Rigetto
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/04/2025, n. 2963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2963 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02963/2025REG.PROV.COLL.
N. 07374/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7374 del 2024, proposto da
OM RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castellabate, non costituito in giudizio;
nei confronti
IC BR ZU, VI Di LU, TO AR, NN NF, rappresentati e difesi dall'avvocato Carla Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 01369/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IC BR ZU, VI Di LU, TO AR e NN NF;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 il Pres. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Eduardo De Rugiero per Lorenzo Lentini e Carla Cuomo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con l’appello in esame, il signor OM RA impugna la sentenza 21 giugno 2024 n. 1369, con la quale il TAR per la Campania, sez. II della Sezione staccata di Salerno, ha rigettato il ricorso proposto avverso il provvedimento 7 aprile 2022 n. 6708/2022, di reiezione dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria relativa a “realizzazione di superfici e volumetrie abitabili, corrispondenti ai piani secondo e terzo, eseguiti in sopraelevazione di un edificio preesistente ubicato in via Lungomare De Simone di Castellabate.
In relazione a tali opere, realizzate dopo la scadenza del permesso di costruire n. 3190/2010, il Comune di Castellabate aveva adottato un’ordinanza di demolizione n. 2078/2018, ordinanza che ha resistito ai ricorsi proposti dapprima innanzi al TAR Campania, sez. di Salerno, e successivamente innanzi al Consiglio di Stato, che ha respinto l’appello con sentenza n. 4179/2020.
Successivamente, una prima istanza di sanatoria era stata rigettata dal Comune di Castellabate, per carenza del requisito della cd. doppia conformità e mancanza della prescritta autorizzazione sismica.
Il ricorso avverso tale diniego è stato respinto dal TAR Salerno con sentenza n. 596/2021, ritenendo assorbente la circostanza della carenza di autorizzazione sismica.
Ottenuta tale autorizzazione in sanatoria, l’attuale appellante ha nuovamente presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria, rigettata con il provvedimento instaurativo del giudizio di I grado, conclusosi con la sentenza impugnata nella presente sede.
Tale ulteriore diniego – come riportato nella decisione impugnata – si è fondato, in particolare, sul difetto del requisito della cd. doppia conformità e, si legge in sentenza, “non sono conformi con l’art. 13 del Piano di recupero per violazione civilistica ed eccedenze volumetriche e avrebbero violato il diritto di veduta; dal confronto tra la planimetria dello stato di fatto oggetto di sanatoria e quella allegata alla SCIA di completamento emerge una diversa articolazione degli spazi con rielaborazione di volumi e superfici; le opere sono illegittime sotto il profilo paesaggistico atteso che l’autorizzazione paesaggistica n. 59/2010 è stata superata dalla successiva autorizzazione n. 241/2016 a sua volta inefficace perché inerente ad una SCIA priva di effetti; le opere hanno determinato incrementi di volumi e superfici e dunque non sono paesaggisticamente sanabili”.
La sentenza impugnata afferma in particolare:
- “l’intervenuta acquisizione del bene nel patrimonio indisponibile dell’Ente rende come tale l’istanza di sanatoria, presentata oltre il termine di 90 giorni previsto ex lege, improduttiva di qualsivoglia efficacia”;
- come accertato dalla disposta verificazione, “l’opera in questione, consistente nella sopraelevazione di un edificio, (è) stata realizzata oltre il termine di efficacia del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica n. 59/2010”; né è stato dimostrato che il ricorrente abbia inviato una richiesta di proroga prima della scadenza del termine di ultimazione lavori; “l’istanza di proroga risulta, invero, presentata in data 14 aprile 2015, quando ormai il permesso aveva da tempo perso la sua efficacia”; le opere sono state eseguite in costanza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica “solo fino al 8 settembre 2013 e, dunque, la realizzazione del piano sopraelevato oggetto di contestazione è stata completata dopo la scadenza dei relativi titoli”;
- le opere realizzate “sono sussumibili nell’alveo categoriale degli interventi di maggiore consistenza (nuove costruzioni e ristrutturazioni edilizie) per i quali . . . vale la regola generale della assoluta insanabilità ove poste in essere in aree paesaggisticamente vincolate”;
- peraltro, “non è consentito alcun aumento di cubatura in zona A a meno del recupero funzionale dei sottotetti attraverso il raggiungimento di altezza di 2,70 m., da consumarsi nel limite massimo del pareggio della linea di gronda con gli edifici adiacenti e, in relazione all’adeguamento degli spazi abitativi, è consentito spostare ed integrare le aperture esistenti esclusivamente su facciate interne o – comunque – su facciate prive di interesse architettonico o di valore di cortina, purché vengano rispettate le seguenti norme: è consentita l’apertura di finestre, mentre è assolutamente vietata l’apertura di balconi”.
2. Avverso tale sentenza vengono proposti i seguenti motivi di appello:
a) error in iudicando e in procedendo; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.); violazione artt. 31, 36 e 36-bis DPR n. 380/2001; artt. 146 e 167 d. lgs. n. 42/2004; art. 30 l. n. 98/2013; violazione artt. 10,11, 12 e 13 PIRU di S. Maria; violazione artt. 34 e 112 c.p.a.; ciò in quanto: a1) il Comune ha rigettato l’istanza limitandosi “a contestare unicamente un presunto contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, sul piano edilizio”, ritenendo dunque l’istanza tempestiva. Pertanto, la “declaratoria di inammissibilità” dell’istanza disposta in sentenza contrasta con l’art. 112 c.p.c. e “si risolve in una indebita invasione di campo nell’esercizio dei poteri di amministrazione attiva, ai sensi dell’art. 34, co. 2 c.p.a.” a2) l’istanza di sanatoria è tempestiva ed ammissibile, in quanto, calcolate le sospensioni cautelari dell’ordinanza di demolizione, quest’ultima ha riacquistato efficacia solo dopo la decisione di appello n. 4179/2020, in data 30 giugno 2020, laddove l’istanza di sanatoria è stata presentata in data 14 agosto 2020, dopo soli 45 giorni dalla pubblicazione della predetta decisione. Inoltre, dopo il primo diniego, la sentenza n. 596/2021 “ha espressamente salvaguardato il diritto di riproposizione dell’istanza di accertamento di conformità all’esito dell’acquisizione del titolo sismico (e la nuova istanza, acquisito il titolo sismico in data 13 marzo 2021, è stata riproposta il 26 marzo 2021);
b) error in iudicando e in procedendo; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.); violazione artt. 31, 36 e 36-bis DPR n. 380/2001; artt. 146 e 167 d. lgs. n. 42/2004; art. 30 l. n. 98/2013; violazione artt. 10,11, 12 e 13 PIRU di S. Maria; violazione artt. 34 e 112 c.p.a.; ciò in quanto l’autorizzazione paesaggistica è titolo autonomo rispetto al permesso di costruire e non scade insieme a questo, avendo un termine di efficacia (cinque anni) maggiore;
c) error in iudicando e in procedendo; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.); violazione artt. 31, 36 e 36-bis DPR n. 380/2001; artt. 146 e 167 d. lgs. n. 42/2004; art. 30 l. n. 98/2013; violazione artt. 10,11, 12 e 13 PIRU di S. Maria; violazione artt. 34 e 112 c.p.a.; poiché: c1) “il diniego di sanatoria . . . non ha contestato mai alcun limite della sopraelevazione al recupero dei sottotetti esistenti, ma unicamente un (insussistente) eccesso di volumetria rispetto al limite di densità fondiaria di cui al D.M. n. 1444/1968”; la sopraelevazione, peraltro, era stata regolarmente autorizzata, anche se “realizzata materialmente dopo la scadenza del solo titolo edilizio”, di modo che il diniego di sanatoria di quanto già assentito risulta contraddittorio e privo di fondamento giuridico; c2) ai sensi dell’art. 13 del PdR di Castellabate, per tutti gli edifici di cat. B in zona A2 “non solo è prescritto il recupero dei sottotetti (risanamento conservativo), ma anche la facoltà di sopraelevazione, indipendentemente dalle categorie di intervento, per garantire la superiore finalità di allineamento della altezza di gronda con gli edifici limitrofi per assicurare continuità ed omogeneità delle quinte stradali”, anche con incremento di nuovi vani; c3) il Comune “non ha contestato mai alcun contrasto con il divieto di apertura dei balconi”.
Inoltre, l’appellante ha riproposto (pagg. 26-35) i motivi di ricorso che assume “non delibati dal TAR”.
3. Si sono costituiti in giudizio i signori VI Di LU ed altri, come in epigrafe indicati, che, preliminarmente, hanno eccepito l’irricevibilità ed inammissibilità dell’appello, stante la mera riproposizione dei motivi di primo grado e per superamento dei limiti dimensionali e tenuto conto del fatto che “sulle opere oggetto di ordinanza di demolizione prot. n. 2078 del 10 dicembre 2018 si è formato un giudicato non più sindacabile”. Hanno comunque concluso richiedendo il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.
Il Comune di Castellabate non si è costituito in giudizio.
Dopo il deposito di ulteriori memorie e repliche, all’udienza di trattazione la causa è stata riservata in decisione.
DIRITTO
4. L’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto, per le ragioni e con le integrazioni di motivazione alla sentenza di primo grado di seguito esposte.
5.1. Ai fini dell’esame del primo motivo di appello, giova innanzi tutto chiarire l’esatto contenuto della sentenza impugnata.
Occorre a tal fine osservare che la sentenza ha affermato:
“E’ anzitutto dirimente per la complessiva controversia l’intervenuta acquisizione del bene nel patrimonio indisponibile dell’Ente, che rende come tale l’istanza di sanatoria, presentata oltre il termine di 90 giorni previsto ex lege, improduttiva di qualsivoglia efficacia” (pag. 9 sent.).
E ciò in quanto, essendosi verificata l’acquisizione del bene abusivamente realizzato, “non può che rilevarsi la carenza di legittimazione in capo al ricorrente alla presentazione dell’istanza di accertamento di conformità” (pagg. 9-10).
A ciò la sentenza ha altresì aggiunto la pronuncia di infondatezza del ricorso nel merito, in quanto “il diniego definitivo dell’istanza de qua è comunque legittimo nella parte in cui rappresenta l’assenza dei requisiti necessari all’accertamento postumo della compatibilità urbanistica ed edilizia dell’intervento di sopraelevazione” (pagg. 10 ss.).
Infine, nel dispositivo la sentenza conclude per il rigetto del ricorso.
A fronte di ciò, l’appellante, correttamente interpretando la sentenza, si duole con il primo motivo di impugnazione della “declaratoria di inammissibilità ex art. 36 DPR 380/2001”, lamentando la violazione del principio ex art. 112 c.p.c. di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché “una indebita invasione di campo nell’esercizio dei poteri dell’amministrazione”.
Infatti, la sentenza, pur affermando quanto innanzi riportato in tema di carenza di legittimazione alla presentazione dell’istanza e pur non essendo conseguente nel dispositivo con tali affermazioni (che comportano la esplicita declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva ed interesse ad agire), ha effettivamente proceduto a tale declaratoria di inammissibilità del ricorso, oltre che a pronunciarne il rigetto avendone riscontrato l’infondatezza (pagg. 8-13 e dispositivo).
Come è noto, il dispositivo della sentenza deve essere interpretato alla luce della motivazione complessiva della pronuncia e, dunque, correttamente l’appellante ha rilevato una “declaratoria di inammissibilità” dell’istanza ex art. 36 DPR n. 380/2001, contestandola con il primo motivo di appello (sub lett. a) dell’esposizione in fatto) e dedicando gli ulteriori due motivi (lett. b-c) alla contestazione della ritenuta infondatezza del ricorso nel merito.
5.2. Tanto precisato, il primo motivo di appello è infondato.
L’esame della effettiva titolarità del bene, in conseguenza di una ordinanza di demolizione non ottemperata, così come la legittimazione alla presentazione dell’istanza di sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/2001 e la tempestività di quest’ultima, costituiscono accertamenti che il Giudice amministrativo ben può condurre ex officio in quanto essi, investendo la titolarità dominicale del bene per il quale si richiede la sanatoria così come l’accertamento della tempestività di questa, afferiscono non solo alla sussistenza della legittimazione procedimentale (alla proposizione dell’istanza di sanatoria), ma, soprattutto, alla sussistenza delle condizioni dell’azione (legittimazione attiva ed interesse ad agire) ad impugnare un diniego di sanatoria, ancorché tali aspetti non abbiano costituito oggetto di rilievo in sede provvedimentale e di evidenza nella motivazione di diniego.
Da ciò consegue che non può rilevarsi né una violazione dl principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., né una invasione nell’ambito dei poteri propri dell’amministrazione.
Ancorché quest’ultima non abbia rilevato la tardività dell’istanza di sanatoria, a ciò ben può procedere il Giudice, posto che, come innanzi chiarito, la tardività dell’istanza, nel comportare carenza di legittimazione alla sua presentazione, comporta altresì l’assenza delle condizioni dell’azione (legittimazione, interesse ad agire) avverso il provvedimento.
5.3. Come è noto (e per quel che interessa nella presente sede) l’art. 36 DPR n. 380/2001 consente la presentazione dell’istanza di permesso in sanatoria, sussistendo le condizioni normativamente previste, “fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3 . . . e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative”.
Tale disposizione collega, a tutta evidenza, la legittimazione alla presentazione dell’istanza, alla titolarità del bene che si intenderebbe sanare, posto che l’art. 31, co. 3 cit. dispone che “se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione o al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime . . . sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune”.
Come ha chiarito l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 11 ottobre 2023 n. 16) – ed in disparte quanto da essa affermato in ordine all’acquisto ipso iure del diritto di proprietà “alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione” e agli effetti dichiarativi dell’atto di acquisizione - “la situazione del proprietario, che lascia trascorrere inutilmente il termine per demolire, è quella del soggetto non più legittimato a presentare l’istanza di accertamento di conformità, avendo perduto ogni titolo di legittimazione rispetto al bene”.
Da quanto esposto consegue che il rispetto del termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di demolizione costituisce sia termine per la perdita del diritto di proprietà sia termine di legittimazione alla presentazione dell’istanza di sanatoria (che si fonda, come è ovvio, sulla persistenza del diritto dominicale); di modo che, come innanzi già affermato, laddove un’istanza di sanatoria sia tardivamente presentata, il diniego ad essa opposto – pur senza rilevare, eventualmente, il predetto difetto di legittimazione - non esclude che il Giudice rilevi, in sede processuale, tale difetto, che si riverbera sul ricorso come difetto di legittimazione attiva ed interesse ad agire in ordine all’impugnazione del diniego.
5.3. Nel caso di specie, il termine per la presentazione dell’istanza di sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/2001, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, è scaduto.
Ed infatti – anche a non volere seguire il (pur condivisibile) computo effettuato dalle parti appellate (pagg. 10-11 della memoria del 28 ottobre 2024), che tiene conto della decorrenza del termine per i periodi non interessati da provvedimenti giurisdizionali di sospensione – e pur calcolando come dies a quo del termine ex art. 31, co. 3, DPR n. 380/2001, la data di diniego della prima istanza di permesso in sanatoria (14 dicembre 2020, notificato il 15 dicembre 2020) – ritenendo cioè tale istanza tempestivamente presentata – la seconda istanza risulta già di per sé presentata oltre il termine di 90 giorni previsto, posto che:
a) il diniego della prima istanza, pur impugnato con ricorso r.g. n. 274/2021, non è stato oggetto di provvedimenti giurisdizionali di sospensione;
b) la seconda istanza risulta presentata in data 26 marzo 2021, ben oltre il termine di 90 giorni, anche a voler supporre quest’ultimo decorrente dal 15 dicembre 2020 e quindi scaduto in data 15 marzo 2021.
Ovviamente, il termine di presentazione dell’istanza in sanatoria risulta ben più ampiamente decorso, laddove si tenga conto di tutti i giorni di volta in volta computabili, tra una sospensione e l’altra.
Da quanto esposto consegue:
- per un verso, che non può trovare condivisione quanto rappresentato dall’appellante, che, al fine di dimostrare la tempestività della (seconda) istanza di sanatoria, computa come dies a quo, quello del deposito della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 30 giugno 2020 n. 4179, e come dies ad quem quello della presentazione della prima istanza di sanatoria (14 agosto 2020), obliando sia tutti i giorni intercorsi tra una sospensione e l’altra dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione, sia i giorni successivi, relativi alla presentazione della prima e della seconda istanza;
- per altro verso, che non può trovare condivisione quanto affermato in ordine al fatto che il TAR Salerno, con la sentenza 10 marzo 2021 n. 596 (di rigetto del ricorso avverso il primo atto di diniego di sanatoria) avrebbe “espressamente salvaguardato il diritto di riproposizione dell’istanza di accertamento di conformità all’esito dell’acquisizione del titolo sismico (in sanatoria)”.
La sentenza n. 596/2021 cit. si limita ad affermare:
“Il ricorso dev’essere dunque respinto, con assorbimento delle restanti censure, risultando valida almeno una delle ragioni giustificatrici di un provvedimento plurimotivato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 maggio 2016, n. 1921) e restando comunque impregiudicata la futura attività amministrativa su ulteriori domande di sanatoria”.
Si tratta, a tutta evidenza, di una generica formula di salvaguardia di poteri dell’amministrazione di esame di “ulteriori domande di sanatoria” (anche al fine di ritenerle, eventualmente, non tempestive), ma ciò non comporta alcuna “salvaguardia” di un preteso “diritto di riproposizione della istanza”, peraltro con una (non disposta e non prevista) sospensione dei termini ex lege.
E, come si è detto, anche a voler ritenere in termini la prima istanza di sanatoria, la proposizione della seconda istanza si colloca dopo la scadenza del termine perentorio ex art. 36 DPR n. 380/2001.
5.4. Alla luce di quanto esposto, consegue che il ricorso proposto avverso il diniego di sanatoria del 27 aprile 2022 è inammissibile per difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire, ancorché tale declaratoria (pur enunciata in sentenza e correttamente individuata dall’appellante) non risulta espressa nel dispositivo.
Pertanto, il primo motivo di appello è infondato ed il suo rigetto è di per sé sufficiente a sostenere il rigetto dell’appello nel suo complesso, dispensando dall’esaminare gli ulteriori motivi di impugnazione.
Ne consegue la conferma della sentenza impugnata, con le precisazioni ed integrazioni di motivazione innanzi esposte.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in favore delle parti costituite, mentre nulla è dovuto nei confronti del Comune di Castellabate, stante la sua mancata costituzione nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda),
definitivamente pronunciando sull’appello proposto da RA OM (n. 7374/2024 r.g.), lo rigetta.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore degli appellati costituiti, delle spese ed onorari del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente, Estensore
NN Sabbato, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO