TRIB
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1714/2021 r.g.
Tribunale di Perugia
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Gaia Muscato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1714/2021 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1
MARROCCO, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FRANCESCO MARROCCO
ATTORE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
GIULIANO BELLUCCI e dall'avv. LUCIANO GHIRGA, giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso i difensori avv. GIULIANO BELLUCCI e avv. LUCIANO GHIRGA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attore: come in atto di citazione. Conclusioni del convenuto: come in comparsa di risposta.
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione notificato il 4.4.2021, – a seguito della pronuncia da parte del Parte_1
Tribunale di Roma di ordinanza di incompetenza territoriale (emessa in data 22.2.2021) – riassumeva, dinanzi al Tribunale di Perugia, il giudizio da lui introdotto nei confronti di per Controparte_1 ottenere il risarcimento dei danni che lamentava di aver subito in conseguenza dei reati di calunnia e di diffamazione che il convenuto avrebbe commesso in suo danno. CP_1
I reati posti a fondamento delle domande risarcitorie proposte dall'attore sono:
1) il reato di calunnia che il convenuto avrebbe commesso in danno di esso Controparte_1 attore incolpandolo, nella denuncia-querela presentata in data 13.9.2016 alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Perugia, dei reati di associazione a delinquere, diffamazione e altri non meglio precisati in citazione (con conseguente indeterminatezza della causa petendi in parte qua);
2) il reato di diffamazione che il convenuto avrebbe commesso in suo danno Controparte_1 scrivendo in data 21.5.2019 – quale commento in risposta a un “post” pubblicato sulla pagina
“Facebook” del sig. – la frase «Ancora Agenp…arla», così schernendo la Persona_1 testata giornalistica “Agenparl” di cui esso è proprietario, editore e direttore Parte_1 responsabile. si è costituito in giudizio contestando l'esistenza dei reati e chiedendo il rigetto Controparte_1 delle domande, con refusione delle spese di lite e risarcimento danni per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.
*****
Principiando dalla domanda risarcitoria proposta in relazione al reato di calunnia, deve subito rilevarsi che la condotta addebitata al convenuto non integra gli estremi del delitto di cui all'art. 368 CP_1
c.p.
La condotta in esame è quella della presentazione da parte di della denuncia querela Controparte_1 del 13.9.2016 in cui riferiva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia che nell'atto di reclamo proposto da avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della GEU – Parte_1
Gruppo editoriale Umbria 1819 s.r.l. erano contenute una serie di affermazioni lesive della propria reputazione personale e professionale e chiedeva la punizione di quale colpevole del Parte_1 reato di diffamazione.
Ciò posto, si osserva in diritto che l'elemento materiale del delitto di calunnia consiste nell'incolpare falsamente taluno di un reato, sicché per integrare il reato de quo è necessario che l'autore fornisca nella propria denuncia una falsa rappresentazione della realtà riferendo un fatto sostanzialmente diverso da quello realmente avvenuto o attribuendolo falsamente a una persona che egli sa innocente.
Nel caso di specie non vi è alcuna falsità in ordine ai fatti rappresentati nella denuncia, né con riguardo alla condotta (l'avvenuta presentazione dell'atto di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento avente il contenuto riportato nella denuncia), né con riguardo al suo autore (
[...]
: tali circostanze sono pacifiche e documentate agli atti, sicché la loro corrispondenza alla Parte_1 realtà è indubbia.
Le parti in effetti controvertono esclusivamente circa la veridicità delle affermazioni riportate nell'atto di reclamo proposto da e circa la loro natura diffamatoria, ma tali circostanze risultano Parte_1 irrilevanti per la configurazione dell'elemento materiale del reato di calunnia, ai cui fini non basta che pagina 2 di 4 la denuncia sia stata archiviata. Ed infatti laddove il fatto oggetto di incolpazione sia effettivamente avvenuto, ma non sia sussumibile in alcuna fattispecie legale di reato (perché non integra tutti gli elementi della fattispecie o perché sussiste un'esimente o una causa di non punibilità), non si configura il reato di calunnia. La calunnia, infatti, è incolpazione di reati effettivi, e non di reati putativi, con la conseguenza che, se il fatto attribuito, così come descritto, non costituisce reato la configurabilità della calunnia resta di per sé solo esclusa (cfr. Cass. pen. sez. VI - 07/06/2023, n. 30981).
Dunque, risulta irrilevante accertare se le frasi contenute nell'atto di reclamo avessero o meno efficacia offensiva e se esse integrassero o meno il reato di diffamazione.
Accertamento che, peraltro, non è stato compiuto nemmeno dal g.i.p., il quale ha proceduto all'archiviazione in ragione dell'operatività nel caso di specie della causa di non punibilità prevista dall'art. 598 c.p., il quale esclude la punibilità delle offese contenute in scritti presentati nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria.
Quanto poi alla calunnia che sarebbe stata commessa con la falsa incolpazione del reato di associazione a delinquere è sufficiente osservare che nella denuncia del 13.9.2016 (l'unica richiamata in citazione) non vi è alcun riferimento al reato associativo o a elementi materiali della detta fattispecie criminosa, la quale non viene menzionata né nella richiesta di archiviazione formulata dal g.i.p. in relazione alla predetta denuncia, né nell'ordinanza di archiviazione emessa dal g.i.p. in seguito all'opposizione proposta da Controparte_1
È poi appena il caso di osservare che la prospettazione di una condotta diffamatoria, rinvenuta dall'attore sempre nella presentazione della più volte menzionata denuncia del 13.9.2016, è formulata (peraltro solo nelle conclusioni) in modo indeterminato, senza alcuna indicazione delle espressioni che si assumono offensive. La domanda sul punto appare pertanto nulla.
Da ultimo, deve ritenersi infondata la domanda di risarcimento danni per il commento pubblicato da il 21.5.2019 in risposta a un “post” presente sulla pagina “Facebook” del sig. Controparte_1
Persona_1
Il commento in questione è il seguente: «Ma ancora Agenpa…rla?!»; esso risulta pubblicato dopo il
“post” in cui in relazione all'avvenuta pubblicazione del libro di dal Persona_1 Parte_1 titolo «Un direttore calunniato», scriveva: «a parte l'evidente confusione tra calunnia e diffamazione, questo libro lo devo assolutamente leggere per capire se la ricostruzione coincide con quanto da me (e da altri) vissuto in prima persona».
Ora, appare evidente ad avviso del tribunale che l'espressione «Ma ancora Agenpa…rla?!» non contiene alcuna offesa.
Ed in effetti nell'atto di citazione non è indicato quale sarebbe il contenuto offensivo di tale frase, limitandosi l'attore a rinvenire uno scherno nel gioco di parole utilizzato dall'autore.
Tuttavia, neppure in tal modo è possibile attribuire all'espressione significato d'insulto, in quanto il calembour non è ottenuto mediante accostamento della persona dell'attore a cose o fatti Parte_1 sconvenienti o riprovevoli, ma semplicemente alla sua testata giornalistica denominata “Agenparl”.
Ed allora la frase «Ma ancora Agenpa…rla?!» è un espediente linguistico per dire «Ma ancora
[...] parla?!» e dunque per esprimere un commento di sorpresa in relazione alla notizia della Parte_1
pagina 3 di 4 pubblicazione del suo ultimo libro, commento che tuttavia è del tutto privo di ogni accezione ingiuriosa.
Al rigetto delle domande consegue, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo (sulla base dei parametri di cui al d.m. 147/2022; cause di valore indeterminabile, complessità bassa;
tutte le fasi a valori minimi).
Non può invece accogliersi la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto, stante l'assenza dei presupposti della mala fede o della colpa grave, che non si ravvisano in relazione all'introduzione delle domande risarcitorie per il reato di calunnia.
Ed infatti, poiché nell'accezione comune si definisce calunniosa qualsiasi accusa riferita a un reato non esistente, non può considerarsi colpa grave l'aver ritenuto che la presentazione di una denuncia poi archiviata integrasse il reato di calunnia. In effetti il reato di calunnia, involgendo aspetti tecnici quali quelli della sussunzione del fatto oggetto di incolpazione nella fattispecie legale o dell'accertamento di esimenti e cause di non punibilità, sfugge all'immediata percezione dell'uomo comune (così come del resto, analogamente, era sfuggito al convenuto , al momento della presentazione della sua CP_1 denuncia, che l'esercizio del diritto di difesa scriminava l'utilizzo di espressioni offensive nell'atto di reclamo avverso la sentenza di fallimento).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta le domande;
Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1 Controparte_1
3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Perugia, 3 gennaio 2025
Il giudice Gaia Muscato
pagina 4 di 4
Tribunale di Perugia
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Gaia Muscato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1714/2021 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1
MARROCCO, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FRANCESCO MARROCCO
ATTORE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
GIULIANO BELLUCCI e dall'avv. LUCIANO GHIRGA, giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso i difensori avv. GIULIANO BELLUCCI e avv. LUCIANO GHIRGA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attore: come in atto di citazione. Conclusioni del convenuto: come in comparsa di risposta.
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione notificato il 4.4.2021, – a seguito della pronuncia da parte del Parte_1
Tribunale di Roma di ordinanza di incompetenza territoriale (emessa in data 22.2.2021) – riassumeva, dinanzi al Tribunale di Perugia, il giudizio da lui introdotto nei confronti di per Controparte_1 ottenere il risarcimento dei danni che lamentava di aver subito in conseguenza dei reati di calunnia e di diffamazione che il convenuto avrebbe commesso in suo danno. CP_1
I reati posti a fondamento delle domande risarcitorie proposte dall'attore sono:
1) il reato di calunnia che il convenuto avrebbe commesso in danno di esso Controparte_1 attore incolpandolo, nella denuncia-querela presentata in data 13.9.2016 alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Perugia, dei reati di associazione a delinquere, diffamazione e altri non meglio precisati in citazione (con conseguente indeterminatezza della causa petendi in parte qua);
2) il reato di diffamazione che il convenuto avrebbe commesso in suo danno Controparte_1 scrivendo in data 21.5.2019 – quale commento in risposta a un “post” pubblicato sulla pagina
“Facebook” del sig. – la frase «Ancora Agenp…arla», così schernendo la Persona_1 testata giornalistica “Agenparl” di cui esso è proprietario, editore e direttore Parte_1 responsabile. si è costituito in giudizio contestando l'esistenza dei reati e chiedendo il rigetto Controparte_1 delle domande, con refusione delle spese di lite e risarcimento danni per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.
*****
Principiando dalla domanda risarcitoria proposta in relazione al reato di calunnia, deve subito rilevarsi che la condotta addebitata al convenuto non integra gli estremi del delitto di cui all'art. 368 CP_1
c.p.
La condotta in esame è quella della presentazione da parte di della denuncia querela Controparte_1 del 13.9.2016 in cui riferiva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia che nell'atto di reclamo proposto da avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della GEU – Parte_1
Gruppo editoriale Umbria 1819 s.r.l. erano contenute una serie di affermazioni lesive della propria reputazione personale e professionale e chiedeva la punizione di quale colpevole del Parte_1 reato di diffamazione.
Ciò posto, si osserva in diritto che l'elemento materiale del delitto di calunnia consiste nell'incolpare falsamente taluno di un reato, sicché per integrare il reato de quo è necessario che l'autore fornisca nella propria denuncia una falsa rappresentazione della realtà riferendo un fatto sostanzialmente diverso da quello realmente avvenuto o attribuendolo falsamente a una persona che egli sa innocente.
Nel caso di specie non vi è alcuna falsità in ordine ai fatti rappresentati nella denuncia, né con riguardo alla condotta (l'avvenuta presentazione dell'atto di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento avente il contenuto riportato nella denuncia), né con riguardo al suo autore (
[...]
: tali circostanze sono pacifiche e documentate agli atti, sicché la loro corrispondenza alla Parte_1 realtà è indubbia.
Le parti in effetti controvertono esclusivamente circa la veridicità delle affermazioni riportate nell'atto di reclamo proposto da e circa la loro natura diffamatoria, ma tali circostanze risultano Parte_1 irrilevanti per la configurazione dell'elemento materiale del reato di calunnia, ai cui fini non basta che pagina 2 di 4 la denuncia sia stata archiviata. Ed infatti laddove il fatto oggetto di incolpazione sia effettivamente avvenuto, ma non sia sussumibile in alcuna fattispecie legale di reato (perché non integra tutti gli elementi della fattispecie o perché sussiste un'esimente o una causa di non punibilità), non si configura il reato di calunnia. La calunnia, infatti, è incolpazione di reati effettivi, e non di reati putativi, con la conseguenza che, se il fatto attribuito, così come descritto, non costituisce reato la configurabilità della calunnia resta di per sé solo esclusa (cfr. Cass. pen. sez. VI - 07/06/2023, n. 30981).
Dunque, risulta irrilevante accertare se le frasi contenute nell'atto di reclamo avessero o meno efficacia offensiva e se esse integrassero o meno il reato di diffamazione.
Accertamento che, peraltro, non è stato compiuto nemmeno dal g.i.p., il quale ha proceduto all'archiviazione in ragione dell'operatività nel caso di specie della causa di non punibilità prevista dall'art. 598 c.p., il quale esclude la punibilità delle offese contenute in scritti presentati nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria.
Quanto poi alla calunnia che sarebbe stata commessa con la falsa incolpazione del reato di associazione a delinquere è sufficiente osservare che nella denuncia del 13.9.2016 (l'unica richiamata in citazione) non vi è alcun riferimento al reato associativo o a elementi materiali della detta fattispecie criminosa, la quale non viene menzionata né nella richiesta di archiviazione formulata dal g.i.p. in relazione alla predetta denuncia, né nell'ordinanza di archiviazione emessa dal g.i.p. in seguito all'opposizione proposta da Controparte_1
È poi appena il caso di osservare che la prospettazione di una condotta diffamatoria, rinvenuta dall'attore sempre nella presentazione della più volte menzionata denuncia del 13.9.2016, è formulata (peraltro solo nelle conclusioni) in modo indeterminato, senza alcuna indicazione delle espressioni che si assumono offensive. La domanda sul punto appare pertanto nulla.
Da ultimo, deve ritenersi infondata la domanda di risarcimento danni per il commento pubblicato da il 21.5.2019 in risposta a un “post” presente sulla pagina “Facebook” del sig. Controparte_1
Persona_1
Il commento in questione è il seguente: «Ma ancora Agenpa…rla?!»; esso risulta pubblicato dopo il
“post” in cui in relazione all'avvenuta pubblicazione del libro di dal Persona_1 Parte_1 titolo «Un direttore calunniato», scriveva: «a parte l'evidente confusione tra calunnia e diffamazione, questo libro lo devo assolutamente leggere per capire se la ricostruzione coincide con quanto da me (e da altri) vissuto in prima persona».
Ora, appare evidente ad avviso del tribunale che l'espressione «Ma ancora Agenpa…rla?!» non contiene alcuna offesa.
Ed in effetti nell'atto di citazione non è indicato quale sarebbe il contenuto offensivo di tale frase, limitandosi l'attore a rinvenire uno scherno nel gioco di parole utilizzato dall'autore.
Tuttavia, neppure in tal modo è possibile attribuire all'espressione significato d'insulto, in quanto il calembour non è ottenuto mediante accostamento della persona dell'attore a cose o fatti Parte_1 sconvenienti o riprovevoli, ma semplicemente alla sua testata giornalistica denominata “Agenparl”.
Ed allora la frase «Ma ancora Agenpa…rla?!» è un espediente linguistico per dire «Ma ancora
[...] parla?!» e dunque per esprimere un commento di sorpresa in relazione alla notizia della Parte_1
pagina 3 di 4 pubblicazione del suo ultimo libro, commento che tuttavia è del tutto privo di ogni accezione ingiuriosa.
Al rigetto delle domande consegue, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo (sulla base dei parametri di cui al d.m. 147/2022; cause di valore indeterminabile, complessità bassa;
tutte le fasi a valori minimi).
Non può invece accogliersi la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto, stante l'assenza dei presupposti della mala fede o della colpa grave, che non si ravvisano in relazione all'introduzione delle domande risarcitorie per il reato di calunnia.
Ed infatti, poiché nell'accezione comune si definisce calunniosa qualsiasi accusa riferita a un reato non esistente, non può considerarsi colpa grave l'aver ritenuto che la presentazione di una denuncia poi archiviata integrasse il reato di calunnia. In effetti il reato di calunnia, involgendo aspetti tecnici quali quelli della sussunzione del fatto oggetto di incolpazione nella fattispecie legale o dell'accertamento di esimenti e cause di non punibilità, sfugge all'immediata percezione dell'uomo comune (così come del resto, analogamente, era sfuggito al convenuto , al momento della presentazione della sua CP_1 denuncia, che l'esercizio del diritto di difesa scriminava l'utilizzo di espressioni offensive nell'atto di reclamo avverso la sentenza di fallimento).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta le domande;
Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1 Controparte_1
3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Perugia, 3 gennaio 2025
Il giudice Gaia Muscato
pagina 4 di 4