Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00110/2026REG.PROV.COLL.
N. 00338/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso ex art. 112 Cod. proc. amm. numero di registro generale 338 del 2025, proposto da
VI MA UC, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa, Sez. giur., n. 613/2024, resa tra le parti.
Visto il ricorso ex art. 112 Cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2026 il Cons. AN OT e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza 5 agosto 2024, n. 613, questo Consiglio ha accolto, nei limiti, l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione terza) n. 3524/2021.
In particolare:
A) in riforma della sentenza impugnata, ha accertato l’obbligo del Comune di Palermo di provvedere a una nuova pianificazione urbanistica, come da richiesta avanzata dell’appellante con atto di diffida e costituzione in mora notificato al Comune di Palermo il 22-25 settembre 2017, del terreno di proprietà catastalmente individuato al foglio di mappa n. 17, particelle 411, 459, 461, 462, 457, 397, 946 ( ex 456/b), 947 ( ex 458/a) e 949 ( ex 460/a), gravato da un risalente vincolo di piano regolatore generale S2 - scuole dell’obbligo, di cui ha previamente ritenuto la natura espropriativa e l’avvenuta decadenza;
B) non ha accolto la pretesa, formulata dall’appellante sul presupposto che nell’ambito dell’area limitrofa il lotto di cui trattasi è l’unico rimasto inedificato, a che la nuova destinazione fosse da individuarsi in conformità a quella vigente per detta area (ZTO Cb). Ciò stante la discrezionalità di cui gode l’Amministrazione comunale, come da costante giurisprudenza, nell’esercizio del potere di pianificazione del territorio;
C) ha impartito al Comune di Palermo l’ordine di provvedere sull’istanza di ripianificazione urbanistica nel termine di 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della sentenza;
D) ha compensato le spese del complessivo giudizio.
Con l’odierno ricorso, proposto ai sensi dell’art. 112 Cod. proc. amm., l’interessato lamenta che, nonostante la notifica della statuizione, avvenuta il 7 agosto 2024, il suo passaggio in giudicato, e il decorso del termine ivi previsto, il Comune di Palermo non ha dato esecuzione al comando giudiziale, essendosi limitato a comunicare, con atto n. 117549 del 10 ottobre 2024, l’avvio del procedimento di ripianificazione.
Pertanto il ricorrente, deducendo la violazione e l’elusione della sentenza n. 613/2024, degli att. 3 e 9 della Costituzione, nonché l’ingiustizia manifesta, domanda che questo Consiglio:
- impartisca all’intimata Amministrazione comunale l’ordine di dare esecuzione alla predetta sentenza, provvedendo a porre in essere gli atti necessari a dotare il predetto fondo di disciplina pianificatoria;
- assegni un termine per l’ottemperanza;
- nomini un commissario ad acta ;
- fissi, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), Cod. proc. amm., la somma di denaro dovuta dall’Amministrazione medesima per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato;
- condanni il Comune di Palermo al pagamento delle spese dell’odierno giudizio.
Il Comune di Palermo non si è costituito in giudizio.
La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026.
DIRITTO
1. Constatata la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa principale con esso fatta valere dalla parte ricorrente – considerato, in particolare, che, sulla base delle depositate evidenze documentali, la sentenza azionata non è stata eseguita – il Collegio non può che disporre l’accoglimento del mezzo di tutela all’esame, nei sensi e nei termini di cui appresso.
2. Va in primo luogo impartito al Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro-tempore , l’ordine di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza azionata, e, per l’effetto, di provvedere, entro il termine di 180 (centottanta) giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del presente provvedimento, all’adozione di tutti gli atti idonei a dettare la disciplina pianificatoria del fondo per cui è causa.
3. Per il caso di ulteriore inadempienza, questo Consiglio nomina sin da ora quale commissario ad acta l’ingegnere Salvatore Cirone, che provvederà all’esecuzione della sentenza in sostituzione del Comune di Palermo entro il termine di 180 (centottanta) giorni, decorrente dalla richiesta motivata da formularsi dall’interessato una volta infruttuosamente decorso il termine perentorio di cui al precedente capo.
Tanto ritenendo accoglibile l’istanza avanzata dal ricorrente all’odierna camera di consiglio a che nella fattispecie ci si possa avvalere dell’esperienza nella specifica funzione maturata dal predetto ingegnere in una fattispecie analoga a quella qui in trattazione (n.r.g. 145/2018), quale delegato dell’ivi nominato commissario ad acta Dirigente generale del Dipartimento dell’urbanistica dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.
4. Per il caso che necessiti l’attività sostitutiva, il Collegio:
a) liquida in favore del commissario ad acta , a titolo di anticipazione su quanto eventualmente al medesimo ancora spettante per l’espletamento dell’incarico secondo quanto segue, la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge se dovuti, che pone a carico di tutte le parti, in solido, nei rapporti esterni, e a esclusivo carico del Comune di Palermo nei rapporti interni;
b) precisa che, decorso il termine semestrale assegnato al commissario ad acta , il medesimo dovrà depositare una relazione sull’attività svolta;
c) assegna al commissario ad acta il termine decadenziale di 100 (cento) giorni, decorrenti dall’espletamento dell’incarico commissariale, ai sensi dell’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002, per presentare la richiesta di liquidazione dell’eventuale saldo per spettanze e spese sostenute.
5. Infine, rammentato che il giudice dell’ottemperanza è dotato in materia di astreintes di un ampio potere discrezionale (tra tante, C.G.A.R.S., Sez. giur., 1° dicembre 2023, n. 847; Cons. Stato, V, 4 ottobre 2022, n. 8493; Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15), il Collegio non ravvisa i presupposti per disporre nella fattispecie la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), Cod. proc. amm. (“ Il giudice […] salvo che ciò sia manifestamente iniquo […] fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato ”).
Ciò in considerazione sia dell’attività per l’esecuzione del giudicato che l’Amministrazione risulta avere quanto meno avviato (come da comunicazione di avvio del procedimento di cui in narrativa), e ulteriormente tenuto conto delle caratteristiche proprie del procedimento di ripianificazione urbanistica di che trattasi.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Palermo alla refusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in € 4.000,00 (euro quattromila/00) oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN de RA, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
AN OT, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN OT | AN de RA |
IL SEGRETARIO