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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/07/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 608/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Stefano Tarantola Consigliere estensore
Dott. Marco Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(P. IVA ) con sede in (18014) Ospedaletti (IM) Via Parte_1 P.IVA_1
Angela Ascenzo 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Lolli, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale L & V posto in Empoli (FI) Piazza Gramsci 16 appellante contro
Avv. DONATO IVO TIRI (C.F.: ) C.F._1
Avv. RAMONA ZAPPIA (C.F.: ) C.F._2
che si difendono personalmente in giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 c.p.c. entrambi con studio in Taggia (IM), in via Stazione n 51, ove hanno eletto domicilio, e dichiarato di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni al n. di fax 0184/43465 e agli indirizzi di posta elettronica certificata e Email_1
Email_2
appellato
1 P IVA ), con sede in Mogliano Veneto (TV), Controparte_1 P.IVA_2
Via Marocchesa n. 14, in persona dell'amministratore delegato e del direttore generale, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Coliva in forza di procura generale alle liti a rogito Notaio in Treviso del 18.12.2014 rep. 186905 racc. Persona_1
30367 appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, accogliere integralmente l'atto d'appello e, per l'effetto, in riforma integrale dell'impugnata sentenza n. 329/2023 Rep.
506/2023 RG 2104/2019 pubblicata dal Tribunale di Imperia il 22.05.23 IN VIA
ISTRUTTORIA come da memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c, ammettere prova per testi sui seguenti capitoli: A) DCV se successivamente all'emissione della sentenza
Corte di Appello di Genova n. 26 del 28.03.18 l'Avv. Tiri consigliava a come Parte_1
da mail del 27.04.18 che Vi si mostra (doc. sub 40) di impugnare la sentenza in
Cassazione” B) Vero che passata in giudicato la sentenza n. 26/18 Corte di Appello di
Genova l'Avv. Tiri, come da mail del 08.05.18 (doc. sub 44) che vi si mostra, rappresentava l'impossibilità per di chiedere i danni ex art. 96 cpc alla Parte_1
” C) vero che l'Avv. Tiri correggeva la bozza di lettera di risarcimento Parte_2 danni per errore professionale da Lei predisposta per ed autorizzava l'invio Parte_1
alla propria compagnia assicuratrice , come da mail che vi si Controparte_2
mostra (docc. sub 46-47). D) DCV che il Gruppo Camarlinghi Spa aveva manifestato interesse per una collaborazione commerciale e per stipulare un contratto di associazione in partecipazione con a partire da Febbraio 2017 come da Parte_1
mail che vi si mostrano (doc. sub 22-23). Era stato indicato come teste sui capitoli A-B-
C il Dott. con studio in Ospedaletti (IM) Via Roma 63, medio tempore Tes_1
deceduto; essendo divenuto impossibile sentire detto teste per causa non imputabile all'odierna appellante, si chiede di essere rimessi in termini al fine di indicare un ulteriore nominativo (in particolare la Sig.ra residente in [...]
Ospedaletti), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 153 II° comma c.c. Sul capitolo D si indica come teste il Sig. leg. rappr. della Gruppo Camarlinghi Testimone_3
pag. 2/22 Con
domiciliato in Castelfranco di Sotto (PI), Via della Repubblica n. 344. Si chiede ammettersi CTU contabile estimativa volta ad accertare e quantificare i danni patrimoniali subiti dalla per l'illegittima declaratoria fallimentare Parte_1
ad opera di , che potevano essere chiesti ex art. 96 c.p.c. nella causa Parte_2
avanti Corte di Appello di Genova RG 293/2017 assistita dagli odierni convenuti Avv.ti
DO VO Tiri e RA PI, limitatamente al periodo tra la data di declaratoria fallimentare del 15.06.17 e la revoca avvenuta il 27.04.18. In particolare, accerti il
CTU il danno emergente, il lucro cessante ex art. 1223 c.c., gli ulteriori danni subiti da partendo dalla perizia di stima del Dott. del 09.01.19 e dai Parte_1 Tes_1
documenti contabili allegati in corso di causa, tentando, ove possibile, anche di conciliare le parti. Ci si oppone alle richieste istruttorie formulate da parte convenuta per i motivi e le ragioni esposte nelle memorie 183 nn. 2 e 3 VI comma c.p.c.
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
Accertata la responsabilità professionale dei convenuti, ai sensi degli artt. 1176, 1218,
2236 c.c., per i motivi di fatto e di diritto esposti in premessa, condannare l'Avv.
DONATO IVO TIRI e l'Avv. RAMONA ZAPPIA, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali ex art. 1223 c.c. descritti nella perizia Dott. del 09.01.19 Tes_1 riconducibili all'ingiustificata dichiarazione fallimentare proposta da poi Parte_3
revocata, nella misura di giustizia ed in via equitativa da quantificarsi anche a seguito di espletanda CTU contabile e altresì
Voglia rigettare la domanda ex art. 96 primo c.p.c. formulata dai convenuti Avv. Tiri e
Avv. PI e tutte le altre eccezioni e/o richieste avanzate dal terzo chiamato in causa
. Controparte_1
IN OGNI CASO con vittoria di spese vive e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali 15% Cap e Iva, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
per le parti appellate DO VO Tiri e RA PI:
pag. 3/22 “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, acquisiti i documenti prodotti dagli appellati con la comparsa di costituzione e risposta, rilevanti ai fini del giudizio e sopravvenuti alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.;
• in via principale,
◦ rigettare l'appello proposto in quanto infondato e, conseguentemente confermare la sentenza del Tribunale di Imperia n. 339/2023 del 21.05.2023 pubblicata il 22.05.2023
e notificata in pari data;
◦ condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c comma 3, al pagamento di di una somma in favore degli appellati equitativamente determinata, stante il rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa formulata dalla Corte;
• in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello ex adverso proposto e di conseguente condanna degli avvocati DO VO Tiri e
RA PI, dichiarare obbligata la in forza delle Controparte_1
rispettive polizze contratte da ciascun convenuto, a manlevare gli stessi da ogni obbligo risarcitorio conseguente ai fatti per cui è causa, e per l'effetto condannare la società
a tenere indenni gli avv.ti Tiri e PI da ogni obbligo Controparte_1
risarcitorio conseguente ai fatti sopra detti.
Vinte in ogni caso i compensi del presente giudizio, confermando la condanna alle spese di primo grado.”
per la parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettare l'appello proposto siccome infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza impugnata;
in ogni caso, rigettare ogni domanda svolta nei confronti della conchiudente siccome infondata in fatto e in diritto, tenuto conto in ogni caso di tutti i limiti ed esclusioni di cui ai rispettivi contratti assicurativi.
Col favore delle spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 339/2023 pubblicata il 22 maggio 2023 il Tribunale di Imperia, rigettava la domande svolte da nei confronti di DO VO Tiri e PI Parte_1
pag. 4/22 RA, e condannava la società attrice ai sensi dell'art. 96 cpc, oltre al pagamento delle spese di lite. Con la sentenza impugnata veniva ritenuta infondata l'azione intrapresa per sentir dichiarare la responsabilità professionale degli odierni appellati, quali difensori di nel procedimento relativo alla dichiarazione di Parte_1
fallimento della società (conclusosi innanzi il Tribunale di Imperia con sentenza n.17/2017 che dichiarava il fallimento di su istanza del creditore Parte_1 Parte_3
[...
e nel successivo procedimento di reclamo (conclusosi innanzi la Corte d'Appello di
Genova con sentenza n.26/2018 che revocava la dichiarazione di fallimento). Il
Tribunale di Imperia, con la sentenza appellata, ha ritenuto insufficienti l'allegazione e la prova in ordine all'estensione dell'incarico professionale alla proposizione di richiesta risarcitoria. E' stata inoltre ritenuta l'insufficienza di allegazione e prova in ordine all'esistenza del danno e in ordine alla messa a disposizione dei difensori di tutti gli elementi necessari per promuovere azione risarcitoria e giungere all'accoglimento della relativa domanda.
2- Con l'atto di appello sono state indicate, alla pagina tre, le parti della sentenza (sei parti) oggetto di impugnazione. Nel non semplice esame delle ragioni dell'impugnazione – in quanto trattate nell'atto d'appello mediante plurime riproposizioni delle stesse ragioni in punti diversi del corpo dell'atto, anche unitamente alla riproposizione delle ragioni in fatto e in diritto così come svolte nel primo grado di giudizio – appare necessario doversi fare riferimento, nell'individuazione dei motivi d'appello, a quanto dedotto dall'appellante alla pagina tre dell'atto di citazione in appello, con riguardo ai punti della sentenza oggetto di impugnazione, da intendersi costituire elencazione dei motivi d'appello poi sviluppati – anche unitariamente – nell'intero corpo dell'atto di citazione in appello, e pertanto:
i. “capo in cui il Tribunale di Imperia ritiene non provato il conferimento dell'incarico relativo alla richiesta di risarcimento dei danni da parte Parte_1
agli Avv. D. Tiri e R. PI e conseguentemente respinge la domanda
[...] risarcitoria (pag. 11-12 e pag. 19 sentenza)”. Ha dedotto l'appellante l'erroneità della sentenza di primo grado per non aver considerato che non è mai stato contestato dagli appellati, nei propri scritti difensivi, il conferimento di incarico pag. 5/22 per lo svolgimento di tale domanda. Ha osservato che con il reclamo ex art. 18
LF “… viene formulata la domanda ex art. 96 c.p.c. avverso il creditore
(pag. 25), e la procura viene rilasciata in calce all'atto agli Avv. Titi e Pt_2
PI per “procedimento di cui all'antescritto atto, contro la società Parte_3
. Trattasi di violazione dell'art. 115 c.p.c., non avendo il Tribunale deciso
[...]
iuxta alligata et probata, ed anzi avendo obliterato compiutamente una prova documentale rilevante, nonché degli artt. 1325 n. 3 c.c. e 1362 I° e II° comma c.c. per non aver valutato l'oggetto del contratto, interpretandolo anche alla luce del comportamento successivo delle parti nonché del testo della procura de qua, chiaramente riferentesi al reclamo comprensivo di domanda risarcitoria.
Inoltre la procura alle liti conferisce al difensore (specialmente se apposta in calce all'atto difensivo) tutti i poteri inerenti la gestione della lite (e quindi il
Giudice ha violato anche l'art. 83 c.p.c. in tema di procura alle liti)”. Ha evidenziato l'appellante che “in numerosi atti processuali avversari (memoria ex art. 183 VI° comma n.1 c.p.c. pag. 10, comparsa di costituzione e risposta in sede di ATP pag. 3) i convenuti si vantano di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni anche in ordine alla domanda risarcitoria per colpa grave avverso trattandosi di atti provenienti dagli Avv. Tiri e PI, Parte_3
dagli stessi sottoscritti, i medesimi hanno valore di confessione giudiziale. Il
Giudice nell'omettere di valorizzare tali risultanze è incorso nella violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2733 I° e II° comma c.c., non avendo utilizzato una confessione giudiziale resa dalle stesse parti interessate, nonchè, come rilevato supra, dell'art. 1362 II° comma c.c.”. Ha precisato l'appellante che l'Avv. Tiri non ha neppure mai contestato la propria responsabilità professionale. Sul punto l'appellante ha dedotto che: “la lettera di denuncia del sinistro, datata 12.06.18
(all. 25 primo grado) ed inviata dall'Avv. Tiri alle , non Controparte_1
contiene alcuna contestazione della propria responsabilità ma soltanto la richiesta di essere manlevato dall'assicurazione • Nella corrispondenza liberamente intercorsa tra Avv. Tiri/PI ed Lolli (all. 28-29 CP_3
doc. F), le controparti inviavano gli estremi delle proprie polizze assicurative, scambiavano documentazione e pareri, senza mai contestare le pretese attoree. •
pag. 6/22 l'Avv. Tiri con mail 22.05.18 (all. 45 doc. F) predisponeva “uno schema di lettera per la richiesta di risarcimento danno” allegandola alla mail inviata ad
(doc. sub 46) – la quale elencava le colpe professionali e la mancata Parte_1
diligenza!!! - e concludeva il messaggio con la seguente frase “Quantificate Voi
l'importo”; • il 05.06.18 (doc. sub 47) l'Avv. Tiri dava espresso assenso alla lettera definitiva di risarcimento danni predisposta da e Parte_4 [...]
“Ok perfetto mandatela”; • Con pec del 20.06.18 (all. 20 parti Tes_1 convenute) il Sig. responsabile dell'Agenzia di Imperia Testimone_4 CP_1 chiedeva all'Avv. Tiri, fra le varie, “se si ritiene responsabile dei fatti denunciati dalla ditta;
l'Avv. Tiri rispondeva di stare raccogliendo Parte_1
la documentazione per le opportune verifiche. Anche nella pec del 19.07.18 (all.
21 parti convenute) l'Avv. Tiri comunicava di stare ancora verificando la situazione, senza mai negare la propria responsabilità. In sede di comparsa di costituzione e risposta del primo grado né l'Avv. Tiri né l'Avv. PI (e quindi quest'ultima ha fatto proprie anche le mail e le lettere del collega Tiri) hanno contestato queste missive, la loro provenienza, ed il loro contenuto, pertanto ai sensi dell'art. 115 II° comma c.p.c. devono considerarsi PROVE sottoposte alla valutazione del Giudice Inoltre i convenuti hanno ammesso: - di non avere chiesto i documenti o una perizia di stima alla perché a loro avviso il Parte_1 danno patrimoniale per l'ingiusto fallimento non c'era !!! (pagina 13 comparsa cost. e risp. e pagina 12 nella memoria 183 n. 2 qui docc. sub G-H); -di aver chiesto solo una CTU sui requisiti dimensionali di fallibilità e non una CTU sulla quantificazione del danno ex art. 96 cpc;
- di non aver chiesto, in corso del giudizio di reclamo, ex artt. 210 o 213 d'ufficio cpc alla P.A., alle banche, all'Agenzia delle Entrate l'acquisizione di tutta la documentazione contabile di formazione successiva (bilanci, cartelle esattoriali, fidi bancari, fideiussioni, sofferenza Centrale Rischi Banca d'Italia ecc). -di non aver chiesto neppure la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. o di giustizia né le singole poste risarcitorie come il danno emergente, il lucro cessante, i danni prevedibili ecc
(si leggano ancora una volta le Conclusioni del reclamo ex art. 18 LF) -
“l'impegno intellettuale richiesto era superiore a quello professionale medio”
pag. 7/22 (pagina 13 memoria 183 n. 2 Avv.ti Tiri e PI qui doc. sub H) !!! - “almeno uno dei legali non è abilitato al patrocinio davanti alle Corti Superiori” (pagina
14 memoria 183 n. 1 Avv.ti Tiri e PI).
ii. “capo in cui il Tribunale onera il cliente della prova di aver richiesto ai professionisti la possibilità di ottenere un “ristoro economico” dalla proposizione del reclamo, e di aver fornito tutte le informazioni necessarie (pag.
11)”. Ha dedotto l'appellante l'erroneità della sentenza di primo grado per non aver considerato che era onere dei difensori “indicare le caratteristiche del processo e sollecitare l'indicazione delle prove non viceversa”; “il ragionamento del Giudice implica violazione degli artt. 1218 c.c. e 2236 c.c., e dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova, dal momento che inverte la dialettica legale\ cliente in ordine alla gestione dei giudizi. In particolare non è onere del cliente provare di aver fornito tutte le informazioni, ma al contrario è onere del legale provare di aver fornito tutte le delucidazioni sulla tipologia del procedimento (e quindi, nel caso che ci occupa, anche della necessità di formulare la domanda risarcitoria avverso nello stesso procedimento Pt_2
di reclamo), e di sollecitare il cliente a fornirgli la documentazione e le prove necessarie a sorreggere le pretese. e- In estrema ipotesi, tutte le sopra ricordate circostanze, costituiscono comunque indizi gravi, precisi e concordanti onde presumere ex artt. 2727 e 2729 c.c. la sussistenza dell'incarico anche in relazione alla domanda risarcitoria de qua: anche in tal caso il Giudice di prime cure ha pretermesso di applicare tali disposizioni codicistiche”;
iii. “capo in cui il Tribunale, ad abundantiam, ritiene non provata la sussistenza e l'entità dei danni lamentati da (pag. 12 e segg., con particolare Parte_1
ma non esclusivo riferimento alla perdita di avviamento, alla perdita di occasioni di guadagno (v. la vicenda con il Gruppo Camarlinghi), al danno all'immagine etc, ed in cui respinge le ulteriori voci di danno per carenza di prova dell'incarico professionale (pag. 11 e ss)”; ha dedotto l'appellante l'erroneità della sentenza di primo grado per aver “ritenuto non provato il danno all'immagine, in quanto le relative prove sarebbero state irrilevanti o relative a fatti tardivamente allegati ex art. 183 VI° comma n. 1 c.p.c. Ma alcune di tali pag. 8/22 circostanze sono state dedotte sin dall'atto di citazione, con allegazione della relativa documentazione (con erronea ricostruzione del fatto processuale), ed altre in quanto fatti secondari ben erano tempestivi”. Sul punto l'appellante ha richiamato “… una relazione tecnica comprensiva dei bilanci, delle scritture contabili della della prova delle segnalazioni e delle richieste di Parte_1 rientro delle banche”, nonché l'istanza istruttoria di CTU. Ha dedotto poi l'appellante che “per quanto riguarda la perdita di avviamento e di possibilità di affari con altri soggetti, il Tribunale non ha considerato che agli inizi del
2017 erano in corso serie trattative con il gruppo Camarlinghi Spa, “troncate” dall'illegittima declaratoria di fallimento (sul punto risulta prova documentale, all. 22, ed è stata richiesta prova per testi, capitolo D): in particolare il Giudice di prime cure erroneamente colloca la trattativa con Camarlinghi nell'anno
2019 invece che nel 2017, ritenendola irrilevante in quanto successiva”. Ha dedotto l'appellante “la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché 132 I comma n. 4 c.p.c. per omessa motivazione: violazione ben rilevante dal momento che una CTU contabile, sulla base dei dati forniti in giudizio, ben avrebbe potuto confortare l'entità del quantum debeatur … Il tutto anche con violazione degli artt. 61 e 191 c.p.c. in tema di nomina del CTU e dell'art. 1226
c.c. in tema di valutazione, anche equitativa del danno.”. Ha proseguito l'appellante osservando che “… la domanda ex art. 96 cpc è stata proposta in sede di reclamo ex art. 18 LF, è stata respinta, non è stata impugnata e quindi oramai passata in giudicato e non è più proponibile in altra sede, per colpa dei legali. Ad ogni buon conto, in estrema sintesi, l'errore professionale degli Avv.ti
Tiri e PI è stato il seguente, declinato in tutte le opzioni possibili: -se mancavano gli elementi di fatto, le argomentazioni giuridiche, utili riferimenti atti a formulare una valutazione dei beni aziendali per la liquidazione, seppur equitativa, del danno (si legga pagina 18 sentenza n. 26/2018 Corte di Appello di Genova), la responsabilità non può che essere dell'Avvocato, unico conoscitore di tali strumenti processuali e sostanziali e che ben avrebbe potuto
(e dovuto) comunque sollecitare il cliente sul punto;
-se invece il reclamo era completo in via istruttoria e documentale e l'errore lo ha commesso la Corte di pag. 9/22 Appello di Genova (come affermano più volte gli Avv.ti Tiri e PI nei loro atti difensivi) perché non hanno proposto il ricorso in Cassazione? perché anzi hanno convinto a non farlo? E' stato violato il dovere di diligenza c.d. Parte_1
qualificata in capo ai professionisti incaricati, sia di informare il cliente delle conseguenze processuali della sentenza della Corte di Appello prima della scadenza dei termini per il ricorso in Cassazione sia eventualmente consigliare lo stesso di rivolgersi ad altro legale se non in grado di proporre impugnazione”. Ha inoltre dedotto l'appellante “… come ben avrebbero potuto i convenuti depositare la documentazione indicata da questa difesa, a conforto della domanda ex art. 96 c.p.c., (documentazione del tutto pretermessa dal
Giudice di prime cure): tale documentazione, secondo il criterio probabilistico sopra citato, avrebbe sicuramente condotto all'accoglimento della domanda risarcitoria de qua”; iv. “capo in cui il Giudice ritiene tardive le allegazioni di fatto e documentali effettuate in seno alla memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 c.p.c. (pag. 19)”; erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta tardività in quanto
“… alcune di tali circostanze sono state dedotte sin dall'atto di citazione, con allegazione della relativa documentazione (con erronea ricostruzione del fatto processuale), ed altre in quanto fatti secondari ben erano tempestivi”. Ha osservato inoltre che, oltre alla produzione di “… una relazione tecnica comprensiva dei bilanci, delle scritture contabili della della Parte_1 prova delle segnalazioni e delle richieste di rientro delle banche”, era stata svolta istanza istruttoria per lo svolgimento di CTU. Ha dedotto l'appellante l'erroneità della decisione anche in quanto “in modo contraddittorio il Tribunale ha disatteso, in fase decisoria, i propri convincimenti presi in sede di udienza di ammissione dei mezzi istruttori: all'udienza del 13.10.21 il Giudice Istruttore non ammetteva i capitoli di prova dedotti dall'attore poiché inerenti a fatti già documentalmente provati nonché irrilevanti ai fini della decisione nonché la
CTU contabile richiesta perché superflua. Invece in sede di sentenza diventavano tutti irrilevanti senza adeguata motivazione (ed anzi tali istanze istruttorie neppure venivano esaminate!)”;
pag. 10/22 v. “capo in cui il Tribunale condanna al risarcimento dei danni ex art. Parte_1
96 c.p.c., ritenendo sussistente la colpa grave in capo a parte attrice”. Ha dedotto l'appellante l'erroneità della sentenza di primo grado, “per quanto riguarda la condanna ex art. 96 c.p.c.”, in quanto “… essa si fonda su un fatto contestato, ovvero sulla presunta assenza di incarico, laddove, come chiarito supra, l'incarico, anche in relazione alla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., era stato conferito e mai contestato (ed anzi risultava dallo stesso tenore del reclamo ex art. 18 L.F. depositato dagli Avv. Tiri e PI)”. Ha anche osservato l'appellante che “il Tribunale di Imperia (pag. 20), ha addirittura condannato a risarcire ad Avv. Tiri ed Avv. PI il danno dalle Parte_1
stesse subite ex art. 96 c.p.c., in quanto avrebbe introdotto un giudizio a- Senza fornire prova dei fatti costitutivi b- In relazione a pretese “in parte” prove di fondamento. Oltre al danno anche la beffa di dover corrispondere tale danno ai convenuti! Anche tale statuizione, impugnata con il presente atto, è infondata. In primo luogo, come chiarito in relazione al primo motivo, supra descritto sub
“sussistenza dell'incarico professionale”, i fatti costitutivi, ovvero l'incarico agli Avv. Tiri e PI ben erano sussistenti e provati (ed anzi, di fatto, nemmeno contestati dalle stesse controparti). Lo stesso dicasi delle pretese ritenute “senza fondamento”, (pag. 20), dal momento che, come risultante dal presente atto vi sono numerose prove ed elementi presuntivi (anche in tema di azzeramento dell'avviamento, espressamente indicato dal Giudicante in parte qua), tali da comprovare la sussistenza dei danni lamentati. Già tali circostanze determinano il venir meno della motivazione del Tribunale di Imperia in ordine a tale statuizione di condanna. Ma vi è di più. La situazione fattuale e probatoria supra descritta, esclude che versasse in stato di mala Parte_1
fede o colpa grave, elemento necessario onde pronunciarsi tale condanna ex art. 96 c.p.c.: “la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. si caratterizza per la sussistenza dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave: infatti tra i presupposti per ottenere la condanna al risarcimento del danno di cui all'art. 96 c.p.c. vi è il carattere "temerario" della lite, che coincide con la consapevolezza dell'infondatezza delle tesi sostenute con la domanda giudiziale pag. 11/22 e/o delle eccezioni svolte nella memoria di costituzione, nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a detta infondatezza” (Trib. Napoli Nord 21 marzo 2023 n.
1172). Da tanto la necessaria riforma della sentenza anche in relazione a tale capo di condanna. vi. “capo in cui conseguentemente vengono liquidate le spese a favore dei convenuti e della assicurazione terza chiamata”. Ha dedotto l'appellante l'erroneità della sentenza di primo grado in ordine alle spese di lite, essendo stata ritenuta erroneamente soccombente l'odierna appellante. Ha osservato che “… all'esito dell'accoglimento dei sopra descritti motivi di appello, la statuizione delle spese dovrà essere integralmente riformata (anche alla luce del c.d. effetto espansivo interno della riforma), con condanna dei convenuti, ora appellati alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
3- Gli appellati DO VO Tiri e RA PI si sono costituiti in giudizio chiedendo dichiararsi in via preliminare l'inammissibilità dell'appello, e nel merito, rigettarsi lo stesso in quanto infondato, con conferma della sentenza impugnata. Hanno svolto deduzioni in ordine a ciascuno dei capi della sentenza oggetto di impugnazione e all'infondatezza delle ragioni dell'appello. Hanno dedotto di aver sempre affermato che l'incarico ricevuto concernesse la sola revoca del fallimento, e che mai hanno riconosciuto l'estensione di tale incarico al risarcimento dei danni, eccependo che la prova del conferimento del relativo mandato grava sul cliente, e che la stessa, nel caso, non è stata offerta. Hanno osservato che l'appellante “non ha mai dichiarato e/o affermato di aver richiesto agli esponenti di domandare il risarcimento dei danni ne di aver fornito agli stessi la documentazione e gli elementi necessari per l'individuazione e la quantificazione degli stessi, documenti ed elementi che potevano essere solo nel possesso dell'appellante. Tale circostanza è stata eccepita dagli appellati fin dalla comparsa di costituzione e risposta, i quali hanno evidenziato come tutta la tesi difensiva di controparte si risolva nel richiamo ad un passaggio della sentenza della
Corte di Appello che ha accolto il reclamo, dimenticandosi che la stessa non ha accertato alcuna responsabilità professionale in capo ai legali”. Hanno dedotto che l'appellante “non ha mai sostenuto, ne mai potrebbe, di aver fornito ai legali la pag. 12/22 documentazione attestante l'esistenza e l'entità dei danni, eccependo la mancata produzione degli stessi quale inadempimento contrattuale”. Al riguardo hanno eccepito che i documenti cui viene fatto riferimento dall'appellante sono venuti ad esistenza non solo successivamente al deposito del reclamo, ma anche successivamente alla stessa chiusura della procedura fallimentare, e, in particolare: “1. la perizia del Dott. , Tes_1 prodotta nell'odierno giudizio, descrittiva dei presunti danni subiti si è conclusa dopo un anno e mezzo dal deposito del reclamo e dopo la sentenza di fallimento;
2. i documenti prodotti da a sostegno della domanda di risarcimento danni nei Parte_1
confronti degli appellati hanno data successiva al deposito del reclamo, alla sentenza e molti sono addirittura successivi alla chiusura della procedura fallimentare”. In ordine all'entità dei danni lamentati hanno osservato che, come ritenuto in sentenza, “… la
“perdita dei propri utili derivata dal contratto di associazione in partecipazione” non deriva, come affermato dall'attrice, dalla pronuncia di fallimento ( che si ricorda non determina la risoluzione ex lege dei contratti) ma dalla risoluzione unilaterale del contratto da parte di , posto che questo era l'unico soggetto con cui la società Pt_2 lavorava … senza , non aveva ragione di esistere, posto che la Pt_2 Parte_1
stessa era nata per la sottoscrizione del contratto di associazione in partecipazione, fondata dal sig. e dalla moglie, già soci e titolari di altre società e ditte che Pt_4
operavano nello stesso campo, onde non avere problemi con la clausola di esclusività contrattualmente prevista. A conferma di ciò, si produce con il presente atto la sentenza del Tribunale di Bologna n. 871/2023 del 17.04.2023 (all.1), resa all'esito del giudizio instaurato dall' contro la per far accertare l'inadempimento Parte_1 Pt_2 contrattuale di quest'ultima e la conseguente sua condanna al risarcimento dei danni”.
Hanno contestato l'entità dei danni lamentati, anche in considerazione di quanto accertato dal Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di impresa, in ordine ai rapporti tra e Hanno osservato che i bilanci di Pt_2 Parte_1 Parte_1
per gli anni 2015 e 2016, antecedenti la dichiarazione di fallimento sono stati chiusi in perdita, e che risultava già segnalata prima della dichiarazione di fallimento, Parte_1 ove quest'ultimo evento aveva “determinato solo il passaggio da “rischi a revoca- rischi a scadenza- rischi autoliquidanti” a “sofferenza””. Hanno dedotto che, con la sentenza impugnata, sono state ritenute tardive le allegazioni e le produzioni pag. 13/22 documentali di in quanto “nell'atto di citazione non vi è traccia e Parte_1
specificazione delle voci di danni relative alle lettere di escussione, al riordino della contabilità, alle RCA ed al ripristino veicoli, così come nella I memoria ex art. 183 c.6 cpc. Tale assunto non può essere smentito o contestato. Solo con la seconda memoria sono state esplicitate tali voci da danno, che non possono certo definirsi secondarie, per le quali sono state prodotte documenti privi in realtà di valore probatorio, per cui non corrisponde al vero che la documentazione sia stata allegata all'atto di citazione”.
Gli appellati hanno svolto “istanza di acquisizione della sentenza del Tribunale di
Bologna n. 871/2023, rilevando che la produzione è ammissibile essendo l'esistenza della stessa venuta a conoscenza dei legali solo in data 15.05.2023, con il deposito delle note di replica da parte di e ricevuta in copia solo in data 22.05.2023, Parte_1 la medesima data del deposito della sentenza di primo grado”
4- L'appellata si è costituita nel giudizio chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'atto di appello e la conferma della sentenza impugnata. Ha osservato che,
“… al di fuori della perizia Pilone, ha dedotto e allegato le stesse circostanze Parte_1
già inserite nel reclamo proposto dai convenuti, perizia che non è un documento probatorio precostituito, ma vale quale mera allegazione difensiva”.
Ha dedotto che manca la prova “… della condotta alternativa doverosa. Manca la prova che avesse fornito elementi e documenti necessari all'accoglimento Parte_1 della domanda”. In ordine all'offerta di prova nel primo grado di giudizio ha ricordato
“che il Giudice di prime cure aveva rigettato le istanze istruttorie avversarie in quanto:
✓ il capitolo A è formulato in maniera valutativa;
✓ i capitoli B e C sono a conferma di documenti acquisiti agli atti;
✓ il capitolo D è irrilevante e generico;
✓ i capitoli E, G,
I sono irrilevanti e generici;
✓ il capitolo F è irrilevante e da provare per tabulas;
✓ i capitoli J e K sono irrilevanti;
✓ il capitolo L è irrilevante. Quindi, i capitoli o sono irrilevanti, o sono stati mal formulati. La conclusione è la medesima: sono inammissibili”. Ha prodotto in giudizio “la sentenza n. 871/2023, depositata il
17.04.2023, che ha definito il giudizio promosso da (in bonis)
contro
Parte_1
in ordine alla risoluzione del contratto di associazione in partecipazione”, Pt_2
pag. 14/22 osservando che “la sentenza accerta che il rapporto di associazione in partecipazione per cui è causa si è risolto per grave inadempimento di e condanna Parte_3
a pagare a in persona dei rispettivi l.r.p.t. la Parte_3 Parte_1 somma di € 170.000,00, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo. Tale pronuncia attesta l'effettivo danno riferibile all'inadempimento di . Non vi è Pt_2 altro danno. … era l'unico cliente, con ruolo predominante: a fronte della Pt_2
specifica contestazione, non ha dimostrato che avrebbe potuto sostituirlo sul Parte_1
mercato con altri partners, né che avrebbe potuto aspirare a raggiungere gli stessi volumi di fatturato senza di esso. era ed è un veicolo, una società sorta con Parte_1
uno scopo preciso ed esclusivo (il contratto di associazione), venuto meno il quale, ha esaurito la propria funzione, abortendo ogni potenzialità. si è ben guardata Parte_1
dal produrre i bilanci successivi al 2016. Dai bilanci prodotti si evince che Pt_2 era l'unico cliente di L'avviamento era del tutto insussistente, tanto che non Parte_1
vi è alcuna prova di quale attività sarebbe stata svolta dopo il 2016, né vi è dimostrazione della potenzialità attrattiva della società sul mercato”. Ha ricordato che assicura la responsabilità dell'avv. PI in forza di polizza n. 350438724 CP_1 stipulata con decorrenza 05.03.2015. L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione sempreché originate da fatti posti in essere durante il medesimo periodo (art. 12 Condizioni Convenzione). si è obbligata a tenere indenne CP_1
l' di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi Parte_5
di legge a titolo di risarcimento di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, per negligenza, imprudenza, imperizia esclusivamente nell'esercizio della professione di avvocato. Ai sensi dell'art. 6 C.G.A. nel caso di responsabilità concorrente o solidale, è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà. Ne consegue che la denegata obbligazione assicurativa è limitata alle conseguenze derivanti dal fatto proprio di ciascuno degli assicurati. Ai sensi dell'art. 8 C.G.A. l'assicurazione è prestata con uno scoperto del 5% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di € 300,00. Il massimale di polizza è di € 300.000,00, limite che non potrà essere superato ad alcun titolo. Non sono compresi in garanzia i danni non patrimoniali (nel caso di specie, le richieste pag. 15/22 relative alla lesione del diritto di immagine e alla perdita di affidamento, fiducia commerciale come esplicitate in atto di citazione. Non costituisce danno in sé la restituzione degli onorari, estranea al perimetro della garanzia”. Ha dedotto che “la polizza n. 350438722 stipulata dall'avv. Tiri è sostanzialmente identica a quella sottoscritta dall'avv. PI, tranne per il diverso massimale garantito, pari ad
€750.000,00, e conseguentemente lo scoperto del 5% con il minimo assoluto di
€500,00”.
5- Questa Corte, con ordinanza 28 novembre 2023, pronunciata a seguito delle note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del giorno
25/10/2023, rigettava le istanze istruttorie e formulava la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis cpc: “Visto l'art.185 bis cod. proc. civ., PROPONE alle parti la seguente proposta conciliativa: -rinuncia alla domanda attrice;
-compensazione integrale, fra le parti, delle spese di lite di entrambi i gradi”. Con la medesima ordinanza, il cui contenuto è condiviso dal collegio, veniva ritenuto “… che i capitoli di prova sub A, B, C dedotti dall'appellante sono irrilevanti in quanto le relative circostanze risultano dimostrate a mezzo dei documenti ivi richiamati;
che il capitolo sub D è anch'esso irrilevante perché documentale (dal tenore della missiva di cui al doc. 22 è chiaro che fa riferimento a “incontri tra gennaio e febbraio Parte_6 dello scorso anno”, quindi nel 2017), il capitolo è inoltre generico (“manifestato interesse”) e valutativo laddove pretende di dimostrare la stipula di un contratto di associazione in partecipazione senza indicare nello specifico i termini del contratto;
che quanto sopra supera ogni questione circa l'istanza dell'appellante volta ad essere rimessa in termini per la nomina di altro teste in sostituzione del teste , Tes_1 deceduto”. All'udienza innanzi la Corte d'Appello del giorno 15 maggio 2024 si dava atto che: “il legale dell'appellante dichiara che il proprio assistito non intende aderire alla proposta conciliativa poiché il conferimento di incarico risulterebbe dalla procura e il danno potrebbe essere risarcito dalla compagnia assicurativa;
“le CP_1 controparti dichiarano di aver accettato la proposta come da atto depositato”.
pag. 16/22 6- Sulle conclusioni precisate dalle parti ai sensi dell'art. 352 co.1 cpc nei termini assegnati, veniva riservata al collegio la decisione, ai sensi dell'art. 352 co.2 cpc, con ordinanza 10 giugno 2025 all'esito di udienza svolta nelle forme dell'art. 127 ter cpc con note scritte in sostituzione d'udienza.
7- Ritiene opportuno questa Corte ricordare che, “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, l'imperizia del professionista è configurabile allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito ex ante e non ex post, sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità (in astratto o con riferimento al caso concreto) tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale, ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente”
(Cass.Sez.3, 20 marzo 2025, n.7462). Inoltre, “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (Cass.Sez.3, 24 ottobre 2017, n.25112).
pag. 17/22 del 09.01.19 riconducibili all'ingiustificata dichiarazione fallimentare proposta Tes_1
da poi revocata, nella misura di giustizia ed in via equitativa da Parte_3 quantificarsi anche a seguito di espletanda CTU contabile”. Il danno di cui l'appellante chiede il risarcimento è quello conseguente la dichiarazione di fallimento, poi revocata.
Considerato che, ove assente il danno verrebbe meno la responsabilità professionale, appare opportuno esaminare la ragione più liquida nella decisione della causa, concernente l'esistenza o meno del danno lamentato dall'appellante quale conseguenza della dichiarazione di fallimento, poi revocata a seguito del reclamo proposto, su incarico dell'appellante, dagli odierni appellati.
8.1 – La Corte Suprema di Cassazione, al riguardo, ha stabilito il principio secondo cui,
“in materia di azione di responsabilità nei confronti di un professionista, l'agente è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno, sia che questo sia stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attività del professionista, e cioè dalla sua difettosa prestazione professionale. In particolare, trattandosi dell'attività del difensore,
l'affermazione della sua responsabilità implica la valutazione positiva che alla proposizione di una diversa azione, o al diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno, come pure, in caso di omesso svolgimento di un'attività professionale (nella specie, violazione del dovere di informazione) va provato non solo il danno subito, ma anche il nesso eziologico tra esso e la condotta del professionista , in quanto non è ravvisabile alcuna essenziale diversità tra l'ipotesi di inesatto adempimento del professionista e l'ipotesi di adempimento mancato”
(Cass.Sez.2, 7 agosto 2002, n.11901; v. anche Cass.Sez.3, 5 febbraio 2013, n.2638, ove
è stato precisato che “la responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il pag. 18/22 riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone”).
9 – Il danno lamentato dall'appellante è dedotto con l'atto d'appello come costituito dal danno all'immagine e alla reputazione commerciale, dal danno all'avviamento commerciale, dai costi sostenuti per i professionisti, dal danno per la perdita di occasioni di lavoro, dal danno per lucro cessante conseguente alla perdita di utili, dal danno per mancata redditività del capitale investito.
9.1 - In ordine al danno all'immagine e alla reputazione commerciale nessuna idonea prova è stata offerta dall'appellante (stante la non utilità a tal fine della richiesta di prova, correttamente non accolta dal Tribunale e non accolta con ordinanza 28/11/2023 di questa Corte, ed essendo pacifico, per stessa ammissione dell'appellante, che la perizia di parte non costituisce offerta di prova ma mera deduzione difensiva); né tale voce di danno può ritenersi in re ipsa, e neppure liquidabile equitativamente in assenza di prova dell'esistenza.
9.2 – In ordine al danno all'avviamento commerciale nessun elemento specifico è dedotto con i motivi d'appello. Al riguardo appare opportuno considerare che, come già osservato dal Tribunale (richiamando quanto dedotto dall'odierno appellante con la citazione nel primo grado di giudizio), l'attività della società appellante dipendeva nella quasi totalità dal contratto di associazione in partecipazione concluso con la società
, e che tale contratto è stato oggetto di risoluzione, anteriormente e Pt_2
indipendentemente dalla successiva dichiarazione di fallimento. Tale evento, pregresso alla dichiarazione di fallimento, non consente di ritenere che l'eventuale danno all'avviamento commerciale possa essere stato conseguenza della dichiarazione di fallimento, apparendo lo stesso essere riconducibile alla precedente risoluzione del contratto di associazione in partecipazione con la società . La stessa società Pt_2
appellante dichiara in atti che “…oggetto della causa definita avanti il Tribunale di
Bologna Sezione Imprese contro sono i danni patrimoniali subiti da Pt_2
pag. 19/22 per l'illegittima risoluzione del contratto di associazione in Parte_1 partecipazione del 01.05.14”. I danni derivanti dalla cessazione del rapporto con sono, pacificamente, oggetto di domanda svolta in altro giudizio, e il danno Pt_2 all'avviamento commerciale non può che ritenersi riconducibile a tale evento, non essendo chiaro, nelle deduzioni dell'appellante, quale spazio residuerebbe, al riguardo, per l'affermazione di un ulteriore danno conseguente la dichiarazione di fallimento, stante la sostanziale dipendenza dell'attività di da . Parte_1 Pt_2
9.3 - In ordine al danno per perdita di occasioni di lavoro, l'allegazione di comunicazioni intervenute tra la società appellante e impresa terza non contiene elementi idonei a poter riconoscere l'esistenza del lamentato danno. Né, come correttamente rilevato dal Tribunale, appare possibile ritenere che anteriormente alla dichiarazione di fallimento fossero stati già conclusi accordi con imprese terze, ove i documenti prodotti dall'appellante risultano collocare le relative circostanze successivamente alla conclusione del contenzioso fallimentare. L'allegato 22 all'atto di citazione nel primo grado di giudizio, richiamato dall'appellante al riguardo, da un lato risulta di formazione successiva alla revoca del fallimento, e, dall'altro lato, non contiene alcuna puntuale, analitica e specifica descrizione di quale sarebbe stato il contenuto di un “progetto” di collaborazione tra l'appellante e il Gruppo Camarlinghi, eventualmente elaborato in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento.
9.4 – In ordine al danno per lucro cessante conseguente alla perdita di utili, stante quanto sopra considerato, appare evidente che l'eventuale perdita di utili è stata conseguenza della cessazione dei rapporti con , e non conseguenza della Pt_2
successiva dichiarazione di fallimento, come già correttamente ritenuto dal Tribunale.
9.5 – In ordine al danno per mancata redditività del capitale investito non risultano oggetto di precisa e puntuale allegazione e deduzione le circostanze relative al capitale che si assume investito, e alla redditività dello stesso.
pag. 20/22 9.6 – L'appellante accenna inoltre ad un danno che sarebbe conseguente a sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Entrate, e ad altre irregolarità fiscali. Non rinviene questa
Corte nelle difese dell'appellante alcun argomento idoneo a descrivere quale sia il nesso di causa tra le conseguenze delle irregolarità fiscali e la dichiarazione di fallimento.
9.7 – In ordine al danno per costi sostenuti per i professionisti, stante quanto considerato ai punti che precedono, ogni relativo costo, non può ritenersi imputabile all'odierno appellante.
10 – La ritenuta assenza di prova in ordine all'esistenza di un danno conseguente la dichiarazione di fallimento, esclude ogni eventuale responsabilità risarcitoria degli appellati, in quanto, con giudizio prognostico ex ante, deve ritenersi che l'azione risarcitoria, ove intrapresa in sede di opposizione alla dichiarazione di fallimento, avrebbe avuto esito negativo per la società odierna appellante per le ragioni sopra esposte, risolvendosi solo in un inutile aggravio dei costi di lite.
11- Le spese di lite del presente procedimento d'appello seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti degli appellati e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF per le cause di valore indeterminato (scaglione da € 260.001,00 sino ad €
520.000,00), come di seguito indicato:
- a favore di DO VO Tiri e RA PI, che hanno svolto difese unitarie: fase di studio della controversia € 4.389,00, fase introduttiva del giudizio €
2.552,00, fase di trattazione € 5.880,00, fase decisionale € 7.298,00, e così complessivamente € 20.119,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
- a favore di fase di studio della controversia € 4.389,00, Controparte_1
fase introduttiva del giudizio € 2.552,00, fase di trattazione € 5.880,00, fase decisionale € 7.298,00, e così complessivamente € 20.119,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
pag. 21/22 12- Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, confermando per quanto di ragione la sentenza appellata, ogni contraria eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, in favore degli appellati DO VO Tiri e RA PI, che liquida in €
20.119,00 oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, e in favore dell'appellata che liquida in Controparte_1
20.119,00 oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co.1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 16 luglio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 22/22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
8 – Considerati i principi sopra ricordati ritiene questa Corte che l'appello non possa trovare accoglimento. L'azione dell'appellante è espressamente diretta a sentir accertare la responsabilità professionale degli appellati onde ottenere la condanna degli stessi “… al risarcimento dei danni patrimoniali ex art. 1223 c.c. descritti nella perizia Dott.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 608/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Stefano Tarantola Consigliere estensore
Dott. Marco Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(P. IVA ) con sede in (18014) Ospedaletti (IM) Via Parte_1 P.IVA_1
Angela Ascenzo 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Lolli, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale L & V posto in Empoli (FI) Piazza Gramsci 16 appellante contro
Avv. DONATO IVO TIRI (C.F.: ) C.F._1
Avv. RAMONA ZAPPIA (C.F.: ) C.F._2
che si difendono personalmente in giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 c.p.c. entrambi con studio in Taggia (IM), in via Stazione n 51, ove hanno eletto domicilio, e dichiarato di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni al n. di fax 0184/43465 e agli indirizzi di posta elettronica certificata e Email_1
Email_2
appellato
1 P IVA ), con sede in Mogliano Veneto (TV), Controparte_1 P.IVA_2
Via Marocchesa n. 14, in persona dell'amministratore delegato e del direttore generale, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Coliva in forza di procura generale alle liti a rogito Notaio in Treviso del 18.12.2014 rep. 186905 racc. Persona_1
30367 appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, accogliere integralmente l'atto d'appello e, per l'effetto, in riforma integrale dell'impugnata sentenza n. 329/2023 Rep.
506/2023 RG 2104/2019 pubblicata dal Tribunale di Imperia il 22.05.23 IN VIA
ISTRUTTORIA come da memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c, ammettere prova per testi sui seguenti capitoli: A) DCV se successivamente all'emissione della sentenza
Corte di Appello di Genova n. 26 del 28.03.18 l'Avv. Tiri consigliava a come Parte_1
da mail del 27.04.18 che Vi si mostra (doc. sub 40) di impugnare la sentenza in
Cassazione” B) Vero che passata in giudicato la sentenza n. 26/18 Corte di Appello di
Genova l'Avv. Tiri, come da mail del 08.05.18 (doc. sub 44) che vi si mostra, rappresentava l'impossibilità per di chiedere i danni ex art. 96 cpc alla Parte_1
” C) vero che l'Avv. Tiri correggeva la bozza di lettera di risarcimento Parte_2 danni per errore professionale da Lei predisposta per ed autorizzava l'invio Parte_1
alla propria compagnia assicuratrice , come da mail che vi si Controparte_2
mostra (docc. sub 46-47). D) DCV che il Gruppo Camarlinghi Spa aveva manifestato interesse per una collaborazione commerciale e per stipulare un contratto di associazione in partecipazione con a partire da Febbraio 2017 come da Parte_1
mail che vi si mostrano (doc. sub 22-23). Era stato indicato come teste sui capitoli A-B-
C il Dott. con studio in Ospedaletti (IM) Via Roma 63, medio tempore Tes_1
deceduto; essendo divenuto impossibile sentire detto teste per causa non imputabile all'odierna appellante, si chiede di essere rimessi in termini al fine di indicare un ulteriore nominativo (in particolare la Sig.ra residente in [...]
Ospedaletti), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 153 II° comma c.c. Sul capitolo D si indica come teste il Sig. leg. rappr. della Gruppo Camarlinghi Testimone_3
pag. 2/22 Con
domiciliato in Castelfranco di Sotto (PI), Via della Repubblica n. 344. Si chiede ammettersi CTU contabile estimativa volta ad accertare e quantificare i danni patrimoniali subiti dalla per l'illegittima declaratoria fallimentare Parte_1
ad opera di , che potevano essere chiesti ex art. 96 c.p.c. nella causa Parte_2
avanti Corte di Appello di Genova RG 293/2017 assistita dagli odierni convenuti Avv.ti
DO VO Tiri e RA PI, limitatamente al periodo tra la data di declaratoria fallimentare del 15.06.17 e la revoca avvenuta il 27.04.18. In particolare, accerti il
CTU il danno emergente, il lucro cessante ex art. 1223 c.c., gli ulteriori danni subiti da partendo dalla perizia di stima del Dott. del 09.01.19 e dai Parte_1 Tes_1
documenti contabili allegati in corso di causa, tentando, ove possibile, anche di conciliare le parti. Ci si oppone alle richieste istruttorie formulate da parte convenuta per i motivi e le ragioni esposte nelle memorie 183 nn. 2 e 3 VI comma c.p.c.
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
Accertata la responsabilità professionale dei convenuti, ai sensi degli artt. 1176, 1218,
2236 c.c., per i motivi di fatto e di diritto esposti in premessa, condannare l'Avv.
DONATO IVO TIRI e l'Avv. RAMONA ZAPPIA, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali ex art. 1223 c.c. descritti nella perizia Dott. del 09.01.19 Tes_1 riconducibili all'ingiustificata dichiarazione fallimentare proposta da poi Parte_3
revocata, nella misura di giustizia ed in via equitativa da quantificarsi anche a seguito di espletanda CTU contabile e altresì
Voglia rigettare la domanda ex art. 96 primo c.p.c. formulata dai convenuti Avv. Tiri e
Avv. PI e tutte le altre eccezioni e/o richieste avanzate dal terzo chiamato in causa
. Controparte_1
IN OGNI CASO con vittoria di spese vive e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali 15% Cap e Iva, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
per le parti appellate DO VO Tiri e RA PI:
pag. 3/22 “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, acquisiti i documenti prodotti dagli appellati con la comparsa di costituzione e risposta, rilevanti ai fini del giudizio e sopravvenuti alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.;
• in via principale,
◦ rigettare l'appello proposto in quanto infondato e, conseguentemente confermare la sentenza del Tribunale di Imperia n. 339/2023 del 21.05.2023 pubblicata il 22.05.2023
e notificata in pari data;
◦ condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c comma 3, al pagamento di di una somma in favore degli appellati equitativamente determinata, stante il rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa formulata dalla Corte;
• in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello ex adverso proposto e di conseguente condanna degli avvocati DO VO Tiri e
RA PI, dichiarare obbligata la in forza delle Controparte_1
rispettive polizze contratte da ciascun convenuto, a manlevare gli stessi da ogni obbligo risarcitorio conseguente ai fatti per cui è causa, e per l'effetto condannare la società
a tenere indenni gli avv.ti Tiri e PI da ogni obbligo Controparte_1
risarcitorio conseguente ai fatti sopra detti.
Vinte in ogni caso i compensi del presente giudizio, confermando la condanna alle spese di primo grado.”
per la parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettare l'appello proposto siccome infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza impugnata;
in ogni caso, rigettare ogni domanda svolta nei confronti della conchiudente siccome infondata in fatto e in diritto, tenuto conto in ogni caso di tutti i limiti ed esclusioni di cui ai rispettivi contratti assicurativi.
Col favore delle spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 339/2023 pubblicata il 22 maggio 2023 il Tribunale di Imperia, rigettava la domande svolte da nei confronti di DO VO Tiri e PI Parte_1
pag. 4/22 RA, e condannava la società attrice ai sensi dell'art. 96 cpc, oltre al pagamento delle spese di lite. Con la sentenza impugnata veniva ritenuta infondata l'azione intrapresa per sentir dichiarare la responsabilità professionale degli odierni appellati, quali difensori di nel procedimento relativo alla dichiarazione di Parte_1
fallimento della società (conclusosi innanzi il Tribunale di Imperia con sentenza n.17/2017 che dichiarava il fallimento di su istanza del creditore Parte_1 Parte_3
[...
e nel successivo procedimento di reclamo (conclusosi innanzi la Corte d'Appello di
Genova con sentenza n.26/2018 che revocava la dichiarazione di fallimento). Il
Tribunale di Imperia, con la sentenza appellata, ha ritenuto insufficienti l'allegazione e la prova in ordine all'estensione dell'incarico professionale alla proposizione di richiesta risarcitoria. E' stata inoltre ritenuta l'insufficienza di allegazione e prova in ordine all'esistenza del danno e in ordine alla messa a disposizione dei difensori di tutti gli elementi necessari per promuovere azione risarcitoria e giungere all'accoglimento della relativa domanda.
2- Con l'atto di appello sono state indicate, alla pagina tre, le parti della sentenza (sei parti) oggetto di impugnazione. Nel non semplice esame delle ragioni dell'impugnazione – in quanto trattate nell'atto d'appello mediante plurime riproposizioni delle stesse ragioni in punti diversi del corpo dell'atto, anche unitamente alla riproposizione delle ragioni in fatto e in diritto così come svolte nel primo grado di giudizio – appare necessario doversi fare riferimento, nell'individuazione dei motivi d'appello, a quanto dedotto dall'appellante alla pagina tre dell'atto di citazione in appello, con riguardo ai punti della sentenza oggetto di impugnazione, da intendersi costituire elencazione dei motivi d'appello poi sviluppati – anche unitariamente – nell'intero corpo dell'atto di citazione in appello, e pertanto:
i. “capo in cui il Tribunale di Imperia ritiene non provato il conferimento dell'incarico relativo alla richiesta di risarcimento dei danni da parte Parte_1
agli Avv. D. Tiri e R. PI e conseguentemente respinge la domanda
[...] risarcitoria (pag. 11-12 e pag. 19 sentenza)”. Ha dedotto l'appellante l'erroneità della sentenza di primo grado per non aver considerato che non è mai stato contestato dagli appellati, nei propri scritti difensivi, il conferimento di incarico pag. 5/22 per lo svolgimento di tale domanda. Ha osservato che con il reclamo ex art. 18
LF “… viene formulata la domanda ex art. 96 c.p.c. avverso il creditore
(pag. 25), e la procura viene rilasciata in calce all'atto agli Avv. Titi e Pt_2
PI per “procedimento di cui all'antescritto atto, contro la società Parte_3
. Trattasi di violazione dell'art. 115 c.p.c., non avendo il Tribunale deciso
[...]
iuxta alligata et probata, ed anzi avendo obliterato compiutamente una prova documentale rilevante, nonché degli artt. 1325 n. 3 c.c. e 1362 I° e II° comma c.c. per non aver valutato l'oggetto del contratto, interpretandolo anche alla luce del comportamento successivo delle parti nonché del testo della procura de qua, chiaramente riferentesi al reclamo comprensivo di domanda risarcitoria.
Inoltre la procura alle liti conferisce al difensore (specialmente se apposta in calce all'atto difensivo) tutti i poteri inerenti la gestione della lite (e quindi il
Giudice ha violato anche l'art. 83 c.p.c. in tema di procura alle liti)”. Ha evidenziato l'appellante che “in numerosi atti processuali avversari (memoria ex art. 183 VI° comma n.1 c.p.c. pag. 10, comparsa di costituzione e risposta in sede di ATP pag. 3) i convenuti si vantano di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni anche in ordine alla domanda risarcitoria per colpa grave avverso trattandosi di atti provenienti dagli Avv. Tiri e PI, Parte_3
dagli stessi sottoscritti, i medesimi hanno valore di confessione giudiziale. Il
Giudice nell'omettere di valorizzare tali risultanze è incorso nella violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2733 I° e II° comma c.c., non avendo utilizzato una confessione giudiziale resa dalle stesse parti interessate, nonchè, come rilevato supra, dell'art. 1362 II° comma c.c.”. Ha precisato l'appellante che l'Avv. Tiri non ha neppure mai contestato la propria responsabilità professionale. Sul punto l'appellante ha dedotto che: “la lettera di denuncia del sinistro, datata 12.06.18
(all. 25 primo grado) ed inviata dall'Avv. Tiri alle , non Controparte_1
contiene alcuna contestazione della propria responsabilità ma soltanto la richiesta di essere manlevato dall'assicurazione • Nella corrispondenza liberamente intercorsa tra Avv. Tiri/PI ed Lolli (all. 28-29 CP_3
doc. F), le controparti inviavano gli estremi delle proprie polizze assicurative, scambiavano documentazione e pareri, senza mai contestare le pretese attoree. •
pag. 6/22 l'Avv. Tiri con mail 22.05.18 (all. 45 doc. F) predisponeva “uno schema di lettera per la richiesta di risarcimento danno” allegandola alla mail inviata ad
(doc. sub 46) – la quale elencava le colpe professionali e la mancata Parte_1
diligenza!!! - e concludeva il messaggio con la seguente frase “Quantificate Voi
l'importo”; • il 05.06.18 (doc. sub 47) l'Avv. Tiri dava espresso assenso alla lettera definitiva di risarcimento danni predisposta da e Parte_4 [...]
“Ok perfetto mandatela”; • Con pec del 20.06.18 (all. 20 parti Tes_1 convenute) il Sig. responsabile dell'Agenzia di Imperia Testimone_4 CP_1 chiedeva all'Avv. Tiri, fra le varie, “se si ritiene responsabile dei fatti denunciati dalla ditta;
l'Avv. Tiri rispondeva di stare raccogliendo Parte_1
la documentazione per le opportune verifiche. Anche nella pec del 19.07.18 (all.
21 parti convenute) l'Avv. Tiri comunicava di stare ancora verificando la situazione, senza mai negare la propria responsabilità. In sede di comparsa di costituzione e risposta del primo grado né l'Avv. Tiri né l'Avv. PI (e quindi quest'ultima ha fatto proprie anche le mail e le lettere del collega Tiri) hanno contestato queste missive, la loro provenienza, ed il loro contenuto, pertanto ai sensi dell'art. 115 II° comma c.p.c. devono considerarsi PROVE sottoposte alla valutazione del Giudice Inoltre i convenuti hanno ammesso: - di non avere chiesto i documenti o una perizia di stima alla perché a loro avviso il Parte_1 danno patrimoniale per l'ingiusto fallimento non c'era !!! (pagina 13 comparsa cost. e risp. e pagina 12 nella memoria 183 n. 2 qui docc. sub G-H); -di aver chiesto solo una CTU sui requisiti dimensionali di fallibilità e non una CTU sulla quantificazione del danno ex art. 96 cpc;
- di non aver chiesto, in corso del giudizio di reclamo, ex artt. 210 o 213 d'ufficio cpc alla P.A., alle banche, all'Agenzia delle Entrate l'acquisizione di tutta la documentazione contabile di formazione successiva (bilanci, cartelle esattoriali, fidi bancari, fideiussioni, sofferenza Centrale Rischi Banca d'Italia ecc). -di non aver chiesto neppure la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. o di giustizia né le singole poste risarcitorie come il danno emergente, il lucro cessante, i danni prevedibili ecc
(si leggano ancora una volta le Conclusioni del reclamo ex art. 18 LF) -
“l'impegno intellettuale richiesto era superiore a quello professionale medio”
pag. 7/22 (pagina 13 memoria 183 n. 2 Avv.ti Tiri e PI qui doc. sub H) !!! - “almeno uno dei legali non è abilitato al patrocinio davanti alle Corti Superiori” (pagina
14 memoria 183 n. 1 Avv.ti Tiri e PI).
ii. “capo in cui il Tribunale onera il cliente della prova di aver richiesto ai professionisti la possibilità di ottenere un “ristoro economico” dalla proposizione del reclamo, e di aver fornito tutte le informazioni necessarie (pag.
11)”. Ha dedotto l'appellante l'erroneità della sentenza di primo grado per non aver considerato che era onere dei difensori “indicare le caratteristiche del processo e sollecitare l'indicazione delle prove non viceversa”; “il ragionamento del Giudice implica violazione degli artt. 1218 c.c. e 2236 c.c., e dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova, dal momento che inverte la dialettica legale\ cliente in ordine alla gestione dei giudizi. In particolare non è onere del cliente provare di aver fornito tutte le informazioni, ma al contrario è onere del legale provare di aver fornito tutte le delucidazioni sulla tipologia del procedimento (e quindi, nel caso che ci occupa, anche della necessità di formulare la domanda risarcitoria avverso nello stesso procedimento Pt_2
di reclamo), e di sollecitare il cliente a fornirgli la documentazione e le prove necessarie a sorreggere le pretese. e- In estrema ipotesi, tutte le sopra ricordate circostanze, costituiscono comunque indizi gravi, precisi e concordanti onde presumere ex artt. 2727 e 2729 c.c. la sussistenza dell'incarico anche in relazione alla domanda risarcitoria de qua: anche in tal caso il Giudice di prime cure ha pretermesso di applicare tali disposizioni codicistiche”;
iii. “capo in cui il Tribunale, ad abundantiam, ritiene non provata la sussistenza e l'entità dei danni lamentati da (pag. 12 e segg., con particolare Parte_1
ma non esclusivo riferimento alla perdita di avviamento, alla perdita di occasioni di guadagno (v. la vicenda con il Gruppo Camarlinghi), al danno all'immagine etc, ed in cui respinge le ulteriori voci di danno per carenza di prova dell'incarico professionale (pag. 11 e ss)”; ha dedotto l'appellante l'erroneità della sentenza di primo grado per aver “ritenuto non provato il danno all'immagine, in quanto le relative prove sarebbero state irrilevanti o relative a fatti tardivamente allegati ex art. 183 VI° comma n. 1 c.p.c. Ma alcune di tali pag. 8/22 circostanze sono state dedotte sin dall'atto di citazione, con allegazione della relativa documentazione (con erronea ricostruzione del fatto processuale), ed altre in quanto fatti secondari ben erano tempestivi”. Sul punto l'appellante ha richiamato “… una relazione tecnica comprensiva dei bilanci, delle scritture contabili della della prova delle segnalazioni e delle richieste di Parte_1 rientro delle banche”, nonché l'istanza istruttoria di CTU. Ha dedotto poi l'appellante che “per quanto riguarda la perdita di avviamento e di possibilità di affari con altri soggetti, il Tribunale non ha considerato che agli inizi del
2017 erano in corso serie trattative con il gruppo Camarlinghi Spa, “troncate” dall'illegittima declaratoria di fallimento (sul punto risulta prova documentale, all. 22, ed è stata richiesta prova per testi, capitolo D): in particolare il Giudice di prime cure erroneamente colloca la trattativa con Camarlinghi nell'anno
2019 invece che nel 2017, ritenendola irrilevante in quanto successiva”. Ha dedotto l'appellante “la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché 132 I comma n. 4 c.p.c. per omessa motivazione: violazione ben rilevante dal momento che una CTU contabile, sulla base dei dati forniti in giudizio, ben avrebbe potuto confortare l'entità del quantum debeatur … Il tutto anche con violazione degli artt. 61 e 191 c.p.c. in tema di nomina del CTU e dell'art. 1226
c.c. in tema di valutazione, anche equitativa del danno.”. Ha proseguito l'appellante osservando che “… la domanda ex art. 96 cpc è stata proposta in sede di reclamo ex art. 18 LF, è stata respinta, non è stata impugnata e quindi oramai passata in giudicato e non è più proponibile in altra sede, per colpa dei legali. Ad ogni buon conto, in estrema sintesi, l'errore professionale degli Avv.ti
Tiri e PI è stato il seguente, declinato in tutte le opzioni possibili: -se mancavano gli elementi di fatto, le argomentazioni giuridiche, utili riferimenti atti a formulare una valutazione dei beni aziendali per la liquidazione, seppur equitativa, del danno (si legga pagina 18 sentenza n. 26/2018 Corte di Appello di Genova), la responsabilità non può che essere dell'Avvocato, unico conoscitore di tali strumenti processuali e sostanziali e che ben avrebbe potuto
(e dovuto) comunque sollecitare il cliente sul punto;
-se invece il reclamo era completo in via istruttoria e documentale e l'errore lo ha commesso la Corte di pag. 9/22 Appello di Genova (come affermano più volte gli Avv.ti Tiri e PI nei loro atti difensivi) perché non hanno proposto il ricorso in Cassazione? perché anzi hanno convinto a non farlo? E' stato violato il dovere di diligenza c.d. Parte_1
qualificata in capo ai professionisti incaricati, sia di informare il cliente delle conseguenze processuali della sentenza della Corte di Appello prima della scadenza dei termini per il ricorso in Cassazione sia eventualmente consigliare lo stesso di rivolgersi ad altro legale se non in grado di proporre impugnazione”. Ha inoltre dedotto l'appellante “… come ben avrebbero potuto i convenuti depositare la documentazione indicata da questa difesa, a conforto della domanda ex art. 96 c.p.c., (documentazione del tutto pretermessa dal
Giudice di prime cure): tale documentazione, secondo il criterio probabilistico sopra citato, avrebbe sicuramente condotto all'accoglimento della domanda risarcitoria de qua”; iv. “capo in cui il Giudice ritiene tardive le allegazioni di fatto e documentali effettuate in seno alla memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 c.p.c. (pag. 19)”; erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta tardività in quanto
“… alcune di tali circostanze sono state dedotte sin dall'atto di citazione, con allegazione della relativa documentazione (con erronea ricostruzione del fatto processuale), ed altre in quanto fatti secondari ben erano tempestivi”. Ha osservato inoltre che, oltre alla produzione di “… una relazione tecnica comprensiva dei bilanci, delle scritture contabili della della Parte_1 prova delle segnalazioni e delle richieste di rientro delle banche”, era stata svolta istanza istruttoria per lo svolgimento di CTU. Ha dedotto l'appellante l'erroneità della decisione anche in quanto “in modo contraddittorio il Tribunale ha disatteso, in fase decisoria, i propri convincimenti presi in sede di udienza di ammissione dei mezzi istruttori: all'udienza del 13.10.21 il Giudice Istruttore non ammetteva i capitoli di prova dedotti dall'attore poiché inerenti a fatti già documentalmente provati nonché irrilevanti ai fini della decisione nonché la
CTU contabile richiesta perché superflua. Invece in sede di sentenza diventavano tutti irrilevanti senza adeguata motivazione (ed anzi tali istanze istruttorie neppure venivano esaminate!)”;
pag. 10/22 v. “capo in cui il Tribunale condanna al risarcimento dei danni ex art. Parte_1
96 c.p.c., ritenendo sussistente la colpa grave in capo a parte attrice”. Ha dedotto l'appellante l'erroneità della sentenza di primo grado, “per quanto riguarda la condanna ex art. 96 c.p.c.”, in quanto “… essa si fonda su un fatto contestato, ovvero sulla presunta assenza di incarico, laddove, come chiarito supra, l'incarico, anche in relazione alla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., era stato conferito e mai contestato (ed anzi risultava dallo stesso tenore del reclamo ex art. 18 L.F. depositato dagli Avv. Tiri e PI)”. Ha anche osservato l'appellante che “il Tribunale di Imperia (pag. 20), ha addirittura condannato a risarcire ad Avv. Tiri ed Avv. PI il danno dalle Parte_1
stesse subite ex art. 96 c.p.c., in quanto avrebbe introdotto un giudizio a- Senza fornire prova dei fatti costitutivi b- In relazione a pretese “in parte” prove di fondamento. Oltre al danno anche la beffa di dover corrispondere tale danno ai convenuti! Anche tale statuizione, impugnata con il presente atto, è infondata. In primo luogo, come chiarito in relazione al primo motivo, supra descritto sub
“sussistenza dell'incarico professionale”, i fatti costitutivi, ovvero l'incarico agli Avv. Tiri e PI ben erano sussistenti e provati (ed anzi, di fatto, nemmeno contestati dalle stesse controparti). Lo stesso dicasi delle pretese ritenute “senza fondamento”, (pag. 20), dal momento che, come risultante dal presente atto vi sono numerose prove ed elementi presuntivi (anche in tema di azzeramento dell'avviamento, espressamente indicato dal Giudicante in parte qua), tali da comprovare la sussistenza dei danni lamentati. Già tali circostanze determinano il venir meno della motivazione del Tribunale di Imperia in ordine a tale statuizione di condanna. Ma vi è di più. La situazione fattuale e probatoria supra descritta, esclude che versasse in stato di mala Parte_1
fede o colpa grave, elemento necessario onde pronunciarsi tale condanna ex art. 96 c.p.c.: “la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. si caratterizza per la sussistenza dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave: infatti tra i presupposti per ottenere la condanna al risarcimento del danno di cui all'art. 96 c.p.c. vi è il carattere "temerario" della lite, che coincide con la consapevolezza dell'infondatezza delle tesi sostenute con la domanda giudiziale pag. 11/22 e/o delle eccezioni svolte nella memoria di costituzione, nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a detta infondatezza” (Trib. Napoli Nord 21 marzo 2023 n.
1172). Da tanto la necessaria riforma della sentenza anche in relazione a tale capo di condanna. vi. “capo in cui conseguentemente vengono liquidate le spese a favore dei convenuti e della assicurazione terza chiamata”. Ha dedotto l'appellante l'erroneità della sentenza di primo grado in ordine alle spese di lite, essendo stata ritenuta erroneamente soccombente l'odierna appellante. Ha osservato che “… all'esito dell'accoglimento dei sopra descritti motivi di appello, la statuizione delle spese dovrà essere integralmente riformata (anche alla luce del c.d. effetto espansivo interno della riforma), con condanna dei convenuti, ora appellati alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
3- Gli appellati DO VO Tiri e RA PI si sono costituiti in giudizio chiedendo dichiararsi in via preliminare l'inammissibilità dell'appello, e nel merito, rigettarsi lo stesso in quanto infondato, con conferma della sentenza impugnata. Hanno svolto deduzioni in ordine a ciascuno dei capi della sentenza oggetto di impugnazione e all'infondatezza delle ragioni dell'appello. Hanno dedotto di aver sempre affermato che l'incarico ricevuto concernesse la sola revoca del fallimento, e che mai hanno riconosciuto l'estensione di tale incarico al risarcimento dei danni, eccependo che la prova del conferimento del relativo mandato grava sul cliente, e che la stessa, nel caso, non è stata offerta. Hanno osservato che l'appellante “non ha mai dichiarato e/o affermato di aver richiesto agli esponenti di domandare il risarcimento dei danni ne di aver fornito agli stessi la documentazione e gli elementi necessari per l'individuazione e la quantificazione degli stessi, documenti ed elementi che potevano essere solo nel possesso dell'appellante. Tale circostanza è stata eccepita dagli appellati fin dalla comparsa di costituzione e risposta, i quali hanno evidenziato come tutta la tesi difensiva di controparte si risolva nel richiamo ad un passaggio della sentenza della
Corte di Appello che ha accolto il reclamo, dimenticandosi che la stessa non ha accertato alcuna responsabilità professionale in capo ai legali”. Hanno dedotto che l'appellante “non ha mai sostenuto, ne mai potrebbe, di aver fornito ai legali la pag. 12/22 documentazione attestante l'esistenza e l'entità dei danni, eccependo la mancata produzione degli stessi quale inadempimento contrattuale”. Al riguardo hanno eccepito che i documenti cui viene fatto riferimento dall'appellante sono venuti ad esistenza non solo successivamente al deposito del reclamo, ma anche successivamente alla stessa chiusura della procedura fallimentare, e, in particolare: “1. la perizia del Dott. , Tes_1 prodotta nell'odierno giudizio, descrittiva dei presunti danni subiti si è conclusa dopo un anno e mezzo dal deposito del reclamo e dopo la sentenza di fallimento;
2. i documenti prodotti da a sostegno della domanda di risarcimento danni nei Parte_1
confronti degli appellati hanno data successiva al deposito del reclamo, alla sentenza e molti sono addirittura successivi alla chiusura della procedura fallimentare”. In ordine all'entità dei danni lamentati hanno osservato che, come ritenuto in sentenza, “… la
“perdita dei propri utili derivata dal contratto di associazione in partecipazione” non deriva, come affermato dall'attrice, dalla pronuncia di fallimento ( che si ricorda non determina la risoluzione ex lege dei contratti) ma dalla risoluzione unilaterale del contratto da parte di , posto che questo era l'unico soggetto con cui la società Pt_2 lavorava … senza , non aveva ragione di esistere, posto che la Pt_2 Parte_1
stessa era nata per la sottoscrizione del contratto di associazione in partecipazione, fondata dal sig. e dalla moglie, già soci e titolari di altre società e ditte che Pt_4
operavano nello stesso campo, onde non avere problemi con la clausola di esclusività contrattualmente prevista. A conferma di ciò, si produce con il presente atto la sentenza del Tribunale di Bologna n. 871/2023 del 17.04.2023 (all.1), resa all'esito del giudizio instaurato dall' contro la per far accertare l'inadempimento Parte_1 Pt_2 contrattuale di quest'ultima e la conseguente sua condanna al risarcimento dei danni”.
Hanno contestato l'entità dei danni lamentati, anche in considerazione di quanto accertato dal Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di impresa, in ordine ai rapporti tra e Hanno osservato che i bilanci di Pt_2 Parte_1 Parte_1
per gli anni 2015 e 2016, antecedenti la dichiarazione di fallimento sono stati chiusi in perdita, e che risultava già segnalata prima della dichiarazione di fallimento, Parte_1 ove quest'ultimo evento aveva “determinato solo il passaggio da “rischi a revoca- rischi a scadenza- rischi autoliquidanti” a “sofferenza””. Hanno dedotto che, con la sentenza impugnata, sono state ritenute tardive le allegazioni e le produzioni pag. 13/22 documentali di in quanto “nell'atto di citazione non vi è traccia e Parte_1
specificazione delle voci di danni relative alle lettere di escussione, al riordino della contabilità, alle RCA ed al ripristino veicoli, così come nella I memoria ex art. 183 c.6 cpc. Tale assunto non può essere smentito o contestato. Solo con la seconda memoria sono state esplicitate tali voci da danno, che non possono certo definirsi secondarie, per le quali sono state prodotte documenti privi in realtà di valore probatorio, per cui non corrisponde al vero che la documentazione sia stata allegata all'atto di citazione”.
Gli appellati hanno svolto “istanza di acquisizione della sentenza del Tribunale di
Bologna n. 871/2023, rilevando che la produzione è ammissibile essendo l'esistenza della stessa venuta a conoscenza dei legali solo in data 15.05.2023, con il deposito delle note di replica da parte di e ricevuta in copia solo in data 22.05.2023, Parte_1 la medesima data del deposito della sentenza di primo grado”
4- L'appellata si è costituita nel giudizio chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'atto di appello e la conferma della sentenza impugnata. Ha osservato che,
“… al di fuori della perizia Pilone, ha dedotto e allegato le stesse circostanze Parte_1
già inserite nel reclamo proposto dai convenuti, perizia che non è un documento probatorio precostituito, ma vale quale mera allegazione difensiva”.
Ha dedotto che manca la prova “… della condotta alternativa doverosa. Manca la prova che avesse fornito elementi e documenti necessari all'accoglimento Parte_1 della domanda”. In ordine all'offerta di prova nel primo grado di giudizio ha ricordato
“che il Giudice di prime cure aveva rigettato le istanze istruttorie avversarie in quanto:
✓ il capitolo A è formulato in maniera valutativa;
✓ i capitoli B e C sono a conferma di documenti acquisiti agli atti;
✓ il capitolo D è irrilevante e generico;
✓ i capitoli E, G,
I sono irrilevanti e generici;
✓ il capitolo F è irrilevante e da provare per tabulas;
✓ i capitoli J e K sono irrilevanti;
✓ il capitolo L è irrilevante. Quindi, i capitoli o sono irrilevanti, o sono stati mal formulati. La conclusione è la medesima: sono inammissibili”. Ha prodotto in giudizio “la sentenza n. 871/2023, depositata il
17.04.2023, che ha definito il giudizio promosso da (in bonis)
contro
Parte_1
in ordine alla risoluzione del contratto di associazione in partecipazione”, Pt_2
pag. 14/22 osservando che “la sentenza accerta che il rapporto di associazione in partecipazione per cui è causa si è risolto per grave inadempimento di e condanna Parte_3
a pagare a in persona dei rispettivi l.r.p.t. la Parte_3 Parte_1 somma di € 170.000,00, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo. Tale pronuncia attesta l'effettivo danno riferibile all'inadempimento di . Non vi è Pt_2 altro danno. … era l'unico cliente, con ruolo predominante: a fronte della Pt_2
specifica contestazione, non ha dimostrato che avrebbe potuto sostituirlo sul Parte_1
mercato con altri partners, né che avrebbe potuto aspirare a raggiungere gli stessi volumi di fatturato senza di esso. era ed è un veicolo, una società sorta con Parte_1
uno scopo preciso ed esclusivo (il contratto di associazione), venuto meno il quale, ha esaurito la propria funzione, abortendo ogni potenzialità. si è ben guardata Parte_1
dal produrre i bilanci successivi al 2016. Dai bilanci prodotti si evince che Pt_2 era l'unico cliente di L'avviamento era del tutto insussistente, tanto che non Parte_1
vi è alcuna prova di quale attività sarebbe stata svolta dopo il 2016, né vi è dimostrazione della potenzialità attrattiva della società sul mercato”. Ha ricordato che assicura la responsabilità dell'avv. PI in forza di polizza n. 350438724 CP_1 stipulata con decorrenza 05.03.2015. L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione sempreché originate da fatti posti in essere durante il medesimo periodo (art. 12 Condizioni Convenzione). si è obbligata a tenere indenne CP_1
l' di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi Parte_5
di legge a titolo di risarcimento di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, per negligenza, imprudenza, imperizia esclusivamente nell'esercizio della professione di avvocato. Ai sensi dell'art. 6 C.G.A. nel caso di responsabilità concorrente o solidale, è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà. Ne consegue che la denegata obbligazione assicurativa è limitata alle conseguenze derivanti dal fatto proprio di ciascuno degli assicurati. Ai sensi dell'art. 8 C.G.A. l'assicurazione è prestata con uno scoperto del 5% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di € 300,00. Il massimale di polizza è di € 300.000,00, limite che non potrà essere superato ad alcun titolo. Non sono compresi in garanzia i danni non patrimoniali (nel caso di specie, le richieste pag. 15/22 relative alla lesione del diritto di immagine e alla perdita di affidamento, fiducia commerciale come esplicitate in atto di citazione. Non costituisce danno in sé la restituzione degli onorari, estranea al perimetro della garanzia”. Ha dedotto che “la polizza n. 350438722 stipulata dall'avv. Tiri è sostanzialmente identica a quella sottoscritta dall'avv. PI, tranne per il diverso massimale garantito, pari ad
€750.000,00, e conseguentemente lo scoperto del 5% con il minimo assoluto di
€500,00”.
5- Questa Corte, con ordinanza 28 novembre 2023, pronunciata a seguito delle note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del giorno
25/10/2023, rigettava le istanze istruttorie e formulava la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis cpc: “Visto l'art.185 bis cod. proc. civ., PROPONE alle parti la seguente proposta conciliativa: -rinuncia alla domanda attrice;
-compensazione integrale, fra le parti, delle spese di lite di entrambi i gradi”. Con la medesima ordinanza, il cui contenuto è condiviso dal collegio, veniva ritenuto “… che i capitoli di prova sub A, B, C dedotti dall'appellante sono irrilevanti in quanto le relative circostanze risultano dimostrate a mezzo dei documenti ivi richiamati;
che il capitolo sub D è anch'esso irrilevante perché documentale (dal tenore della missiva di cui al doc. 22 è chiaro che fa riferimento a “incontri tra gennaio e febbraio Parte_6 dello scorso anno”, quindi nel 2017), il capitolo è inoltre generico (“manifestato interesse”) e valutativo laddove pretende di dimostrare la stipula di un contratto di associazione in partecipazione senza indicare nello specifico i termini del contratto;
che quanto sopra supera ogni questione circa l'istanza dell'appellante volta ad essere rimessa in termini per la nomina di altro teste in sostituzione del teste , Tes_1 deceduto”. All'udienza innanzi la Corte d'Appello del giorno 15 maggio 2024 si dava atto che: “il legale dell'appellante dichiara che il proprio assistito non intende aderire alla proposta conciliativa poiché il conferimento di incarico risulterebbe dalla procura e il danno potrebbe essere risarcito dalla compagnia assicurativa;
“le CP_1 controparti dichiarano di aver accettato la proposta come da atto depositato”.
pag. 16/22 6- Sulle conclusioni precisate dalle parti ai sensi dell'art. 352 co.1 cpc nei termini assegnati, veniva riservata al collegio la decisione, ai sensi dell'art. 352 co.2 cpc, con ordinanza 10 giugno 2025 all'esito di udienza svolta nelle forme dell'art. 127 ter cpc con note scritte in sostituzione d'udienza.
7- Ritiene opportuno questa Corte ricordare che, “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, l'imperizia del professionista è configurabile allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito ex ante e non ex post, sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità (in astratto o con riferimento al caso concreto) tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale, ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente”
(Cass.Sez.3, 20 marzo 2025, n.7462). Inoltre, “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (Cass.Sez.3, 24 ottobre 2017, n.25112).
pag. 17/22 del 09.01.19 riconducibili all'ingiustificata dichiarazione fallimentare proposta Tes_1
da poi revocata, nella misura di giustizia ed in via equitativa da Parte_3 quantificarsi anche a seguito di espletanda CTU contabile”. Il danno di cui l'appellante chiede il risarcimento è quello conseguente la dichiarazione di fallimento, poi revocata.
Considerato che, ove assente il danno verrebbe meno la responsabilità professionale, appare opportuno esaminare la ragione più liquida nella decisione della causa, concernente l'esistenza o meno del danno lamentato dall'appellante quale conseguenza della dichiarazione di fallimento, poi revocata a seguito del reclamo proposto, su incarico dell'appellante, dagli odierni appellati.
8.1 – La Corte Suprema di Cassazione, al riguardo, ha stabilito il principio secondo cui,
“in materia di azione di responsabilità nei confronti di un professionista, l'agente è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno, sia che questo sia stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attività del professionista, e cioè dalla sua difettosa prestazione professionale. In particolare, trattandosi dell'attività del difensore,
l'affermazione della sua responsabilità implica la valutazione positiva che alla proposizione di una diversa azione, o al diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno, come pure, in caso di omesso svolgimento di un'attività professionale (nella specie, violazione del dovere di informazione) va provato non solo il danno subito, ma anche il nesso eziologico tra esso e la condotta del professionista , in quanto non è ravvisabile alcuna essenziale diversità tra l'ipotesi di inesatto adempimento del professionista e l'ipotesi di adempimento mancato”
(Cass.Sez.2, 7 agosto 2002, n.11901; v. anche Cass.Sez.3, 5 febbraio 2013, n.2638, ove
è stato precisato che “la responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il pag. 18/22 riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone”).
9 – Il danno lamentato dall'appellante è dedotto con l'atto d'appello come costituito dal danno all'immagine e alla reputazione commerciale, dal danno all'avviamento commerciale, dai costi sostenuti per i professionisti, dal danno per la perdita di occasioni di lavoro, dal danno per lucro cessante conseguente alla perdita di utili, dal danno per mancata redditività del capitale investito.
9.1 - In ordine al danno all'immagine e alla reputazione commerciale nessuna idonea prova è stata offerta dall'appellante (stante la non utilità a tal fine della richiesta di prova, correttamente non accolta dal Tribunale e non accolta con ordinanza 28/11/2023 di questa Corte, ed essendo pacifico, per stessa ammissione dell'appellante, che la perizia di parte non costituisce offerta di prova ma mera deduzione difensiva); né tale voce di danno può ritenersi in re ipsa, e neppure liquidabile equitativamente in assenza di prova dell'esistenza.
9.2 – In ordine al danno all'avviamento commerciale nessun elemento specifico è dedotto con i motivi d'appello. Al riguardo appare opportuno considerare che, come già osservato dal Tribunale (richiamando quanto dedotto dall'odierno appellante con la citazione nel primo grado di giudizio), l'attività della società appellante dipendeva nella quasi totalità dal contratto di associazione in partecipazione concluso con la società
, e che tale contratto è stato oggetto di risoluzione, anteriormente e Pt_2
indipendentemente dalla successiva dichiarazione di fallimento. Tale evento, pregresso alla dichiarazione di fallimento, non consente di ritenere che l'eventuale danno all'avviamento commerciale possa essere stato conseguenza della dichiarazione di fallimento, apparendo lo stesso essere riconducibile alla precedente risoluzione del contratto di associazione in partecipazione con la società . La stessa società Pt_2
appellante dichiara in atti che “…oggetto della causa definita avanti il Tribunale di
Bologna Sezione Imprese contro sono i danni patrimoniali subiti da Pt_2
pag. 19/22 per l'illegittima risoluzione del contratto di associazione in Parte_1 partecipazione del 01.05.14”. I danni derivanti dalla cessazione del rapporto con sono, pacificamente, oggetto di domanda svolta in altro giudizio, e il danno Pt_2 all'avviamento commerciale non può che ritenersi riconducibile a tale evento, non essendo chiaro, nelle deduzioni dell'appellante, quale spazio residuerebbe, al riguardo, per l'affermazione di un ulteriore danno conseguente la dichiarazione di fallimento, stante la sostanziale dipendenza dell'attività di da . Parte_1 Pt_2
9.3 - In ordine al danno per perdita di occasioni di lavoro, l'allegazione di comunicazioni intervenute tra la società appellante e impresa terza non contiene elementi idonei a poter riconoscere l'esistenza del lamentato danno. Né, come correttamente rilevato dal Tribunale, appare possibile ritenere che anteriormente alla dichiarazione di fallimento fossero stati già conclusi accordi con imprese terze, ove i documenti prodotti dall'appellante risultano collocare le relative circostanze successivamente alla conclusione del contenzioso fallimentare. L'allegato 22 all'atto di citazione nel primo grado di giudizio, richiamato dall'appellante al riguardo, da un lato risulta di formazione successiva alla revoca del fallimento, e, dall'altro lato, non contiene alcuna puntuale, analitica e specifica descrizione di quale sarebbe stato il contenuto di un “progetto” di collaborazione tra l'appellante e il Gruppo Camarlinghi, eventualmente elaborato in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento.
9.4 – In ordine al danno per lucro cessante conseguente alla perdita di utili, stante quanto sopra considerato, appare evidente che l'eventuale perdita di utili è stata conseguenza della cessazione dei rapporti con , e non conseguenza della Pt_2
successiva dichiarazione di fallimento, come già correttamente ritenuto dal Tribunale.
9.5 – In ordine al danno per mancata redditività del capitale investito non risultano oggetto di precisa e puntuale allegazione e deduzione le circostanze relative al capitale che si assume investito, e alla redditività dello stesso.
pag. 20/22 9.6 – L'appellante accenna inoltre ad un danno che sarebbe conseguente a sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Entrate, e ad altre irregolarità fiscali. Non rinviene questa
Corte nelle difese dell'appellante alcun argomento idoneo a descrivere quale sia il nesso di causa tra le conseguenze delle irregolarità fiscali e la dichiarazione di fallimento.
9.7 – In ordine al danno per costi sostenuti per i professionisti, stante quanto considerato ai punti che precedono, ogni relativo costo, non può ritenersi imputabile all'odierno appellante.
10 – La ritenuta assenza di prova in ordine all'esistenza di un danno conseguente la dichiarazione di fallimento, esclude ogni eventuale responsabilità risarcitoria degli appellati, in quanto, con giudizio prognostico ex ante, deve ritenersi che l'azione risarcitoria, ove intrapresa in sede di opposizione alla dichiarazione di fallimento, avrebbe avuto esito negativo per la società odierna appellante per le ragioni sopra esposte, risolvendosi solo in un inutile aggravio dei costi di lite.
11- Le spese di lite del presente procedimento d'appello seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti degli appellati e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF per le cause di valore indeterminato (scaglione da € 260.001,00 sino ad €
520.000,00), come di seguito indicato:
- a favore di DO VO Tiri e RA PI, che hanno svolto difese unitarie: fase di studio della controversia € 4.389,00, fase introduttiva del giudizio €
2.552,00, fase di trattazione € 5.880,00, fase decisionale € 7.298,00, e così complessivamente € 20.119,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
- a favore di fase di studio della controversia € 4.389,00, Controparte_1
fase introduttiva del giudizio € 2.552,00, fase di trattazione € 5.880,00, fase decisionale € 7.298,00, e così complessivamente € 20.119,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
pag. 21/22 12- Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, confermando per quanto di ragione la sentenza appellata, ogni contraria eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, in favore degli appellati DO VO Tiri e RA PI, che liquida in €
20.119,00 oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, e in favore dell'appellata che liquida in Controparte_1
20.119,00 oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co.1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 16 luglio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 22/22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
8 – Considerati i principi sopra ricordati ritiene questa Corte che l'appello non possa trovare accoglimento. L'azione dell'appellante è espressamente diretta a sentir accertare la responsabilità professionale degli appellati onde ottenere la condanna degli stessi “… al risarcimento dei danni patrimoniali ex art. 1223 c.c. descritti nella perizia Dott.