Art. 6. Apparecchiature terminali di telecomunicazioni: criteri di delega 1. Per il caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo di attuazione della direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991 , che abroga, con effetto dal 6 novembre 1992, la direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986 , recepita nell'ordinamento ai sensi dell' articolo 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , possono essere stabilite nel decreto stesso, oltre a sanzioni amministrative nell'ambito dei criteri fissati dall'articolo 2 della presente legge, misure cautelari e di confisca nelle ipotesi previste dall' articolo 3, paragrafi 2 e 3 , dall' articolo 8, paragrafo 1 , e dall' articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 91/263/CEE .
Articolo 6 della Legge 19 dicembre 1992, n. 489
Articolo 5Articolo 7
- Legge 19 dicembre 1992, n. 489
Articolo 6 della Legge 19 dicembre 1992, n. 489
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22 dicembre 1992
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