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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/04/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 7 aprile 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4689/24 R.G., alla quale risulta riunita quella iscritta al n. 25/23 R.G. e vertente TRA nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1
Garofalo;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Itala de CP_1
Benedictis e Domenico D'Angelo (ATP); - resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 26.06.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU Dott. nel Per_1 giudizio RG 25/2023, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il riconoscimento del requisito sanitario utile al conseguimento della pensione di inabilità e dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92, con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa. Parte resistente si costituiva eccependo la tardività del ricorso, l'inammissibilità dello stesso e comunque l'infondatezza. La causa viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Ritiene il tribunale che le allegazioni attoree siano prive di pregio. Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di “contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio”, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella CTU. Questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della consulenza impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli errores o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Ebbene, nel caso di specie, l'opposizione appare ammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato i motivi del dissenso. Tali motivi, tuttavia, in parte denunciano la nullità della perizia, per aver il CTU omesso la valutazione di talune patologie;
in parte sono tese ad affermare l'inidoneità del calcolo compiuto mediante la cd. formula di AR a raggiungere la percentuale (oggetto di domanda) del 100%; in parte evidenziano il vizio di motivazione in relazione alla domanda ex art. 3 comma 3 L. 104/92; in parte, infine, si risolvono in una difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004). Conviene, allora, esaminare partitamente le singole eccezioni. (ASSERITA) OMESSA VALUTAZIONE DI ALCUNE PATOLOGIE In prima battuta, l'istante lamenta la mancata valutazione, da parte del Dott. , di Per_1 alcune patologie. L'eccezione è stata ribadita in occasione della discussione orale (cfr. verbale udienza) ed attiene alla depressione maggiore, alla talassemia, al tunnel carpale, alla diverticolosi cronica e all'emicrania farmacoresistente. Ebbene, sul punto giova premettere che, le patologie da cui sono affetti coloro che presentano domanda amministrativa per ottenere una prestazione assistenziale, non sono rilevanti ex se, in quanto tali, per il sol fatto di essere sussistenti e certificate. L'oggetto del giudizio, invero, non è l'attribuzione di una percentuale invalidante per ogni malattia riscontrata, quanto, piuttosto l'accertamento del requisito sanitario utile ad ottenere la prestazione richiesta. È evidente, allora, che qualora la patologia, pur sussistente, non abbia influenza sulla capacità lavorativa generica, il consulente non attribuirà alla stessa alcuna percentuale. Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente si limita a lamentare l'omessa valutazione delle patologie innanzi indicate, senza indicare il codice tabellare di riferimento per la valutazione, la relativa percentuale invalidante e senza chiarire in alcun modo l'incidenza delle stesse sulla capacità lavorativa generica. Operata tale premessa, va comunque rilevato che la depressione maggiore, risulta valutata nell'ambito della sindrome bipolare. Dall'esame delle certificazioni in atti, invero, è evidente che la depressione in parole è sfociata, da ultimo, nella diagnosi di disturbo bipolare (cfr. elaborato peritale secondo cui “In conclusione un dovuto passaggio sul disturbo depressivo sofferto dal ricorrente, in ultimo diagnosticato come disturbo bipolare”), che appare correttamente valutato dal CTU, fedelmente ai codici tabellari previsti in materia: “Nel ricorrente l'inquadramento di gravità media stigmatizza una condizione nella quale la sofferenza psichiatrica non determina alcun intralcio ai poteri di critica e di giudizio e tantomeno risultano disturbati ed alterati le capacità di astrazione e di concettualizzazione. Ai fini della valutazione medico-legale è possibile fare riferimento PER ANALOGIA AL CODICE 2202-DISTURBI CICLOTIMICI CHE CONSENTONO UNA LIMITATA ATTIVITÀ PROFESSIONALE E SOCIALE=36%”. L'inquadramento offerto dal consulente è condiviso dal Tribunale, fedele alle certificazioni in atti (una sola certificazione delinea la diagnosi di disturbo bipolare di grado medio, mentre tutte le altre attestano solo “disturbo bipolare”) e ai codici tabellari. La differente lettura prospettata in ricorso, al contrario, si fonda unicamente sul dato semantico (“disturbo bipolare di grado medio”) ed appare poco coerente con le certificazioni mediche in atti. Con riguardo, invece, all'emicrania farmaco resistente, essa correttamente non è stata inserita in perizia dal CTU, tenuto conto del fatto che l'ultima certificazione della patologia (del 18.03.22) attesta un miglioramento a seguito della terapia prescritta. In assenza di aggravamenti, che non sono in alcun modo documentati, è evidente l'incidenza minima della patologia in buon controllo farmacologico. Residuano il tunnel carpale e la talassemia. In entrambi i casi l'istante non ha chiarito le conseguenze invalidanti delle patologie. Nel primo caso, trattasi di affezione risolvibile con intervento chirurgico;
nel caso della talassemia e della diverticolosi le certificazioni non evidenziano deficit della capacità lavorativa generica inconsiderazione della terapia farmacologica. SULL'USO DELLA FORMULA DI Per_2
L'uso del criterio di calcolo riduzionistico è imposto in materia dal DM 5.02.1992. Rileva, inoltre, il Tribunale come, malgrado l'uso della formula, sia ben possibile raggiungere la percentuale del 100%. Nel caso di specie, ad ogni modo, il CTU ha concluso per una invalidità complessiva del 85%, sicchè è ben distante dal potersi dolere del mancato raggiungimento del 100% per effetto dell'uso della formula in parola. SULLA MANCATA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA L. 104/92 In proposito il Tribunale ritiene di aderire alla valutazione operata dal consulente. In ordine all'allegato vizio di motivazione si rileva come l'elaborato peritale sia motivato, sebbene sinteticamente. Conviene rammentare che i benefici di cui alla L. 104/92 art. 3 sono riconosciuti a colui che
“presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” (comma 1), ovvero anche nel caso in cui “la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” (comma 3), in tal caso assumendo l'handicap la connotazione di gravità. In proposito bisogna convenire con le conclusioni raggiunte dall'ausiliario del Tribunale, in quanto le patologie riscontrate a carico dell'istante determinano senz'altro una condizione di handicap, sebbene ai sensi del comma 1 art. 3, in quanto le minorazioni riscontrate determinano svantaggio sociale o emarginazione ma non appaiono di tale gravità da comportare la necessità di un intervento assistenziale permanente. DISSENSO DIAGNOSTICO In ordine alla differente valutazione da parte dell'istante delle patologie stimate dal consulente, il Tribunale ritiene di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU (che qui integralmente si richiamano), in quanto sorrette da adeguata motivazione, coerenti con la documentazione in atti e con l'obiettività riscontrata all'atto della visita. Ritiene, allora, il Tribunale che la valutazione effettuata dalla commissione e CP_1 dall'ausiliario nominato dal Tribunale e basata sull'evidenza clinica riscontrata all'atto della visita diretta della ricorrente, prima ancora che dalle certificazioni mediche allegate, sia corretta e condivisibile. L'elaborato peritale è completo ed approfondito e nello stesso vengono esaurientemente analizzate tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente. Si tratta di motivazione corretta, immune da vizi e coerente con i dati anamnestici e clinici presenti in atti, alla quale il tribunale ritiene di dover aderire con convinzione. Sulla scorta di tali argomentazioni, pertanto, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti. Spese di CTU regolate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 7.04.2025. Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Garofalo;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Itala de CP_1
Benedictis e Domenico D'Angelo (ATP); - resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 26.06.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU Dott. nel Per_1 giudizio RG 25/2023, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il riconoscimento del requisito sanitario utile al conseguimento della pensione di inabilità e dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92, con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa. Parte resistente si costituiva eccependo la tardività del ricorso, l'inammissibilità dello stesso e comunque l'infondatezza. La causa viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Ritiene il tribunale che le allegazioni attoree siano prive di pregio. Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di “contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio”, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella CTU. Questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della consulenza impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli errores o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Ebbene, nel caso di specie, l'opposizione appare ammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato i motivi del dissenso. Tali motivi, tuttavia, in parte denunciano la nullità della perizia, per aver il CTU omesso la valutazione di talune patologie;
in parte sono tese ad affermare l'inidoneità del calcolo compiuto mediante la cd. formula di AR a raggiungere la percentuale (oggetto di domanda) del 100%; in parte evidenziano il vizio di motivazione in relazione alla domanda ex art. 3 comma 3 L. 104/92; in parte, infine, si risolvono in una difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004). Conviene, allora, esaminare partitamente le singole eccezioni. (ASSERITA) OMESSA VALUTAZIONE DI ALCUNE PATOLOGIE In prima battuta, l'istante lamenta la mancata valutazione, da parte del Dott. , di Per_1 alcune patologie. L'eccezione è stata ribadita in occasione della discussione orale (cfr. verbale udienza) ed attiene alla depressione maggiore, alla talassemia, al tunnel carpale, alla diverticolosi cronica e all'emicrania farmacoresistente. Ebbene, sul punto giova premettere che, le patologie da cui sono affetti coloro che presentano domanda amministrativa per ottenere una prestazione assistenziale, non sono rilevanti ex se, in quanto tali, per il sol fatto di essere sussistenti e certificate. L'oggetto del giudizio, invero, non è l'attribuzione di una percentuale invalidante per ogni malattia riscontrata, quanto, piuttosto l'accertamento del requisito sanitario utile ad ottenere la prestazione richiesta. È evidente, allora, che qualora la patologia, pur sussistente, non abbia influenza sulla capacità lavorativa generica, il consulente non attribuirà alla stessa alcuna percentuale. Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente si limita a lamentare l'omessa valutazione delle patologie innanzi indicate, senza indicare il codice tabellare di riferimento per la valutazione, la relativa percentuale invalidante e senza chiarire in alcun modo l'incidenza delle stesse sulla capacità lavorativa generica. Operata tale premessa, va comunque rilevato che la depressione maggiore, risulta valutata nell'ambito della sindrome bipolare. Dall'esame delle certificazioni in atti, invero, è evidente che la depressione in parole è sfociata, da ultimo, nella diagnosi di disturbo bipolare (cfr. elaborato peritale secondo cui “In conclusione un dovuto passaggio sul disturbo depressivo sofferto dal ricorrente, in ultimo diagnosticato come disturbo bipolare”), che appare correttamente valutato dal CTU, fedelmente ai codici tabellari previsti in materia: “Nel ricorrente l'inquadramento di gravità media stigmatizza una condizione nella quale la sofferenza psichiatrica non determina alcun intralcio ai poteri di critica e di giudizio e tantomeno risultano disturbati ed alterati le capacità di astrazione e di concettualizzazione. Ai fini della valutazione medico-legale è possibile fare riferimento PER ANALOGIA AL CODICE 2202-DISTURBI CICLOTIMICI CHE CONSENTONO UNA LIMITATA ATTIVITÀ PROFESSIONALE E SOCIALE=36%”. L'inquadramento offerto dal consulente è condiviso dal Tribunale, fedele alle certificazioni in atti (una sola certificazione delinea la diagnosi di disturbo bipolare di grado medio, mentre tutte le altre attestano solo “disturbo bipolare”) e ai codici tabellari. La differente lettura prospettata in ricorso, al contrario, si fonda unicamente sul dato semantico (“disturbo bipolare di grado medio”) ed appare poco coerente con le certificazioni mediche in atti. Con riguardo, invece, all'emicrania farmaco resistente, essa correttamente non è stata inserita in perizia dal CTU, tenuto conto del fatto che l'ultima certificazione della patologia (del 18.03.22) attesta un miglioramento a seguito della terapia prescritta. In assenza di aggravamenti, che non sono in alcun modo documentati, è evidente l'incidenza minima della patologia in buon controllo farmacologico. Residuano il tunnel carpale e la talassemia. In entrambi i casi l'istante non ha chiarito le conseguenze invalidanti delle patologie. Nel primo caso, trattasi di affezione risolvibile con intervento chirurgico;
nel caso della talassemia e della diverticolosi le certificazioni non evidenziano deficit della capacità lavorativa generica inconsiderazione della terapia farmacologica. SULL'USO DELLA FORMULA DI Per_2
L'uso del criterio di calcolo riduzionistico è imposto in materia dal DM 5.02.1992. Rileva, inoltre, il Tribunale come, malgrado l'uso della formula, sia ben possibile raggiungere la percentuale del 100%. Nel caso di specie, ad ogni modo, il CTU ha concluso per una invalidità complessiva del 85%, sicchè è ben distante dal potersi dolere del mancato raggiungimento del 100% per effetto dell'uso della formula in parola. SULLA MANCATA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA L. 104/92 In proposito il Tribunale ritiene di aderire alla valutazione operata dal consulente. In ordine all'allegato vizio di motivazione si rileva come l'elaborato peritale sia motivato, sebbene sinteticamente. Conviene rammentare che i benefici di cui alla L. 104/92 art. 3 sono riconosciuti a colui che
“presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” (comma 1), ovvero anche nel caso in cui “la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” (comma 3), in tal caso assumendo l'handicap la connotazione di gravità. In proposito bisogna convenire con le conclusioni raggiunte dall'ausiliario del Tribunale, in quanto le patologie riscontrate a carico dell'istante determinano senz'altro una condizione di handicap, sebbene ai sensi del comma 1 art. 3, in quanto le minorazioni riscontrate determinano svantaggio sociale o emarginazione ma non appaiono di tale gravità da comportare la necessità di un intervento assistenziale permanente. DISSENSO DIAGNOSTICO In ordine alla differente valutazione da parte dell'istante delle patologie stimate dal consulente, il Tribunale ritiene di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU (che qui integralmente si richiamano), in quanto sorrette da adeguata motivazione, coerenti con la documentazione in atti e con l'obiettività riscontrata all'atto della visita. Ritiene, allora, il Tribunale che la valutazione effettuata dalla commissione e CP_1 dall'ausiliario nominato dal Tribunale e basata sull'evidenza clinica riscontrata all'atto della visita diretta della ricorrente, prima ancora che dalle certificazioni mediche allegate, sia corretta e condivisibile. L'elaborato peritale è completo ed approfondito e nello stesso vengono esaurientemente analizzate tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente. Si tratta di motivazione corretta, immune da vizi e coerente con i dati anamnestici e clinici presenti in atti, alla quale il tribunale ritiene di dover aderire con convinzione. Sulla scorta di tali argomentazioni, pertanto, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti. Spese di CTU regolate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 7.04.2025. Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli