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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 07/04/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2364 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. MASTROGIORGIO CLAUDIO, giusta Parte_1
delega in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. MASTROGIORGIO CLAUDIO, giusta CP_1
delega in atti
RESISTENTE
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: separazione giudiziale consensualizzata.
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.12.2024, la sig.ra , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con il sig. in data 18.09.2005 in Alassio (SV), ha proposto CP_1
domanda per sentire pronunciare la separazione giudiziale fra i coniugi, con ogni conseguente statuizione anche in ordine ai figli, (29.08.2007) ed (4.09.2012). Per_1 Per_2
All'udienza di comparizione dei coniugi ex art. 473bis.21 c.p.c. il sig. CP_1
presente, ma non munito di difensore, ha manifestato la volontà di associarsi alle conclusioni precisate nel ricorso introduttivo del giudizio dalla ricorrente aderendo, pertanto, alla consensualizzazione della separazione.
Parte resistente si è costituita nel relativo giudizio.
Le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e, per l'effetto, hanno chiesto che la procedura proseguisse mediante trattazione scritta al fine della pronuncia della separazione alle condizioni concordate.
Più precisamente le parti hanno chiesto “omologare le seguenti condizioni della separazione:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli Parte_1 CP_1
a vivere separati;
2. stabilire che i coniugi sono economicamente autosufficienti godendo entrambi di redditi da lavoro dipendente;
Per_ 3. stabilire che figli ed vengano affidati ad entrambi i genitori in forma condivisa, Per_1
con collocazione prevalente presso la madre. Il padre potrà incontrare i figli quando crede, previo avviso telefonico alla madre. Inoltre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli, potrà tenerli con sé a fine settimana alternati,
dalle ore 15 del sabato alle ore 19,00 della domenica;
per giorni 30, anche non consecutivi, durante il periodo estivo (il periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno); per giorni 7 durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
per giorni 3 durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua o quello di Pasquetta;
Per_ 4. stabilire che il sig. dovrà concorrere nel mantenimento dei figli ed CP_1 Per_1
mediante il versamento, tramite bonifico, entro il giorno 5 di ogni mese della somma mensile di euro
500,00 (euro 250,00 per ciascuno dei figli): importo da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT. Le spese di carattere straordinario, così come identificate dal protocollo in oggi vigente presso il Tribunale di Savona, verranno sostenute dai coniugi nella misura del 50%. L'obbligazione
Per_ permarrà sino a quando ed non avranno conseguito il diploma di laurea con regolare Per_1
corso di studi, oppure non avranno reperito una stabile attività lavorativa e comunque fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica;
5. stabilire che la casa coniugale, appartamento in locazione sito in Loano Via Ponchielli 17/1 B,
viene assegnata alla moglie con tutti gli arredi e suppellettili ivi esistenti, essendo la stessa collocataria della prole.”
Ciò posto, le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta Parte_1 CP_1
intollerabile.
Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio.
Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione dei coniugi e Parte_1
. CP_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi per Parte_1 CP_1
matrimonio contratto in data 18.09.2005 in Alassio (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Alassio al numero 19, parte II, serie A, anno 2005, alle condizioni di seguito esposte:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli Parte_1 CP_1
a vivere separati;
2. stabilire che i coniugi sono economicamente autosufficienti godendo entrambi di redditi da lavoro dipendente;
Per_ 3. stabilire che figli ed vengano affidati ad entrambi i genitori in forma condivisa, Per_1
con collocazione prevalente presso la madre. Il padre potrà incontrare i figli quando crede, previo avviso telefonico alla madre. Inoltre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli, potrà tenerli con sé a fine settimana alternati,
dalle ore 15 del sabato alle ore 19,00 della domenica;
per giorni 30, anche non consecutivi, durante il periodo estivo (il periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno);
per giorni 7 durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
per giorni 3 durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua o quello di Pasquetta;
Per_ 4. stabilire che il sig. dovrà concorrere nel mantenimento dei figli ed CP_1 Per_1
mediante il versamento, tramite bonifico, entro il giorno 5 di ogni mese della somma mensile di euro
500,00 (euro 250,00 per ciascuno dei figli): importo da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT. Le spese di carattere straordinario, così come identificate dal protocollo in oggi vigente presso il Tribunale di Savona, verranno sostenute dai coniugi nella misura del 50%. L'obbligazione
Per_ permarrà sino a quando ed non avranno conseguito il diploma di laurea con regolare Per_1
corso di studi, oppure non avranno reperito una stabile attività lavorativa e comunque fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica;
5. stabilire che la casa coniugale, appartamento in locazione sito in Loano Via Ponchielli 17/1 B,
viene assegnata alla moglie con tutti gli arredi e suppellettili ivi esistenti, essendo la stessa collocataria della prole.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 7.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo