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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2998/2021
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2998/2021
Oggi 14 gennaio 2025 innanzi al dott. Andrea Francesco Fabbri, sono comparsi, mediante il deposito di note per la partecipazione all'udienza tenutasi in modalità telematica, gli Avv.ti Moccia Veronica e
Carillo Carlo per parte opponente e l'Avv. Maurizio Aloia per parte opposta.
Gli Avv.ti di parte opponente nel riportarsi ai propri scritti difensivi, ne chiedono l'accoglimento.
L'avv. di parte opposta si riporta ai propri scritti difensivi, chiedendo che la causa sia posta in decisione.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2998/2021
TRA
(P.Iva: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Moccia Veronica
e Carillo Carlo, unitamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio sito in San Giuseppe
Vesuviano (NA), alla via XX Settembre, n. 45;
Opponente
E
(P.iva: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Maurizio Aloia, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio sito in Vallo della Lucania (SA), alla via A. Rubino n. 177;
Opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come sopra.
pagina 2 di 7
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 16 marzo 2021 è stato notificato a decreto ingiuntivo n. 455/2020 del Parte_1
24/02/2020 emesso dal Tribunale di Nola con il quale veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di Euro 10.413,00 oltre interssi sulla base di fatture emesse dalla Controparte_1
ricorrente e parzialmente impagate, emesse a seguito della vendita di abbigliamento vario, oltre agli interessi maturati e refusione delle spese di giudizio, liquidate in € 540,00 per compensi, oltre € 145,00 per esborsi, oltre IVA e CPA.
Ha proposto tempestiva opposizione il soggetto ingiunto, concludendo come di seguito riportato:
“d) accertare e dichiarare che l' , ha diritto a vedersi Parte_1 riconoscere il pagamento di € 5.900,00 come risulta dagli assegni nn.3112900331-08 del
30.4.2018 e l'assegno n.3112900332-09 del 31.5.2018, oltre la somma versata in contanti pari ad €
2.749,00 che dovranno detrarsi sull'importo di € 10.413,00 richiesto, come da decreto ingiuntivo;
e) accogliere la domanda riconvenzionale, come innanzi analiticamente formulata, e per l'effetto condannare la in quanto ha agito in giudizio con mala fede o colpa grava, CP_1
abusando del processo per crediti inesistenti, essendo quindi, consapevole della infondatezza ex art. 96 c.p.a. della sua pretesa creditoria, al risarcimento delle somme che codesto Giudicante riterrà opportuno giusto ed equo determinare;
f) condannare la società opposta al pagamento delle spese e competenze di lite, che devono distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Si è costituita la società opposta, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione ed ha concluso come segue:
“- rigettarsi la proposta opposizione, in quanto temeraria, inammissibile, improponibile, infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermarsi l'impugnato decreto ingiuntivo e dichiararlo esecutivo;
- in via meramente gradata, accertarsi e dichiararsi parte opponente tenuta al pagamento della complessiva somma di € 10.413,00, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 quale pagina 3 di 7 corrispettivo dalle forniture dei capi di abbigliamento, così come indicate nelle fatture nn. 147 del'8.3.2018, 293/2018, 399/18, 410/18, 425/18, 453/18, 480/18, prodotte nella fase monitoria e qui da ritenersi integralmente ripetute e trascritte e, per l'effetto, condannarsi parte opponente al pagamento della predetta somma (€ 10.413,00, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture fino all'effettivo saldo) in favore di parte opposta;
- condannarsi la opponente al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex rt. 96 c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa in favore dell'opposto;
- emettersi ogni ulteriore e pertinente provvedimento di legge. Il tutto con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, diritti, onorari, rimb. forf. 12,5%, Contr. prev. 2%, I.V.A. 20% per legge del presente giudizio”.
A seguito della concessione dei termini di cui all'art 183 co 6 cpc, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata alla presente udienza per la discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'opposizione è fondata ed il decreto ingiuntivo va revocato, cionondimeno parte opponente va condannata al pagamento della somma ingiunta.
Come prima eccezione il sig. solleva la tardività della notifica del decreto ingiuntivo, Pt_1 avvenuta oltre il termine di 60 gg previsto dall'art 644 cpc a pena di inefficacia.
Parte opposta non nega la circostanza, richiama tuttavia il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui si intende dar seguito in questa sede, che individua in ipotesi di tal fatta il potere- dovere del giudice dell'opposizione di vagliare il fondamento della pretesa, atteso che a seguito dell'opposizione si apre un procedimento ordinario di cognizione avente ad oggetto non solo la regolarità del procedimento monitorio, ma anche il merito della pretesa creditoria.
In ragione della tardività della notifica del decreto ingiuntivo opposto esso va pertanto revocato;
tuttavia, per quanto esposto, è necessario vagliare la fondatezza della pretesa di parte opposta.
Come prima difesa di merito il disconosce genericamente le fatture e la documentazione Pt_1
depositata in sede monitoria. Il generico riferimento della doglianza a tutta la documentazione depositata in via monitoria, non è utile a far ritenere che si sia al cospetto di una vera e propria eccezione a fronte della quale sorge, da un lato, la possibilità di controdeduzione della controparte e, dall'altro, il potere-dovere del giudicante di pronunciarsi.
Il deposito di fattura a sostegno di una richiesta monitoria e la successiva notifica del ricorso in cui sono richiamate, in uno al decreto ingiuntivo emesso, equivalgono infatti alla specifica deduzione della pagina 4 di 7 stipula di un contratto di scambio e della relativa esecuzione da parte del soggetto che emette tale documento fiscale, di modo che sorge in capo all'opponente l'onere di contestazione specifica delle singole fatture o, più in generale, del rapporto dedotto in giudizio o della sua esecuzione.
Orbene, la difesa dell'opponente, se da un lato disconosce genericamente le fatture, dall'altro non nega ed anzi conferma la sussistenza di un rapporto commerciale con l'opposta, a suo dire duraturo e consolidato;
pertanto la contestazione generica delle fatture deve ritenersi, anche in virtù di tale considerazione, inefficace. Non contesta i termini di pagamento e la qualificazione del rapporto in termini di transazione commerciale.
Si osservi, poi, che parte opponente ha sollevato eccezione di pagamento delle fatture (vd pg. 4 della citazione in opposizione), sostenendo il pagamento in parte a mezzo assegni ed in parte in contanti.
In particolare il sostiene che “la fattura n.147 del'8.3.2018 dell'importo di € 5.908,89, Pt_1 indicata nel ricorso ingiuntivo, veniva regolarmente pagata tramite l'emissione degli assegni n.3112900331-08 del 30.4.2018 di € 2.950,00 e l'assegno n.3112900332-09 del 31.5.2018 dell'importo di € 2.950,00, per un totale di € 5.900,00”.
Come osservato da parte opposta l'assegno n.3112900331-08 risulta emesso in favore di altro soggetto giuridico, la RR s.r.l., estranea al giudizio ed ai fatti di causa (parte opposta è infatti la CP_1
).
[...]
Parte opponente si è proposta di provare con testimoni che fu il rappresentante legale della CP_1
a chiedere espressamente che l'assegno venisse emesso in favore di un soggetto terzo. Tale circostanza si risolve nella prova del pagamento che, ai sensi dell'art 2726 c.c., è sottoposta agli stessi limiti di valore previsti per i contratti (art 2721 s.s. c.c.). In tale prospettiva parte opposta ha eccepito l'inammissibilità della prova testimoniale del pagamento, e, a prescindere dalla qualificazione della richiesta del in termini di patto aggiunto o contrario, antecedente o contemporaneo al CP_1
contenuto del documento, questo giudicante non ritiene di poter fare applicazione dei poteri di cui all'art 2721 co II c.c. in quanto è proprio la qualità delle parti e dei rapporti tra di esse intrattenuti che avrebbero suggerito, secondo quella che è la normale prassi commerciale tra imprenditori, il rilascio di una quietanza scritta a fronte del pagamento.
Va inoltre osservato che parte opponente ha chiesto prima un rinvio per tentare il bonario componimento della vertenza e poi, non avendo avuto buon esito la conciliazione, ha chiesto che la causa venisse decisa, senza reiterare le istanze istruttorie disattese e senza chiedere la revoca dell'ordinanza dell'11/5/2023 con la quale non venivano ammesse, riportandosi oggi genericamente pagina 5 di 7 alle proprie precedenti difese e rinunciando pertanto alle istanze istruttorie precedentemente formulate.
Ed infatti “Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo;
della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia della Corte d'appello che si era limitata a rilevare la mancanza di una specifica riproposizione delle istanze probatorie con le conclusioni, trascurando di considerare che l'istanza di ammissione delle prove orali era già stata reiterata dall'istante con la richiesta, successiva al rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, di revoca o di modifica dei provvedimenti istruttori del giudice di primo grado).” (Cass. 10767/2022).
Ciò posto, è d'uopo osservare che il pagamento, per ottenere l'effetto estintivo dell'obbligazione, deve essere fatto nelle mani del creditore, del suo rappresentante o del soggetto incaricato dal creditore a riceverlo, altrimenti il debitore non è liberato, almeno che non avvenga la ratifica del creditore o la destinazione a quest'ultimo del vantaggio (art 1188 c.c.). Nella specie, il pagamento risulta effettuato a soggetto terzo e non vi è prova (il cui onere incombe sul debitore che eccepisce il fatto estintivo della pretesa) che la RR RL fosse il rappresentante della o l'incaricato a ricevere il CP_1
pagamento, né che la abbia ratificato o comunque beneficiato del pagamento. CP_1
Quanto all'assegno n. 3112900332-09, dell'importo di euro 2.950,00, parte opposta ne ha contestato la ricezione e l'emissione, ha rilevato altresì la mancata produzione del titolo. Parte opponente non ha prodotto copia dell'assegno né ha fornito altresì prova del relativo incasso, onde anche tale eccezione di adempimento deve essere rigettata.
Le considerazioni svolte in tema di inammissibilità della prova orale del pagamento valgono, a fortiori, per il dedotto pagamento in contanti, asseritamente avvenuto in assenza di rilascio di ricevute. Non può quindi in questa sede ritenersi che la restante parte del credito portato dalle fatture sia stata estinta mediante pagamento in contanti.
Ne deriva che il credito oggetto del decreto ingiuntivo risulta fondato nella sua interezza e parte opponente va condannata al pagamento della somma di euro 10.413,00 oltre interessi al tasso di cui al
D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture e sino al soddisfo. pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la pronuncia ex art 96 cpc, non risultando la mala fede o la colpa grave della parte soccombente.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così definitivamente provvede:
• revoca il decreto ingiuntivo opposto
• condanna al pagamento, in favore di della somma di euro Parte_1 CP_1
10.413,00 oltre interessi al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture e sino al soddisfo;
• condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite che si Parte_1 CP_1
liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre IVA, cpa e rimborso spese forfettario come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
14/01/2025
Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2998/2021
Oggi 14 gennaio 2025 innanzi al dott. Andrea Francesco Fabbri, sono comparsi, mediante il deposito di note per la partecipazione all'udienza tenutasi in modalità telematica, gli Avv.ti Moccia Veronica e
Carillo Carlo per parte opponente e l'Avv. Maurizio Aloia per parte opposta.
Gli Avv.ti di parte opponente nel riportarsi ai propri scritti difensivi, ne chiedono l'accoglimento.
L'avv. di parte opposta si riporta ai propri scritti difensivi, chiedendo che la causa sia posta in decisione.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2998/2021
TRA
(P.Iva: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Moccia Veronica
e Carillo Carlo, unitamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio sito in San Giuseppe
Vesuviano (NA), alla via XX Settembre, n. 45;
Opponente
E
(P.iva: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Maurizio Aloia, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio sito in Vallo della Lucania (SA), alla via A. Rubino n. 177;
Opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come sopra.
pagina 2 di 7
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 16 marzo 2021 è stato notificato a decreto ingiuntivo n. 455/2020 del Parte_1
24/02/2020 emesso dal Tribunale di Nola con il quale veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di Euro 10.413,00 oltre interssi sulla base di fatture emesse dalla Controparte_1
ricorrente e parzialmente impagate, emesse a seguito della vendita di abbigliamento vario, oltre agli interessi maturati e refusione delle spese di giudizio, liquidate in € 540,00 per compensi, oltre € 145,00 per esborsi, oltre IVA e CPA.
Ha proposto tempestiva opposizione il soggetto ingiunto, concludendo come di seguito riportato:
“d) accertare e dichiarare che l' , ha diritto a vedersi Parte_1 riconoscere il pagamento di € 5.900,00 come risulta dagli assegni nn.3112900331-08 del
30.4.2018 e l'assegno n.3112900332-09 del 31.5.2018, oltre la somma versata in contanti pari ad €
2.749,00 che dovranno detrarsi sull'importo di € 10.413,00 richiesto, come da decreto ingiuntivo;
e) accogliere la domanda riconvenzionale, come innanzi analiticamente formulata, e per l'effetto condannare la in quanto ha agito in giudizio con mala fede o colpa grava, CP_1
abusando del processo per crediti inesistenti, essendo quindi, consapevole della infondatezza ex art. 96 c.p.a. della sua pretesa creditoria, al risarcimento delle somme che codesto Giudicante riterrà opportuno giusto ed equo determinare;
f) condannare la società opposta al pagamento delle spese e competenze di lite, che devono distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Si è costituita la società opposta, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione ed ha concluso come segue:
“- rigettarsi la proposta opposizione, in quanto temeraria, inammissibile, improponibile, infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermarsi l'impugnato decreto ingiuntivo e dichiararlo esecutivo;
- in via meramente gradata, accertarsi e dichiararsi parte opponente tenuta al pagamento della complessiva somma di € 10.413,00, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 quale pagina 3 di 7 corrispettivo dalle forniture dei capi di abbigliamento, così come indicate nelle fatture nn. 147 del'8.3.2018, 293/2018, 399/18, 410/18, 425/18, 453/18, 480/18, prodotte nella fase monitoria e qui da ritenersi integralmente ripetute e trascritte e, per l'effetto, condannarsi parte opponente al pagamento della predetta somma (€ 10.413,00, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture fino all'effettivo saldo) in favore di parte opposta;
- condannarsi la opponente al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex rt. 96 c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa in favore dell'opposto;
- emettersi ogni ulteriore e pertinente provvedimento di legge. Il tutto con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, diritti, onorari, rimb. forf. 12,5%, Contr. prev. 2%, I.V.A. 20% per legge del presente giudizio”.
A seguito della concessione dei termini di cui all'art 183 co 6 cpc, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata alla presente udienza per la discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'opposizione è fondata ed il decreto ingiuntivo va revocato, cionondimeno parte opponente va condannata al pagamento della somma ingiunta.
Come prima eccezione il sig. solleva la tardività della notifica del decreto ingiuntivo, Pt_1 avvenuta oltre il termine di 60 gg previsto dall'art 644 cpc a pena di inefficacia.
Parte opposta non nega la circostanza, richiama tuttavia il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui si intende dar seguito in questa sede, che individua in ipotesi di tal fatta il potere- dovere del giudice dell'opposizione di vagliare il fondamento della pretesa, atteso che a seguito dell'opposizione si apre un procedimento ordinario di cognizione avente ad oggetto non solo la regolarità del procedimento monitorio, ma anche il merito della pretesa creditoria.
In ragione della tardività della notifica del decreto ingiuntivo opposto esso va pertanto revocato;
tuttavia, per quanto esposto, è necessario vagliare la fondatezza della pretesa di parte opposta.
Come prima difesa di merito il disconosce genericamente le fatture e la documentazione Pt_1
depositata in sede monitoria. Il generico riferimento della doglianza a tutta la documentazione depositata in via monitoria, non è utile a far ritenere che si sia al cospetto di una vera e propria eccezione a fronte della quale sorge, da un lato, la possibilità di controdeduzione della controparte e, dall'altro, il potere-dovere del giudicante di pronunciarsi.
Il deposito di fattura a sostegno di una richiesta monitoria e la successiva notifica del ricorso in cui sono richiamate, in uno al decreto ingiuntivo emesso, equivalgono infatti alla specifica deduzione della pagina 4 di 7 stipula di un contratto di scambio e della relativa esecuzione da parte del soggetto che emette tale documento fiscale, di modo che sorge in capo all'opponente l'onere di contestazione specifica delle singole fatture o, più in generale, del rapporto dedotto in giudizio o della sua esecuzione.
Orbene, la difesa dell'opponente, se da un lato disconosce genericamente le fatture, dall'altro non nega ed anzi conferma la sussistenza di un rapporto commerciale con l'opposta, a suo dire duraturo e consolidato;
pertanto la contestazione generica delle fatture deve ritenersi, anche in virtù di tale considerazione, inefficace. Non contesta i termini di pagamento e la qualificazione del rapporto in termini di transazione commerciale.
Si osservi, poi, che parte opponente ha sollevato eccezione di pagamento delle fatture (vd pg. 4 della citazione in opposizione), sostenendo il pagamento in parte a mezzo assegni ed in parte in contanti.
In particolare il sostiene che “la fattura n.147 del'8.3.2018 dell'importo di € 5.908,89, Pt_1 indicata nel ricorso ingiuntivo, veniva regolarmente pagata tramite l'emissione degli assegni n.3112900331-08 del 30.4.2018 di € 2.950,00 e l'assegno n.3112900332-09 del 31.5.2018 dell'importo di € 2.950,00, per un totale di € 5.900,00”.
Come osservato da parte opposta l'assegno n.3112900331-08 risulta emesso in favore di altro soggetto giuridico, la RR s.r.l., estranea al giudizio ed ai fatti di causa (parte opposta è infatti la CP_1
).
[...]
Parte opponente si è proposta di provare con testimoni che fu il rappresentante legale della CP_1
a chiedere espressamente che l'assegno venisse emesso in favore di un soggetto terzo. Tale circostanza si risolve nella prova del pagamento che, ai sensi dell'art 2726 c.c., è sottoposta agli stessi limiti di valore previsti per i contratti (art 2721 s.s. c.c.). In tale prospettiva parte opposta ha eccepito l'inammissibilità della prova testimoniale del pagamento, e, a prescindere dalla qualificazione della richiesta del in termini di patto aggiunto o contrario, antecedente o contemporaneo al CP_1
contenuto del documento, questo giudicante non ritiene di poter fare applicazione dei poteri di cui all'art 2721 co II c.c. in quanto è proprio la qualità delle parti e dei rapporti tra di esse intrattenuti che avrebbero suggerito, secondo quella che è la normale prassi commerciale tra imprenditori, il rilascio di una quietanza scritta a fronte del pagamento.
Va inoltre osservato che parte opponente ha chiesto prima un rinvio per tentare il bonario componimento della vertenza e poi, non avendo avuto buon esito la conciliazione, ha chiesto che la causa venisse decisa, senza reiterare le istanze istruttorie disattese e senza chiedere la revoca dell'ordinanza dell'11/5/2023 con la quale non venivano ammesse, riportandosi oggi genericamente pagina 5 di 7 alle proprie precedenti difese e rinunciando pertanto alle istanze istruttorie precedentemente formulate.
Ed infatti “Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo;
della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia della Corte d'appello che si era limitata a rilevare la mancanza di una specifica riproposizione delle istanze probatorie con le conclusioni, trascurando di considerare che l'istanza di ammissione delle prove orali era già stata reiterata dall'istante con la richiesta, successiva al rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, di revoca o di modifica dei provvedimenti istruttori del giudice di primo grado).” (Cass. 10767/2022).
Ciò posto, è d'uopo osservare che il pagamento, per ottenere l'effetto estintivo dell'obbligazione, deve essere fatto nelle mani del creditore, del suo rappresentante o del soggetto incaricato dal creditore a riceverlo, altrimenti il debitore non è liberato, almeno che non avvenga la ratifica del creditore o la destinazione a quest'ultimo del vantaggio (art 1188 c.c.). Nella specie, il pagamento risulta effettuato a soggetto terzo e non vi è prova (il cui onere incombe sul debitore che eccepisce il fatto estintivo della pretesa) che la RR RL fosse il rappresentante della o l'incaricato a ricevere il CP_1
pagamento, né che la abbia ratificato o comunque beneficiato del pagamento. CP_1
Quanto all'assegno n. 3112900332-09, dell'importo di euro 2.950,00, parte opposta ne ha contestato la ricezione e l'emissione, ha rilevato altresì la mancata produzione del titolo. Parte opponente non ha prodotto copia dell'assegno né ha fornito altresì prova del relativo incasso, onde anche tale eccezione di adempimento deve essere rigettata.
Le considerazioni svolte in tema di inammissibilità della prova orale del pagamento valgono, a fortiori, per il dedotto pagamento in contanti, asseritamente avvenuto in assenza di rilascio di ricevute. Non può quindi in questa sede ritenersi che la restante parte del credito portato dalle fatture sia stata estinta mediante pagamento in contanti.
Ne deriva che il credito oggetto del decreto ingiuntivo risulta fondato nella sua interezza e parte opponente va condannata al pagamento della somma di euro 10.413,00 oltre interessi al tasso di cui al
D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture e sino al soddisfo. pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la pronuncia ex art 96 cpc, non risultando la mala fede o la colpa grave della parte soccombente.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così definitivamente provvede:
• revoca il decreto ingiuntivo opposto
• condanna al pagamento, in favore di della somma di euro Parte_1 CP_1
10.413,00 oltre interessi al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture e sino al soddisfo;
• condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite che si Parte_1 CP_1
liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre IVA, cpa e rimborso spese forfettario come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
14/01/2025
Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 7 di 7