Decreto cautelare 18 dicembre 2020
Sentenza breve 18 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 18/01/2021, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/01/2021
N. 00073/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01313/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1313 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Simone Giuseppe Bergamini, con domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Col. Fincato, 210;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
del decreto del Questore di -OMISSIS- n. -OMISSIS-so emesso in data 21.10.2020 e notificato all’odierno ricorrente in data 02.11.2020 con cui veniva revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e contestualmente rifiutato il rilascio di altro permesso di soggiorno, con contestuale invito a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni;
di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale allo stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno - Questura -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15 dicembre 2020, il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe in forza del quale la Questura di -OMISSIS- ha revocato allo stesso il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rifiutando contestualmente il rilascio di altro permesso di soggiorno, deducendo i seguenti motivi, in sintesi:
- il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto la Questura di -OMISSIS- avrebbe fondato la sua decisione sui criteri valutativi di cui all’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 e non su quelli sanciti dall’art. 9 del medesimo decreto, avendo la stessa applicato un automatismo in conseguenza della mera sussistenza di una sentenza di condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990, intervenuta in data 13.06.2018, e del conseguente avviso orale emanato dallo stesso Questore nel mese di gennaio 2020, senza, per contro, procedere ad una valutazione globale della situazione dell’istante, sia con riferimento all’evoluzione complessiva delle di lui vicende giudiziarie, sia con riguardo al tempo di permanenza in Italia, alla condizione lavorativa dello stesso e alla valenza dei legami familiari da esso addotti;
- il provvedimento del Questore di -OMISSIS- sarebbe illegittimo nella parte in cui afferma che “i motivi di pericolosità sociale del soggetto e della conseguente tutela dell’ordine pubblico per cui si procede con il presente provvedimento non consentono di applicare la previsione di cui al comma 9, art. 9, d.lgs. n. 286 del 1998, per il permesso di soggiorno ordinario per altro motivo”, non integrando, la fattispecie in esame, un’ipotesi in cui è stata contestualmente adottata l’espulsione; inoltre, il provvedimento impugnato non reca motivazione sulle ragioni che ostano al rilascio di un permesso di soggiorno per altro tipo, così come sancito dal T.U.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno-Questura di -OMISSIS-, eccependo l’inammissibilità e infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza del 13 gennaio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa in forma semplificata, sussistendone i presupposti.
La fattispecie de qua è disciplinata dall’art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998, ai sensi del quale <<il permesso di soggiorno di cui al comma 1 (ovvero il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui si tratta nella specie) è revocato (…) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4>>, e dal medesimo comma 4, ai sensi del quale (nella versione vigente alla data di adozione dei provvedimenti impugnati in primo grado) <<il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero>>.
Dal combinato disposto delle norme citate si evince che la revoca del permesso di soggiorno trova idoneo fondamento nel giudizio di pericolosità sociale formulato dall’Amministrazione nei confronti dello straniero, quale può desumersi dalle situazioni pregiudizievoli menzionate a titolo esemplificativo dalla norma, in un contesto valutativo che tenga adeguatamente conto della complessiva personalità dell’interessato e della sua condotta di vita, anche in termini di “inserimento sociale, familiare e lavorativo” del medesimo (C. Stato, 07/01/2020, n. 123).
Nel caso di specie l’Amministrazione ha puntualmente e ampiamente motivato in ordine agli indici di pericolosità del ricorrente, sottolineando, correttamente, la gravità dei comportamenti recentemente (dal 2017 al 2019) tenuti da quest’ultimo.
E’ pacifico, infatti, che il ricorrente, nel 2017, è stato tratto in arresto per il delitto di cui all’art. 73, d.p.r. n. 309 del 1990, cui, in data 13.06.2018, è seguita sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. c.p.p. alla pena finale di anni 3 mesi 6 giorni 20 di reclusione oltre la pena pecuniaria. La sentenza è divenuta irrevocabile.
Successivamente, in data 06.12.2019, il ricorrente è stato nuovamente arrestato, sempre per l’ipotesi di reato di cui all’art. 73, d.p.r. n. 309 del 1990, e a carico dello stesso la Questura di -OMISSIS- ha emesso la misura di prevenzione dell’Avviso Orale, ritenendo sussistenti elementi sufficienti ad inquadrarlo nella categoria di persone di cui all’art. 1, d. lgs. n. 159 del 2011 avendo mantenuto uno stile di vita contrario alle norme che regolano una “civile convivenza”. Tale avviso orale non risulta essere stato impugnato.
Se, da un lato, il reato di cui sopra è un grave delitto la cui pericolosità sociale, per le dimensioni del fenomeno e per le conseguenze che da esso derivano, è a livelli massimi, dall’altro lato, la condotta “recidivante” valorizzata dall’Amministrazione dimostra una problematica contiguità del ricorrente ad un ambiente criminale confermata anche dal fatto che, come ricordato anche da quest’ultimo nel ricorso, egli ha potuto “collaborare” con le autorità inquirenti ai fini delle indagini in corso a seguito del secondo episodio criminoso di cui sopra.
Pertanto, il giudizio di pericolosità formulato dall’Amministrazione non presenta indici di illegittimità.
Risolto in senso affermativo il quesito concernente la fondatezza della valutazione di pericolosità formulata dall’Amministrazione nei confronti dello straniero, deve verificarsi se essa sia “compensata”, ai fini della meritevolezza della pretesa del ricorrente a permanere sul territorio italiano, dagli elementi astrattamente rilevanti in senso a lui favorevoli, come quelli attinenti alla durata del soggiorno in Italia, alla capacità reddituale da lui dimostrata e ai legami familiari, nel solco della valutazione “complessiva” prescritta dal richiamato art. 9, comma 4, u. p., d.lgs. n. 286 del 1998.
Ritiene il Collegio che al quesito, dianzi formulato, debba darsi - così come ha fatto l’Amministrazione - risposta negativa.
Invero, quanto alla durata del soggiorno in Italia dell’appellante, alla stessa, nel caso di specie, non può attribuirsi alcun rilievo favorevole, ove si consideri che essa ha costituito l’occasione per lo straniero non per integrarsi nella comunità di accoglienza, recependone e condividendone le regole di vita, ma per adottare uno stile di vita dispregiativo dei canoni fondamentali dell’ honeste vivere , quali trovano primaria espressione nelle norme di carattere penale (in tal senso, si veda C. Stato, 07/01/2020, n. 123).
Ad analoga conclusione deve poi pervenirsi in relazione alla capacità lavorativa e reddituale dedotta dal ricorrente, ove si consideri che nonostante il lavoro allo stesso non risulti essere mai “mancato”, ciò non ha costituito una effettiva ragione disincentivante i suoi comportamenti criminosi.
Infine, i legami familiari dedotti da parte ricorrente non risultano essere tali da giustificare un giudizio di “prevalenza” rispetto al grado di pericolosità sociale dimostrato dal ricorrente, come sopra ricordato.
Quello con i fratelli, infatti, è certamente un rapporto parentale importante, ma non così pregnante come il coniugio e la genitorialità, tanto che non è previsto nell’ambito dell’art. 29, d.lgs. n. 286 del 1998, sì che maggiore è la gravita dei comportamenti illeciti posti in essere, minore deve ritenersi la possibilità di bilanciare in senso positivo per lo straniero la presenza in loco di un rapporto parentale come quello oggetto del presente giudizio.
Infondata, altresì, è la censura relativa all’asserita violazione dell’art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286 del 1998, per non avere l’Amministrazione ritenuto di rilasciargli un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”, in assenza di idonea motivazione.
Ai sensi della disposizione in questione, nella formulazione vigente alla data di adozione dei provvedimenti impugnati, <<allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico>>.
Deve osservarsi che il giudizio di pericolosità formulato nei confronti dello straniero, tanto più in quanto lo stesso è risultato immune dai vizi dedotti dalla parte ricorrente alla stregua delle più rigorose previsioni di legge concernenti la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, non può non precludere il rilascio di un titolo di soggiorno di carattere alternativo (quanto agli specifici presupposti e alla relativa durata), ma accomunato al primo dalla identica esigenza di non consentire la permanenza nel territorio dello Stato di soggetti resisi responsabili di condotte delittuose ed ascrivibili per tale motivo al novero dei soggetti pericolosi (in questo senso, C. Stato, 07/01/2020, n. 123).
Per quanto concerne il fatto che non sia stata in concreto disposta l’espulsione ciò non rileva in quanto, dal tenore della norma, è sufficiente che sussistano i presupposti per l’adozione del suddetto provvedimento, presupposto integrato nel caso che ci occupa, così come indicato in motivazione dalla Questura laddove ha ascritto la fattispecie all’ipotesi dell’art. 1, l. 27 dicembre 1956, n. 1423.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo, in conformità al d.m. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite del presente giudizio che si liquidano complessivamente in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.