alla dedotta autonomia economico lavorativa del resistente rappresentavano madre e figlio la temporanea applicazione lavorativa CP_1
del giovane (attualmente di anni 24), impegnato senz'altro nella CP_1
costruzione, attraverso titoli ed esami, della qualifica di Ufficiale di
Navigazione, raggiunta soltanto nel 2024, ma senza una attuale occupazione, avendo egli lavorato per un solo imbarco l'anno, dal 2021 fino al luglio 2023,
a partire dal quale aveva percepito la relativa NASPI, e poi nulla più, come documentato in atti.
Ciò detto in fatto, si osserva in via preliminare che sia in tema di separazione che di divorzio, i "giustificati motivi" che autorizzano la modificazione delle condizioni in precedenza concordate o decise consistono in fatti nuovi sopravvenuti, (non evidenziabili, prevedibili, al momento della pronuncia - o dell'accordo tra i coniugi), modificativi della situazione in relazione alla quale erano stati stipulati gli accordi o assunte le decisioni. In particolare, laddove, come nella specie, si chiede una modifica degli aspetti economici del divorzio, occorre che tali circostanze abbiano prodotto una alterazione dell'equilibrio economico raggiunto o accertato in sede di sentenza, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (cfr. Cass. N. 14093/2009).
Pertanto, la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell''art. 9 L. n. 898/70 che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati in forza di quella norma al sopravvenire di "giustificati motivi". La legge, infatti, non attribuisce al presente procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione o di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti al mutamento della situazione di fatto. E' noto che in materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus, è priva del carattere della irretrattabilità, sicché è riconosciuta facoltà alle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale con la conseguenza che il giudice dovrà procedere all'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone
e Famiglia, 7/2/2003 n. 600).
Alla stregua dei suddetti principi, visto quanto dedotto dalle parti e considerata la documentazione prodotta, sussistono le condizioni per accogliere il ricorso.
In particolare, com'è noto, l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non viene meno automaticamente con il raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore onerato non provi che il figlio ha conseguito l'autosufficienza economica intesa come possesso di una idonea capacità di inserirsi nel mondo del lavoro o come costruzione di un proprio nucleo familiare, ovvero che lo stesso si rifiuti ingiustificatamente di cogliere le occasioni ordinarie per raggiungere la propria indipendenza (c.d. colpevole inerzia) (cfr. (Cass. civ., sez. I, 13/10/2021, n. 27904; Cass civ., sez. I, 17/02/2021, n. 4219; Cass. civ., sez. VI, 9/10/2020, n. 21752). L'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli non può, difatti, protrarsi sine die ma trova il suo limite logico e naturale allorquando i figli siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita, o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sè stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia cessando la convivenza con la famiglia d'origine con la costituzione di un proprio nucleo familiare (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 7 luglio 2004, n. 12477). Invero, l'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente (cfr. Cass. civ., sez. I, 23/08/2021, n. 23318). La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile. La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che, pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Tuttavia, anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori. Inoltre, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. civ., sez. VI,
22/07/2019, n. 19696). In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (cfr. Cass. civ., sez. VI,
29/12/2020, n. 29779). I giudici di legittimità hanno, inoltre, chiarito che l'autosufficienza economica del figlio deve ritenersi raggiunta in caso di svolgimento di una regolare attività lavorativa, sia pure con contratti a termine e guadagni contenuti (cfr. Cass. civ., sez. I, 26 maggio 2017, n.
13354). Del resto, l'obbligo di mantenere i figli maggiorenni termina quando costoro si inseriscono nel mondo del lavoro, in conformità al titolo di studi e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa
(cfr. Cass. civ., sez. VI, 12 aprile 2016, n. 7168). Nel caso di specie, il figlio nato dal matrimonio, di quasi 25 anni di età, va ritenuto ormai CP_1
autosufficiente in ragione dell'età raggiunta, dell'intervenuta conclusione ormai da tempo del percorso di studi (diploma nautico) e di recente anche di formazione specializzata (che con indubbi, personali sacrifici ha conquistato e documentato in questa sede, avendo confermato di essere diventato Ufficiale di Navigazione nel 2024) e del reperimento di una occupazione, come da contratto a tempo indeterminato sottoscritto con la Grimaldi Deep Sea spa il
9 marzo 2023 come Allievo con diritto all'indennità netta Parte_3
minima mensile iniziale di 690,00 euro. A fine imbarco il marittimo percepisce la Naspi, come dallo stesso richiedente confermato nelle memorie di replica del 23.10.24, in cui ha dichiarato di aver “percepito nel CP_1
2024 i seguenti importi per NASPI
Gennaio 2024 euro 864,86
Febbraio 2024 euro 11,70
Marzo 2024 euro 1797,03
Aprile 2024 euro 197,26”.
La più recente dichiarazione dei redditi dallo stesso depositata rappresenta redditi per l'anno 2022 pari ad euro 5.549,15 e per l'anno 2023 pari ad euro
3.787,41, cui seguiva la percezione della predetta NASPI.
Ne discende la revoca degli obblighi di contribuzione posti a carico del padre.
Inammissibile è invece la domanda avanzata dalla parte resistente di condanna del ricorrente al pagamento del contributo al mantenimento parzialmente omesso dall'obbligato, per l'importo indicato in atti, nonché delle spese straordinarie affrontate dal figlio ed a cui il padre non avrebbe partecipato, avendo la parte creditrice già un titolo rispetto al quale attivare in autonoma e diversa sede esecutiva eventuale azione coatta di recupero.
Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, nonchè il contegno processuale delle parti, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- in accoglimento della domanda avanzata dal ricorrente, dà atto del venir meno degli obblighi di contribuzione posti a carico d in Parte_1
favore del figlio maggiorenne , divenuto autosufficiente;
CP_1
- spese compensate.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il giorno 24/01/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Ivana SASSI Dott.ssa Carla Hubler
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott. Ivana SASSI -Giudice rel.
Dott. Immacolata COZZOLINO -
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14994 del Ruolo Generale degli Affari Volontaria Giurisdizione dell'Anno
2023, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio promosso
DA
C.F. , elett.te dom.to in Cave Parte_1 CodiceFiscale_1
(RM) Viale Giulio Venzi n. 6 presso lo studio dell'Avv. Daria Marra, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. CP_1 C.F._2
C.F. Parte_2 C.F._3
entrambi elett.te dom.ti in Lacco Ameno alla via dott. Vincenzo Morgera n. 1 presso lo studio dell'avv. Annunziata Piro dalla quale sono rappresentati e difesi giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.06.2023 , premesso: Parte_1
- che aveva contratto matrimonio con in data 4/04/1991; Parte_2
- che dall'unione era nato anche il figlio in data 11/06/2000; CP_1
- che con sentenza 9425/2021 del 18.11.2021 era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti ponendo a suo carico, tra l'altro, l'obbligo di corrispondere a l'assegno mensile di euro Parte_2
350,00 a titolo di contributo per il mantenimento del predetto figlio, oltre
50% delle spese straordinarie, chiedeva che fosse accolta la propria domanda di revoca dell'assegno di mantenimento di cui sopra. Il ricorrente a sostegno della domanda deduceva il peggioramento delle proprie condizioni economiche, in ragione del nuovo nucleo familiare formatosi in Moncalieri, con altro figlio, nato in data [...], mentre il figlio Per_1 CP_1
ormai di anni 24, era divenuto economicamente autonomo, come marittimo assunto dalla compagnia di navigazione Grimaldi Deep Sea S.p.A.
Regolarmente notificato il ricorso si costituivano i resistenti deducendo che alcuna modifica peggiorativa dei redditi del ricorrente si era verificata;
che la formazione di un nuovo nucleo familiare non era di per sé parametro utile ad integrare la riduzione della capacità reddituale dell'obbligato; che la sua condizione economica era anzi migliorata, avendo pubblicizzato l'apertura di un nuovo locale per la sua attività di massaggiatore privato.
In relazione alla dedotta autonomia economico lavorativa del resistente rappresentavano madre e figlio la temporanea applicazione lavorativa CP_1
del giovane (attualmente di anni 24), impegnato senz'altro nella CP_1
costruzione, attraverso titoli ed esami, della qualifica di Ufficiale di
Navigazione, raggiunta soltanto nel 2024, ma senza una attuale occupazione, avendo egli lavorato per un solo imbarco l'anno, dal 2021 fino al luglio 2023,
a partire dal quale aveva percepito la relativa NASPI, e poi nulla più, come documentato in atti.
Ciò detto in fatto, si osserva in via preliminare che sia in tema di separazione che di divorzio, i "giustificati motivi" che autorizzano la modificazione delle condizioni in precedenza concordate o decise consistono in fatti nuovi sopravvenuti, (non evidenziabili, prevedibili, al momento della pronuncia - o dell'accordo tra i coniugi), modificativi della situazione in relazione alla quale erano stati stipulati gli accordi o assunte le decisioni. In particolare, laddove, come nella specie, si chiede una modifica degli aspetti economici del divorzio, occorre che tali circostanze abbiano prodotto una alterazione dell'equilibrio economico raggiunto o accertato in sede di sentenza, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (cfr. Cass. N. 14093/2009).
Pertanto, la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell''art. 9 L. n. 898/70 che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati in forza di quella norma al sopravvenire di "giustificati motivi". La legge, infatti, non attribuisce al presente procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione o di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti al mutamento della situazione di fatto. E' noto che in materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus, è priva del carattere della irretrattabilità, sicché è riconosciuta facoltà alle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale con la conseguenza che il giudice dovrà procedere all'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone
e Famiglia, 7/2/2003 n. 600).
Alla stregua dei suddetti principi, visto quanto dedotto dalle parti e considerata la documentazione prodotta, sussistono le condizioni per accogliere il ricorso.
In particolare, com'è noto, l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non viene meno automaticamente con il raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore onerato non provi che il figlio ha conseguito l'autosufficienza economica intesa come possesso di una idonea capacità di inserirsi nel mondo del lavoro o come costruzione di un proprio nucleo familiare, ovvero che lo stesso si rifiuti ingiustificatamente di cogliere le occasioni ordinarie per raggiungere la propria indipendenza (c.d. colpevole inerzia) (cfr. (Cass. civ., sez. I, 13/10/2021, n. 27904; Cass civ., sez. I, 17/02/2021, n. 4219; Cass. civ., sez. VI, 9/10/2020, n. 21752). L'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli non può, difatti, protrarsi sine die ma trova il suo limite logico e naturale allorquando i figli siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita, o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sè stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia cessando la convivenza con la famiglia d'origine con la costituzione di un proprio nucleo familiare (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 7 luglio 2004, n. 12477). Invero, l'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente (cfr. Cass. civ., sez. I, 23/08/2021, n. 23318). La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile. La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che, pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Tuttavia, anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori. Inoltre, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. civ., sez. VI,
22/07/2019, n. 19696). In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (cfr. Cass. civ., sez. VI,
29/12/2020, n. 29779). I giudici di legittimità hanno, inoltre, chiarito che l'autosufficienza economica del figlio deve ritenersi raggiunta in caso di svolgimento di una regolare attività lavorativa, sia pure con contratti a termine e guadagni contenuti (cfr. Cass. civ., sez. I, 26 maggio 2017, n.
13354). Del resto, l'obbligo di mantenere i figli maggiorenni termina quando costoro si inseriscono nel mondo del lavoro, in conformità al titolo di studi e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa
(cfr. Cass. civ., sez. VI, 12 aprile 2016, n. 7168). Nel caso di specie, il figlio nato dal matrimonio, di quasi 25 anni di età, va ritenuto ormai CP_1
autosufficiente in ragione dell'età raggiunta, dell'intervenuta conclusione ormai da tempo del percorso di studi (diploma nautico) e di recente anche di formazione specializzata (che con indubbi, personali sacrifici ha conquistato e documentato in questa sede, avendo confermato di essere diventato Ufficiale di Navigazione nel 2024) e del reperimento di una occupazione, come da contratto a tempo indeterminato sottoscritto con la Grimaldi Deep Sea spa il
9 marzo 2023 come Allievo con diritto all'indennità netta Parte_3
minima mensile iniziale di 690,00 euro. A fine imbarco il marittimo percepisce la Naspi, come dallo stesso richiedente confermato nelle memorie di replica del 23.10.24, in cui ha dichiarato di aver “percepito nel CP_1
2024 i seguenti importi per NASPI
Gennaio 2024 euro 864,86
Febbraio 2024 euro 11,70
Marzo 2024 euro 1797,03
Aprile 2024 euro 197,26”.
La più recente dichiarazione dei redditi dallo stesso depositata rappresenta redditi per l'anno 2022 pari ad euro 5.549,15 e per l'anno 2023 pari ad euro
3.787,41, cui seguiva la percezione della predetta NASPI.
Ne discende la revoca degli obblighi di contribuzione posti a carico del padre.
Inammissibile è invece la domanda avanzata dalla parte resistente di condanna del ricorrente al pagamento del contributo al mantenimento parzialmente omesso dall'obbligato, per l'importo indicato in atti, nonché delle spese straordinarie affrontate dal figlio ed a cui il padre non avrebbe partecipato, avendo la parte creditrice già un titolo rispetto al quale attivare in autonoma e diversa sede esecutiva eventuale azione coatta di recupero.
Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, nonchè il contegno processuale delle parti, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- in accoglimento della domanda avanzata dal ricorrente, dà atto del venir meno degli obblighi di contribuzione posti a carico d in Parte_1
favore del figlio maggiorenne , divenuto autosufficiente;
CP_1
- spese compensate.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il giorno 24/01/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Ivana SASSI Dott.ssa Carla Hubler