CASS
Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/10/2024, n. 40121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40121 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SS LV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito il Sostituto Procuratore generale, VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 40121 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 10/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo, la Corte d'appello di Trieste ha confermato quella pronunciata nei riguardi di VI SS dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, in data 18 febbraio 2021, che - in esito a giudizio abbreviato - l'aveva condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e 1.600,00 euro di multa per i reati di detenzione e porto di arma clandestina, un fucile da caccia del tipo combinato basculante a due canne, rispettivamente cal. 22 e 32, avente la matricola abrasa (capo c), in detto reato assorbito quello di cui agli artt. 2, 4 e 7 I. n. 895 del 1967 , contestati al capo a) dell'imputazione. Secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito la riconducibilità del fucile all'imputato era fondata su di un grave compendio indiziario costituito: i) dalla presenza in loco dell'imputato, cacciatore, nascosto tra la vegetazione nei pressi della baita di sua proprietà, a pochi metri dal roveto dove era stato rinvenuto il fucile;
li) dalle condizioni dell'arma, ritrovata senza alcun segno di ruggine, ovvero tracce di foglie o rami, indicative di un abbandono recente;
iii) dal rinvenimento nella baita di SS di un dispositivo copri-ottica per fucile, compatibile con la canna montata sull'arma clandestina rinvenuta. Il Giudice di appello, inoltre, provvedendo su istanza dell'imputato di sostituzione della pena detentiva breve con quella alternativa, escludeva la prognosi favorevole alla stregua dei precedenti specifici e della ricaduta nella condotta della medesima specie, nonostante l'avvenuta precedente fruizione di benefici in relazione all'esecuzione della pena. 2. Ricorre per cassazione SS, per mezzo del proprio difensore di fiducia avv. Emanuele Sergo, che affida a tre motivi. 2.1. Con il primo lamenta l'inosservanza dell'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di esistenza di indizi gravi precisi e concordanti a carico dell'imputato. Il giudice di appello, come quello di primo grado, avrebbe disatteso il dettato della norma appena richiamata e, con motivazione viziata da illogicità, ritenuto il ricorrente responsabile del reato ascrittogli di detenzione e porto di arma clandestina, omettendo di considerare che il fucile era stato ritrovato a circa quattro metri dal luogo ove l'imputato era stato notato dagli agenti della Guardia forestale e che nessuno di costoro aveva mai visto l'imputato disfarsene. Si sarebbe, inoltre, trascurato che il ricorrente è un cacciatore, titolare di armi regolarmente denunciate, sicché egli non aveva alcuna necessità di detenere e portare fuori dalla propria abitazione un fucile clandestino. 2 2.2. Con il secondo motivo si denuncia l'inosservanza degli articoli 133 e 133- bis cod. pen. nonché il correlato vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena per la continuazione interna I giudici di merito, in aderenza al principio enunciato dalle Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, Rv. 270902), hanno correttamente ritenuto il reato di cui al capo a) assorbito in quello contestato al capo c), ma sarebbe conseguentemente errato l'aumento ex art. 81 cod. pen. inflitto al ricorrente. 2.3. Il terzo motivo attinge la motivazione, in punto di mancata sostituzione della pena detentiva con quella alternativa. Il rigetto dell'istanza di sostituzione della pena sarebbe unicamente fondato sulle precedenti condanne, risalenti nel tempo, in spregio alla ratio della riforma Cartabia, ispirata all'incentivazione della sostituzione delle pene detentive con le misure alternative;
ciò tanto più necessario nel caso dell'odierno ricorrente, condannato ad una pena di gran lunga inferiore rispetto al limite che consente l'accesso alle misure alternative. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Il primo motivo è inammissibile, siccome a-specifico, meramente reiterativo di analoga censura, adeguatamente vagliata dal Giudice di appello e, comunque, manifestamente infondato. A confutazione della censura, rileva il Collegio come il compendio indiziario sia stato valutato con rigore dalla Corte territoriale e possieda i requisiti della gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge processuale, per il concorrere dei plurimi elementi indicati dalla sentenza impugnata, che riguardano: i) il luogo e le condizioni di ritrovamento del fucile clandestino, nel roveto, situato a breve distanza tanto dalla baita del ricorrente che dal luogo ove egli si trovava al momento dell'arrivo delle Guardie Forestali;
il) l rinvenimento nella baita di un copri-ottica compatibile con la canna montata sul fucile. A fronte dell'obiezione difensiva (riprodotta pedissequamente nel ricorso per cassazione) secondo cui detto copri-ottica era compatibile con i fucili regolarmente detenuti da SS, i Giudici di merito hanno osservato - con motivazione non manifestamente illogica - che detto dato era del tutto irrilevante, poiché nella baita non era stato rinvenuto nessuno di tali fucili;
dunque sul luogo dei fatti vi 3 era un unico fucile, abbandonato di recente e ritrovato a pochi metri da dove si trovava SS, e un unico copri- ottica, compatibile con detta arma, ritrovato nella vicinissima baita di proprietà dell'imputato. La sentenza di appello, inoltre, con argomenti scevri da aporie razionali, ha identificato uno specifico movente della condotta di abbandono del fucile da parte del cacciatore, ossia la necessità di questi di disfarsi di un'arma avente sia la matricola abrasa, sia una canna non in regola rispetto all'attività venatoria, al fine di evitare sanzioni severe, anche sotto il profilo amministrativo. Il ragionamento dei Giudici di merito è stringente nella sua consecuzione logica e si sottrae a censure rilevabili in questa sede, risultando conforme allo standard valutativo della prova indiziaria ripetutamente indicato dalla giurisprudenza di legittimità, racchiuso nella necessità della valutazione globale, e non atomistica, del quadro istruttorio (Sez. 1, n. 1790 del 30/11/2017, dep. 2018, Mangafic, Rv. 272056; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271228; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941), al fine di accertare se la fisiologica parzialità, e connessa relativa ambiguità, di ciascun indizio, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato «al di là di ogni ragionevole dubbio», e cioè con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. Alla luce dell'operato apprezzamento unitario, nel caso che ci occupa, perdono sostanza le singole obiezioni del ricorrente, sul fatto che i verbalizzanti non l'abbiano visto nell'atto di disfarsi dell'arma ovvero che non siano state trovate munizioni per fucile, avendo il Giudice di appello peraltro, anche su detto punto, congruamente motivato, evidenziando come l'imputato poté allontanarsi per ben due volte dal luogo del controllo e, così, celare le munizioni. 3. Del pari inammissibile, perché errato in diritto, è il secondo motivo di ricorso. Coerentemente con l'insegnamento delle Sezioni Unite La Marca, citate dallo stesso ricorrente, i Giudici di merito hanno ritenuto che i reati di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un'arma clandestina - in virtù dell'operatività del principio di specialità - non potessero concorrere, rispettivamente, con i reati di detenzione e porto illegale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, della medesima arma comune da sparo;
di qui l'assorbimento di ciascuno dei reati contestati al capo a) in quelli di cui al capo c). 4 I residui reati di detenzione e porto di arma clandestina possono, invece, concorrere ed è per tale ultimo reato che i Giudici di merito hanno inflitto l'aumento ex art. 81 cod. pen. a titolo di continuazione interna, relativamente al capo c). 4. E', infine, privo di pregio anche il motivo con cui il ricorrente lamenta la mancata sostituzione della pena detentiva. 4.1. In proposito non è superfluo precisare che, quanto al giudizio prognostico che il giudice deve svolgere in materia, una volta verificata la sussistenza delle "precondizioni"- ovverosia il limite edittale e l'assenza di una condanna per reato di cui all'art.
4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen) - la discrezionalità nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive è disciplinata dal nuovo art. 58 legge n. 689/1981, in base al quale il giudice, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., può disporre pene sostitutive «quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati». Non può pervenirsi a sostituzione «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». Tra le diverse pene, il giudice sceglie «quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo». La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (ex multis Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558). Tali principi sono stati ritenuti trasponìbili anche alle nuove sanzioni sostitutive «atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (così Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090, in motivazione). Se è vero, infatti, che il d.lgs. n. 150 del 2022 è intervenuto sulla legge 689 del 1981 con l'evidente obiettivo di estendere l'ambito applicativo delle sanzioni sostitutive (che ha trasformato in pene sostitutive), è pur vero che, anche nel testo attualmente vigente, l'art. 58 citato richiede al giudice che debba valutare se applicare una pena sostitutiva di tenere conto «dei criteri indicati dall'art. 133 del codice penale». 5 Il Consigliere estensore Il Presidente Il giudizio, come detto ancorato ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., deve prendere in considerazione gli elementi ivi richiamati, ivi compresi i precedenti penali dell'imputato, che devono però essere declinati in chiave prognostica, quanto alla possibilità che le sanzioni sostitutive possano assicurare la rieducazione del condannato e prevenire la commissione da parte di questi di nuovi reati. Si è, in proposito, altresì chiarito che, in tema di sostituzione delle pene detentive brevi previste dall'art. 58 della Legge n. 689 del 1981, il giudice che, per i precedenti penali dell'imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di cui è richiesta l'applicazione inidonea alla rieducazione del predetto non è tenuto a compiere anche gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall'art. 545-bis c.p.p. (Sez. 4, n. 42847 dell'11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381). 4.2. Nel caso che ci occupa, la Corte di appello - con motivazione sintetica, ma adeguata - ha ritenuto l'inefficacia rieducativa di qualsivoglia sanzione sostitutiva valutando la personalità dell'imputato, alla stregua dei precedenti specifici e del reato, della stessa indole per cui è condanna. La valutazione così compiuta, logicamente motivata, resiste ai rilievi a- specifici del ricorrente. 5. Il ricorso dev'essere, pertanto, dichiarato inammissibile. All'inammissibilità dello stesso consegue, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - al versamento della somma, ritenuta congrua, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. o Così deciso il 10 settembre 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito il Sostituto Procuratore generale, VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 40121 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 10/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo, la Corte d'appello di Trieste ha confermato quella pronunciata nei riguardi di VI SS dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, in data 18 febbraio 2021, che - in esito a giudizio abbreviato - l'aveva condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e 1.600,00 euro di multa per i reati di detenzione e porto di arma clandestina, un fucile da caccia del tipo combinato basculante a due canne, rispettivamente cal. 22 e 32, avente la matricola abrasa (capo c), in detto reato assorbito quello di cui agli artt. 2, 4 e 7 I. n. 895 del 1967 , contestati al capo a) dell'imputazione. Secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito la riconducibilità del fucile all'imputato era fondata su di un grave compendio indiziario costituito: i) dalla presenza in loco dell'imputato, cacciatore, nascosto tra la vegetazione nei pressi della baita di sua proprietà, a pochi metri dal roveto dove era stato rinvenuto il fucile;
li) dalle condizioni dell'arma, ritrovata senza alcun segno di ruggine, ovvero tracce di foglie o rami, indicative di un abbandono recente;
iii) dal rinvenimento nella baita di SS di un dispositivo copri-ottica per fucile, compatibile con la canna montata sull'arma clandestina rinvenuta. Il Giudice di appello, inoltre, provvedendo su istanza dell'imputato di sostituzione della pena detentiva breve con quella alternativa, escludeva la prognosi favorevole alla stregua dei precedenti specifici e della ricaduta nella condotta della medesima specie, nonostante l'avvenuta precedente fruizione di benefici in relazione all'esecuzione della pena. 2. Ricorre per cassazione SS, per mezzo del proprio difensore di fiducia avv. Emanuele Sergo, che affida a tre motivi. 2.1. Con il primo lamenta l'inosservanza dell'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di esistenza di indizi gravi precisi e concordanti a carico dell'imputato. Il giudice di appello, come quello di primo grado, avrebbe disatteso il dettato della norma appena richiamata e, con motivazione viziata da illogicità, ritenuto il ricorrente responsabile del reato ascrittogli di detenzione e porto di arma clandestina, omettendo di considerare che il fucile era stato ritrovato a circa quattro metri dal luogo ove l'imputato era stato notato dagli agenti della Guardia forestale e che nessuno di costoro aveva mai visto l'imputato disfarsene. Si sarebbe, inoltre, trascurato che il ricorrente è un cacciatore, titolare di armi regolarmente denunciate, sicché egli non aveva alcuna necessità di detenere e portare fuori dalla propria abitazione un fucile clandestino. 2 2.2. Con il secondo motivo si denuncia l'inosservanza degli articoli 133 e 133- bis cod. pen. nonché il correlato vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena per la continuazione interna I giudici di merito, in aderenza al principio enunciato dalle Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, Rv. 270902), hanno correttamente ritenuto il reato di cui al capo a) assorbito in quello contestato al capo c), ma sarebbe conseguentemente errato l'aumento ex art. 81 cod. pen. inflitto al ricorrente. 2.3. Il terzo motivo attinge la motivazione, in punto di mancata sostituzione della pena detentiva con quella alternativa. Il rigetto dell'istanza di sostituzione della pena sarebbe unicamente fondato sulle precedenti condanne, risalenti nel tempo, in spregio alla ratio della riforma Cartabia, ispirata all'incentivazione della sostituzione delle pene detentive con le misure alternative;
ciò tanto più necessario nel caso dell'odierno ricorrente, condannato ad una pena di gran lunga inferiore rispetto al limite che consente l'accesso alle misure alternative. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Il primo motivo è inammissibile, siccome a-specifico, meramente reiterativo di analoga censura, adeguatamente vagliata dal Giudice di appello e, comunque, manifestamente infondato. A confutazione della censura, rileva il Collegio come il compendio indiziario sia stato valutato con rigore dalla Corte territoriale e possieda i requisiti della gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge processuale, per il concorrere dei plurimi elementi indicati dalla sentenza impugnata, che riguardano: i) il luogo e le condizioni di ritrovamento del fucile clandestino, nel roveto, situato a breve distanza tanto dalla baita del ricorrente che dal luogo ove egli si trovava al momento dell'arrivo delle Guardie Forestali;
il) l rinvenimento nella baita di un copri-ottica compatibile con la canna montata sul fucile. A fronte dell'obiezione difensiva (riprodotta pedissequamente nel ricorso per cassazione) secondo cui detto copri-ottica era compatibile con i fucili regolarmente detenuti da SS, i Giudici di merito hanno osservato - con motivazione non manifestamente illogica - che detto dato era del tutto irrilevante, poiché nella baita non era stato rinvenuto nessuno di tali fucili;
dunque sul luogo dei fatti vi 3 era un unico fucile, abbandonato di recente e ritrovato a pochi metri da dove si trovava SS, e un unico copri- ottica, compatibile con detta arma, ritrovato nella vicinissima baita di proprietà dell'imputato. La sentenza di appello, inoltre, con argomenti scevri da aporie razionali, ha identificato uno specifico movente della condotta di abbandono del fucile da parte del cacciatore, ossia la necessità di questi di disfarsi di un'arma avente sia la matricola abrasa, sia una canna non in regola rispetto all'attività venatoria, al fine di evitare sanzioni severe, anche sotto il profilo amministrativo. Il ragionamento dei Giudici di merito è stringente nella sua consecuzione logica e si sottrae a censure rilevabili in questa sede, risultando conforme allo standard valutativo della prova indiziaria ripetutamente indicato dalla giurisprudenza di legittimità, racchiuso nella necessità della valutazione globale, e non atomistica, del quadro istruttorio (Sez. 1, n. 1790 del 30/11/2017, dep. 2018, Mangafic, Rv. 272056; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271228; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941), al fine di accertare se la fisiologica parzialità, e connessa relativa ambiguità, di ciascun indizio, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato «al di là di ogni ragionevole dubbio», e cioè con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. Alla luce dell'operato apprezzamento unitario, nel caso che ci occupa, perdono sostanza le singole obiezioni del ricorrente, sul fatto che i verbalizzanti non l'abbiano visto nell'atto di disfarsi dell'arma ovvero che non siano state trovate munizioni per fucile, avendo il Giudice di appello peraltro, anche su detto punto, congruamente motivato, evidenziando come l'imputato poté allontanarsi per ben due volte dal luogo del controllo e, così, celare le munizioni. 3. Del pari inammissibile, perché errato in diritto, è il secondo motivo di ricorso. Coerentemente con l'insegnamento delle Sezioni Unite La Marca, citate dallo stesso ricorrente, i Giudici di merito hanno ritenuto che i reati di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un'arma clandestina - in virtù dell'operatività del principio di specialità - non potessero concorrere, rispettivamente, con i reati di detenzione e porto illegale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, della medesima arma comune da sparo;
di qui l'assorbimento di ciascuno dei reati contestati al capo a) in quelli di cui al capo c). 4 I residui reati di detenzione e porto di arma clandestina possono, invece, concorrere ed è per tale ultimo reato che i Giudici di merito hanno inflitto l'aumento ex art. 81 cod. pen. a titolo di continuazione interna, relativamente al capo c). 4. E', infine, privo di pregio anche il motivo con cui il ricorrente lamenta la mancata sostituzione della pena detentiva. 4.1. In proposito non è superfluo precisare che, quanto al giudizio prognostico che il giudice deve svolgere in materia, una volta verificata la sussistenza delle "precondizioni"- ovverosia il limite edittale e l'assenza di una condanna per reato di cui all'art.
4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen) - la discrezionalità nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive è disciplinata dal nuovo art. 58 legge n. 689/1981, in base al quale il giudice, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., può disporre pene sostitutive «quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati». Non può pervenirsi a sostituzione «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». Tra le diverse pene, il giudice sceglie «quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo». La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (ex multis Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558). Tali principi sono stati ritenuti trasponìbili anche alle nuove sanzioni sostitutive «atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (così Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090, in motivazione). Se è vero, infatti, che il d.lgs. n. 150 del 2022 è intervenuto sulla legge 689 del 1981 con l'evidente obiettivo di estendere l'ambito applicativo delle sanzioni sostitutive (che ha trasformato in pene sostitutive), è pur vero che, anche nel testo attualmente vigente, l'art. 58 citato richiede al giudice che debba valutare se applicare una pena sostitutiva di tenere conto «dei criteri indicati dall'art. 133 del codice penale». 5 Il Consigliere estensore Il Presidente Il giudizio, come detto ancorato ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., deve prendere in considerazione gli elementi ivi richiamati, ivi compresi i precedenti penali dell'imputato, che devono però essere declinati in chiave prognostica, quanto alla possibilità che le sanzioni sostitutive possano assicurare la rieducazione del condannato e prevenire la commissione da parte di questi di nuovi reati. Si è, in proposito, altresì chiarito che, in tema di sostituzione delle pene detentive brevi previste dall'art. 58 della Legge n. 689 del 1981, il giudice che, per i precedenti penali dell'imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di cui è richiesta l'applicazione inidonea alla rieducazione del predetto non è tenuto a compiere anche gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall'art. 545-bis c.p.p. (Sez. 4, n. 42847 dell'11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381). 4.2. Nel caso che ci occupa, la Corte di appello - con motivazione sintetica, ma adeguata - ha ritenuto l'inefficacia rieducativa di qualsivoglia sanzione sostitutiva valutando la personalità dell'imputato, alla stregua dei precedenti specifici e del reato, della stessa indole per cui è condanna. La valutazione così compiuta, logicamente motivata, resiste ai rilievi a- specifici del ricorrente. 5. Il ricorso dev'essere, pertanto, dichiarato inammissibile. All'inammissibilità dello stesso consegue, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - al versamento della somma, ritenuta congrua, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. o Così deciso il 10 settembre 2024