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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 6432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6432 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 3136/2019 R.G.
TRA
, c.f. rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura allegata all'atto di appello, dall' avv. Filomena Alaia, c.f.
, presso il cui studio in Avellino, alla C. da S. Eustachio n. 22 C.F._2
APPELLANTE
E
c.f. , rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
c.f. , giusta procura speciale per notar di Pordenone del P.IVA_2 Persona_1
30.11.2018, rep. n.300077, racc. n. 32828, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni
Solimene, c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia, in C.F._3
Avellino, alla via P.S. Mancini n. 70;
APPELLATA
, c.f. , CP_3 C.F._4
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 770/2019, pubblicata il 26.04.2019.
Conclusioni per l'appellante “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, Parte_1 disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma della sentenza impugnata, in via principale, - previa sospensione dell'esecutività della sentenza, accogliere l'appello per le motivazioni gradatamente indicate in atti e, per
l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 770/2019 resa nel giudizio iscritto al
1 RGN 4590/2016 dal Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Teresa Cianciulli – pubblicata il 26 aprile 2019
e notificata in data 30 maggio 2019; - conseguentemente dichiarare la nullità ed infondatezza dell'azione revocatoria ex adverso esperita;
in via subordinata - accertarsi la minor somma dovuta a titolo di condanna alle spese in favore della soc.
in ogni caso, condannare la società convenuta al pagamento delle Controparte_1 spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Conclusioni per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte adita: Controparte_1
1) In via preliminare dichiarare la inammissibilità del proposto appello;
2) Sempre in via preliminare rigettare la ex adverso formulata istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata per insussistenza dei relativi presupposti;
3)Nel merito, rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza impugnata con vittoria anche delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. Con atto di citazione del 18.10.2016, il convenne, dinanzi Controparte_4 al Tribunale di Avellino, e ed espose che: a) la società Parte_1 CP_3 [...] aveva ottenuto dall'istituto bancario un'apertura di credito in conto corrente;
CP_5
b) in data 15.05.2006, in qualità di rappresentate legale della predetta Parte_1 società, “ebbe a costituirsi fideiussore solidale ed invisibile, fino alla concorrenza di euro 130.000,00, oltre interessi ed accessori, della predetta società a garanzia di tutte le obbligazioni dalla stessa contratte o da contrarre nei confronti del suddetto istituito bancario”; c) l'importo della fideiussione fu successivamente variato e venne definitivamente rideterminato in euro 190.000,00 alla data del 29.11.2011, senza modifica dei patti e delle condizioni stabiliti nell'originario contratto fideiussorio;
d) la fu dichiarata fallita dal Tribunale di Avellino con sentenza n. 27/2015 Controparte_5
e, nell'ambito della relativa procedura concorsuale, il venne Controparte_4 ammesso al passivo per un credito complessivo di euro 564.967,20; e) il 28.12.2011,
coniugato in regime di separazione dei beni, con atto rogato dal notaio Parte_1
(rep. 160552 e racc. 25687), trascritto presso l'Agenzia del Persona_2
Territorio, Ufficio Provinciale di Avellino, in data 29.12.11 ai nn. 22638-18645, donò alla figlia minore, , i seguenti beni immobili siti in Grottolella, alla via Salvo CP_3
D'Acquisto n. 1: appartamento al piano terzo censito nel NCEU al f.
3. p.lla 612/10;
2 deposito al piano terra censito nel NCEU al f. 3 p.lla 612/5; diritti di comproprietà pari ad 1/6 dell'intero sul deposito al piano terra di mq. 20, con annesse zonette di terreno agricolo estese are 7 e centiare 84, formanti due corpi, che costituiscono accessorio, censiti nel NCEU al f. 3 p.lla 888 ed in catasto terreni al f. 3 p.lle 887.
Tanto premesso, l'attrice dedusse che i convenuti, mediante la suddetta donazione, avevano sottratto i beni immobili alla garanzia patrimoniale generica dei creditori e chiese che, trattandosi di un atto di disposizione a titolo gratuito, ne fosse dichiarata l'inefficacia, proponendo azione revocatoria ordinaria.
§ 1.1. si costituì in giudizio, resistendo alle avverse domande. Parte_1
rimase contumace. CP_3
§ 1.2. Nel corso del giudizio il concluse con la un Controparte_4 Controparte_1 contratto di cessione di crediti pro-soluto, ai sensi degli artt. 4 e 7 della l. 130/1999, con avviso pubblicato sulla G.U., parte seconda, n. 52 del 5.5.2018. In conseguenza della predetta cessione, la società spiegò intervento nel processo, ai sensi Controparte_1 dell'art. 111 c.p.c, quale cessionaria della posizione creditoria originariamente facente capo al Controparte_4
§ 1.3. Il Tribunale di Avellino, con la sentenza n. 770/2019 oggetto di gravame, dichiarò
“l'inefficacia nei confronti dell'attrice del contratto di donazione stipulato tra
[...]
e il 28.12.11, rogato con atto del notaio (rep. Pt_1 CP_3 Persona_2
160552 e racc. 25687), trascritto presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di
Avellino in data 29.12.11 ai n.ri 22638-18645”. Condannò i convenuti al pagamento, in favore della delle spese di lite. Controparte_1
La decisione del primo giudice si fonda sui motivi che di seguito si espongono.
1) Risulta in primo luogo accertata l'anteriorità della ragione di credito rispetto all'atto di disposizione oggetto di domanda revocatoria. Ed invero, il contratto di donazione stipulato dal fideiussore in data 28.12.2011 è successivo alla stipula Parte_1 del contratto di fideiussione del 15.5.2006, il quale, a seguito dell'ultima modifica intervenuta, rimaneva efficace sino alla concorrenza di euro 190.000,00. “Tale importo è nettamente inferiore al credito vantato dall'attrice nei confronti del debitore principale, la società dichiarata fallita. Invero, il Controparte_5 [...]
che ha ceduto il credito alla società attrice, è stato ammesso al passivo CP_4 fallimentare dell'importo di € 564.967,00”. Ne consegue che “l'azione revocatoria in esame, dunque, concerne un atto a titolo gratuito compiuto in pregiudizio di un credito sorto antecedentemente”.
3 2) Quanto al requisito dell'anteriorità, occorre richiamare l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui tale presupposto deve essere valutato con riferimento al momento in cui il credito viene ad esistenza, e non già al diverso e successivo momento del suo eventuale accertamento giudiziale (cfr. Cass.
05/2748; Cass. 96/1050). In particolare, con riferimento alla fideiussione, “la giurisprudenza, in modo consolidato ed autorevole, afferma che l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento in favore del garantito e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore della somma messa a sua disposizione. Pertanto, la fideiussione prestata per debito futuro costituisce debito da considerare sorto antecedentemente all'atto dispositivo compiuto dal disponente (cfr. Cass. 7250/2013; Cass. 591/99)”.
3) Nell'ipotesi di atto di disposizione a titolo gratuito posto in essere dopo il sorgere del credito, l'azione revocatoria presuppone, oltre all'esistenza di un credito nei confronti del disponente, la dimostrazione sia dell'eventus damni, sia della consapevolezza del debitore circa il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie
(consilium fraudis). Dalla documentazione in atti tali presupposti risultano integrati.
L'eventus damni è ravvisabile in quanto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, non è necessario un danno effettivo ed attuale, essendo sufficiente anche la semplice maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione del credito. È inoltre sufficiente la prova della variazione patrimoniale derivante dall'atto dispositivo, gravando poi sul convenuto l'onere di dimostrare la capienza residua del proprio patrimonio. Nel caso di specie, l'attrice ha allegato una significativa diminuzione della garanzia patrimoniale del fideiussore e il debitore non ha offerto prova dell'esistenza di ulteriori beni aggredibili. La donazione ha dunque determinato una situazione di maggiore incertezza e difficoltà nel soddisfacimento del credito. Quanto al consilium fraudis, la qualità del fideiussore, che rivestiva anche la carica di amministratore unico della società poi fallita, consente di ritenere provata la piena consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore. In definitiva, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c., l'azione revocatoria risulta fondata, con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto di donazione.
4) Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, con condanna dei convenuti al pagamento nei confronti dell'attrice delle spese di lite che si liquidano in €
7.400,00 (di cui € 1.800,00 per spese), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
4 § 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello a cui ha Parte_1 resistito, costituendosi, la Controparte_6
non si è costituita, benché ritualmente citata e ne va dichiarata la
[...] contumacia.
Le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza dell'8.07.2025, ha riservato la causa in decisione, assegnando il termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e il successivo termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
§ 2.1. Con il primo motivo di appello censura la sentenza di primo Parte_1 grado sostenendo che la pronuncia si limiterebbe a richiamare principi giurisprudenziali generali, senza applicarli concretamente alla fattispecie, non indicando gli elementi di fatto necessari per l'accoglimento dell'azione revocatoria.
In particolare, con riferimento all'eventus damni, secondo l'appellante non verrebbe chiarito in cosa consista la presunta diminuzione della garanzia patrimoniale del fideiussore.
Sostiene, dunque, che il giudice di prime cure ha reso un provvedimento privo di indicazione dei presupposti fattuali e di criteri logici, limitandosi ad affermazioni meramente assertive.
§ 2.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata deducendo che il Tribunale avrebbe statuito ultra petitum. Lamenta che, nel corso del giudizio di prime cure, l'attrice non avrebbe indicato con precisione gli importi garantiti dalla fideiussione prestata da né l'entità della Parte_1 compromissione della garanzia patrimoniale. Il Giudice, individuando l'importo di euro 190.000,00 quale massimale garantito, avrebbe – secondo l'appellante –
“arbitrariamente supplito” alle carenze di allegazione dell'attore, determinando autonomamente l'entità della garanzia e pronunciando così oltre i limiti della domanda.
§ 2.3. Con il terzo ed il quarto motivo di appello censura la sentenza Parte_1 nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., deducendo l'erronea valutazione, da parte del Tribunale, dell'“eventus damni” e del “consilium (scientia) fraudis”. Assume che l'atto dispositivo impugnato ha riguardato beni di modesto valore (“un appartamento mansardato e un locale deposito”) e che, comunque, disponeva di ulteriori risorse patrimoniali idonee a garantire il credito;
sul punto così testualmente argomenta: “il sig.
[...]
[..
[...] certamente non ha come unici beni quelli fatti oggetto di donazione Pt_2 laddove, essendo socio della - debitrice principale – la soc. Controparte_5 poteva fare affidamento sugli immobili sui quali aveva già Controparte_1 iscritto ipoteca (capannone industriale per un valore di € 978.600), senza contare le mobiliarizzazioni di grandissimo valore evincibili dal registro dei beni ammortizzabili aziendali, oltre ai crediti aziendali vantati di facile soluzione”.
Precisa, inoltre, come – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure
– abbia prodotto in giudizio una corposa documentazione dalla quale sarebbe possibile evincere la propria capienza patrimoniale e, dunque, l'esistenza di ulteriori beni personali idonei a garantire le ragioni creditorie. Sostiene, pertanto, di avere pienamente assolto all'onere probatorio gravante su di lui, avendo dimostrato che il patrimonio residuo sarebbe più che sufficiente a soddisfare il credito azionato. A tal fine richiama espressamente la documentazione versata in atti, costituita da
“Contratto di fitto di ramo d'azienda del capannone industriale;
2. Inventario macchinari della società;
3. Registro beni ammortizzabili della società;
4. Relazione di consulenza tecnica e stima immobiliare del capannone industriale;
5. Statino ammissione al passivo;
6. Sentenza afferente crediti vantati dalla società”.
In altri termini, sostiene che il primo giudice avrebbe ignorato tali elementi, limitandosi ad affermare in modo generico la diminuzione della garanzia patrimoniale, sebbene la donazione non avesse determinato alcun reale pericolo di danno né l'incertezza della capienza patrimoniale, permanendo in capo al debitore ulteriori beni e partecipazioni societarie (in particolare il 33% delle quote della
. Controparte_5
Contesta, inoltre, la sussistenza della scientia damni, rilevando che il fallimento della società – di cui era fideiussore e amministratore – era Controparte_5 intervenuto a distanza di cinque anni dall'atto dispositivo, circostanza che, a suo avviso, escluderebbe la prevedibilità del danno al momento della donazione.
Deduce, altresì, l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha comunque ritenuto integrato tale requisito, non avendo il Tribunale considerato che l'importo oggetto di revocatoria era ampiamente garantito dall'ammissione del credito al passivo fallimentare della società debitrice, la cui capienza – come documentato in atti – escluderebbe in radice il rischio di una futura insoddisfazione del credito da parte dell'istituto bancario.
6 Aggiunge infine: “E' evidente che l'assunto di controparte di distinguere i patrimoni delle società rispetto a quello della persona fisica non può sminuire economicamente la disponibilità del sig. il quale, nel detenere le Parte_1 quote societarie, certamente ha in proprietà dei beni di valore di gran lunga superiore a quello donato”.
Sulla base di tali rilievi, deduce l'erronea applicazione dell'art. 2901 c.c. e l'illegittimità della pronuncia che ha accolto la domanda revocatoria.
§ 2.4. Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di prime cure limitatamente al regolamento delle spese, ritenendo la condanna irrogata ingiusta ed eccessivamente gravosa. Il giudice di prime cure avrebbe liquidato i compensi in misura elevata senza considerare che, nel caso di specie, non ricorrevano condotte contrarie alla legge, né dolo, mala fede o colpa grave. La decisione sulle spese, pur fondata sul criterio della soccombenza, avrebbe dovuto essere adottata secondo equità, soprattutto in considerazione della particolarità della domanda e dell'assenza di qualunque prova di pregiudizio da parte della convenuta.
Conclude assumendo che “la liquidazione, pertanto, avrebbe dovuto attestarsi su valori più contenuti, se non addirittura essere compensata, data la particolarità della questione e la fondatezza, quantomeno parziale, delle difese svolte”.
§ 3. Occorre, quindi, procedere all'esame dei primi tre motivi di gravame che, per la loro stretta connessione, può essere condotto unitariamente.
§ 3.1. Secondo il disposto dell'art. 2901 c.c. e la lettura offerta dall'applicazione giurisprudenziale, l'esperibilità dell'actio pauliana richiede: 1) la sussistenza di una ragione di credito in capo all'attore; 2) la presenza di un atto, gratuito od oneroso, di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) un conseguente pregiudizio alle ragioni creditorie (eventus damni), rappresentato dalla diminuzione del patrimonio del debitore e dal suo divenire insufficiente per il soddisfacimento del credito o da renderne più difficile o incerto l'eventuale soddisfacimento coattivo;
4) il consilium fraudis o scientia damni, ossia la consapevolezza del debitore disponente di arrecare col proprio atto un pregiudizio ai creditori;
5) nel caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto dispositivo (col concorso del terzo, in caso di atto a titolo oneroso) al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (c.d. animus nocendi).
Nel caso in esame, le ragioni di credito della banca, garantite dal fideiussore quale obbligato in solido con la banca, risultano provate, in primo Parte_1
7 luogo, dall'ammissione dell'istituto di credito al passivo fallimentare della società
per un importo di euro 564.967,20, sulla base della Controparte_5 documentazione prodotta dallo stesso ne consegue che è infondata la Parte_1 censura relativa alla mancata indicazione dell'ammontare del credito.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il ha Controparte_4 fornito una ricostruzione puntuale e completa dell'intero rapporto bancario di apertura di credito e delle correlate garanzie, indicando con precisione gli importi garantiti e le successive variazioni. La fideiussione rilasciata il 15.05.2006, per un importo di euro 130.000,00, fu successivamente modificata più volte fino alla variazione del 29.11.2011, con cui il limite massimo garantito venne elevato ad euro
190.000,00, oltre interessi moratori.
Il Tribunale non ha affatto supplito a carenze dell'istituto di credito, né in termini di allegazione né in termini probatori, ma si è limitato a recepire i dati emergenti dagli atti, individuando correttamente l'importo garantito nell'ammontare risultante dall'ultima modifica della fideiussione del 29.11.2011, pari ad euro 190.000,00.
Pertanto, nessuna decisione è stata adottata ultra petitum, avendo il giudice di prime cure fatto correttamente riferimento al massimale garantito, quale parametro indispensabile per la valutazione dell'eventus damni.
Quanto alla contestata sussistenza dei requisiti del consilium fraudis o scientia damni e dell'eventus damni, occorre osservare che la pronuncia di primo grado risulta coerente con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
È infatti principio fermo che, in tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito oggettivo dell'eventus damni – inteso come pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie – ricorra non soltanto quando l'atto dispositivo comprometta integralmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione meramente qualitativa del patrimonio, tale da rendere più difficile o incerto il soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. È configurabile un eventus damni, ad esempio, nella sostituzione di beni immobili con partecipazioni sociali, soggette a maggiore volatilità di valore (cfr. Cass., Sez. III, n. 20232 del 14.7.2023).
8 Ne consegue che, ai fini dell'integrazione dell'eventus damni, è sufficiente qualunque atto dispositivo suscettibile di comportare una maggiore difficoltà o incertezza nella futura esazione coattiva del credito, essendo richiesta al creditore istante la sola prova della potenzialità pregiudizievole dell'atto, anche in termini di mera eventualità di una futura inefficacia dell'azione esecutiva.
Parimenti consolidato è l'indirizzo secondo cui l'azione revocatoria presuppone, ai fini della sua esperibilità, la sola esistenza di un credito e non anche la sua concreta esigibilità. Ne deriva che, una volta prestata fideiussione a garanzia delle obbligazioni nascenti da un'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione (come l'atto di donazione del 28.12.2011), se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento di somme di danaro;
l'insorgenza del credito va infatti apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione ( cfr. Cass. Sentenza n. 8680 del 09/04/2009).
Ciò posto, nel caso di specie, la donazione del 28.12.2011 ha comportato lo spoglio di beni immobili personali del fideiussore, con conseguente riduzione della garanzia patrimoniale posta a tutela del creditore. Tale condotta è di per sé sufficiente ai fini dell'integrazione dell'eventus damni, che non risulta in alcun modo escluso all'esito dell'esame delle allegazioni dell'appellante.
E invero è inconferente il richiamo alla consistenza del patrimonio della società
debitrice principale, poiché la stessa è stata dichiarata fallita, con Controparte_5 la conseguenza che non offre alcuna garanzia di soddisfazione del credito della banca. Non è quindi possibile far discendere la “capienza” del patrimonio del fideiussore, dall'attivo fallimentare della società di cui era socio, Parte_1 attivo destinato a soddisfare la massa dei creditori e non il solo istituto di credito garantito da Peraltro quest'ultimo non ha fornito alcuna Parte_1 documentazione a sostegno del fatto che l'attivo fallimentare avrebbe interamente soddisfatto - anche considerando gli altri creditori ammessi alla procedura fallimentare - il credito della banca.
9 Quanto al requisito soggettivo della scientia damni, è infondata la tesi dell'appellante secondo cui il fallimento sarebbe sopraggiunto cinque anni dopo l'atto di donazione e, pertanto, non sarebbe stato prevedibile. La giurisprudenza, infatti, è costante nel ritenere che, ai fini della revocatoria ordinaria, sia sufficiente la consapevolezza, in capo al debitore, della potenzialità pregiudizievole dell'atto dispositivo rispetto alle ragioni del creditore, anche qualora il debito non sia ancora esigibile. Ciò che rileva è la previsione, anche solo in via potenziale, che il compimento dell'atto possa ridurre la garanzia patrimoniale e compromettere la futura soddisfazione del credito.
La valutazione della scientia damni deve essere compiuta al momento del compimento dell'atto dispositivo, non già in base a eventi successivi, quali l'apertura della procedura fallimentare. Nel caso di specie, risulta evidente che il fideiussore fosse pienamente consapevole dell'esistenza, della natura e dell'entità dell'obbligazione garantita e, dunque, dell'incidenza pregiudizievole che la donazione del 28.12.2011 avrebbe prodotto sul proprio patrimonio personale destinato a garantire il debito della società di cui era legale rappresentante e del quale, come sottolineato dal primo giudice nella sentenza impugnata, non poteva non essere a conoscenza. Né, peraltro, ha allegato e provato che al Parte_1 momento della stipula del contratto di donazione, la società debitrice, di cui era legale rappresentante, avesse un'esposizione debitoria contenuta nei confronti della banca e che tale esposizione si fosse accresciuta nell'imminenza della dichiarazione di fallimento.
Non vi è dubbio, quindi, che con l'atto di disposizione, ha ridotto Parte_1 consapevolmente la garanzia patrimoniale con la conseguenza che risulta integrato il requisito soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c.
§ 3.2. Quanto alle spese di lite, il gravame è infondato.
Il Tribunale ha correttamente applicato il principio di soccombenza, senza che fosse necessario accertare dolo, colpa o condotte scorrette a carico di Parte_1 trattandosi di una valutazione che prescinde dall'atteggiamento soggettivo della parte risultata perdente. Inoltre non sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, in mancanza di reciproca soccombenza e di gravi ed eccezionali ragioni.
10 Parimenti priva di pregio è la contestazione relativa alla quantificazione dei compensi, avendo il giudice di prime cure provveduto alla liquidazione in misura prossima ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento, in base al DM 55/2014.
Per quanto esposto l'appello va rigettato.
§ 4. Le spese del gravame – liquidate in base al D.M. n. 55/2014 così come modificato dal DM n. 147/2022, scaglione compreso tra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00 – vanno poste a carico dell'appellante soccombente, con compensi liquidati, a favore della parte appellata, nella misura prossima ai minimi di tariffa per la fase di studio, introduttiva e decisionale, in ragione della contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione, e nella misura pari ai minimi di tariffa per la fase istruttoria/trattazione, in quanto in sede di gravame non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
In considerazione del rigetto dell'appello sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento,
a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
CP_3
2) rigetta l'appello;
3) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore dell'appellata rappresentata da Controparte_1 [...]
spese che si liquidano in euro 7.200,00 per compensi, oltre al rimborso CP_2 per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 9.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo dott. Eugenio Forgillo
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