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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 871/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2890/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004067000 IRPEF-ALTRO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004067000 IVA-ALTRO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004067000 IVA-ALTRO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004067000 REGISTRO 2006
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004067000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004067000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004067000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004067000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004067000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004067000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004067000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo indicato in epigrafe - notificato il 3 marzo
2025 - e le sottostanti cartelle di pagamento.
Si è costituito in giudizio il concessionario che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il concessionario ha comprovato la regolare notifica delle prodromiche intimazioni di pagamento (l'ultima notificata il 23 aprile 2024) divenute inoppugnabili, precludendo così alla parte ricorrente la possibilità di eccepire l'illegittimità della notifica di precedenti atti (avvisi di accertamento e cartelle di pagamento) (con conseguente infondatezza del primo motivo) nonché l'estinzione della pretesa tributaria per la decadenza del potere di riscuotere (eccepita infondatamente con il secondo motivo) e la prescrizione triennale (della tassa auto) e quinquennale (degli interessi) antecedentemente maturata (eccepita infondatamente con il terzo motivo) poiché le intimazioni di pagamento - incorporanti le cartelle richiamate e gravate - sono state notificate tra l'8 giugno 2022 e il 23 aprile 2024 .
Infatti, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. 602 del 1973 (ante modifica dell'art. 16 dell'art. 46 del
1999), è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n.
546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione che preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (cfr. Cass.civ., sez. trib., 30 ottobre 2025, n. 28706)
Sul punto è chiaro l'insegnamento della Corte di cassazione secondo cui anche se all'epoca della notifica delle intimazioni di pagamento, il credito tributario è prescritto, stante l'immediata lesività di tale atto e anche alla luce della sua tipicità ex art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 , grava sul contribuente l'onere di impugnarli tempestivamente per far dichiarare l'intervenuta prescrizione, pena la (ulteriore, rispetto a quella già verificatasi in occasione della notifica delle cartelle, anch'esse non impugnate) cristallizzazione della pretesa tributaria ivi contemplata secondo l'ormai consolidata giurisprudenza e, dunque, il decorso di un nuovo termine prescrizionale (Cass. civ., sez. VI-T, 14 settembre 2022, n. 16367).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in favore dell'agente della riscossione, in euro 1.800,00 (milleottocentocento/00) oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2890/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004067000 IRPEF-ALTRO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004067000 IVA-ALTRO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004067000 IVA-ALTRO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004067000 REGISTRO 2006
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004067000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004067000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004067000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004067000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004067000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004067000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500004067000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo indicato in epigrafe - notificato il 3 marzo
2025 - e le sottostanti cartelle di pagamento.
Si è costituito in giudizio il concessionario che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il concessionario ha comprovato la regolare notifica delle prodromiche intimazioni di pagamento (l'ultima notificata il 23 aprile 2024) divenute inoppugnabili, precludendo così alla parte ricorrente la possibilità di eccepire l'illegittimità della notifica di precedenti atti (avvisi di accertamento e cartelle di pagamento) (con conseguente infondatezza del primo motivo) nonché l'estinzione della pretesa tributaria per la decadenza del potere di riscuotere (eccepita infondatamente con il secondo motivo) e la prescrizione triennale (della tassa auto) e quinquennale (degli interessi) antecedentemente maturata (eccepita infondatamente con il terzo motivo) poiché le intimazioni di pagamento - incorporanti le cartelle richiamate e gravate - sono state notificate tra l'8 giugno 2022 e il 23 aprile 2024 .
Infatti, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. 602 del 1973 (ante modifica dell'art. 16 dell'art. 46 del
1999), è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n.
546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione che preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (cfr. Cass.civ., sez. trib., 30 ottobre 2025, n. 28706)
Sul punto è chiaro l'insegnamento della Corte di cassazione secondo cui anche se all'epoca della notifica delle intimazioni di pagamento, il credito tributario è prescritto, stante l'immediata lesività di tale atto e anche alla luce della sua tipicità ex art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 , grava sul contribuente l'onere di impugnarli tempestivamente per far dichiarare l'intervenuta prescrizione, pena la (ulteriore, rispetto a quella già verificatasi in occasione della notifica delle cartelle, anch'esse non impugnate) cristallizzazione della pretesa tributaria ivi contemplata secondo l'ormai consolidata giurisprudenza e, dunque, il decorso di un nuovo termine prescrizionale (Cass. civ., sez. VI-T, 14 settembre 2022, n. 16367).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in favore dell'agente della riscossione, in euro 1.800,00 (milleottocentocento/00) oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute.