TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/04/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6322/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, a seguito dell'udienza del
7.4.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6322/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Melluso Stefano;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Marinelli Vincenza Marina, Battiato Maria
Rosaria, Tomaselli Pier Luigi, Gaezza Livia;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 01/07/2024, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto la ricorrente “…affetta da: “sindrome ansioso depressiva, cardiopatia ipertensiva in II Classe NYHA, ipoacusia bilaterale esiti di Frattura
L1” 1. La stessa puo essere riconosciuta invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa al 60% a partire dal mese di Feb 2023. 2.Puo essere riconosciuta portatore di handicap in situazione di non gravità comma 1 art.3 a partire dal mese di FEB 23”.
Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, dei requisiti sanitari richiesti per la concessione della pensione di inabilità civile o dell'assegno di invalidità civile ex lege
1 118/1971 e per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l.
104/1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 7.4.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Sempre in via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è da ultimo espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che “….Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente).….” (cfr. C. Cass. 6084/2014, in motivazione).
4. Nel merito, il ricorso è infondato, non sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire delle prestazioni richieste, nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992.
Invero, anche anche il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle scrupolose indagini effettuate, ha escluso la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della provvidenza in esame.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha concluso che “la sig.ra é stata trovata affetta da depressione maggiore ricorrente Parte_1
, Esiti algodisfunzionali di frattura di L1 con avvallamento della limitante somatica su-periore con associata sclerosi riparativa, Ipoacusia percettiva bilaterale con perdite in dB di 190 a destra e di
2 205 a sinistra ben supportata da protesi” ritenendola dunque invalida al 60% e portatrice di handicap in situazione di non gravità.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento)
Per quanto sopra, il ricorso in opposizione ad ATP va rigettato e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento dal CTU dott.
. Persona_1
5. Con specifico riferimento alle spese di lite, l'odierna parte ricorrente ha reso la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., ai fini dell'esenzione dalla condanna alle spese.
Atteso quanto sopra e nonostante la soccombenza in giudizio, pertanto, parte ricorrente non CP_ può essere condannata al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall' che vanno dichiarate irripetibili con riguardo a entrambe le fasi del giudizio.
Stante quanto sopra, le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento dal CTU dott. ; Persona_1
CP_ dichiara irripetibili le spese del giudizio sostenute dall' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico dell' . CP_1
Catania, 08/04/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, a seguito dell'udienza del
7.4.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6322/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Melluso Stefano;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Marinelli Vincenza Marina, Battiato Maria
Rosaria, Tomaselli Pier Luigi, Gaezza Livia;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 01/07/2024, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto la ricorrente “…affetta da: “sindrome ansioso depressiva, cardiopatia ipertensiva in II Classe NYHA, ipoacusia bilaterale esiti di Frattura
L1” 1. La stessa puo essere riconosciuta invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa al 60% a partire dal mese di Feb 2023. 2.Puo essere riconosciuta portatore di handicap in situazione di non gravità comma 1 art.3 a partire dal mese di FEB 23”.
Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, dei requisiti sanitari richiesti per la concessione della pensione di inabilità civile o dell'assegno di invalidità civile ex lege
1 118/1971 e per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l.
104/1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 7.4.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Sempre in via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è da ultimo espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che “….Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente).….” (cfr. C. Cass. 6084/2014, in motivazione).
4. Nel merito, il ricorso è infondato, non sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire delle prestazioni richieste, nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992.
Invero, anche anche il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle scrupolose indagini effettuate, ha escluso la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della provvidenza in esame.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha concluso che “la sig.ra é stata trovata affetta da depressione maggiore ricorrente Parte_1
, Esiti algodisfunzionali di frattura di L1 con avvallamento della limitante somatica su-periore con associata sclerosi riparativa, Ipoacusia percettiva bilaterale con perdite in dB di 190 a destra e di
2 205 a sinistra ben supportata da protesi” ritenendola dunque invalida al 60% e portatrice di handicap in situazione di non gravità.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento)
Per quanto sopra, il ricorso in opposizione ad ATP va rigettato e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento dal CTU dott.
. Persona_1
5. Con specifico riferimento alle spese di lite, l'odierna parte ricorrente ha reso la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., ai fini dell'esenzione dalla condanna alle spese.
Atteso quanto sopra e nonostante la soccombenza in giudizio, pertanto, parte ricorrente non CP_ può essere condannata al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall' che vanno dichiarate irripetibili con riguardo a entrambe le fasi del giudizio.
Stante quanto sopra, le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento dal CTU dott. ; Persona_1
CP_ dichiara irripetibili le spese del giudizio sostenute dall' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico dell' . CP_1
Catania, 08/04/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
3