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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 09/01/2026, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 198/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
ZZ US, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4054/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250010063700000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250010063700000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6925/2025 depositato il
27/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 13.6.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate
Riscossione per conto della Regione Calabria, relativo a tasse automobilistiche per gli anni 2020 e 2022, per un valore di causa di €. 437,36.
Parte ricorrente eccepiva la prescrizione del debito, deducendo di non aver ricevuto la notifica di alcun atto interruttivo precedentemente emesso. Eccepiva, quanto alla pretesa relativa all'anno 2022, la illegittima applicazione retroattiva della norma di cui all'art. 6 della L.R. n. 56/2023.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che si proclamava estranea alla controversia, afferendo il ricorso alla sfera di esclusiva competenza dell'ente impositore.
La Regione Calabria si costituiva e, quanto alla pretesa relativa all'annualità 2020, allegava documentazione relativa alla notifica dell'avviso di accertamento indicato nella cartella impugnata, avvenuta in data 2.5.2023.
Nel resto, chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato, sostenendo la piena legittimità del proprio operato.
Con successiva memoria, depositata in data 6.11.2025, parte ricorrente insisteva nella tesi della illegittimità dell'applicazione retroattiva della norma di legge citata, allegando alcune sentenze emesse da questa Corte che tale tesi hanno avallato.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Quanto alla annualità 2020, la Regione ha allegato la prova documentale della regolare notifica del pregresso avviso di accertamento, pertanto la relativa eccezione di parte ricorrente è infondata.
In ordine alla pretesa relativa all'anno 2022 deve osservarsi quanto segue.
Come è chiaramente indicato nella cartella impugnata, la pretesa tributaria in esame è stata avanzata facendo ricorso alla diretta iscrizione a ruolo, entro i termini di decadenza, secondo quanto previsto dalla nuova disposizione di legge di cui all'art. 6 della L.R. N. 56/2023, che recita: “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.” Il provvedimento impugnato risulta dunque legittimamente emesso, non occorrendo più la previa notifica di avviso di accertamento, né tantomeno di avviso bonario.
L'eccezione di illegittimità della cartella impugnata per essere stata applicata retroattivamente la norma di legge in questione risulta infondata, dal momento che la disposizione prevede esclusivamente diversa modalità di riscossione del tributo, senza apportare alcuna innovazione sostanziale alla disciplina di esso.
Pertanto l'iscrizione a ruolo del tributo relativo all'annualità 2022, anteriore alla emanazione della legge, è operazione da ritenersi legittima, assumendo la cartella di pagamento natura di atto impo-esattivo che, quanto alla parte accertativa, di cui annovera tutti i requisiti, anche in punto di motivazione, soggiace solo al rispetto del termine di decadenza. Si dissente, pertanto, dalle diverse conclusioni cui pervengono le sentenze allegate da parte ricorrente. Quanto all'eccepita prescrizione (rectius decadenza) relativamente all'anno di imposta 2022, deve osservarsi che esso sarebbe spirato in data 31.12.2025, pertanto il relativo termine non risulta essere decorso.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso per tale parte deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere, in favore della Regione Calabria e dell'Agenzia Entrate Riscossione, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 143,00, oltre oneri di legge, se dovuti, per ciascuna delle suddette parti costituite.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
ZZ US, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4054/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250010063700000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250010063700000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6925/2025 depositato il
27/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 13.6.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate
Riscossione per conto della Regione Calabria, relativo a tasse automobilistiche per gli anni 2020 e 2022, per un valore di causa di €. 437,36.
Parte ricorrente eccepiva la prescrizione del debito, deducendo di non aver ricevuto la notifica di alcun atto interruttivo precedentemente emesso. Eccepiva, quanto alla pretesa relativa all'anno 2022, la illegittima applicazione retroattiva della norma di cui all'art. 6 della L.R. n. 56/2023.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che si proclamava estranea alla controversia, afferendo il ricorso alla sfera di esclusiva competenza dell'ente impositore.
La Regione Calabria si costituiva e, quanto alla pretesa relativa all'annualità 2020, allegava documentazione relativa alla notifica dell'avviso di accertamento indicato nella cartella impugnata, avvenuta in data 2.5.2023.
Nel resto, chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato, sostenendo la piena legittimità del proprio operato.
Con successiva memoria, depositata in data 6.11.2025, parte ricorrente insisteva nella tesi della illegittimità dell'applicazione retroattiva della norma di legge citata, allegando alcune sentenze emesse da questa Corte che tale tesi hanno avallato.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Quanto alla annualità 2020, la Regione ha allegato la prova documentale della regolare notifica del pregresso avviso di accertamento, pertanto la relativa eccezione di parte ricorrente è infondata.
In ordine alla pretesa relativa all'anno 2022 deve osservarsi quanto segue.
Come è chiaramente indicato nella cartella impugnata, la pretesa tributaria in esame è stata avanzata facendo ricorso alla diretta iscrizione a ruolo, entro i termini di decadenza, secondo quanto previsto dalla nuova disposizione di legge di cui all'art. 6 della L.R. N. 56/2023, che recita: “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.” Il provvedimento impugnato risulta dunque legittimamente emesso, non occorrendo più la previa notifica di avviso di accertamento, né tantomeno di avviso bonario.
L'eccezione di illegittimità della cartella impugnata per essere stata applicata retroattivamente la norma di legge in questione risulta infondata, dal momento che la disposizione prevede esclusivamente diversa modalità di riscossione del tributo, senza apportare alcuna innovazione sostanziale alla disciplina di esso.
Pertanto l'iscrizione a ruolo del tributo relativo all'annualità 2022, anteriore alla emanazione della legge, è operazione da ritenersi legittima, assumendo la cartella di pagamento natura di atto impo-esattivo che, quanto alla parte accertativa, di cui annovera tutti i requisiti, anche in punto di motivazione, soggiace solo al rispetto del termine di decadenza. Si dissente, pertanto, dalle diverse conclusioni cui pervengono le sentenze allegate da parte ricorrente. Quanto all'eccepita prescrizione (rectius decadenza) relativamente all'anno di imposta 2022, deve osservarsi che esso sarebbe spirato in data 31.12.2025, pertanto il relativo termine non risulta essere decorso.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso per tale parte deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere, in favore della Regione Calabria e dell'Agenzia Entrate Riscossione, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 143,00, oltre oneri di legge, se dovuti, per ciascuna delle suddette parti costituite.