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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/11/2025, n. 2688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2688 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico ER TA ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4561/2025 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Messina Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Santi Delia che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Milano e ivi elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Fabio Zaninetti e
SS ZZ che la rappresentano e difendono per procura in atti, resistenti oggetto: impugnativa di licenziamento con richiesta di reintegra.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 5 settembre 2025 ha adito questo giudice del Parte_1 lavoro e, premesso di aver lavorato alle dipendenze della dal 1 gennaio Controparte_2
2014 al 21 febbraio 2025, nonché ininterrottamente dal 1989 al 2013 presso altre società successivamente confluite o acquisite dalla stessa, con qualifica di Key Account Manager e inquadramento nel livello B1 del CCNL Chimico-Farmaceutico - pur avendo sempre svolto mansioni corrispondenti al livello A3 -, ha chiesto di accertare l'illegittimità e/o nullità, per manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo e per violazione dell'obbligo di repêchage, del licenziamento intimatole in data 21 febbraio 2025 e di condannare la resistente alla reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato, con le mansioni effettivamente svolte o, in subordine, alla corresponsione della massima indennità risarcitoria prevista dall'art. 18 della L. 300/1970; di accertare che ella ha svolto, per l'intera durata del rapporto di lavoro, mansioni superiori e, per l'effetto, condannare la società al riconoscimento del livello A3 e successivamente del livello Q3, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive, contributive e previdenziali maturate e maturande, quantificate in via provvisoria in €
131.160,40; nonché di condannare la società convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla dequalificazione e dalla lesione della propria immagine professionale, nella misura di € 20.000 o in quella che sarà ritenuta di giustizia.
Nella resistenza della convenuta, alla prima udienza veniva esperto il tentativo di conciliazione e formulata la relativa proposta. Quindi, sostituita l'udienza del 25 novembre 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Per dato pacifico in data 18 novembre 2025 le parti hanno sottoscritto, con l'assistenza della Commissione di certificazione dell'Università degli Studi Roma Tre, un verbale di conciliazione ai sensi dell'art. 2113, comma 4, c.c., con il quale hanno transatto e novato ogni reciproca pretesa derivante dal rapporto di lavoro intercorso e dalla sua cessazione. In particolare,
a fronte del riconoscimento delle somme indicate nella proposta del giudice a favore della lavoratrice, quest'ultima ha dichiarato di rinunciare integralmente al ricorso introduttivo del presente giudizio e a tutte le domande in esso contenute, e la società ha accettato tale rinuncia.
Di conseguenza in adesione alla loro richiesta congiunta va dichiarata cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese processuali, in conformità al predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Messina, 26.11.2025
Il giudice del lavoro
ER TA
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