Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2397/2023
TRIBUNALE DI RAVENNA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa AN Forastiere, ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al N. 2397/2023 R.G., vertente tra:
nata a [...] in data [...], e residente in SI (RA) Parte_1 fraz. San Pancrazio alla Via dell'Artigianato n. 4, C.F. , C.F._1 rappresentata e difesa nella presente procedura dall'Avv. Alessandro Totti del foro di Rimini ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dello stesso
Avvocato in Rimini (RN) al Viale Rismondo 6, giusta procura ad litem allegata alla citazione
ATTORE contro in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore sig.ra (C.F. e P. IVA: ), CP_2 P.IVA_1 con sede in SI (RA) - Frazione San Pancrazio - Via G. Turchetti n. 2;
nata a [...] il [...], (C.F.: ), CP_2 C.F._2 residente in [...]; entrambe rappresentate e difese per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Diego Rufini (C.F.: – PEC C.F._3 mail: del Foro di Bologna, ed elettivamente Email_1 domiciliate presso il difensore;
CONVENUTI
OGGETTO: società di persone;
clausola compromissoria;
CONCLUSIONI: come da udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale;
Oggetto del giudizio sono le pretese economiche avanzate dalla attrice, quale socia uscente della società convenuta, nei confronti della società stessa e della CP_2 socia amministratrice.
Le convenute hanno eccepito, tra le altre cose, la incompetenza dell'intestato
Tribunale per essere la controversia devoluta alla competenza arbitrale in forza della clausola compromissoria di cui all'art 13 dell'atto costitutivo del seguente tenore: “In caso di contestazioni dei soci o fra questi e la società in dipendenza ed esecuzione del presente contratto, ad eccezione delle competenze esclusive dell'Autorità Giudiziaria, verrà nominato di comune accordo fra le parti contendenti un arbitro, il quale giudicherà quale amichevole compositore. In caso di disaccordo su tale nomina, questa verrà effettuata dal Presidente della Camera di Commercio competente ad istanza della parte più diligente.”
Con riferimento alla suddetta eccezione, l'attrice ha replicato, nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. che “La clausola arbitrale, letteralmente riguarda solo le liti tra soci e tra soci e società, e non quelle – come nel nostro caso – tra soci ed amministratori”.
Tanto premesso ha chiesto il rigetto della eccezione.
Con ordinanza del 11.9.2024, la causa è stata spedita per precisazione delle conclusioni e discussione orale alla udienza 19.3.2025.
***
L'eccezione di incompetenza è fondata e meritevole di accoglimento.
La clausola sopra riportata, e contenuta nell'atto costitutivo della società convenuta (doc. 2 attrice) ha natura di compromesso in arbitri rituale.
Al riguardo, la Suprema Corte (Prima Sez. Civ. Ord. 18973/2023 ha Pt_2 Pt_3 di recente ribadito che:
- il criterio discretivo tra arbitrato rituale ed irrituale consiste nel fatto che nell'arbitrato rituale le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ. con le regole del procedimento arbitrale;
mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà;
- una simile caratteristica non emerge dall'uso puro e semplice della formula
(ben vero divenuta di stile) dell'arbitro “amichevole compositore”, soprattutto ove susseguente alla evocata funzione arbitrale di “decidere” – nel caso oggi in esame: “giudicare” – la controversia, e non semplicemente di “definirla” come dice l'art. 808-ter cod. proc. civ. “mediante determinazione contrattuale”;
- nell'interpretazione del patto compromissorio il dubbio sull'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti va risolto nel senso della ritualità dell'arbitrato.
Così ricostruita la natura della clausola, non vi è dubbio che la controversia oggi in esame rientri pienamente nel campo di applicazione di essa.
L'attrice, socia receduta dalla agisce per ottenere: Controparte_1
- dalla società, l'equivalente economico della quota di partecipazione;
- dalla socia amministratrice, il risarcimento dei danni patiti per gli atti di mala gestio descritti.
Orbene, non vi è dubbio come le pretese azionate dalla ttengano proprio al Pt_1 caso “di contestazioni dei soci o fra questi e la società in dipendenza ed esecuzione del presente contratto”, come previsto dalla clausola compromissoria.
Che la clausola riguardi “le liti tra soci e società” è espressamente ammesso dalla attrice stessa nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c.: essa ricomprende quindi ogni pretesa oggi fatta valere dalla ei confronti della società di persone. Pt_1
Ma essa attrae pure la controversia che riguarda l'attrice e la convenuta CP_2 entrambe, infatti, ricoprivano la qualità di socie (oltre che di amministratrici, sia pur con diversi poteri, in base all'art. 6 dell'atto costitutivo).
La dizione “contestazioni dei soci” pare infatti con ogni evidenza ricomprendere ogni controversia emersa, per l'appunto, tra i partecipanti alla compagine societaria, senza avere la mira di escludere le questioni – nate tra i medesimi soggetti – derivanti da doglianze relative ad atti gestori o di amministrazione;
ciò anche alla luce del fatto che:
- le responsabilità gestorie derivano pur sempre dal contratto sociale (“in dipendenza ed esecuzione del presente contratto”);
- la medesima clausola si premura del tema delle “esclusioni”, prendendo peraltro in considerazione solo le ipotesi di competenza esclusiva della autorità giudiziaria (in disparte la loro individuazione).
Né, chiaramente, ha alcun effetto sul punto il decisum dell'arbitro (in passato adìto dagli odierni contendenti;
v. doc. 10 attore), che anche laddove si sia occupato, peraltro solo in obiter, del tema dell'esclusione della propria potestas judicandi in ordine alla responsabilità gestoria della non ha portata CP_2 vincolante per questo Tribunale.
Per tutto quanto sopra, deve essere declinata la competenza di questo Giudice, per essere competente l'arbitro, a norma dell'atto costitutivo.
Le domande e le ulteriori eccezioni di merito avanzate dalle parti nel presente giudizio vanno quindi rimesse alla decisione dell'arbitro, davanti al quale le parti potranno riassumere la causa nel termine di tre mesi previsto dall'art. 50 c.p.c.
Infine, alla dichiarazione di incompetenza dell'autorità giudiziaria adita consegue la condanna dell'attrice a rifondere alle controparti le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base allo scaglione corrispondente al valore del credito azionato, tenuto conto dell'attività processuale svolta relativamente al profilo giuridico della competenza e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Ravenna essendo la controversia deferita ad un arbitrato rituale;
termine di legge per la riassunzione;
- condanna l'attrice a rifondere alle convenute, tra loro in solido, le spese di lite liquidate in €. 5.000,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie,
CPA e IVA se e come dovuti per legge.
Così deciso in Ravenna, il 29.3.2025.
Il Giudice
dott.ssa AN Forastiere