Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 09/01/2026, n. 198
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Accolto
    Regolare notifica avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto fondata la documentazione prodotta dalla Regione Calabria, confermando la regolarità della notifica.

  • Rigettato
    Illegittima applicazione retroattiva della norma

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione, poiché la norma prevede una diversa modalità di riscossione senza innovazioni sostanziali alla disciplina del tributo. L'iscrizione a ruolo del tributo relativo all'annualità 2022, anteriore all'emanazione della legge, è stata considerata legittima.

  • Rigettato
    Prescrizione (rectius decadenza)

    La Corte ha ritenuto che il termine di decadenza per l'annualità 2022 sarebbe spirato in data 31.12.2025, pertanto non risulta essere decorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 09/01/2026, n. 198
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 198
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo